Sentenza 17 luglio 1969
Massime • 4
Il fenomeno dell'inondazione, per i suoi connotati caratterizzanti di temporaneita e transitorieta, non importa un definitivo mutamento della condizione dei luoghi e non esercita, quindi, alcuna incidenza effettuale sulla natura giuridica dei terreni inondati, lasciando inalterata la situazione giuridica di vantaggio, direttamente protetta, dei titolari di essi. Dall'allagamento consegue soltanto una compressione temporanea del diritto dominicale, il quale, rimanendo, durante tale evento naturale, immutato nella sua essenza, anche se limitato nella sua sfera di operativita per la contingente privazione dell'Esercizio di talune facolta, ritorna ad espandersi, in tutta la pienezza della sua area di incidenza, a seguito del ripristino della situazione anteriore all'allagamento.*
La Competenza per materia del tribunale regionale delle acque pubbliche sussiste, a norma dell'art. 140, primo comma lett. B), del tu 11 dicembre 1933, n.1775, soltanto quando si controverta sull'appartenenza di una zona di terreno all'alveo o alle sponde di un corso d'acqua, vale a dire quando il terreno contestato costituisca parte integrante di questo e sia, di conseguenza soggetto al regime giuridico delle acque pubbliche. La controversia sulla consistenza e sulla Determinazione dell'alveo o delle sponde di un corso d'acqua, al pari di quella sulla qualificazione come alveo di una determinata zona di terreno, implicando la necessita di un'indagine tecnica, e devoluta alla Competenza del giudice specializzato, ancorche la questione sia proposta 'incidenter tantum' in via di Azione o di esecuzione. Tale Competenza deve, invece, ritenersi esclusa nell'ipotesi in cui, pur affermandosi che il terreno conteso abbia costituito in passato l'alveo di un corso d'acqua, risulti che esso, al momento della contestazione, abbia definitivamente cessato di farne parte per eventi naturali e si disputi esclusivamente circa l'appartenenza della zona riemersa a seguito della deviazione dell'alveo. Nell'Esercizio della funzione regolatrice delle competenze delle magistrature di merito, al fine di delimitare le sfere di attribuzione della potesta giurisdizionale spettante ai singoli giudici, la Corte di Cassazione e investita anche dell'esame del fatto, nei limiti in cui questo puo averne Rilevanza ai fini della soluzione della questione di identificazione del giudice competente.*
In virtu del criterio di delimitazione ricavabile dai dati normativi del diritto positivo vigente (art. 93 tu leggi sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, riproducente l'art.165 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. F, sui lavori pubblici, art.52 tu leggi sulla navigazione interna e sulla fluitazione 11 luglio 1933, n.959, art.943, secondo comma, cod.civ.), nel concetto di alveo puo ricomprendersi soltanto la porzione di superficie ricoperta dalle acque fluenti in regime di piena ordinaria, vale a dire lo spazio di terreno scavato dal deflusso delle acque e dalle stesse occupato, nella fase di scorrimento, durante il periodo di piena normale. La zona esterna alla linea di perimetrazione del corso d'acqua, invece, - comprensivo, se considerato in Sezione, oltre che dello spazio soggiacente alle piene ordinarie, delle sponde inclinate a guisa di scarpata e delle RIPE interne, formanti con l'alveo un tutto inscindibile per il contenimento e l'economia di scorrimento delle acque -, se pur suscettiva di essere inondata in occasione di straripamenti conseguenti a piene eccezionali, appartiene in proprieta ai privati titolari dei fondi rivieraschi. ( V. 348-67, massima n.326225).*
Il fenomeno d'incremento fluviale (C.d. 'ius adluvionum') regolamentato, nella particolare Forma di accessione denominata 'alluvione impropria', dall'art.942 cod.civ., consiste nell'acquisto da parte del proprietario del fondo rivierasco del terreno abbandonato dall'acqua corrente, che, ritirandosi insensibilmente da una delle rive, si sposta impercettibilmente sull'altra. La proprieta del terreno rimasto scoperto viene acquistata dal titolare del fondo latistante al corso d'acqua, senza che a suo carico sorga alcun Obbligo o dovere di comportamento nei confronti dei proprietari frontisti - titolari dei fondi insistenti sull'opposta riva. Invero, il terreno, rimasto abbandonato dall'acqua corrente, viene, a seguito della cessazione della materiale destinazione all'uso pubblico, implicitamente sdemanializzato ed accede al fondo privato in conseguenza della Estinzione della proprieta della pa ed in virtu della forza assorbente della proprieta, senza alcuna correlazione tra il fenomeno giuridico della sdemanializzazione della riva abbandonata e quella della sussunzione nel Demanio fluviale di quella ricoperta dalle acque, intercorrendo tali fenomeni fra i singoli proprietari da un lato e la pa dall'altro. ( V. 921-64).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1969, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 17 luglio 1969 |
Testo completo
La Competenza per materia del tribunale regionale delle acque pubbliche sussiste, a norma dell'art. 140, primo comma lett. B), del tu 11 dicembre 1933, n.1775, soltanto quando si controverta sull'appartenenza di una zona di terreno all'alveo o alle sponde di un corso d'acqua, vale a dire quando il terreno contestato costituisca parte integrante di questo e sia, di conseguenza soggetto al regime giuridico delle acque pubbliche. La controversia sulla consistenza e sulla Determinazione dell'alveo o delle sponde di un corso d'acqua, al pari di quella sulla qualificazione come alveo di una determinata zona di terreno, implicando la necessita di un'indagine tecnica, e devoluta alla Competenza del giudice specializzato, ancorche la questione sia proposta 'incidenter tantum' in via di Azione o di esecuzione. Tale Competenza deve, invece, ritenersi esclusa nell'ipotesi in cui, pur affermandosi che il terreno conteso abbia costituito in passato l'alveo di un corso d'acqua, risulti che esso, al momento della contestazione, abbia definitivamente cessato di farne parte per eventi naturali e si disputi esclusivamente circa l'appartenenza della zona riemersa a seguito della deviazione dell'alveo. Nell'Esercizio della funzione regolatrice delle competenze delle magistrature di merito, al fine di delimitare le sfere di attribuzione della potesta giurisdizionale spettante ai singoli giudici, la Corte di Cassazione e investita anche dell'esame del fatto, nei limiti in cui questo puo averne Rilevanza ai fini della soluzione della questione di identificazione del giudice competente.*