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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1660/2025 R.G. volontaria giurisdizione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale del 18.6.2025 tra:
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Parte_2 C.F._1
Acampora (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente-
e
- in persona del suo curatore Controparte_1 Parte_1
Controparte_2
-reclamata non costituita-
nonché
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Verdoliva (C.F.: Parte_3
) e dall'avvocato Laura Paola Mastellone (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
1 - resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La legale rappresentante della società in intestazione ha proposto, nella sua qualità,
reclamo contro la sentenza n° 18/2025, pubblicata in data 3.3.2025 dal Tribunale di Nola, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società da lei rappresentata.
Si è costituita la sola società istante per l'apertura della liquidazione giudiziale, non anche la curatela della liquidazione giudiziale.
Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 18.6.2025, e quindi assegnato a sentenza con ordinanza recante pari data.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Nola ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
osservando:
[...]
- che la predetta società, non costituendosi, non aveva dato prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 comma 1 lettera D) del d.lgs. n° 14/2019;
- che lo stato di insolvenza era dimostrato: dal mancato assolvimento del credito verso la società istante, pari ad oltre 50.000 euro, accertato con sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n° 256/2023; dagli esiti negativi del protesto azionato;
dal mancato deposito dei bilanci a partire dall'anno 2016;
- che l'ammontare dei debiti esigibili (credito della società istante e crediti tributari) supera la soglia di cui all'art. 49 comma 5 del d.lgs. n° 14/2009.
Il reclamo in questa sede in esame è articolato in quattro motivi:
- primo motivo: incompetenza territoriale del Tribunale di Nola per essere competente a dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, atteso che l'odierna reclamante aveva trasferito in tale luogo la propria sede ed il proprio centro di interessi dall'anno 2017;
- secondo motivo: il ricorso ed il provvedimento di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla società reclamante in un indirizzo di posta elettronica inattivo
(06474151211@impresa.italia.it), assegnatole automaticamente dalla camera di
2 commercio, in violazione peraltro dell'art. 10 del d.lgs. n° 14/2019, che prevede un obbligo di comunicazione anche al legale rappresentante;
- terzo motivo: trattandosi di società inattiva dal 2019, mancano i requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- quarto motivo: mancanza dello stato di insolvenza, non risultando né protesti, né azioni esecutive pendenti, né altre istanze per l'apertura di liquidazione giudiziale;
nemmeno rileva il fatto che la società sia oramai inattiva.
…
Il primo motivo di reclamo è inammissibile, e comunque infondato.
Va premesso che la aveva promosso l'istanza di apertura della Controparte_3
liquidazione giudiziale dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed è stato quest'ultimo che, con ordinanza datata 4.12.2024, ha ritenuto la propria incompetenza ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Nola.
Orbene, trattandosi di ordinanza che ha pronunciato esclusivamente sulla competenza,
essa avrebbe dovuto essere impugnata dalla parte interessata con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., oppure avrebbe dovuto essere oggetto di un regolamento d'ufficio di competenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., da parte del Tribunale di Nola: in mancanza di entrambe queste iniziative si è formato il giudicato non solo in ordine all'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, ma anche in ordine alla competenza del giudice dinanzi al quale la causa è stata tempestivamente riassunta
(sull'applicabilità del regolamento necessario di competenza anche in materia fallimentare cfr. Cass., sez. 6, n° 16336 del 10/06/2021).
