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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4381/2024 R.G.
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE
Verbale di udienza
All'udienza di oggi 19 marzo 2025, alle ore 9.59, è presente l'Avv. Francesca Di Cesare in sostituzione dell'Avv. Savina Caproni che è la ricorrente.
Nessuno è presente per i convenuti.
L'Avv. Di Cesare insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio, autorizzando l'Avv. Francesca di Cesare a non presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 10.45 rientra dalla camera di consiglio e viene data lettura della sentenza che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante.
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 4381/2024 R.G., promossa da:
CAPRONI SAVINA, C.F. , nata a [...] l'[...], residente in C.F._1
Spello (Pg), Via Sardegna n. 7 personalmente rappresentata, con studio in Foligno, Via dei Franceschi
n. 38, dove ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
, C.F. , residente in [...] C.F._2
Perugia, n. 2; , C.F. , residente in [...]Controparte_2 C.F._3
(PG), Via Pavese, n. 19; , C.F. , Via Cesare Parte_1 C.F._4
Pavese, n. 19, AL DI (PG) , C.F. , Via Parte_2 C.F._5
Cesare Pavese, n. 19, AL DI (PG);
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso debitamente notificato ex art. 281 undecies cpc l'Avv. Savina Caproni conveniva in giudizio i conventi perché, accertato e dichiarato che , , Parte_2 Parte_1 CP_2
, e , “risultano, ad oggi, ancora debitori, in solido, della somma pari ad €
[...] Controparte_1
22.972,18 (comprensiva di 15% spese generali e di 4% cap) per l'attività professionale svolta in loro favore da parte dell'Avv. Savina Caproni nell'ambito del giudizio RG. 3110/2017”, venissero condannati “a versare, in favore della ricorrente, Avv. Savina Caproni, la somma pari ad € 22.972,18
(oneri di legge inclusi) oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, ovvero, nella diversa somma minore e/o maggiore che il Giudice dovesse ritenere, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
La ricorrente riferiva di avere prestato attività professionale in favore di
[...]
, nonché, in proprio ed in qualità di fideiussori di Controparte_3 CP_1
, , e di , nell'ambito del giudizio civile
[...] Controparte_2 Parte_1 Parte_2 RG. n. 3110/2017 (con valore indeterminabile) definito con sentenza parziale n. 76/2023 dell'11 gennaio 2023 e con successiva sentenza definitiva n. 649/2024 del 16 aprile 2024, dal Tribunale di
Perugia.
Evidenziava che la causa riguardava la materia bancaria.
Riferiva che l'incarico era durato sino alla decisione della causa nonostante la rinuncia al mandato e che le parti avevano ottenuto vari vantaggi, tra cui l'accertamento della nullità della pattuizione contenuta nell'art. 6 del contratto rep. 66165 ed art. 7 del contratto rep. n. 66166; il ricalcolo degli interessi moratori;
l'accoglimento opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc riguardo al rapporto bancario n. 66166 limitatamente alla richiesta degli interessi moratori per la somma eccedente l'importo di € 15.804,01.
Segnalava che in ordine a , aveva agito in Controparte_3 Controparte_3
base ad accordo e, pertanto, nulla ha chiesto con la presente causa.
Riferisce di avere applicato nel calcolo del compenso il tariffario forense ex DM. 55/2014 artt. 1-11.
Riferisce che il compenso ammonta ad € 14.775,00, a cui deve aggiungersi € 4.432,50 per aumento del 30% per la presenza di più parti nella medesima posizione processuale e quindi complessivamente il compenso che la ricorrente ritiene dovuto ammonta ad € 19. 207,50. Importo questo a cui vanno aggiunti il rimborso forfettario al 15% ed il cap.
La ricorrente ha quindi chiesto la somma complessiva di € 22. 972,18.
Ritiene che inutili siano stati tutti i tentativi per il recupero stragiudiziale della somma sopra indicata, tanto che la ricorrente si è rivolta all'intestato Tribunale per ottenere giustizia.
