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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6796 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n.
1932/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2571/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 16.03.2021, vertente
TRA
(P.Iva ), con sede in LA ER, Parte_1 P.IVA_1
Via del Mare, Pal. in persona del legale rappresentante p.t. , Pt_2 Parte_3
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Riccardo Folino
APPELLANTE
E
con sede in Controparte_1
Napoli, alla Piazza San Pasquale a Chiaia n. 1 (P.Iva ), in persona del P.IVA_2
legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa, in forza di procura in CP_1
atti, dall'Avv. Laura Parretta (C.F. ) e dall'Avv. Leandro C.F._1
Traversa
APPELLATA
, (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATA contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.10.2016, la
[...]
(di seguito , conveniva Controparte_1 CP_1
e la Controparte_2 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, spiegando le seguenti conclusioni: “Vorrà l'On.le
Tribunale 1) accertare la simulazione assoluta della compravendita, dichiarandola dunque nulla ed improduttive d'effetto, a rogito per Notar del 23 Persona_1
agosto 2012, (Rep. 101.869/35.006), trascritta in data 21 settembre 2012 ai n.ri reg. gen. 12680, reg. part. 10242, con la quale la Sig.ra Controparte_2
ha trasferito alla i seguenti immobili: a) Fabbricato Parte_1
per civile abitazione non di lusso da cielo a terra con annessa corte di esclusiva pertinenza, composto di complessivi vani catastali 10 distribuiti tra piano seminterrato, terra e primo, Categoria A7 Consistenza 10 vani - Sezione urbana-
Foglio 16 Particella 729 R.c. euro 723,04, ptano S1-T-1° in IA TERME (CZ)
SANT'EUFEMIA - Indirizzo LOCALITA' PULLO. b) Appezzamento agricolo
Consistenza 11 are 35 centiare М208 C- Foglio 16 Particella 730 (еx 52/b), R.D. euro
19,34, R.A. euro 7,03, vigneto 1°; Subalterno -IA TERME (CZ)
UF IA - Indirizzo LOCALITA' PULLO. c) FABBRICATO
COSTRUIТО PER ESIGENZE INDUSTRIALI (capannone) ad un piano f.t. adibito ad attività artigianale ed uffici in - IA TERME (CZ) UF Categoria
D7- Sezione urbana- Foglio 16 Particella 731 Subalterno 1, piano terra, Z.C. 2, R.C. euro 4.724,00 - Indirizzo LOCALITA' PULLO. c) FABBRICATO COSTRUITO PER
ESIGENZE INDUSTRIALI (capannone) ad un piano f.t. adibito ad attività artigianale ed uffici in - IA TERME (CA UF Categoria D7. Sezione urbana -
Foglio 16 Particella 731 Subalterno 1, piano terra, Z.C. 2, R.C. euro 4.724,00 -
Indirizzo LOCALITA' PULLO. 2) subordinatamente accertare la natura relativamente simulata della vendita, dichiarando la nullità per difetto di forma della dissimulata donazione, stante la mancata partecipazione all'atto dei testimoni;
3) ancora in via più subordinata, ossia nel caso in cui non fosse ravvisata alcuna simulazione, revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'innanzi riportato atto avente ad oggetto i cespiti sopra descritti;
dichiarando privo di effetti il trasferimento nei confronti della parte attrice;
4) ovvero, ancora più gradatamente, revocare sempre ai sensi dell'art. 2901 c.c. la donazione - se ritenuta essere negozio dissimulato valido - o comunque negozio misto
a donazione eventualmente ritenuto fonte del trasferimento della proprietà; in ogni caso dichiarando privo di effetti il trasferimento nei confronti dell'attrice; 5) per
l'effetto, dichiarare nulla e totalmente priva d'effetto l'impugnata compravendita;
6) condannare la convenuta al pagamento dell'equivalente Parte_1
pecuniario del cespite ove, per qualsiasi motivo, anche per effetto di ulteriori atti dispositivi, non fosse possibile la restituzione in natura;
7) condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite”.
Parte attrice dichiarava di essere creditrice della società Controparte_3
(di seguito, ) e di , in qualità di
[...] CP_3 Controparte_2
socia personalmente e illimitatamente responsabile per i debiti di detta società.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva che con contratto di compravendita, stipulato in data 23.08.2012, aveva venduto alla Controparte_2
per la somma di euro 126.000, la totalità Parte_1
delle unità immobiliari di sua proprietà, composta da: a) fabbricato per civile abitazione non di lusso da cielo a terra con annessa corte di esclusiva pertinenza, composto di complessivi vani catastali 10 distribuiti tra piano seminterrato, terra e primo, Categoria
A7 Consistenza 10 vani - Sezione urbana- Foglio 16 Particella 729 R.c. euro 723,04, piano S1-T-1° in IA TERME (CZ) SANT'EUFEMIA - Indirizzo LOCALITA'
PULLO; b) appezzamento agricolo Consistenza 11 are 35 centiare М208 C- Foglio 16
Particella 730 (еx 52/b), R.D. euro 19,34, R.A. euro 7,03, vigneto 1°; Subalterno -
IA TERME (CZ) UF IA - Indirizzo LOCALITA'
PULLO. c) FABBRICATO COSTRUIТО PER ESIGENZE INDUSTRIALI (capannone) ad un piano f.t. adibito ad attività artigianale ed uffici in - IA
TERME (CZ) UF Categoria D7- Sezione urbana- Foglio 16 Particella
731 Subalterno 1, piano terra, Z.C. 2, R.C. euro 4.724,00 - Indirizzo LOCALITA'
PULLO; c) FABBRICATO COSTRUITO PER ESIGENZE INDUSTRIALI
(capannone) ad un piano f.t. adibito ad attività artigianale ed uffici in - IA
TERME (CA UF Categoria D7. Sezione urbana - Foglio 16 Particella
731 Subalterno 1, piano terra, Z.C. 2, R.C. euro 4.724,00 - Indirizzo LOCALITA'
PULLO.
Tanto premesso, parte attrice sosteneva l'assenza nei contraenti di un'autentica volontà traslativa e considerava tale circostanza desumibile dalla esistenza di rapporti di parentela e di “ulteriori ragioni di prossimità” tra la venditrice e l'acquirente; dalla coincidenza fra le sede legale della la sede Parte_1
operativa della dall'inadeguatezza del prezzo pattuito e dalla Controparte_3
previsione nel contratto di modalità di pagamento anomale;
dal mancato versamento del prezzo e dall'incapacità dell'acquirente di farvi fronte;
dalla ritenzione del possesso dei beni ceduti da parte della venditrice. Riteneva, pertanto, che da tali fatti dovesse desumersi la ricorrenza di una simulazione assoluta o quanto meno, la volontà di dissimulare un atto donativo. Deduceva, infine, la consapevolezza delle parti circa l'attitudine della compravendita a comportare un significativo depauperamento del patrimonio della debitrice, tale da frustrare le possibilità di adempimento del debito pregresso nei confronti della CP_1
Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, la convenuta
[...]
, veniva dichiarata contumace. Si costituiva la Controparte_2 [...]
la quale deduceva la inesistenza di indizi sufficienti a Parte_1
dimostrare il carattere apparente del contratto stipulato. Affermava, altresì, che il versamento effettivo del prezzo della compravendita valeva ad escludere l'intento delle parti di dissimulare un atto donativo e che la dismissione delle unità immobiliari non era animata da un intento fraudolento, bensì dalla necessità di far fronte al pagamento di debiti scaduti, circostanze, queste, idonee ad escludere tanto la revocabilità dell'atto dispositivo, quanto la fondatezza di una richiesta risarcitoria.
