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Ordinanza collegiale 23 dicembre 2010
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2011
Ordinanza cautelare 4 maggio 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 23/02/2011, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02628/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2628 del 2010, proposto da:
- OD AR ed EM CO, rappresentate e difese dall’Avv. Marco Calanca, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Milano, Via Negroli n. 50;
contro
- l’U.T.G. – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore,
- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore,
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento della Prefettura di Milano – U.T.G. – Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. Emers. Revoca 31/2010, emesso in data 26 luglio 2010 e notificato in data 31 agosto 2010 con cui è stata decretata la revoca dell’istanza di emersione ex L. 102/2009 effettuata a favore della ricorrente OD AR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;
Visto il decreto cautelare n. 1276/2010 con cui è stato sospeso, inaudita altera parte, il provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per l’esame collegiale della domanda di sospensiva;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 294/2010 con cui sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, alla camera di consiglio del 21 febbraio 2011, il referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Considerato che la precedente ordinanza istruttoria n. 294/2010 non risulta eseguita;
Considerato, tuttavia, che appare necessario acquisire agli atti, a cura dell’Amministrazione dell’Interno, il provvedimento che ha disposto il rigetto dell’istanza di emersione effettuata a favore della ricorrente OD AR;
Ritenuto che, per l’esibizione di siffatta documentazione, appare congruo il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se anteriore, della presente ordinanza;
Ritenuto di evidenziare che, in caso di reiterata inerzia non giustificata, la stessa potrà essere valutata ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;
Ritenuto che, nelle more dell’esibizione della documentazione sopra indicata, appare opportuna la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Ritenuto di dover fissare, per il prosieguo della presente fase cautelare, l’udienza camerale del 3 maggio 2011;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Nelle more accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Spese al prosieguo.
Fissa l’udienza camerale del 3 maggio 2011 per il prosieguo dell’esame della presente controversia.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Ugo De Carlo, Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2011
IL SEGRETARIO