In ogni caso il motivo è infondato anche nel merito.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha declinato la propria incompetenza a favore del
Tribunale di Nola in quanto ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n° 14/2019, il centro degli interessi principali del debitore fosse in Nola e che il trasferimento della sede legale in Pastorano fosse fittizia, tenuto conto:
“- che il titolo giudiziale vantato dalla ricorrente – decreto ingiuntivo confermato da sentenza emessa all'esito di giudizio di opposizione - fonda su fatture emesse dalla ricorrente nel
2016, quando l'intimata aveva la propria sede in NOLA (NA) VIA BOSCOFANGONE ZONA
ASI S.N.C.;
3 - che dalla visura storica della resistente risulta il trasferimento da tale sede in quella attuale,
sita in PASTORANO (CE) VIA COLOMBO 8 cap 81050 - ZONA ASI SNC, ovvero nel
circondario di questo Tribunale, giusta delibera raccolta con atto notarile del 18.7.2017,
iscritta al Registro Imprese solo il 31.7.2017;
- che non risulta alcuna attività della successiva al detto trasferimento Parte_1
giacché: 1) ultimo bilancio da essa depositato è quello relativo all'esercizio 2016; 2) ultimi atti iscritti al R.I. paiono quelli relativi all'assegnazione d'ufficio di pec e poi di domicilio fiscale, adottati dal Conservatore del R.I.;
- che l'ultima dichiarazione fiscale della resistente risale al 2019 e riguarda l'anno 2018, non emergendo dalla stessa lo svolgimento di alcuna attività;
- che la debitoria tributaria e previdenziale, di cui alle risultanze acquisite ex officio, evidenzia
atti elevati a carico della debitrice da parte di enti di assistenza e previdenza di Nola e di
Castellammare nonché da parte di uffici provinciali dell'amministrazione finanziaria di
Napoli”:
Ebbene, a fronte di tali precise argomentazioni, la reclamante deduce, in materia assertiva e tautologica, di avere effettivamente svolto in Pastorano la propria principale attività, ma non produce alcuna documentazione a supporto di tale sua affermazione (fa riferimento a vendite dell'anno 2018, ma senza produrre alcunché in proposito;
produce solo una dichiarazione fiscale dell'anno 2018 per l'anno 2017, ma è appunto solo a partire dal
18.7.2027 che si è avuto il trasferimento della sede sociale a Pastorano e, comunque, la dichiarazione fiscale nulla può dire circa il luogo dell'effettivo svolgimento dell'attività).
…
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che ai sensi dell'art. 40 comma 6 del d.lgs. n° 14/2019: “In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa
o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a
cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di
posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero
dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e
dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente”.
4 Orbene, nel caso di specie l'indirizzo di posta elettronica presso il quale la società ricorrente lamenta che è stata effettuata la notificazione di ricorso e decreto di convocazione
(06474151211@impresa.italia.it) è quello che, come si può agevolmente constatare dalla lettura della prima pagina della visura camerale in atti, risulta regolarmente annotato nel registro delle imprese come indirizzo PEC della e, come emerge dalla Parte_1
visione del fascicolo informativo del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale, la notificazione risulta regolarmente accettata e consegnata alla in data Parte_1
20.12.2024.
Sostiene la società ricorrente che tale indirizzo le sarebbe stato assegnato d'ufficio dalla camera di commercio (rectius: dall'ufficio del registro delle imprese).
Orbene, a parte il fatto che di tale asserita assegnazione d'ufficio non è stata fornita alcuna prova, ad ogni buon conto, se pure così fosse, l'assegnazione d'ufficio sarebbe stata effettuata dall'ufficio del registro delle imprese in attuazione di una precisa disposizione di legge (art. 16, comma 6 bis, del d.l. n° 185 del 29.11.2008, come modificato dall'art. 37 del d.l. n° 76 del 16.7.2000), prevista per porre rimedio ad un inadempimento dell'impresa societaria all'obbligo di comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale e, pertanto, l'indirizzo così assegnato non può che avere la medesima efficacia degli indirizzi
PEC comunicati dalle società stesse e la notifica a tale indirizzo effettuata a norma dell'art. 40 comma 6 del d.lgs. n° 14/2019 non può che essere pienamente valida ed efficace.
Destituita di ogni fondamento è, poi, l'affermazione che sarebbe necessario dare comunicazione anche al legale rappresentante della società.
Di tale obbligo nel succitato art. 40 del d.lgs. n° 14/2019 non vi è traccia, né ha rilievo l'art. 10 del d.lgs. n° 14/2019 richiamato nel ricorso, sia perché tale norma si riferisce alla diversa ipotesi delle comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza, e non al caso delle notificazioni/comunicazioni poste a carico dell'ufficio giudiziario, sia perché nemmeno tale norma, a ben vedere, prevede un obbligo di comunicazione al legale rappresentante, limitandosi essa ad affermare il principio che le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal codice della crisi debbano essere effettuate con modalità telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dai pubblici registri ivi indicati.
