Articolo 3 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2Articolo 4
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9 ottobre 2010
Art. 3. Componenti di diritto 1. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto:
a) dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice-presidente; b) dal Ministro degli affari esteri; c) dal Ministro dell'interno; d) dal Ministro dell'economia e delle finanze; e) dal Ministro della difesa; f) dal Ministro dello sviluppo economico; g) dal Capo di stato maggiore della difesa. 2. Il segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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