Alla prima udienza verificata la regolarità delle notifiche del ricorso e del decreto ai convenuti veniva dichiarata la loro contumacia.
La ricorrente insisteva nel ricorso e la causa veniva trattenuta in riserva.
Con provvedimento del veniva fissata per la decisione l'udienza del 19 marzo 2025.
Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato nei limiti di cui alla motivazione per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, va evidenziato che i convenuti seppur ritualmente citati in giudizio non hanno inteso costituirsi. Comportamento questo che, anche se non determinate ai fini della decisione, non può essere sottaciuto.
Va poi rilevato che il cliente deve sempre corrispondere il compenso al professionista per l'attività svolta, sempre che il professionista abbia svolto la propria attività con la diligenza richiesta.
Nel caso in esame i convenuti come sopra detto non si sono costituiti in giudizio e conseguentemente deve ritenersi pacifico che l'Avv. Caproni abbia svolto la propria attività con la diligenza richiesta non risultando contestata la circostanza. Sul punto va poi rilevato che dalla documentazione in atti risulta che i convenuti avevano conferito mandato all'Avv. Savina Caproni per rappresentarli e difenderli nel procedimento 3110/2017 definito dal Tribunale di Perugia con la sentenza parziale n. 76/2023 dell'11 gennaio 2023 e con la successiva sentenza definitiva n. 649/2024 del 16 aprile 2024.
Dalla copiosa documentazione in atti relativa al fascicolo 3110/2017 può agevolmente ritenersi dimostrato che la professionista abbia svolto le singole prestazioni indicate in parcella. Detti documenti infatti attestano lo svolgimento delle attività cui si riferisce la nota spese posta a fondamento della domanda.
Sul quantum va invece rilevato che la valutazione della effettività e della consistenza delle prestazioni eseguite è rimessa al libero apprezzamento del giudice.
La Corte di Cassazione con la sentenza del 3 luglio 2024 n. 18255 ha statuito che “l'art. 2033 cc nella parte in cui dispone che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe, attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se motivato ed esercitato in conformità alle tariffe professionali applicabili per la fascia di valore delle controversie in cui la prestazione professionale è stata svolta, non è sindacabile in cassazione. Il potere discrezionale può, peraltro, esplicarsi tanto nell'aumento, quanto nella riduzione dei compensi, e ciò
a prescindere dall'istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente. L'unico limite è che, nei rapporti tra professionista e cliente, il giudice non può liquidare gli onorari al di sotto dei minimi tariffari. La determinazione in concreto della misura del compenso per prestazioni professionali di avvocato, fatto salvo il rispetto dei minimi e massimi tabellari, è, in definitiva, rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito”.
Quindi nel caso di specie al fine di liquidare l'onorario dell'Avv. Caproni occorre fare applicazione di detta norma che, come sopra evidenziato, pone una gerarchia riguardo ai criteri di liquidazione, indicando in primo luogo l'accordo delle parti, in via subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi e, infine, la decisione del giudice.
Nel caso di specie non risulta che le parti abbiano concluso un accordo relativamente al compenso, sicché il compenso dovuto alla ricorrente dovrà essere liquidato giudizialmente tenuto conto delle tabelle ratione tempere applicabili.
La parte ricorrente ha quantificato il compenso in complessivi € 19.207,50, oltre rimborso forfettario e cap. Ha applicato i valori massimi tenuto conto della alta complessità della causa.
Appare invece congruo liquidare il compenso dell'Avv. Caproni secondo il valore medio in ragione della attività svolta, delle caratteristiche e del pregio dell'opera prestata.
Pertanto, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore indeterminabile - complessità media - della causa, all'Avv. Savina Caproni deve essere liquidata la somma di € 2.127,00 per la fase di studio, la somma di € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.728,00 per la fase decisionale, oltre all'aumento del 30% pari ad € 2.184,30 per la presenza di più parti, nonché € 1.419,80 per rimborso forfettario al 15%.