…
5 Manifestamente infondato è il terzo motivo di reclamo.
Sarà pur vero che la società è inattiva dall'anno 2019 (ma, comunque, essa risulta ancora iscritta nel registro delle imprese e, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del d.lgs. n° 14/2019, la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese), ma da tale dato si può solo presumere la circostanza che, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, la società reclamante possedesse il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) n° 2 del d.lgs. n° 14/2019 (ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore alla soglia dei 200.000 euro).
La reclamante non ha invece dimostrato il possesso anche del requisito dimensionale di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) n° 1 del d.lgs. n° 14/2019 (attivo patrimoniale non superiore alla soglia dei 300.000 euro annui), che potrebbe essere esistente pur in presenza di una società
oramai inattiva.
Ma, soprattutto, la reclamante tace del tutto la circostanza che dalla certificazione dell'agenzia delle entrate acquisita dal Tribunale di Nola emerge una sua esposizione debitoria nei confronti della Agenzia pari ad euro 3.364.811,59: Controparte_4
un ammontare, quindi, ben superiore alla soglia dei 500.000 euro di debiti, di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) n° 3 del d.lgs. n° 14/2019.
Ne consegue la piena assoggettabilità dell'odierna ricorrente alla liquidazione giudiziale, atteso che, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. n° 14/2019, è solo la dimostrazione (che grava sull'imprenditore) del possesso congiunto dei tre requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del d.lgs. n° 14/2019 che esclude l'applicabilità delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
…
Parimenti manifestamente infondato è il quarto motivo di reclamo.
La reclamante ha un'esposizione debitoria di oltre 50.000 euro nei confronti della società istante per l'apertura della liquidazione giudiziale e di euro 3.364.811,59 nei confronti del fisco.
Ebbene, non è per nulla chiaro come essa intenda far fronte a tale imponente esposizione debitoria, visto e considerato che essa stessa sostiene di essere inattiva dall'anno 2019 e che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2016 (sulla circostanza che uno degli indici
6 primari dello stato di insolvenza è proprio l'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare all'estinzione dei debiti, cfr. Cass., sez. 1, n° 6978 del 11/03/2019).
…
In conclusione, il reclamo va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n°
147/22, “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12” e che il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 16300 del 24/07/2007).
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, tenuto conto che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
Ne consegue che la reclamante va condannata al pagamento, a favore della resistente costituita, della somma di euro 3.473,00 per onorari, attenendosi ai valori minimi (attesa la non particolare difficoltà della controversia) previsti dalla tabella 12, causa di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro 1.029,00;
fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 1.735,00),
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
Nulla a provvedere, invece, per le spese nei confronti della curatela, non costituita.
Ritiene questa Corte che la palese infondatezza del reclamo, basato su di un motivo inammissibile e su tre motivi manifestamente infondati nonché sulla totale omissione di circostanze fondamentali (esposizione debitoria nei confronti del fisco per euro
3.364.811,59), permette di affermare che il legale rappresentante della società reclamante,
nel conferire la procura per la proposizione del presente reclamo, abbia agito con mala fede: sussistono, pertanto, i presupposti affinché venga condannato anch'egli, in solido con la società, ai sensi dell'art. 51 comma 15 del d.lgs. n° 14/2019, al pagamento alla reclamata costituita delle spese processuali come sopra liquidate.
7 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Ai sensi dell'art. 51 comma 15 del d.lgs. n° 14/2019 al pagamento della detta somma è tenuto, per le ragioni già più sopra indicate, anche il legale rappresentante della società reclamante, in solido con quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna, in solido tra loro, la società reclamante nonché, personalmente, il legale rappresentante di quest'ultima, , al pagamento, in favore della resistente Parte_2 [...]
della somma di euro 3.473,00 per onorari, oltre a rimborso spese Controparte_3
forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- nulla a provvedere per le spese nei confronti della curatela non costituta;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte della società reclamante, ed in solido con quest'ultima del suo legale rappresentante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 18.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
8
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1660/2025 R.G. volontaria giurisdizione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale del 18.6.2025 tra:
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Parte_2 C.F._1
Acampora (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente-
e
- in persona del suo curatore Controparte_1 Parte_1
Controparte_2
-reclamata non costituita-
nonché
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Verdoliva (C.F.: Parte_3
) e dall'avvocato Laura Paola Mastellone (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
1 - resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La legale rappresentante della società in intestazione ha proposto, nella sua qualità,
reclamo contro la sentenza n° 18/2025, pubblicata in data 3.3.2025 dal Tribunale di Nola, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società da lei rappresentata.
