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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 20
Settembre 2024 e il 7 Gennaio 2025 in sostituzione dell'udienza del 24 Gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1196 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da la OR , nata il [...] a [...] e ivi residente, nella via Giulio Parte_1
Caccini n. 6, C.F. , in qualità di erede della OR CodiceFiscale_1 Persona_1
, nata a [...] il [...] e deceduta a Licata il 4/02/2023, C.F.
[...] [...]
, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Licata, nella via C.F._2
Catania n. 5, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Scrimali, dalla quale è rappresentata e difesa per mandato allegato agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 Maggio 2023 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
la OR in qualità di erede della OR , deceduta il 4 Parte_1 Persona_1
1 Febbraio 2023, dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari in capo alla prefata de cuius ai fini della concessione e della fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n.
18 dell'11 Febbraio 1980 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa,
e non, per come concluso dal prefato perito, dall'1 Dicembre 2022.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio, depositando il 26 Maggio 2023 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 Gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 20 Settembre 2024 e il 7 Gennaio 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza,
Nel merito il ricorso introduttivo della lite è giuridicamente legittimo e fondato. Sicché
deve essere accolto per quanto di ragione.
Invero, l'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Ebbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta durante il presente giudizio dalla Dott.ssa , ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi, Persona_2
pienamente condivisibile, ha accertato una dirimente circostanza. Segnatamente che, le patologie da cui era affetta la OR le hanno comportato una invalidità Persona_1
del 100% e precluso la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita. Per quel che concerne la decorrenza, il cennato perito ha affermato che,
questa deve essere stabilita a partire dal mese di Agosto 2021, ossia dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, fino al decesso della enunciata de cuius, avvenuto il 4 Febbraio
2023 (cfr.: relazione tecnica d'ufficio e successivi chiarimenti alle osservazioni formulate dal
C.T.P. dell'ente resistente).
2 La conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta parzialmente in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ciò in quanto, il Dott. nominato nel corso di tale Persona_3
procedimento, ha riconosciuto il diritto della OR al beneficio in Persona_1 dibattito soltanto a partire dall'1 Dicembre 2022. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso della lite in esame, la domanda spiegata dalla OR nella spiegata qualità, si palesa accoglibile, Parte_1
avendo avuto diritto la prefata defunta all'indennità di accompagnamento a partire dalla data superiormente indicata fino al giorno della sua morte.
In ossequio al principio della soccombenza, l' deve essere condannato a rifondere alla CP_1
ricorrente le spese del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, da distrarsi a favore del suo procuratore che si è dichiarato antistatario. Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, accogliendo il ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., che la OR era affetta da patologie che la Persona_1
rendevano invalida al 100% e le precludevano la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita a decorrere dal mese di Agosto 2021 fino al 4
Febbraio 2023, data del suo decesso;
- condanna l' a rifondere alla OR in qualità di erede della predetta CP_1 Parte_1
de cuius, le spese del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario;
3 - infine, pone definitivamente a carico dell'ente resistente sia le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento de quo, liquidate con separato decreto;
sia quelle della consulenza tecnica d'ufficio disposta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Così deciso in Agrigento in data 24 Gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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