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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/10/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 20 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2781/2025 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MARIO MARINI Parte_1
MISTERIOSO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. GIULIA RENZETTI, UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente Oggetto: domanda di integrazione del TFS per il servizio preruolo
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1 dinanzi a questo Giudice l' deducendo di aver lavorato presso istituti CP_1 scolastici della Provincia di Cosenza (insegnante di scuola primaria) dal 01/09/1986 al 31/08/2019. Esponeva, quindi, di aver percepito a titolo di trattamento di fine servizio un importo che non tiene conto del servizio prestato in preruolo, nonostante avesse presentato rituale domanda di riscatto. Deduceva di aver chiesto all' il pagamento del relativo Controparte_2 importo, senza, tuttavia, ottenerlo. Concludeva chiedendo: “Voglia l'On. Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del TFS per il periodo pre-ruolo che va dal 1977 al 1986, o dalle diverse date ritenute di giustizia, e, per l'effetto, condannare l al pagamento del Trattamento di Fine Servizio in favore del ricorrente, da CP_1
1 calcolarsi come per legge. Con rivalutazione monetaria ed interessi dal sorgere del diritto sino al saldo e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Si costituiva l' deducendo di aver corrisposto la somma richiesta a CP_1 titolo di integrazione del TFS, una volta ricevuta dall'amministrazione scolastica la necessaria documentazione. Chiedeva, pertanto, una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.. All'odierna udienza del 20.10.2025 la ricorrente ha riconosciuto l'avvenuta corresponsione, a fine agosto del 2025, da parte dell' della somma CP_1 richiesta a titolo di integrazione del TFS. Il procuratore della Sig.ra si è, quindi, associato alla richiesta di una Pt_1 declaratoria della materia del contendere, chiedendo una condanna dell alla rifusione delle spese di lite. CP_2
Le dichiarazioni rese dai procuratori della parte ricorrente e della parte convenuta, confermate in udienza dalla parte, in una con la documentazione versata in atti, giustificano la richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo stato disposto ed eseguito dall' il pagamento dell'importo dovuto a titolo di TFS per il periodo CP_1 preruolo. Ritiene il Giudice che le spese di lite debbano essere compensate. Se è vero, infatti, che il servizio svolto in preruolo risulta dall'estratto contributivo, è altrettanto vero che la documentazione richiesta dall al CP_1 datore di lavoro (tra cui in particolare, si può agevolmente ritenere, la richiesta di riscatto presentata all'amministrazione scolastica) è pervenuta all'Istituto Previdenziale il 29.07.2025 (sul punto non vi è contestazione) con la conseguenza che il tardivo pagamento non può imputarsi all' ma CP_1 all'amministrazione scolastica.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite che. Cosenza, 20/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
2
, rappresentata e difesa dall'avv. MARIO MARINI Parte_1
MISTERIOSO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. GIULIA RENZETTI, UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente Oggetto: domanda di integrazione del TFS per il servizio preruolo
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1 dinanzi a questo Giudice l' deducendo di aver lavorato presso istituti CP_1 scolastici della Provincia di Cosenza (insegnante di scuola primaria) dal 01/09/1986 al 31/08/2019. Esponeva, quindi, di aver percepito a titolo di trattamento di fine servizio un importo che non tiene conto del servizio prestato in preruolo, nonostante avesse presentato rituale domanda di riscatto. Deduceva di aver chiesto all' il pagamento del relativo Controparte_2 importo, senza, tuttavia, ottenerlo. Concludeva chiedendo: “Voglia l'On. Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del TFS per il periodo pre-ruolo che va dal 1977 al 1986, o dalle diverse date ritenute di giustizia, e, per l'effetto, condannare l al pagamento del Trattamento di Fine Servizio in favore del ricorrente, da CP_1
1 calcolarsi come per legge. Con rivalutazione monetaria ed interessi dal sorgere del diritto sino al saldo e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Si costituiva l' deducendo di aver corrisposto la somma richiesta a CP_1 titolo di integrazione del TFS, una volta ricevuta dall'amministrazione scolastica la necessaria documentazione. Chiedeva, pertanto, una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.. All'odierna udienza del 20.10.2025 la ricorrente ha riconosciuto l'avvenuta corresponsione, a fine agosto del 2025, da parte dell' della somma CP_1 richiesta a titolo di integrazione del TFS. Il procuratore della Sig.ra si è, quindi, associato alla richiesta di una Pt_1 declaratoria della materia del contendere, chiedendo una condanna dell alla rifusione delle spese di lite. CP_2
Le dichiarazioni rese dai procuratori della parte ricorrente e della parte convenuta, confermate in udienza dalla parte, in una con la documentazione versata in atti, giustificano la richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo stato disposto ed eseguito dall' il pagamento dell'importo dovuto a titolo di TFS per il periodo CP_1 preruolo. Ritiene il Giudice che le spese di lite debbano essere compensate. Se è vero, infatti, che il servizio svolto in preruolo risulta dall'estratto contributivo, è altrettanto vero che la documentazione richiesta dall al CP_1 datore di lavoro (tra cui in particolare, si può agevolmente ritenere, la richiesta di riscatto presentata all'amministrazione scolastica) è pervenuta all'Istituto Previdenziale il 29.07.2025 (sul punto non vi è contestazione) con la conseguenza che il tardivo pagamento non può imputarsi all' ma CP_1 all'amministrazione scolastica.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite che. Cosenza, 20/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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