Si è costituita la sola società istante per l'apertura della liquidazione giudiziale, non anche la curatela della liquidazione giudiziale.
Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 18.6.2025, e quindi assegnato a sentenza con ordinanza recante pari data.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Nola ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
osservando:
[...]
- che la predetta società, non costituendosi, non aveva dato prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 comma 1 lettera D) del d.lgs. n° 14/2019;
- che lo stato di insolvenza era dimostrato: dal mancato assolvimento del credito verso la società istante, pari ad oltre 50.000 euro, accertato con sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n° 256/2023; dagli esiti negativi del protesto azionato;
dal mancato deposito dei bilanci a partire dall'anno 2016;
- che l'ammontare dei debiti esigibili (credito della società istante e crediti tributari) supera la soglia di cui all'art. 49 comma 5 del d.lgs. n° 14/2009.
Il reclamo in questa sede in esame è articolato in quattro motivi:
- primo motivo: incompetenza territoriale del Tribunale di Nola per essere competente a dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, atteso che l'odierna reclamante aveva trasferito in tale luogo la propria sede ed il proprio centro di interessi dall'anno 2017;
- secondo motivo: il ricorso ed il provvedimento di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla società reclamante in un indirizzo di posta elettronica inattivo
(06474151211@impresa.italia.it), assegnatole automaticamente dalla camera di
2 commercio, in violazione peraltro dell'art. 10 del d.lgs. n° 14/2019, che prevede un obbligo di comunicazione anche al legale rappresentante;
- terzo motivo: trattandosi di società inattiva dal 2019, mancano i requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- quarto motivo: mancanza dello stato di insolvenza, non risultando né protesti, né azioni esecutive pendenti, né altre istanze per l'apertura di liquidazione giudiziale;
nemmeno rileva il fatto che la società sia oramai inattiva.
…
Il primo motivo di reclamo è inammissibile, e comunque infondato.
Va premesso che la aveva promosso l'istanza di apertura della Controparte_3
liquidazione giudiziale dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed è stato quest'ultimo che, con ordinanza datata 4.12.2024, ha ritenuto la propria incompetenza ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Nola.
Orbene, trattandosi di ordinanza che ha pronunciato esclusivamente sulla competenza,
essa avrebbe dovuto essere impugnata dalla parte interessata con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., oppure avrebbe dovuto essere oggetto di un regolamento d'ufficio di competenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., da parte del Tribunale di Nola: in mancanza di entrambe queste iniziative si è formato il giudicato non solo in ordine all'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, ma anche in ordine alla competenza del giudice dinanzi al quale la causa è stata tempestivamente riassunta
(sull'applicabilità del regolamento necessario di competenza anche in materia fallimentare cfr. Cass., sez. 6, n° 16336 del 10/06/2021).