Tanto premesso, la ormulava le seguenti Parte_1
conclusioni: “Voglia il Tribunale di Napoli, disattesa nel merito ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare, per i motivi di cui in premessa: a) le domande di simulazione assoluta e di simulazione relativa perché infondate in fatto e in diritto;
b) l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. perché l'atto, di cui è chiesta la dichiarazione di inefficacia, non è revocabile ai sensi dell'art. 2901 3° comma c.c.”.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2571/2021, pubblicata in data 16.03.2021, così decideva: “1) "Accerta e Dichiara la simulazione assoluta e per l'effetto la nullità della compravendita a rogito per Notar del 23 agosto 2012 Persona_1
(Rep.101.869/35.006), trascritta in data 21 settembre 2012 ai n.ri reg. gen. 12680, reg. part. 10242, con la quale la sig.ra ha trasferito alla Controparte_2 [...]
i seguenti immobili: a) fabbricato per civile abitazione non di Parte_1
lusso da cielo a terra con annessa corte di esclusiva pertinenza, composto di complessivi vani catastali 10 distribuiti tra piano seminterrato, terra e primo,
Categoria A7 Consistenza 10 vani - Sezione urbana - Foglio 16 Particella 729 R. c. euro 723,04, piano S1 - T - 1° in LA ER (CZ) ANEU - Indirizzo Località
Pullo; b) appezzamento agricolo Consistenza 11 are 35 centiare M208 C - Foglio 16
Particella 730 (ex 52/b), R.D. euro 19,34, R.A. euro 7,03, vigneto 1°; Subalterno -
LA ER (CZ) ANEU LA - Indirizzo Località Pullo;
c) fabbricato costituito per esigenze industriali (capannone) ad un piano f.t. adibito ad attività artigianale ed uffici in - LA ER (CZ) ANEU Categoria D7 - Sezione urbana - Foglio 16 Particella 731 Subalterno 1, piano terra, ZX.C. 2, R.C. euro
4.724,00 - Indirizzo Località Pullo;
2) Condanna la e Parte_1
in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_4 CP_1
che si liquidano in Controparte_1
complessive €.22.084,80, oltre Iva e Cpa come per legge e se dovute;
3) ORDINA al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello ritualmente notificato, la Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 2571/2021, pubblicata il 16.03.2021, sulla base dei
[...]
seguenti motivi: 1) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. artt.1417, 2722, 2727
e 2729 c.c.. in reazione all'art. 2967 c.c.. per aver il giudice di primo grado erroneamente ritenuto provata la simulazione assoluta del contratto di compravendita
a rogito per Notar del 23 agosto 2012 4 (Rep.101.869/35.006) e, Persona_1
quindi, ritenuto idonee a sorreggere la prova per presunzione circostanze che sono prive di rilevanza indiziaria”; 2) “Violazione e/o falsa applicazione all'art. 10 c.p.c. in relazione all'art. 5 D.M. n.55 del 10.03.2014 e successivo aggiornamento D.M. n.
37/2018 con riferimento alla errata determinazione, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, del valore della causa di accertamento della simulazione assoluta di una compravendita immobiliare”.
Indicati i suddetti motivi, l'appellante ha spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, richiamato ogni altro argomento, tesi ed istanza anche probatoria contenuti negli scritti di primo grado, non accolti dal Giudice di
Prime cure, da aversi qui per riportati e trascritti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione di ammissibilità del gravame: IN VIA
PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata con particolare riferimento alle condanne alle spese di lite ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave
e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto - in riforma integrale della sentenza n. n°2571/2021, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Napoli,
Seconda Sezione Civile, Giudice Dott. Paolo Andrea Vassallo, il 15.03.2021, pubblicata il 16.03.2021, nel giudizio distinto a R.G. con il n.33227/2016, notificata il 18.03.2021 - respingere la domanda originariamente proposta dagli attori appellati, mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m.
n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio. Si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti documenti: 1)copia autentica della sentenza di cui viene chiesta riforma;
2) procura alle liti;
3) fascicolo di parte del precedente grado di giudizio e relativi atti processuali;
4) rogito per Notar del 23 agosto 2012 (Rep. Persona_1
101.869/35.006), trascritta in data 21 settembre 2012 ai n.ri reg. gen. 12680, reg. part.
10242”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la , sostenendo l'inammissibilità del CP_1
gravame per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c e l'infondatezza nel merito dei motivi di impugnazione.
In definitiva, l'appellata formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Napoli, respinte tutte le contrarie eccezioni, deduzioni e doglianze:
Preliminarmente: - ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra ; - dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità Controparte_4
dell'appello de quo, ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. R.G. 33227/16, difettando
l'esistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e condannare parte appellante ex art. 283 c.p.c., per i motivi sopra esposti. Nel merito: - rigettare integralmente la domanda di parte appellante poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 2571/2021 del Tribunale Ordinario di Napoli, Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 16.03.2021, pronunciata nell'ambito del giudizio recante nr.
33227/2016 R.G.; - in via subordinata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla in parziale riforma Parte_1
della sentenza ed in accoglimento del dispiegato appello incidentale, accertare la natura relativamente simulata della vendita, dichiarando la nullità per difetto di forma della dissimulata donazione, stante la mancata partecipazione all'atto dei testimoni, ovvero in via più subordinata, ossia nel caso in cui non fosse ravvisata alcuna simulazione, revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'innanzi riportato atto avente ad oggetto i cespiti sopra descritti, dichiarando privo di effetti il trasferimento nei confronti della parte attrice, ovvero, ancora più gradatamente, revocare, sempre ai sensi dell'art. 2901 c.c. la donazione – se ritenuta essere negozio dissimulato valido –
o comunque il negozio misto a donazione eventualmente ritenuto fonte del trasferimento della proprietà; in ogni caso dichiarare privo di effetti il trasferimento nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, dichiarare nulla e totalmente priva d'effetto
l'impugnata compravendita;
condannare la convenuta al Parte_1
pagamento dell'equivalente pecuniario del cespite ove, per qualsiasi motivo, anche per effetto di ulteriori atti dispositivi, non fosse possibile la restituzione in natura. - condannare, in ogni caso, la in persona del l.r.p.t., al Parte_1
pagamento di competenze ed onorari del presente giudizio oltre spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge”.
Con decreto del 17.09.2021, la causa veniva rinviata d'ufficio al 8.03.2023. Nel corso dell'udienza di trattazione tenutasi in tale ultima data, la seconda sezione civile della
Corte di appello di Napoli disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente coordinatore del settore civile, il quale provvedeva alla assegnazione del procedimento alla settima sezione civile. Depositate le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.04.2023, la causa veniva rinviata, per la notifica dell'appello principale e la rinotifica dell'appello incidentale nei confronti di
[...]
prima al 21.12.2023 e poi al 7.03.2024. La causa subiva una Controparte_2
serie di rinvii, all'esito dei quali, in data 2.10.2025, sulle definitive conclusioni delle parti, veniva rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I motivi della decisione
1. In via preliminare, non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Secondo la costante giurisprudenza, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte
a rivederle per cui alcun profilo di inammissibilità è configurabile in concreto.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
1.1 Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., invocata anche in comparsa conclusionale dalla parte appellata, si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272).