All'Avv. Savina Caproni deve quindi essere complessivamente liquidata la somma di € 10.885,10 per compenso professionale e spese generali al 15%, oltre cap al 4% come per legge, nonché gli ulteriori accessori di legge se dovuti.
La parte ricorrente ha poi chiesto anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Quanto agli interessi va evidenziato che nel caso di controversia tra avvocato e cliente per il pagamento del compenso professionale il debitore non può ritenersi in mora prima della liquidazione del debito da parte del giudice, con la conseguenza che gli interessi maturano dalla pronuncia della sentenza sino al saldo effettivo.
Non può invece accogliersi la richiesta di condanna formulata dalla ricorrente nei confronti dei convenuti al pagamento della rivalutazione monetaria in quanto il credito dell'avvocato per il compenso è un credito di valuta e non di valore. Conseguentemente non è possibile nel caso di specie operare la rivalutazione, essendo necessaria una domanda del creditore-professionista di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224 secondo comma cc ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio. Onere che nel caso di specie non è stato assolto.
Quanto alle spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di T_
, , e , tenuto conto dell'attività
[...] Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4381/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- accoglie la domanda proposta dall'Avv. Savina Caproni nei limiti di cui alla motivazione;
- conseguentemente condanna i convenuti , , Controparte_1 Parte_2 Parte_1
e , al pagamento in solido tra loro, in favore dell'Avv. Savina Caproni della somma Controparte_2 di € 10.885,10 comprensiva di spese generali al 15%, oltre cap al 4% e gli ulteriori accessori di legge se dovuti, nonché gli interessi dal deposito della presente sentenza sino al saldo effettivo;
- rigetta ogni altra richiesta;
- condanna , e al Controparte_1 Parte_2 Parte_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'Avv. Savina Caproni, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €
2.868,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge. Così deciso in Perugia il 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE
Verbale di udienza
All'udienza di oggi 19 marzo 2025, alle ore 9.59, è presente l'Avv. Francesca Di Cesare in sostituzione dell'Avv. Savina Caproni che è la ricorrente.
Nessuno è presente per i convenuti.
L'Avv. Di Cesare insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio, autorizzando l'Avv. Francesca di Cesare a non presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 10.45 rientra dalla camera di consiglio e viene data lettura della sentenza che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante.
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 4381/2024 R.G., promossa da:
CAPRONI SAVINA, C.F. , nata a [...] l'[...], residente in C.F._1
Spello (Pg), Via Sardegna n. 7 personalmente rappresentata, con studio in Foligno, Via dei Franceschi
n. 38, dove ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
, C.F. , residente in [...] C.F._2
Perugia, n. 2; , C.F. , residente in [...]Controparte_2 C.F._3
(PG), Via Pavese, n. 19; , C.F. , Via Cesare Parte_1 C.F._4
Pavese, n. 19, AL DI (PG) , C.F. , Via Parte_2 C.F._5
Cesare Pavese, n. 19, AL DI (PG);
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso debitamente notificato ex art. 281 undecies cpc l'Avv. Savina Caproni conveniva in giudizio i conventi perché, accertato e dichiarato che , , Parte_2 Parte_1 CP_2
, e , “risultano, ad oggi, ancora debitori, in solido, della somma pari ad €
[...] Controparte_1
22.972,18 (comprensiva di 15% spese generali e di 4% cap) per l'attività professionale svolta in loro favore da parte dell'Avv. Savina Caproni nell'ambito del giudizio RG. 3110/2017”, venissero condannati “a versare, in favore della ricorrente, Avv. Savina Caproni, la somma pari ad € 22.972,18
(oneri di legge inclusi) oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, ovvero, nella diversa somma minore e/o maggiore che il Giudice dovesse ritenere, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
La ricorrente riferiva di avere prestato attività professionale in favore di
[...]
