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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/05/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
P.U. n. 3-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, letti gli atti della procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato ex artt. 66 e 67 ss., d.lgs. n. 14/2019, succ.modif., recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” (CCII), instaurata con ricorso depositato il 20.01.2025 dai coniugi (c.f. e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), con l'assistenza dell' Parte_2 C.F._2 Controparte_1
, e con il ministero dell'avv. Raniolo Ignazio;
[...]
a seguito dell'udienza dell'8.4.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. I coniugi e hanno depositato il 24.02.2025 la seguente proposta Parte_1 Parte_2
familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato ex art. 67 CCII, con allegata relazione dell'O.C.C. ex art. 68 CCII, modificata ex art. 70, comma 6, CCII, previa pubblicazione e comunicazione ai creditori ex art. 70, comma 1, CCII:
1 Il piano prevede il versamento di 22 rate quadrimestrali di € 1.600,00 a cura del gestore in favore dei creditori, previo pagamento di una rata mensile di € 400,00 da parte del debitore, secondo il piano di ammortamento predisposto dal gestore della crisi, con la costituzione di un fondo spese per il compenso dell'O.C.C. stimato per la somma di € 4.500,00 costituito con 9 rate quadrimestrali di € 500,00 ciascuna, e con ulteriori spese bancarie e di pubblicità a carico dei ricorrenti.
2.1. Il piano di ristrutturazione proposto è ammissibile ex art. 70, comma 7, CCII, in quanto:
-- la parte ricorrente si trova in “sovraindebitamento” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poichè sotto il profilo soggettivo, si tratta di un “consumatore”, definito dall'art. 2 comma 1, lett. e), CCII, come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, (...) e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”, avendo assunto i debiti dedotti nel piano per il soddisfacimento di esigenze 2 personali e familiari come accertato dall'O.C.C., e sotto il profilo oggettivo, è in “stato di insolvenza”, definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, come comprovato dalle procedure esecutive instaurate nei suoi confronti presso il presente
Tribunale n. 30/2019 R.G.es.immob. e n. 561/2018 R.G.es.mob.;
-- non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69, comma 1, CCII, in quanto non risulta in atti che il debitore abbia già beneficiato dell'esdebitazione e in quanto il ricorrente non ha determinato il suo stato di indebitamento con colpa grave, né tanto meno con mala fede o frode, tenuto conto che il sovraindebitamento è stato determinato dalla riduzione dello stipendio del ricorrente, unico percettore di reddito del nucleo familiare, quale operaio specializzato dipendente del Comune di Gela, dovuta al suo collocamento a riposo obbligatorio a seguito di un grave infarto, e dalle spese mediche per il suo precario stato di salute, come accertato dal gestore della crisi.
2.2. Il piano di ristrutturazione proposto è fattibile ex art. 70, comma 7, CCII, in quanto l'O.C.C. ha calcolato la somma mensile di € 400,00 destinata al soddisfacimento dei creditori, con accantonamento della somma relativa alla “indicazione presunta dei costi della procedura” ex art. 68, comma 2, lett. d), CCII, tra cui il compenso dell'O.C.C., che sarà liquidato dal Giudice “terminata l'esecuzione” del piano ex art. 71, comma 4,
CCII, considerando da un lato, il reddito mensile medio della parte ricorrente pari a € 1.300,00 e dall'altro, le spese necessarie per il mantenimento di un dignitoso tenore di vita, quantificandole nella somma mensile di €
900,00.
2.3. Tra i creditori solo ha presentato osservazioni, precisando il proprio credito di € Controparte_2
7.016,20 che il gestore della crisi ha provveduto ad inserire nel piano modificato ex art. 70, comma 6, CCII.
Nessuno dei creditori ha contestato la convenienza della proposta, il che esclude la valutazione da parte del
Giudice dell'alternativa liquidatoria ex art. 70, comma 7, secondo periodo, CCII.
3. Alla luce delle superiori osservazioni, il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dai coniugi ricorrenti va omologato ex art. 70, comma 7, CCII, con la precisazione che la somma di €
4.500,00 per il compenso dell'O.C.C. indicata nella proposta va intesa come “indicazione presunta dei costi della procedura”, da riportare nella relazione del gestore della crisi ex art. 68, comma 2, lett. d), CCII, in quanto il compenso dell'O.C.C. sarà liquidato dal Giudice “terminata l'esecuzione” del piano ex art. 71, comma 4, CCII.
P.Q.M.
omologa il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore, depositato il 24.02.2025 dai coniugi
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e, per l'effetto, dichiara chiusa la presente procedura;
C.F._2
dispone che la presente sentenza, entro due giorni dal suo deposito, sia comunicata a tutti i creditori e sia pubblicata per estratto in apposita area del sito web del presente Tribunale relativa alle procedure concorsuali, e sia trascritta nei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati in cui siano iscritti beni di proprietà del debitore.