2. Occorre, pertanto, passare all'esame dei motivi di impugnazione proposti dall'appellante.
2.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del primo
Giudice laddove ha ritenuto provata la simulazione assoluta del contratto di compravendita. A sostegno di tale doglianza, deduce che i fatti posti a fondamento della decisione non sono sufficienti a dimostrare l'assenza nelle parti della volontà di dare esecuzione al contratto stipulato. Sul punto, precisa che il corrispettivo pattuito risultava idoneo a rispecchiare il valore di mercato degli immobili ceduti e che, seppure tardivamente, il prezzo della compravendita era stato totalmente versato. D'altro canto, la permanenza nel possesso dei beni ceduti da parte dell'alienante era stata dettata dalla necessità di premunirsi di una garanzia in caso di inadempimento della società acquirente. Evidenzia, inoltre, come la dismissione delle unità immobiliari non era sorretta dalla volontà di arrecare pregiudizio ai creditori, ma era stata imposta dalla esigenza dell'alienante di attendere al pagamento di debiti scaduti.
Orbene, è noto che la simulazione assoluta si profila quando le parti contraenti pongono in essere atti volti a creare l'apparenza di un impegno contrattuale, in quanto animate dalla comune volontà di non darvi esecuzione.
Nel caso in cui sia il terzo, estraneo all'accordo simulatorio, ad agire in giudizio al fine di disvelare la dissimulata volontà delle parti, questi è legittimato a darne prova anche facendo ricorso a presunzioni.
In tale ipotesi, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che: “In tema di prova per presunzioni, è compito del giudice del merito valutare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva;
il suo apprezzamento, se sostenuto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità.” (Cass. civ., Sez. II, 24/11/2003, n. 17858; v., tra le altre Cass. civ., Sez. II, 24/11/2003, n. 17858; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 26/11/2008,
n. 28224).
Tanto premesso, il primo Giudice ha fondato la declaratoria di nullità del contratto per simulazione assoluta sulla esistenza di taluni indizi, ritenuti gravi, precisi e concordanti, quali: la sproporzione del prezzo di vendita, ritenuto esiguo rispetto al valore reale dei beni ceduti;
la riconducibilità dei soggetti giuridici contraenti a persone avvinte da legami di parentela;
le modalità di corresponsione del prezzo considerate anomale e sospette;
la carenza della prova dell'effettivo trasferimento del possesso esclusivo degli immobili;
l'intento delle parti di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori.
Ferme restando le dedotte circostanze, nondimeno, ai fini della qualificazione della vicenda in esame, si ritiene particolarmente rilevante la circostanza obiettiva, successiva alla conclusione del contratto, secondo cui la Parte_1
aveva eseguito il pagamento dell'importo pattuito ai fini del
[...] trasferimento del bene. Stante l'accordo delle parti di addivenire al pagamento del prezzo pattuito entro il 31.12.2013 - mediante bonifici bancari su c/c della venditrice presso Banca Popolare del Mezzogiorno fil. Di LA ER - risulta provato documentalmente che a tale data la aveva Pt_1 Parte_1
provveduto al pagamento di 47440,00 euro.
Gli stretti rapporti personali esistenti tra la venditrice ed i soci della compratrice ben possono giustificare quelle anomalie segnalate dal primo giudice, ossia la mancata contestualità del pagamento di un acconto del prezzo ovvero di una garanzia in favore della parte venditrice-creditrice.
In ogni caso, dalle ricevute dei bonifici disposti e dalla scheda contabile della società predetta si evince che, alla data del 11.06.2014, la società aveva provveduto a saldare il corrispettivo pattuito.
Le emergenze processuali attestano, dunque, in maniera inequivocabile la volontà delle parti di dare esecuzione al contratto stipulato, così contravvenendo al presupposto, imprescindibile ai fini della configurazione di un accordo simulatorio, consistente nella comune e persistente volontà di disattendere gli obblighi contrattuali reciprocamente assunti.
Non conduce a conclusioni difformi il fatto che sia stato corrisposto un importo complessivo maggiore rispetto a quello richiesto dal contratto di compravendita
(139.677,00 euro, in luogo dei 129.000,00 euro pattuiti) o che la parte abbia erroneamente allegato un pagamento disposto in proprio da uno dei soci (di ammontare pari a 9000,00 euro effettuato con bonifico del 29.05.2014), poiché non idoneo ad inficiare la compiuta esecuzione del contratto. Né tale ricostruzione può essere revocata in dubbio dal fatto che il prezzo sia stato corrisposto in ritardo. Anzi, la esposta circostanza denota la persistente volontà di entrambe le parti di dare effettiva attuazione al contratto di compravendita.
Ancora, tale conclusione non risulta di per sé inficiata dalla eventuale pattuizione di un prezzo non idoneo a rispecchiare il reale valore del bene, tanto più se si considera che, per converso, proprio tale dato potrebbe attestare la volontà delle parti di stilare un regolamento contrattuale che queste fossero poi in grado di onorare.
In definitiva, gli indizi emersi a favore della tesi dall'appellata non sono sufficienti per ritenere dimostrata in via logica la simulazione assoluta dell'atto "de quo" per mancanza di univocità e concludenza, essendo essi compatibili anche con un atto realmente voluto.
Alla luce di tutti i rilievi fin qui svolti, il primo motivo di gravame deve ritenersi fondato, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la nullità del contratto per simulazione assoluta.
Quanto al secondo motivo, il suo esame deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo.
3. Le considerazioni esposte consentono, altresì, di pronunciarsi sulle domande proposte in via incidentale dalla parte appellata.
Prima di addivenire all'esame del merito, occorre, tuttavia, rilevare che “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo”
(Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 25/05/2018, n. 13195). In attuazione di tale orientamento deve essere qualificata come mera riproposizione ai sensi dell'art. 346
c.p.c. la rinnovazione delle domande già proposte dall'appellante, ma dichiarate assorbite all'esito del giudizio di primo grado. Per effetto di tale riqualificazione deve considerarsi superata la questione relativa al difetto della notifica dell'appello proposto in via incidentale.
3.1 Ciò posto e venendo alla prima delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte,
l'accertamento della volontà delle parti di dare esecuzione al contratto di compravendita stipulato consente di escludere la ricorrenza di una simulazione relativa.
Invero, nella simulazione relativa - a differenza di quella assoluta – le parti intendono dare esecuzione ad un contratto, sebbene diverso da quello apparentemente concluso.
L'intento perseguito consiste, in tal caso, nel dissimulare il negozio cui le parti daranno concreta attuazione.
Per contro, ciò che è emerso dalla disamina della fattispecie concreta è la coincidenza tra il contratto concluso e quello cui le parti hanno dato concreta esecuzione.
D'altro canto, stante la ricorrenza di un valido atto dispositivo, si ritengono sussistenti le ragioni di fatto e di diritto idonee a legittimare l'esercizio dell'azione revocatoria.