, nonché, in proprio ed in qualità di fideiussori di Controparte_3 CP_1
, , e di , nell'ambito del giudizio civile
[...] Controparte_2 Parte_1 Parte_2 RG. n. 3110/2017 (con valore indeterminabile) definito con sentenza parziale n. 76/2023 dell'11 gennaio 2023 e con successiva sentenza definitiva n. 649/2024 del 16 aprile 2024, dal Tribunale di
Perugia.
Evidenziava che la causa riguardava la materia bancaria.
Riferiva che l'incarico era durato sino alla decisione della causa nonostante la rinuncia al mandato e che le parti avevano ottenuto vari vantaggi, tra cui l'accertamento della nullità della pattuizione contenuta nell'art. 6 del contratto rep. 66165 ed art. 7 del contratto rep. n. 66166; il ricalcolo degli interessi moratori;
l'accoglimento opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc riguardo al rapporto bancario n. 66166 limitatamente alla richiesta degli interessi moratori per la somma eccedente l'importo di € 15.804,01.
Segnalava che in ordine a , aveva agito in Controparte_3 Controparte_3
base ad accordo e, pertanto, nulla ha chiesto con la presente causa.
Riferisce di avere applicato nel calcolo del compenso il tariffario forense ex DM. 55/2014 artt. 1-11.
Riferisce che il compenso ammonta ad € 14.775,00, a cui deve aggiungersi € 4.432,50 per aumento del 30% per la presenza di più parti nella medesima posizione processuale e quindi complessivamente il compenso che la ricorrente ritiene dovuto ammonta ad € 19. 207,50. Importo questo a cui vanno aggiunti il rimborso forfettario al 15% ed il cap.
La ricorrente ha quindi chiesto la somma complessiva di € 22. 972,18.
Ritiene che inutili siano stati tutti i tentativi per il recupero stragiudiziale della somma sopra indicata, tanto che la ricorrente si è rivolta all'intestato Tribunale per ottenere giustizia.
Alla prima udienza verificata la regolarità delle notifiche del ricorso e del decreto ai convenuti veniva dichiarata la loro contumacia.
La ricorrente insisteva nel ricorso e la causa veniva trattenuta in riserva.
Con provvedimento del veniva fissata per la decisione l'udienza del 19 marzo 2025.
Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato nei limiti di cui alla motivazione per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, va evidenziato che i convenuti seppur ritualmente citati in giudizio non hanno inteso costituirsi. Comportamento questo che, anche se non determinate ai fini della decisione, non può essere sottaciuto.
Va poi rilevato che il cliente deve sempre corrispondere il compenso al professionista per l'attività svolta, sempre che il professionista abbia svolto la propria attività con la diligenza richiesta.
Nel caso in esame i convenuti come sopra detto non si sono costituiti in giudizio e conseguentemente deve ritenersi pacifico che l'Avv. Caproni abbia svolto la propria attività con la diligenza richiesta non risultando contestata la circostanza. Sul punto va poi rilevato che dalla documentazione in atti risulta che i convenuti avevano conferito mandato all'Avv. Savina Caproni per rappresentarli e difenderli nel procedimento 3110/2017 definito dal Tribunale di Perugia con la sentenza parziale n. 76/2023 dell'11 gennaio 2023 e con la successiva sentenza definitiva n. 649/2024 del 16 aprile 2024.
Dalla copiosa documentazione in atti relativa al fascicolo 3110/2017 può agevolmente ritenersi dimostrato che la professionista abbia svolto le singole prestazioni indicate in parcella. Detti documenti infatti attestano lo svolgimento delle attività cui si riferisce la nota spese posta a fondamento della domanda.
Sul quantum va invece rilevato che la valutazione della effettività e della consistenza delle prestazioni eseguite è rimessa al libero apprezzamento del giudice.