In ogni caso il motivo è infondato anche nel merito.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha declinato la propria incompetenza a favore del
Tribunale di Nola in quanto ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n° 14/2019, il centro degli interessi principali del debitore fosse in Nola e che il trasferimento della sede legale in Pastorano fosse fittizia, tenuto conto:
“- che il titolo giudiziale vantato dalla ricorrente – decreto ingiuntivo confermato da sentenza emessa all'esito di giudizio di opposizione - fonda su fatture emesse dalla ricorrente nel
2016, quando l'intimata aveva la propria sede in NOLA (NA) VIA BOSCOFANGONE ZONA
ASI S.N.C.;
3 - che dalla visura storica della resistente risulta il trasferimento da tale sede in quella attuale,
sita in PASTORANO (CE) VIA COLOMBO 8 cap 81050 - ZONA ASI SNC, ovvero nel
circondario di questo Tribunale, giusta delibera raccolta con atto notarile del 18.7.2017,
iscritta al Registro Imprese solo il 31.7.2017;
- che non risulta alcuna attività della successiva al detto trasferimento Parte_1
giacché: 1) ultimo bilancio da essa depositato è quello relativo all'esercizio 2016; 2) ultimi atti iscritti al R.I. paiono quelli relativi all'assegnazione d'ufficio di pec e poi di domicilio fiscale, adottati dal Conservatore del R.I.;
- che l'ultima dichiarazione fiscale della resistente risale al 2019 e riguarda l'anno 2018, non emergendo dalla stessa lo svolgimento di alcuna attività;
- che la debitoria tributaria e previdenziale, di cui alle risultanze acquisite ex officio, evidenzia
atti elevati a carico della debitrice da parte di enti di assistenza e previdenza di Nola e di
Castellammare nonché da parte di uffici provinciali dell'amministrazione finanziaria di
Napoli”:
Ebbene, a fronte di tali precise argomentazioni, la reclamante deduce, in materia assertiva e tautologica, di avere effettivamente svolto in Pastorano la propria principale attività, ma non produce alcuna documentazione a supporto di tale sua affermazione (fa riferimento a vendite dell'anno 2018, ma senza produrre alcunché in proposito;
produce solo una dichiarazione fiscale dell'anno 2018 per l'anno 2017, ma è appunto solo a partire dal
18.7.2027 che si è avuto il trasferimento della sede sociale a Pastorano e, comunque, la dichiarazione fiscale nulla può dire circa il luogo dell'effettivo svolgimento dell'attività).
…
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che ai sensi dell'art. 40 comma 6 del d.lgs. n° 14/2019: “In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa
o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a
cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di
posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero
dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e
dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente”.
4 Orbene, nel caso di specie l'indirizzo di posta elettronica presso il quale la società ricorrente lamenta che è stata effettuata la notificazione di ricorso e decreto di convocazione
(06474151211@impresa.italia.it) è quello che, come si può agevolmente constatare dalla lettura della prima pagina della visura camerale in atti, risulta regolarmente annotato nel registro delle imprese come indirizzo PEC della e, come emerge dalla Parte_1
visione del fascicolo informativo del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale, la notificazione risulta regolarmente accettata e consegnata alla in data Parte_1
20.12.2024.
Sostiene la società ricorrente che tale indirizzo le sarebbe stato assegnato d'ufficio dalla camera di commercio (rectius: dall'ufficio del registro delle imprese).
Orbene, a parte il fatto che di tale asserita assegnazione d'ufficio non è stata fornita alcuna prova, ad ogni buon conto, se pure così fosse, l'assegnazione d'ufficio sarebbe stata effettuata dall'ufficio del registro delle imprese in attuazione di una precisa disposizione di legge (art. 16, comma 6 bis, del d.l. n° 185 del 29.11.2008, come modificato dall'art. 37 del d.l. n° 76 del 16.7.2000), prevista per porre rimedio ad un inadempimento dell'impresa societaria all'obbligo di comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale e, pertanto, l'indirizzo così assegnato non può che avere la medesima efficacia degli indirizzi
PEC comunicati dalle società stesse e la notifica a tale indirizzo effettuata a norma dell'art. 40 comma 6 del d.lgs. n° 14/2019 non può che essere pienamente valida ed efficace.
Destituita di ogni fondamento è, poi, l'affermazione che sarebbe necessario dare comunicazione anche al legale rappresentante della società.
Di tale obbligo nel succitato art. 40 del d.lgs. n° 14/2019 non vi è traccia, né ha rilievo l'art. 10 del d.lgs. n° 14/2019 richiamato nel ricorso, sia perché tale norma si riferisce alla diversa ipotesi delle comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza, e non al caso delle notificazioni/comunicazioni poste a carico dell'ufficio giudiziario, sia perché nemmeno tale norma, a ben vedere, prevede un obbligo di comunicazione al legale rappresentante, limitandosi essa ad affermare il principio che le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal codice della crisi debbano essere effettuate con modalità telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dai pubblici registri ivi indicati.