Al riguardo, va ricordato, in linea di diritto, che i presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c. sono: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale credito
(c.d. eventus damni); c) la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che la disposizione patrimoniale arreca alle ragioni creditorie;
trattandosi di atto a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (cd. scientia damni e c.d. consilium fraudis). Giova chiarire, inoltre, che la relazione cronologica fra il credito tutelato e l'atto impugnato per revocazione, assunta dall'art. 2901 c.c. come criterio discriminatore dell'alternativa fra necessità della dolosa preordinazione dell'atto e sufficienza della mera consapevolezza del pregiudizio derivatone alle ragioni del creditore, va apprezzata con riferimento al momento dell'insorgenza del credito, ancorché non determinato nel suo ammontare e non ancora concretamente esigibile, né trasformato in un credito certo.
Ciò posto, la società risulta creditrice della società per la CP_1 CP_3
complessiva somma di euro 435.189,26, oltre i.v.a., come accertato, dapprima, con sentenza del Tribunale di Napoli n. 4281/2009 - avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nel 2005 per la somma indicata - e poi dalla Corte d'Appello, con sentenza n. 2276/2016. In considerazione delle esposte direttrici esegetiche deve ritenersi, di conseguenza, che il credito sia sorto anteriormente al contratto di compravendita stipulato il 23.08.2012.
Quanto al requisito dell'“eventus damni”, esso si configura non solo qualora l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito per totale compromissione del patrimonio del debitore, ma anche quando l'atto abbia causato maggiore incertezza o difficoltà nella soddisfazione del credito (Cass. 09/11/2021, n.32835). L'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige, cioè, l'accertamento dello stato di assoluta incapienza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo, depauperando in modo significativo il suo patrimonio, produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito.
E non vi è dubbio che ricorra tale situazione nella fattispecie concreta in cui, per effetto dell'atto dispositivo oggetto di causa, la ha Controparte_2
dismesso la totalità dei suoi beni immobili, realizzando un evidente svuotamento
(quantomeno in termini qualitativi) della garanzia rappresentata dal suo patrimonio.
Sul presupposto, infine, della cd. scientia damni, come già innanzi anticipato, in caso di compimento di un atto dispositivo a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, come quello in esame, l'art. 2901 c.c. richiede soltanto che i contraenti fossero consapevoli che, attraverso quell'atto, il debitore stesse diminuendo la garanzia spettante ai creditori, arrecando pregiudizio alle ragioni di questi ultimi. Sul punto, sotto l'aspetto probatorio, la giurisprudenza consente di servirsi di presunzioni semplici rappresentate, il più delle volte, dal vincolo di parentela tra le parti, da cui può desumersi la consapevolezza del terzo acquirente della situazione debitoria dell'alienante.
Nel caso in esame, va anzitutto rilevato, in punto di fatto, che gli acquirenti dei beni ceduti dalla debitrice erano, pacificamente, familiari di quest'ultimo. Gli acquirenti, quindi, essendo legati da stretti vincoli di parentela, non potevano non essere a conoscenza dei rapporti esistenti tra il loro congiunto-debitore e la società odierna appellata. Di recente, la Suprema Corte ha particolarmente valorizzato, ai fini della prova della cd. scientia damni, tale rapporto di carattere personale, arrivando ad affermare che “la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento ex se sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della partecipatio fraudis, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. 08/01/2021, n.161; v. anche 05/03/2009, n.5359; Corte appello
Napoli 06/10/2021, n.3595).
A ciò deve aggiungersi che la parte acquirente si è dichiarata a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la parte venditrice e, del resto, è proprio tale condizione ad essere dedotta quale giustificazione della cessione in blocco delle unità immobiliari.
Né coglie nel segno l'argomento secondo cui la cessione dei beni rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 2901 co. 3 c.c., poiché avvinta da un nesso di strumentalità all'adempimento di debiti pregressi gravanti sulla società della venditrice. Sul punto giova precisare che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che: “L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c., si applica anche all'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento del debito stesso, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo e sia in rapporto di strumentalità necessaria con l'atto dovuto” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/06/2024, n. 17246; vedi anche, fra le tante, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/11/2023, n. 31941).
Ciò posto, dai documenti allegati risulta che soltanto una parte della somma conseguita veniva destinata al pagamento dei debiti incombenti sulla società, non viene dimostrato che tutti i debiti fossero già scaduti al momento del pagamento o che la debitrice non fosse munita della liquidità necessaria ad onorare gli stessi. Non risulta dimostrata, in definitiva, la congruità tra un'operazione di cessione in blocco dei beni immobili di proprietà della venditrice e le operazioni realizzate.
Peraltro, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'"eventus damni" (Cass. n. 2552/2023).
Per tutte tali ragioni, deve accogliersi la domanda subordinata riproposta dall'appellata, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
4. Le spese di giudizio
Stante l'esito finale della lite, che ha visto il rigetto delle domande principali di simulazione e l'accoglimento di quella subordinata di revocatoria, le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per un terzo tra le parti in causa e per gli altri due terzi vanno poste a carico dell'appellante in favore della controparte. Dette spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM
n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022 con riguardo a causa di valore da euro
260.000,00 a euro 520.000,00, con quantificazione del compenso in considerazione della natura e consistenza delle attività difensive effettivamente espletate e, in particolare, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli. n. 2571/2021, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto, in riforma
[...]
dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di accertamento della simulazione e di nullità del contratto di compravendita stipulato tra le parti per Notar Persona_1
in data 23 agosto 2012, (Rep. 101.869/35.006), trascritta in data 21 settembre 2012 ai n.ri reg. gen. 12680, reg. part. 10242;
2) Accoglie la domanda subordinata dell'appellato, assorbita in primo grado e riproposta nel presente giudizio, e per l'effetto, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della Controparte_1
del contratto di compravendita stipulato tra le parti per Notar in data Persona_1 23 agosto 2012, (Rep. 101.869/35.006), trascritto in data 21 settembre 2012 ai n.ri reg. gen. 12680, reg. part. 10242, con il quale la Sig.ra Controparte_2
ha trasferito alla i seguenti immobili: A) Fabbricato Parte_1
per civile abitazione non di lusso da cielo a terra con annessa corte di esclusiva pertinenza, composto di complessivi vani catastali 10 distribuiti tra piano seminterrato, terra e primo, Categoria A7 Consistenza 10 vani - Sezione urbana- Foglio 16 Particella
729 R.c. euro 723,04, piano S1-T-1° in IA TERME (CZ) SANT'EUFEMIA -
Indirizzo LOCALITA' PULLO;
B) Appezzamento agricolo Consistenza 11 are 35 centiare М208 C- Foglio 16 Particella 730 (еx 52/b), R.D. euro 19,34, R.A. euro 7,03, vigneto 1°; Subalterno -IA TERME (CZ) UF IA -
Indirizzo LOCALITA' PULLO;
C) Controparte_5
capannone) ad un piano f.t. adibito ad attività artigianale ed uffici in
[...]
- IA TERME (CZ) UF Categoria D7- Sezione urbana- Foglio
16 Particella 731 Subalterno 1, piano terra, Z.C. 2, R.C. euro 4.724,00 - Indirizzo
LOCALITA' PULLO;
3) Ordina al competente Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 2655, comma 1 c.c., con esonero da ogni responsabilità;
4) Compensa tra le parti un terzo delle spese del doppio grado e condanna in solido la e al Parte_1 Controparte_2
pagamento, in favore della Controparte_1
dei residui due terzi di dette spese, che si liquidano, per intero, quanto al
[...]
primo grado in euro € 22.084,80 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro € 23.136,85, per compensi professionali, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23/12/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n.