Gela, 20.05.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, letti gli atti della procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato ex artt. 66 e 67 ss., d.lgs. n. 14/2019, succ.modif., recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” (CCII), instaurata con ricorso depositato il 20.01.2025 dai coniugi (c.f. e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), con l'assistenza dell' Parte_2 C.F._2 Controparte_1
, e con il ministero dell'avv. Raniolo Ignazio;
[...]
a seguito dell'udienza dell'8.4.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. I coniugi e hanno depositato il 24.02.2025 la seguente proposta Parte_1 Parte_2
familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato ex art. 67 CCII, con allegata relazione dell'O.C.C. ex art. 68 CCII, modificata ex art. 70, comma 6, CCII, previa pubblicazione e comunicazione ai creditori ex art. 70, comma 1, CCII:
1 Il piano prevede il versamento di 22 rate quadrimestrali di € 1.600,00 a cura del gestore in favore dei creditori, previo pagamento di una rata mensile di € 400,00 da parte del debitore, secondo il piano di ammortamento predisposto dal gestore della crisi, con la costituzione di un fondo spese per il compenso dell'O.C.C. stimato per la somma di € 4.500,00 costituito con 9 rate quadrimestrali di € 500,00 ciascuna, e con ulteriori spese bancarie e di pubblicità a carico dei ricorrenti.
2.1. Il piano di ristrutturazione proposto è ammissibile ex art. 70, comma 7, CCII, in quanto:
-- la parte ricorrente si trova in “sovraindebitamento” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poichè sotto il profilo soggettivo, si tratta di un “consumatore”, definito dall'art. 2 comma 1, lett. e), CCII, come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, (...) e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”, avendo assunto i debiti dedotti nel piano per il soddisfacimento di esigenze 2 personali e familiari come accertato dall'O.C.C., e sotto il profilo oggettivo, è in “stato di insolvenza”, definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, come comprovato dalle procedure esecutive instaurate nei suoi confronti presso il presente
Tribunale n. 30/2019 R.G.es.immob. e n. 561/2018 R.G.es.mob.;
-- non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69, comma 1, CCII, in quanto non risulta in atti che il debitore abbia già beneficiato dell'esdebitazione e in quanto il ricorrente non ha determinato il suo stato di indebitamento con colpa grave, né tanto meno con mala fede o frode, tenuto conto che il sovraindebitamento è stato determinato dalla riduzione dello stipendio del ricorrente, unico percettore di reddito del nucleo familiare, quale operaio specializzato dipendente del Comune di Gela, dovuta al suo collocamento a riposo obbligatorio a seguito di un grave infarto, e dalle spese mediche per il suo precario stato di salute, come accertato dal gestore della crisi.
2.2. Il piano di ristrutturazione proposto è fattibile ex art. 70, comma 7, CCII, in quanto l'O.C.C. ha calcolato la somma mensile di € 400,00 destinata al soddisfacimento dei creditori, con accantonamento della somma relativa alla “indicazione presunta dei costi della procedura” ex art. 68, comma 2, lett. d), CCII, tra cui il compenso dell'O.C.C., che sarà liquidato dal Giudice “terminata l'esecuzione” del piano ex art. 71, comma 4,
CCII, considerando da un lato, il reddito mensile medio della parte ricorrente pari a € 1.300,00 e dall'altro, le spese necessarie per il mantenimento di un dignitoso tenore di vita, quantificandole nella somma mensile di €
900,00.
2.3. Tra i creditori solo ha presentato osservazioni, precisando il proprio credito di € Controparte_2
7.016,20 che il gestore della crisi ha provveduto ad inserire nel piano modificato ex art. 70, comma 6, CCII.
Nessuno dei creditori ha contestato la convenienza della proposta, il che esclude la valutazione da parte del
Giudice dell'alternativa liquidatoria ex art. 70, comma 7, secondo periodo, CCII.
3. Alla luce delle superiori osservazioni, il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dai coniugi ricorrenti va omologato ex art. 70, comma 7, CCII, con la precisazione che la somma di €
4.500,00 per il compenso dell'O.C.C. indicata nella proposta va intesa come “indicazione presunta dei costi della procedura”, da riportare nella relazione del gestore della crisi ex art. 68, comma 2, lett. d), CCII, in quanto il compenso dell'O.C.C. sarà liquidato dal Giudice “terminata l'esecuzione” del piano ex art. 71, comma 4, CCII.
P.Q.M.
omologa il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore, depositato il 24.02.2025 dai coniugi
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e, per l'effetto, dichiara chiusa la presente procedura;
C.F._2
dispone che la presente sentenza, entro due giorni dal suo deposito, sia comunicata a tutti i creditori e sia pubblicata per estratto in apposita area del sito web del presente Tribunale relativa alle procedure concorsuali, e sia trascritta nei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati in cui siano iscritti beni di proprietà del debitore.
Gela, 20.05.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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