…
5 Manifestamente infondato è il terzo motivo di reclamo.
Sarà pur vero che la società è inattiva dall'anno 2019 (ma, comunque, essa risulta ancora iscritta nel registro delle imprese e, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del d.lgs. n° 14/2019, la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese), ma da tale dato si può solo presumere la circostanza che, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, la società reclamante possedesse il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) n° 2 del d.lgs. n° 14/2019 (ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore alla soglia dei 200.000 euro).
La reclamante non ha invece dimostrato il possesso anche del requisito dimensionale di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) n° 1 del d.lgs. n° 14/2019 (attivo patrimoniale non superiore alla soglia dei 300.000 euro annui), che potrebbe essere esistente pur in presenza di una società
oramai inattiva.
Ma, soprattutto, la reclamante tace del tutto la circostanza che dalla certificazione dell'agenzia delle entrate acquisita dal Tribunale di Nola emerge una sua esposizione debitoria nei confronti della Agenzia pari ad euro 3.364.811,59: Controparte_4
un ammontare, quindi, ben superiore alla soglia dei 500.000 euro di debiti, di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) n° 3 del d.lgs. n° 14/2019.
Ne consegue la piena assoggettabilità dell'odierna ricorrente alla liquidazione giudiziale, atteso che, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. n° 14/2019, è solo la dimostrazione (che grava sull'imprenditore) del possesso congiunto dei tre requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del d.lgs. n° 14/2019 che esclude l'applicabilità delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
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Parimenti manifestamente infondato è il quarto motivo di reclamo.
La reclamante ha un'esposizione debitoria di oltre 50.000 euro nei confronti della società istante per l'apertura della liquidazione giudiziale e di euro 3.364.811,59 nei confronti del fisco.
Ebbene, non è per nulla chiaro come essa intenda far fronte a tale imponente esposizione debitoria, visto e considerato che essa stessa sostiene di essere inattiva dall'anno 2019 e che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2016 (sulla circostanza che uno degli indici
6 primari dello stato di insolvenza è proprio l'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare all'estinzione dei debiti, cfr. Cass., sez. 1, n° 6978 del 11/03/2019).
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In conclusione, il reclamo va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n°
147/22, “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12” e che il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 16300 del 24/07/2007).
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, tenuto conto che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
Ne consegue che la reclamante va condannata al pagamento, a favore della resistente costituita, della somma di euro 3.473,00 per onorari, attenendosi ai valori minimi (attesa la non particolare difficoltà della controversia) previsti dalla tabella 12, causa di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro 1.029,00;
fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 1.735,00),
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
Nulla a provvedere, invece, per le spese nei confronti della curatela, non costituita.
Ritiene questa Corte che la palese infondatezza del reclamo, basato su di un motivo inammissibile e su tre motivi manifestamente infondati nonché sulla totale omissione di circostanze fondamentali (esposizione debitoria nei confronti del fisco per euro
3.364.811,59), permette di affermare che il legale rappresentante della società reclamante,
nel conferire la procura per la proposizione del presente reclamo, abbia agito con mala fede: sussistono, pertanto, i presupposti affinché venga condannato anch'egli, in solido con la società, ai sensi dell'art. 51 comma 15 del d.lgs. n° 14/2019, al pagamento alla reclamata costituita delle spese processuali come sopra liquidate.
7 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Ai sensi dell'art. 51 comma 15 del d.lgs. n° 14/2019 al pagamento della detta somma è tenuto, per le ragioni già più sopra indicate, anche il legale rappresentante della società reclamante, in solido con quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna, in solido tra loro, la società reclamante nonché, personalmente, il legale rappresentante di quest'ultima, , al pagamento, in favore della resistente Parte_2 [...]
della somma di euro 3.473,00 per onorari, oltre a rimborso spese Controparte_3
forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- nulla a provvedere per le spese nei confronti della curatela non costituta;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte della società reclamante, ed in solido con quest'ultima del suo legale rappresentante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 18.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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