1932/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2571/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 16.03.2021, vertente
TRA
(P.Iva ), con sede in LA ER, Parte_1 P.IVA_1
Via del Mare, Pal. in persona del legale rappresentante p.t. , Pt_2 Parte_3
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Riccardo Folino
APPELLANTE
E
con sede in Controparte_1
Napoli, alla Piazza San Pasquale a Chiaia n. 1 (P.Iva ), in persona del P.IVA_2
legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa, in forza di procura in CP_1
atti, dall'Avv. Laura Parretta (C.F. ) e dall'Avv. Leandro C.F._1
Traversa
APPELLATA
, (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATA contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.10.2016, la
[...]
(di seguito , conveniva Controparte_1 CP_1
e la Controparte_2 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, spiegando le seguenti conclusioni: “Vorrà l'On.le
Tribunale 1) accertare la simulazione assoluta della compravendita, dichiarandola dunque nulla ed improduttive d'effetto, a rogito per Notar del 23 Persona_1
agosto 2012, (Rep. 101.869/35.006), trascritta in data 21 settembre 2012 ai n.ri reg. gen. 12680, reg. part. 10242, con la quale la Sig.ra Controparte_2
ha trasferito alla i seguenti immobili: a) Fabbricato Parte_1
per civile abitazione non di lusso da cielo a terra con annessa corte di esclusiva pertinenza, composto di complessivi vani catastali 10 distribuiti tra piano seminterrato, terra e primo, Categoria A7 Consistenza 10 vani - Sezione urbana-
Foglio 16 Particella 729 R.c. euro 723,04, ptano S1-T-1° in IA TERME (CZ)
SANT'EUFEMIA - Indirizzo LOCALITA' PULLO. b) Appezzamento agricolo
Consistenza 11 are 35 centiare М208 C- Foglio 16 Particella 730 (еx 52/b), R.D. euro
19,34, R.A. euro 7,03, vigneto 1°; Subalterno -IA TERME (CZ)
UF IA - Indirizzo LOCALITA' PULLO. c) FABBRICATO
COSTRUIТО PER ESIGENZE INDUSTRIALI (capannone) ad un piano f.t. adibito ad attività artigianale ed uffici in - IA TERME (CZ) UF Categoria
D7- Sezione urbana- Foglio 16 Particella 731 Subalterno 1, piano terra, Z.C. 2, R.C. euro 4.724,00 - Indirizzo LOCALITA' PULLO. c) FABBRICATO COSTRUITO PER
ESIGENZE INDUSTRIALI (capannone) ad un piano f.t. adibito ad attività artigianale ed uffici in - IA TERME (CA UF Categoria D7. Sezione urbana -
Foglio 16 Particella 731 Subalterno 1, piano terra, Z.C. 2, R.C. euro 4.724,00 -
Indirizzo LOCALITA' PULLO. 2) subordinatamente accertare la natura relativamente simulata della vendita, dichiarando la nullità per difetto di forma della dissimulata donazione, stante la mancata partecipazione all'atto dei testimoni;
3) ancora in via più subordinata, ossia nel caso in cui non fosse ravvisata alcuna simulazione, revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'innanzi riportato atto avente ad oggetto i cespiti sopra descritti;
dichiarando privo di effetti il trasferimento nei confronti della parte attrice;
4) ovvero, ancora più gradatamente, revocare sempre ai sensi dell'art. 2901 c.c. la donazione - se ritenuta essere negozio dissimulato valido - o comunque negozio misto
a donazione eventualmente ritenuto fonte del trasferimento della proprietà; in ogni caso dichiarando privo di effetti il trasferimento nei confronti dell'attrice; 5) per
l'effetto, dichiarare nulla e totalmente priva d'effetto l'impugnata compravendita;
6) condannare la convenuta al pagamento dell'equivalente Parte_1
pecuniario del cespite ove, per qualsiasi motivo, anche per effetto di ulteriori atti dispositivi, non fosse possibile la restituzione in natura;
7) condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite”.
Parte attrice dichiarava di essere creditrice della società Controparte_3
(di seguito, ) e di , in qualità di
[...] CP_3 Controparte_2
socia personalmente e illimitatamente responsabile per i debiti di detta società.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva che con contratto di compravendita, stipulato in data 23.08.2012, aveva venduto alla Controparte_2
per la somma di euro 126.000, la totalità Parte_1
delle unità immobiliari di sua proprietà, composta da: a) fabbricato per civile abitazione non di lusso da cielo a terra con annessa corte di esclusiva pertinenza, composto di complessivi vani catastali 10 distribuiti tra piano seminterrato, terra e primo, Categoria
A7 Consistenza 10 vani - Sezione urbana- Foglio 16 Particella 729 R.c. euro 723,04, piano S1-T-1° in IA TERME (CZ) SANT'EUFEMIA - Indirizzo LOCALITA'
PULLO; b) appezzamento agricolo Consistenza 11 are 35 centiare М208 C- Foglio 16
Particella 730 (еx 52/b), R.D. euro 19,34, R.A. euro 7,03, vigneto 1°; Subalterno -
IA TERME (CZ) UF IA - Indirizzo LOCALITA'
PULLO. c) FABBRICATO COSTRUIТО PER ESIGENZE INDUSTRIALI (capannone) ad un piano f.t. adibito ad attività artigianale ed uffici in - IA
TERME (CZ) UF Categoria D7- Sezione urbana- Foglio 16 Particella
731 Subalterno 1, piano terra, Z.C. 2, R.C. euro 4.724,00 - Indirizzo LOCALITA'
PULLO; c) FABBRICATO COSTRUITO PER ESIGENZE INDUSTRIALI
(capannone) ad un piano f.t. adibito ad attività artigianale ed uffici in - IA
TERME (CA UF Categoria D7. Sezione urbana - Foglio 16 Particella
731 Subalterno 1, piano terra, Z.C. 2, R.C. euro 4.724,00 - Indirizzo LOCALITA'
PULLO.
Tanto premesso, parte attrice sosteneva l'assenza nei contraenti di un'autentica volontà traslativa e considerava tale circostanza desumibile dalla esistenza di rapporti di parentela e di “ulteriori ragioni di prossimità” tra la venditrice e l'acquirente; dalla coincidenza fra le sede legale della la sede Parte_1
operativa della dall'inadeguatezza del prezzo pattuito e dalla Controparte_3
previsione nel contratto di modalità di pagamento anomale;
dal mancato versamento del prezzo e dall'incapacità dell'acquirente di farvi fronte;
dalla ritenzione del possesso dei beni ceduti da parte della venditrice. Riteneva, pertanto, che da tali fatti dovesse desumersi la ricorrenza di una simulazione assoluta o quanto meno, la volontà di dissimulare un atto donativo. Deduceva, infine, la consapevolezza delle parti circa l'attitudine della compravendita a comportare un significativo depauperamento del patrimonio della debitrice, tale da frustrare le possibilità di adempimento del debito pregresso nei confronti della CP_1
Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, la convenuta
[...]
, veniva dichiarata contumace. Si costituiva la Controparte_2 [...]
la quale deduceva la inesistenza di indizi sufficienti a Parte_1
dimostrare il carattere apparente del contratto stipulato. Affermava, altresì, che il versamento effettivo del prezzo della compravendita valeva ad escludere l'intento delle parti di dissimulare un atto donativo e che la dismissione delle unità immobiliari non era animata da un intento fraudolento, bensì dalla necessità di far fronte al pagamento di debiti scaduti, circostanze, queste, idonee ad escludere tanto la revocabilità dell'atto dispositivo, quanto la fondatezza di una richiesta risarcitoria.
