Art. 25.
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402 , che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE , 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012
1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/2402 ;
b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorita' competenti, ai sensi dell' articolo 29, paragrafi 1, 2 , 3 , 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402 ;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
d) prevedere che le autorita' individuate ai sensi della lettera b):
1) dispongano di poteri di vigilanza conformi a quanto previsto dall' articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402 , in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
2) provvedano alla cooperazione e allo scambio di informazioni con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorita' bancaria europea (EBA) e l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), ai sensi dell' articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 e in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorita' europee;
3) provvedano ad adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall' articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 ;
4) individuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti;
e) attuare l' articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2402 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 32, nonche' dagli articoli 3 e 5 del citato regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste nel rispetto, fermi restando i massimi edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali:
1) 30.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone giuridiche;
2) 5.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone fisiche.
3. Si applica l' articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 .
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 25:
- Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE , 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2017, n. L 347.
- Per il testo dell'articolo 31 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402 , che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE , 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012
1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/2402 ;
b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorita' competenti, ai sensi dell' articolo 29, paragrafi 1, 2 , 3 , 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402 ;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
d) prevedere che le autorita' individuate ai sensi della lettera b):
1) dispongano di poteri di vigilanza conformi a quanto previsto dall' articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402 , in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
2) provvedano alla cooperazione e allo scambio di informazioni con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorita' bancaria europea (EBA) e l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), ai sensi dell' articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 e in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorita' europee;
3) provvedano ad adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall' articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 ;
4) individuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti;
e) attuare l' articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2402 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 32, nonche' dagli articoli 3 e 5 del citato regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste nel rispetto, fermi restando i massimi edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali:
1) 30.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone giuridiche;
2) 5.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone fisiche.
3. Si applica l' articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 .
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 25:
- Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE , 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2017, n. L 347.
- Per il testo dell'articolo 31 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.