La Corte di Cassazione con la sentenza del 3 luglio 2024 n. 18255 ha statuito che “l'art. 2033 cc nella parte in cui dispone che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe, attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se motivato ed esercitato in conformità alle tariffe professionali applicabili per la fascia di valore delle controversie in cui la prestazione professionale è stata svolta, non è sindacabile in cassazione. Il potere discrezionale può, peraltro, esplicarsi tanto nell'aumento, quanto nella riduzione dei compensi, e ciò
a prescindere dall'istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente. L'unico limite è che, nei rapporti tra professionista e cliente, il giudice non può liquidare gli onorari al di sotto dei minimi tariffari. La determinazione in concreto della misura del compenso per prestazioni professionali di avvocato, fatto salvo il rispetto dei minimi e massimi tabellari, è, in definitiva, rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito”.
Quindi nel caso di specie al fine di liquidare l'onorario dell'Avv. Caproni occorre fare applicazione di detta norma che, come sopra evidenziato, pone una gerarchia riguardo ai criteri di liquidazione, indicando in primo luogo l'accordo delle parti, in via subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi e, infine, la decisione del giudice.
Nel caso di specie non risulta che le parti abbiano concluso un accordo relativamente al compenso, sicché il compenso dovuto alla ricorrente dovrà essere liquidato giudizialmente tenuto conto delle tabelle ratione tempere applicabili.
La parte ricorrente ha quantificato il compenso in complessivi € 19.207,50, oltre rimborso forfettario e cap. Ha applicato i valori massimi tenuto conto della alta complessità della causa.
Appare invece congruo liquidare il compenso dell'Avv. Caproni secondo il valore medio in ragione della attività svolta, delle caratteristiche e del pregio dell'opera prestata.
Pertanto, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore indeterminabile - complessità media - della causa, all'Avv. Savina Caproni deve essere liquidata la somma di € 2.127,00 per la fase di studio, la somma di € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.728,00 per la fase decisionale, oltre all'aumento del 30% pari ad € 2.184,30 per la presenza di più parti, nonché € 1.419,80 per rimborso forfettario al 15%.
All'Avv. Savina Caproni deve quindi essere complessivamente liquidata la somma di € 10.885,10 per compenso professionale e spese generali al 15%, oltre cap al 4% come per legge, nonché gli ulteriori accessori di legge se dovuti.
La parte ricorrente ha poi chiesto anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Quanto agli interessi va evidenziato che nel caso di controversia tra avvocato e cliente per il pagamento del compenso professionale il debitore non può ritenersi in mora prima della liquidazione del debito da parte del giudice, con la conseguenza che gli interessi maturano dalla pronuncia della sentenza sino al saldo effettivo.
Non può invece accogliersi la richiesta di condanna formulata dalla ricorrente nei confronti dei convenuti al pagamento della rivalutazione monetaria in quanto il credito dell'avvocato per il compenso è un credito di valuta e non di valore. Conseguentemente non è possibile nel caso di specie operare la rivalutazione, essendo necessaria una domanda del creditore-professionista di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224 secondo comma cc ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio. Onere che nel caso di specie non è stato assolto.
Quanto alle spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di T_
, , e , tenuto conto dell'attività
[...] Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4381/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- accoglie la domanda proposta dall'Avv. Savina Caproni nei limiti di cui alla motivazione;
- conseguentemente condanna i convenuti , , Controparte_1 Parte_2 Parte_1
e , al pagamento in solido tra loro, in favore dell'Avv. Savina Caproni della somma Controparte_2 di € 10.885,10 comprensiva di spese generali al 15%, oltre cap al 4% e gli ulteriori accessori di legge se dovuti, nonché gli interessi dal deposito della presente sentenza sino al saldo effettivo;
- rigetta ogni altra richiesta;
- condanna , e al Controparte_1 Parte_2 Parte_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'Avv. Savina Caproni, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €
2.868,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge. Così deciso in Perugia il 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)