Tanto premesso, la ormulava le seguenti Parte_1
conclusioni: “Voglia il Tribunale di Napoli, disattesa nel merito ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare, per i motivi di cui in premessa: a) le domande di simulazione assoluta e di simulazione relativa perché infondate in fatto e in diritto;
b) l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. perché l'atto, di cui è chiesta la dichiarazione di inefficacia, non è revocabile ai sensi dell'art. 2901 3° comma c.c.”.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2571/2021, pubblicata in data 16.03.2021, così decideva: “1) "Accerta e Dichiara la simulazione assoluta e per l'effetto la nullità della compravendita a rogito per Notar del 23 agosto 2012 Persona_1
(Rep.101.869/35.006), trascritta in data 21 settembre 2012 ai n.ri reg. gen. 12680, reg. part. 10242, con la quale la sig.ra ha trasferito alla Controparte_2 [...]
i seguenti immobili: a) fabbricato per civile abitazione non di Parte_1
lusso da cielo a terra con annessa corte di esclusiva pertinenza, composto di complessivi vani catastali 10 distribuiti tra piano seminterrato, terra e primo,
Categoria A7 Consistenza 10 vani - Sezione urbana - Foglio 16 Particella 729 R. c. euro 723,04, piano S1 - T - 1° in LA ER (CZ) ANEU - Indirizzo Località
Pullo; b) appezzamento agricolo Consistenza 11 are 35 centiare M208 C - Foglio 16
Particella 730 (ex 52/b), R.D. euro 19,34, R.A. euro 7,03, vigneto 1°; Subalterno -
LA ER (CZ) ANEU LA - Indirizzo Località Pullo;
c) fabbricato costituito per esigenze industriali (capannone) ad un piano f.t. adibito ad attività artigianale ed uffici in - LA ER (CZ) ANEU Categoria D7 - Sezione urbana - Foglio 16 Particella 731 Subalterno 1, piano terra, ZX.C. 2, R.C. euro
4.724,00 - Indirizzo Località Pullo;
2) Condanna la e Parte_1
in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_4 CP_1
che si liquidano in Controparte_1
complessive €.22.084,80, oltre Iva e Cpa come per legge e se dovute;
3) ORDINA al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello ritualmente notificato, la Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 2571/2021, pubblicata il 16.03.2021, sulla base dei
[...]
seguenti motivi: 1) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. artt.1417, 2722, 2727
e 2729 c.c.. in reazione all'art. 2967 c.c.. per aver il giudice di primo grado erroneamente ritenuto provata la simulazione assoluta del contratto di compravendita
a rogito per Notar del 23 agosto 2012 4 (Rep.101.869/35.006) e, Persona_1
quindi, ritenuto idonee a sorreggere la prova per presunzione circostanze che sono prive di rilevanza indiziaria”; 2) “Violazione e/o falsa applicazione all'art. 10 c.p.c. in relazione all'art. 5 D.M. n.55 del 10.03.2014 e successivo aggiornamento D.M. n.
37/2018 con riferimento alla errata determinazione, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, del valore della causa di accertamento della simulazione assoluta di una compravendita immobiliare”.
Indicati i suddetti motivi, l'appellante ha spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, richiamato ogni altro argomento, tesi ed istanza anche probatoria contenuti negli scritti di primo grado, non accolti dal Giudice di
Prime cure, da aversi qui per riportati e trascritti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione di ammissibilità del gravame: IN VIA
PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata con particolare riferimento alle condanne alle spese di lite ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave
e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto - in riforma integrale della sentenza n. n°2571/2021, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Napoli,
Seconda Sezione Civile, Giudice Dott. Paolo Andrea Vassallo, il 15.03.2021, pubblicata il 16.03.2021, nel giudizio distinto a R.G. con il n.33227/2016, notificata il 18.03.2021 - respingere la domanda originariamente proposta dagli attori appellati, mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m.
n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio. Si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti documenti: 1)copia autentica della sentenza di cui viene chiesta riforma;
2) procura alle liti;
3) fascicolo di parte del precedente grado di giudizio e relativi atti processuali;
4) rogito per Notar del 23 agosto 2012 (Rep. Persona_1
101.869/35.006), trascritta in data 21 settembre 2012 ai n.ri reg. gen. 12680, reg. part.
10242”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la , sostenendo l'inammissibilità del CP_1
gravame per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c e l'infondatezza nel merito dei motivi di impugnazione.
In definitiva, l'appellata formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Napoli, respinte tutte le contrarie eccezioni, deduzioni e doglianze:
Preliminarmente: - ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra ; - dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità Controparte_4
dell'appello de quo, ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. R.G. 33227/16, difettando
l'esistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e condannare parte appellante ex art. 283 c.p.c., per i motivi sopra esposti. Nel merito: - rigettare integralmente la domanda di parte appellante poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 2571/2021 del Tribunale Ordinario di Napoli, Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 16.03.2021, pronunciata nell'ambito del giudizio recante nr.
33227/2016 R.G.; - in via subordinata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla in parziale riforma Parte_1
della sentenza ed in accoglimento del dispiegato appello incidentale, accertare la natura relativamente simulata della vendita, dichiarando la nullità per difetto di forma della dissimulata donazione, stante la mancata partecipazione all'atto dei testimoni, ovvero in via più subordinata, ossia nel caso in cui non fosse ravvisata alcuna simulazione, revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'innanzi riportato atto avente ad oggetto i cespiti sopra descritti, dichiarando privo di effetti il trasferimento nei confronti della parte attrice, ovvero, ancora più gradatamente, revocare, sempre ai sensi dell'art. 2901 c.c. la donazione – se ritenuta essere negozio dissimulato valido –
o comunque il negozio misto a donazione eventualmente ritenuto fonte del trasferimento della proprietà; in ogni caso dichiarare privo di effetti il trasferimento nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, dichiarare nulla e totalmente priva d'effetto
l'impugnata compravendita;
condannare la convenuta al Parte_1
pagamento dell'equivalente pecuniario del cespite ove, per qualsiasi motivo, anche per effetto di ulteriori atti dispositivi, non fosse possibile la restituzione in natura. - condannare, in ogni caso, la in persona del l.r.p.t., al Parte_1
pagamento di competenze ed onorari del presente giudizio oltre spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge”.
Con decreto del 17.09.2021, la causa veniva rinviata d'ufficio al 8.03.2023. Nel corso dell'udienza di trattazione tenutasi in tale ultima data, la seconda sezione civile della
Corte di appello di Napoli disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente coordinatore del settore civile, il quale provvedeva alla assegnazione del procedimento alla settima sezione civile. Depositate le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.04.2023, la causa veniva rinviata, per la notifica dell'appello principale e la rinotifica dell'appello incidentale nei confronti di
[...]
prima al 21.12.2023 e poi al 7.03.2024. La causa subiva una Controparte_2
serie di rinvii, all'esito dei quali, in data 2.10.2025, sulle definitive conclusioni delle parti, veniva rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I motivi della decisione
1. In via preliminare, non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Secondo la costante giurisprudenza, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte
a rivederle per cui alcun profilo di inammissibilità è configurabile in concreto.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
1.1 Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., invocata anche in comparsa conclusionale dalla parte appellata, si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272).
2. Occorre, pertanto, passare all'esame dei motivi di impugnazione proposti dall'appellante.
2.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del primo
Giudice laddove ha ritenuto provata la simulazione assoluta del contratto di compravendita. A sostegno di tale doglianza, deduce che i fatti posti a fondamento della decisione non sono sufficienti a dimostrare l'assenza nelle parti della volontà di dare esecuzione al contratto stipulato. Sul punto, precisa che il corrispettivo pattuito risultava idoneo a rispecchiare il valore di mercato degli immobili ceduti e che, seppure tardivamente, il prezzo della compravendita era stato totalmente versato. D'altro canto, la permanenza nel possesso dei beni ceduti da parte dell'alienante era stata dettata dalla necessità di premunirsi di una garanzia in caso di inadempimento della società acquirente. Evidenzia, inoltre, come la dismissione delle unità immobiliari non era sorretta dalla volontà di arrecare pregiudizio ai creditori, ma era stata imposta dalla esigenza dell'alienante di attendere al pagamento di debiti scaduti.
Orbene, è noto che la simulazione assoluta si profila quando le parti contraenti pongono in essere atti volti a creare l'apparenza di un impegno contrattuale, in quanto animate dalla comune volontà di non darvi esecuzione.
Nel caso in cui sia il terzo, estraneo all'accordo simulatorio, ad agire in giudizio al fine di disvelare la dissimulata volontà delle parti, questi è legittimato a darne prova anche facendo ricorso a presunzioni.
In tale ipotesi, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che: “In tema di prova per presunzioni, è compito del giudice del merito valutare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva;
il suo apprezzamento, se sostenuto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità.” (Cass. civ., Sez. II, 24/11/2003, n. 17858; v., tra le altre Cass. civ., Sez. II, 24/11/2003, n. 17858; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 26/11/2008,
n. 28224).
Tanto premesso, il primo Giudice ha fondato la declaratoria di nullità del contratto per simulazione assoluta sulla esistenza di taluni indizi, ritenuti gravi, precisi e concordanti, quali: la sproporzione del prezzo di vendita, ritenuto esiguo rispetto al valore reale dei beni ceduti;
la riconducibilità dei soggetti giuridici contraenti a persone avvinte da legami di parentela;
le modalità di corresponsione del prezzo considerate anomale e sospette;
la carenza della prova dell'effettivo trasferimento del possesso esclusivo degli immobili;
l'intento delle parti di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori.
Ferme restando le dedotte circostanze, nondimeno, ai fini della qualificazione della vicenda in esame, si ritiene particolarmente rilevante la circostanza obiettiva, successiva alla conclusione del contratto, secondo cui la Parte_1
aveva eseguito il pagamento dell'importo pattuito ai fini del
[...] trasferimento del bene. Stante l'accordo delle parti di addivenire al pagamento del prezzo pattuito entro il 31.12.2013 - mediante bonifici bancari su c/c della venditrice presso Banca Popolare del Mezzogiorno fil. Di LA ER - risulta provato documentalmente che a tale data la aveva Pt_1 Parte_1
provveduto al pagamento di 47440,00 euro.
Gli stretti rapporti personali esistenti tra la venditrice ed i soci della compratrice ben possono giustificare quelle anomalie segnalate dal primo giudice, ossia la mancata contestualità del pagamento di un acconto del prezzo ovvero di una garanzia in favore della parte venditrice-creditrice.
In ogni caso, dalle ricevute dei bonifici disposti e dalla scheda contabile della società predetta si evince che, alla data del 11.06.2014, la società aveva provveduto a saldare il corrispettivo pattuito.
Le emergenze processuali attestano, dunque, in maniera inequivocabile la volontà delle parti di dare esecuzione al contratto stipulato, così contravvenendo al presupposto, imprescindibile ai fini della configurazione di un accordo simulatorio, consistente nella comune e persistente volontà di disattendere gli obblighi contrattuali reciprocamente assunti.
Non conduce a conclusioni difformi il fatto che sia stato corrisposto un importo complessivo maggiore rispetto a quello richiesto dal contratto di compravendita
(139.677,00 euro, in luogo dei 129.000,00 euro pattuiti) o che la parte abbia erroneamente allegato un pagamento disposto in proprio da uno dei soci (di ammontare pari a 9000,00 euro effettuato con bonifico del 29.05.2014), poiché non idoneo ad inficiare la compiuta esecuzione del contratto. Né tale ricostruzione può essere revocata in dubbio dal fatto che il prezzo sia stato corrisposto in ritardo. Anzi, la esposta circostanza denota la persistente volontà di entrambe le parti di dare effettiva attuazione al contratto di compravendita.
Ancora, tale conclusione non risulta di per sé inficiata dalla eventuale pattuizione di un prezzo non idoneo a rispecchiare il reale valore del bene, tanto più se si considera che, per converso, proprio tale dato potrebbe attestare la volontà delle parti di stilare un regolamento contrattuale che queste fossero poi in grado di onorare.
In definitiva, gli indizi emersi a favore della tesi dall'appellata non sono sufficienti per ritenere dimostrata in via logica la simulazione assoluta dell'atto "de quo" per mancanza di univocità e concludenza, essendo essi compatibili anche con un atto realmente voluto.
Alla luce di tutti i rilievi fin qui svolti, il primo motivo di gravame deve ritenersi fondato, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la nullità del contratto per simulazione assoluta.
Quanto al secondo motivo, il suo esame deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo.
3. Le considerazioni esposte consentono, altresì, di pronunciarsi sulle domande proposte in via incidentale dalla parte appellata.
Prima di addivenire all'esame del merito, occorre, tuttavia, rilevare che “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo”
(Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 25/05/2018, n. 13195). In attuazione di tale orientamento deve essere qualificata come mera riproposizione ai sensi dell'art. 346
c.p.c. la rinnovazione delle domande già proposte dall'appellante, ma dichiarate assorbite all'esito del giudizio di primo grado. Per effetto di tale riqualificazione deve considerarsi superata la questione relativa al difetto della notifica dell'appello proposto in via incidentale.
3.1 Ciò posto e venendo alla prima delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte,
l'accertamento della volontà delle parti di dare esecuzione al contratto di compravendita stipulato consente di escludere la ricorrenza di una simulazione relativa.
Invero, nella simulazione relativa - a differenza di quella assoluta – le parti intendono dare esecuzione ad un contratto, sebbene diverso da quello apparentemente concluso.
L'intento perseguito consiste, in tal caso, nel dissimulare il negozio cui le parti daranno concreta attuazione.
Per contro, ciò che è emerso dalla disamina della fattispecie concreta è la coincidenza tra il contratto concluso e quello cui le parti hanno dato concreta esecuzione.
D'altro canto, stante la ricorrenza di un valido atto dispositivo, si ritengono sussistenti le ragioni di fatto e di diritto idonee a legittimare l'esercizio dell'azione revocatoria.
Al riguardo, va ricordato, in linea di diritto, che i presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c. sono: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale credito
(c.d. eventus damni); c) la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che la disposizione patrimoniale arreca alle ragioni creditorie;
trattandosi di atto a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (cd. scientia damni e c.d. consilium fraudis). Giova chiarire, inoltre, che la relazione cronologica fra il credito tutelato e l'atto impugnato per revocazione, assunta dall'art. 2901 c.c. come criterio discriminatore dell'alternativa fra necessità della dolosa preordinazione dell'atto e sufficienza della mera consapevolezza del pregiudizio derivatone alle ragioni del creditore, va apprezzata con riferimento al momento dell'insorgenza del credito, ancorché non determinato nel suo ammontare e non ancora concretamente esigibile, né trasformato in un credito certo.
Ciò posto, la società risulta creditrice della società per la CP_1 CP_3
complessiva somma di euro 435.189,26, oltre i.v.a., come accertato, dapprima, con sentenza del Tribunale di Napoli n. 4281/2009 - avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nel 2005 per la somma indicata - e poi dalla Corte d'Appello, con sentenza n. 2276/2016. In considerazione delle esposte direttrici esegetiche deve ritenersi, di conseguenza, che il credito sia sorto anteriormente al contratto di compravendita stipulato il 23.08.2012.
Quanto al requisito dell'“eventus damni”, esso si configura non solo qualora l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito per totale compromissione del patrimonio del debitore, ma anche quando l'atto abbia causato maggiore incertezza o difficoltà nella soddisfazione del credito (Cass. 09/11/2021, n.32835). L'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige, cioè, l'accertamento dello stato di assoluta incapienza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo, depauperando in modo significativo il suo patrimonio, produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito.
E non vi è dubbio che ricorra tale situazione nella fattispecie concreta in cui, per effetto dell'atto dispositivo oggetto di causa, la ha Controparte_2
dismesso la totalità dei suoi beni immobili, realizzando un evidente svuotamento
(quantomeno in termini qualitativi) della garanzia rappresentata dal suo patrimonio.
Sul presupposto, infine, della cd. scientia damni, come già innanzi anticipato, in caso di compimento di un atto dispositivo a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, come quello in esame, l'art. 2901 c.c. richiede soltanto che i contraenti fossero consapevoli che, attraverso quell'atto, il debitore stesse diminuendo la garanzia spettante ai creditori, arrecando pregiudizio alle ragioni di questi ultimi. Sul punto, sotto l'aspetto probatorio, la giurisprudenza consente di servirsi di presunzioni semplici rappresentate, il più delle volte, dal vincolo di parentela tra le parti, da cui può desumersi la consapevolezza del terzo acquirente della situazione debitoria dell'alienante.
Nel caso in esame, va anzitutto rilevato, in punto di fatto, che gli acquirenti dei beni ceduti dalla debitrice erano, pacificamente, familiari di quest'ultimo. Gli acquirenti, quindi, essendo legati da stretti vincoli di parentela, non potevano non essere a conoscenza dei rapporti esistenti tra il loro congiunto-debitore e la società odierna appellata. Di recente, la Suprema Corte ha particolarmente valorizzato, ai fini della prova della cd. scientia damni, tale rapporto di carattere personale, arrivando ad affermare che “la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento ex se sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della partecipatio fraudis, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. 08/01/2021, n.161; v. anche 05/03/2009, n.5359; Corte appello
Napoli 06/10/2021, n.3595).
A ciò deve aggiungersi che la parte acquirente si è dichiarata a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la parte venditrice e, del resto, è proprio tale condizione ad essere dedotta quale giustificazione della cessione in blocco delle unità immobiliari.
Né coglie nel segno l'argomento secondo cui la cessione dei beni rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 2901 co. 3 c.c., poiché avvinta da un nesso di strumentalità all'adempimento di debiti pregressi gravanti sulla società della venditrice. Sul punto giova precisare che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che: “L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c., si applica anche all'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento del debito stesso, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo e sia in rapporto di strumentalità necessaria con l'atto dovuto” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/06/2024, n. 17246; vedi anche, fra le tante, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/11/2023, n. 31941).
Ciò posto, dai documenti allegati risulta che soltanto una parte della somma conseguita veniva destinata al pagamento dei debiti incombenti sulla società, non viene dimostrato che tutti i debiti fossero già scaduti al momento del pagamento o che la debitrice non fosse munita della liquidità necessaria ad onorare gli stessi. Non risulta dimostrata, in definitiva, la congruità tra un'operazione di cessione in blocco dei beni immobili di proprietà della venditrice e le operazioni realizzate.
Peraltro, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'"eventus damni" (Cass. n. 2552/2023).
Per tutte tali ragioni, deve accogliersi la domanda subordinata riproposta dall'appellata, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
4. Le spese di giudizio
Stante l'esito finale della lite, che ha visto il rigetto delle domande principali di simulazione e l'accoglimento di quella subordinata di revocatoria, le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per un terzo tra le parti in causa e per gli altri due terzi vanno poste a carico dell'appellante in favore della controparte. Dette spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM
n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022 con riguardo a causa di valore da euro
260.000,00 a euro 520.000,00, con quantificazione del compenso in considerazione della natura e consistenza delle attività difensive effettivamente espletate e, in particolare, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli. n. 2571/2021, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto, in riforma
[...]
dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di accertamento della simulazione e di nullità del contratto di compravendita stipulato tra le parti per Notar Persona_1
in data 23 agosto 2012, (Rep. 101.869/35.006), trascritta in data 21 settembre 2012 ai n.ri reg. gen. 12680, reg. part. 10242;
2) Accoglie la domanda subordinata dell'appellato, assorbita in primo grado e riproposta nel presente giudizio, e per l'effetto, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della Controparte_1
del contratto di compravendita stipulato tra le parti per Notar in data Persona_1 23 agosto 2012, (Rep. 101.869/35.006), trascritto in data 21 settembre 2012 ai n.ri reg. gen. 12680, reg. part. 10242, con il quale la Sig.ra Controparte_2
ha trasferito alla i seguenti immobili: A) Fabbricato Parte_1
per civile abitazione non di lusso da cielo a terra con annessa corte di esclusiva pertinenza, composto di complessivi vani catastali 10 distribuiti tra piano seminterrato, terra e primo, Categoria A7 Consistenza 10 vani - Sezione urbana- Foglio 16 Particella
729 R.c. euro 723,04, piano S1-T-1° in IA TERME (CZ) SANT'EUFEMIA -
Indirizzo LOCALITA' PULLO;
B) Appezzamento agricolo Consistenza 11 are 35 centiare М208 C- Foglio 16 Particella 730 (еx 52/b), R.D. euro 19,34, R.A. euro 7,03, vigneto 1°; Subalterno -IA TERME (CZ) UF IA -
Indirizzo LOCALITA' PULLO;
C) Controparte_5
capannone) ad un piano f.t. adibito ad attività artigianale ed uffici in
[...]
- IA TERME (CZ) UF Categoria D7- Sezione urbana- Foglio
16 Particella 731 Subalterno 1, piano terra, Z.C. 2, R.C. euro 4.724,00 - Indirizzo
LOCALITA' PULLO;
3) Ordina al competente Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 2655, comma 1 c.c., con esonero da ogni responsabilità;
4) Compensa tra le parti un terzo delle spese del doppio grado e condanna in solido la e al Parte_1 Controparte_2
pagamento, in favore della Controparte_1
dei residui due terzi di dette spese, che si liquidano, per intero, quanto al
[...]
primo grado in euro € 22.084,80 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro € 23.136,85, per compensi professionali, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23/12/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio