Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 425/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , e
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 tutti elettivamente domiciliati in Torino presso lo studio dell'Avv. V. Caruso che li rappresenta e difende per procura in atti
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(denominata anche , in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore, contumace
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso depositato in data 17/09/2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato e ritualmente notificato, i sopra indicati ricorrenti, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17096/24 del 20/06/2024, riassumevano ex art. 392 c.p.c. il processo già deciso nei due precedenti gradi di merito con la sentenza n. 1358/20 in data 10/12/2020 del Tribunale
1
Con data 27/03/2013 con e con il coordinamento nazionale delle r.s.u., là dove CP_3 CP_4
– in violazione delle norme imperative di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 66/03 e alle dir.
93/104/CE, 2000/34/CE e 2003/88/CE, nonché degli artt. 36 Cost. e 2013 c.c. – dispone per il personale di coordinamento e per gli operatori del settore Controparte_6
l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa alla postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali. Secondo i ricorrenti «fino al 30/06/2013 la strisciata del badge al tornello marcatempo registrava l'ora di inizio e quella di termine dell'orario di lavoro giornaliero. Invece, dall'01/07/3013, a seguito di accordo collettivo aziendale del 27/03/2013 nell'ambito di una ristrutturazione dell'orario di lavoro, era stato previsto che il tempo di lavoro iniziasse all'arrivo presso la postazione sicché il loro orario di lavoro era aumentato di 14 minuti, tale essendo il tempo necessario per compiere il tragitto dal tornello alla postazione individuale e per l'operazione inversa a fine turno [con conseguente] diritto ad essere retribuiti per quattordici minuti ogni giorno di lavoro» (ordinanza, pag. 2)
Entrambi i Giudici di merito avevano rigettato la domanda – senza entrare nel merito della lamentata nullità della suddetta clausola collettiva – sulla base del «principio di inscindibilità delle clausole degli accordi sindacali [che] escludeva la possibilità di selezionare chirurgicamente all'interno del complesso assetto negoziale le clausole ritenute lesive al fine di ottenere, in caso di contrarietà a norma imperativa, la sostituzione di diritto» (pag. 3).
Il ricorso per cassazione proposto dai lavoratori veniva integralmente accolto dalla
Suprema Corte, la quale, annullando la sentenza d'appello e invitando il Giudice del rinvio «ad un nuovo esame sulla eccepita nullità della clausola di cui è processo», ha affermato che «la società non ha chiesto né ha eccepito la nullità totale dell'accordo aziendale, bensì ha invocato l'inammissibilità della domanda, istituto che si colloca – in modo eclettico rispetto alle questioni affrontate – su un piano processuale piuttosto che sostanziale. Dunque, in mancanza di prospettazione di nullità totale dell'accordo aziendale, la Corte territoriale non avrebbe potuto svolgere il ragionamento posto a
2 base del rigetto della originaria domanda dei lavoratori. Inoltre, proprio il meccanismo della sostituzione automatica, prevista dall'art. 1339 c.c. e richiamato dall'art. 1419, co.
2, c.c., ha una valenza inderogabile. Pertanto, da un lato impedisce in radice la possibilità di estendere la nullità parziale di qualche clausola all'intero contratto;
dall'altro rende a sua volta nulle eventuali clausole cc.dd. di inscindibilità, sicché la decisione dei giudici d'appello non si rivela conforme a diritto» (pagg. 5 e 6).
Nel presente giudizio ex art. 394 c.p.c. i lavoratori riassumenti replicavano le difese di cui agli atti introduttivi delle precedenti fasi del giudizio e insistevano per l'accoglimento nel merito dell'appello.
Nessuno si è costituito per la – nonostante la ritualità della Controparte_1 notificazione del ricorso in riassunzione – che veniva pertanto dichiarata contumace.
All'udienza del 13/02/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Il Collegio prende atto ex art. 384, co. 2, c.p.c. di quanto statuito nell'ordinanza di rinvio dalla Corte di Cassazione riguardo all'inscindibilità delle clausole degli accordi sindacali, su cui nulla si deve aggiungere.
3. Venendo quindi al merito della controversia, il ricorso in riassunzione è fondato e va accolto, essendo sufficiente richiamare la condivisibile sentenza della Corte d'Appello di
Roma n. 10/20, passata in giudicato (cfr. Cass., decr., n. 25293/24), che si è espressa in una fattispecie del tutto analoga e che viene riportata anche ai sensi dell'art. 118, co.
1, disp. att. c.p.c.
«Osserva il Collegio che non è contestato in atti che gli appellanti, prima del luglio 2013, registrassero l'orario di entrata e di uscita ai tornelli posti all'ingresso dei rispettivi immobili, mediante il badge personale in dotazione degli stessi;
che, dopo la predetta data, essi avessero continuato a registrare l'orario di ingresso e di uscita con il badge ma che l'attestazione dell'effettivo inizio della prestazione avvenisse sulla base della registrazione on line, effettuata dai singoli lavoratori, sulla propria postazione di lavoro.
Con verbale di accordo del 27.3.2013, sottoscritto dalle OO.SS. CP_7 CP_8
Contr
e unitamente al coordinamento delle e dalla era
[...] CP_9 CP_1 stato previsto, nell'ambito della riorganizzazione delle divisioni , che: “Al Controparte_6
fine di consentire il migliore allineamento della presenza con i flussi di traffico, le parti
3 concordano che saranno utilizzati gli istituti per la gestione della flessibilità della prestazione lavorativa come di seguito individuati: l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”. In ordine alla definizione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche in vigore del R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 a norma del quale “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa”, non era precluso che il tempo necessario a porre in essere attività strettamente prodromiche a tale occupazione fosse da considerarsi lavoro effettivo e che esso dovesse essere, pertanto, retribuito ove tale operazione fosse diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si trattasse di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2015 n. 20694; Cass. 2013 n. 20714). Il d.lgs.
8.4.2003 n. 66, che, in attuazione della direttiva comunitaria 93/104/CE del 23 novembre in materia di orario di lavoro (e successivamente dalla direttiva 2003/88/CE) ha sostituito la precedente disciplina riaffermandone e specificandone i contenuti, stabilisce, sulla base delle indicazioni comunitarie, all'art. 1, comma 2, lett. a): "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".
Tale definizione dell'orario di lavoro ricalca l'art. 2 della direttiva 2003/88 (Definizioni) il quale prevede al punto 1: “Ai fini della presente direttiva si intende per “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.
L'attuale nozione di orario di lavoro attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro e la formulazione è volutamente ampia e tale da includere nella nozione non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le
4 operazioni strettamente funzionali alla prestazione. A questo fine è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (Cass. 2012 n. 1839; Cass. 2012 n. 1703).
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per valutare se un certo periodo di servizio rientri nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com.
Eur, 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.). Tale orientamento consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase finale preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina di impresa (art. 2104
c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria (Cass. 2015 n. 7396).
Ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico (Cass. 2017 n. 13466, in applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno;
v. anche Cass. 2015 n. 20694).
Nel caso in esame, come dedotto nel ricorso di primo grado senza specifica contestazione, gli appellanti, i quali svolgono le mansioni di videoterminalisti presso i vari call center, dopo la registrazione ai tornelli all'ingresso dei singoli edifici, debbono accedere alla sala nei piani superiori alla quale sono assegnati, recuperare le cuffie individuali per lo svolgimento del lavoro, presso appositi armadietti (o in un cassetto della scrivania per le postazioni fisse), raggiungere la postazione individuale o reperire una postazione libera, avviare il computer ed attendere il completamento della operazione, con l'apertura della apposita finestra per l'inserimento della propria password. A fine turno, dopo la chiusura registrata al terminale, gli appellanti sono
5 tenuti a riporre le cuffie nell'apposito armadietto, per chi non ha una postazione fissa, ed a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio, passando attraverso il tornello azionabile con il badge.
Vi è, quindi, un tempo di permanenza del lavoratore all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita, considerato neutro in base all'accordo sindacale del 27.3.2013 ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, ma caratterizzato da una serie di operazioni ed incombenze ulteriori rispetto alla registrazione on line dalla postazione di lavoro. Tali attività sono da ritenersi accessorie e propedeutiche alla attività lavorativa in senso stretto svolta dagli appellanti, sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno dell'edificio, rispetto al momento della timbratura ai tornelli, che per le operazioni connesse al recupero della strumentazione di lavoro, che deve essere conservata presso i locali aziendali, che per i tempi necessari per l'avvio del personal computer e accesso alla registrazione on line. Si tratta di un intervallo temporale strettamente collegato alla attività lavorativa che, ad avviso del Collegio, non può ritenersi estraneo alla prestazione e, quanto alla sussistenza della eterodirezione, come già detto “la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico” (Cass. 2017 n. 13465, cit.).
Ne deriva la nullità parziale ex art. 1419 comma 2^ cod. civ. del paragrafo 4 dell'Accordo collettivo del 27.3.2013 limitatamente alla clausola che esclude, ai fini retributivi e contributivi, il periodo di lavoro in cui gli appellanti sono stati a disposizione del datore di lavoro, per violazione dell'art. 1 comma 2 lett. a) d.lgs 2003 n. 66, quale disposizione inderogabile in peius trattandosi di prescrizioni minime derivanti dai vincoli comunitari» (sottolineatura dell'estensore).
L'analogo precedente della Corte d'Appello di Milano di cui alla sentenza n. 782/22 – pur essa dichiarativa della parziale nullità del paragrafo 4 dell'accordo aziendale del
27/03/2023 nella parte in cui prevede che «l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on Controparte_6
6 line sui sistemi informatici aziendali» – è stato confermato dalla Corte di Cassazione, la quale ha ulteriormente argomentato che «Sul piano logico e giuridico, nella sentenza impugnata non si rinviene, in ogni caso, alcuna violazione di legge, perché la Corte
d'appello si è adeguata a quella che è l'interpretazione corrente e consolidata della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie nn. 93/104 e 203/88. Avendo la Corte fondato la propria pronuncia sul medesimo principio di diritto richiamato nel ricorso da ovvero quello secondo cui il tempo CP_1
retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie. […] In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato (sentenza n.
13466 del 29/05/2017) il principio secondo cui “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico» (Cass., ord., n. 14843/24).
4. Per tutte le superiori ragioni, va dichiarata la nullità della clausola dell'accordo sindacale nei termini indicati dagli attuali riassumenti, e, per l'effetto, l'azienda (che non li ha contestati quanto a esattezza contabile) dev'essere condannata a corrispondere a ciascuno di loro gli importi monetari di cui in dispositivo, su cui gravano gli interessi e la rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
Alla soccombenza della convenuta in riassunzione segue l'obbligo di quest'ultima al rimborso delle spese di tutti i gradi del giudizio, incrementate quella della fase di rinvio dall'aumento previsto per i riferimenti ipertestuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., pronunciando sul ricorso in riassunzione;
in accoglimento dell'appello;
7 dichiara la nullità dell'art. 4 dell'accordo collettivo aziendale stipulato dalla
[...]
Con in data 27/03/2013 con e con il coordinamento nazionale CP_1 CP_3 CP_4
delle r.s.u., nella parte in cui dispone per il personale di coordinamento e gli operatori del settore l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di Controparte_6
lavoro alla postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali;
per l'effetto condanna la al pagamento in favore di: Controparte_1 Pt_1
di € 3.538,61; di € 2.682,95; di € 2.456,91;
[...] Parte_2 Parte_3
di € 1.413,20; di € 2.757,16; di Parte_4 Parte_5 Parte_6
€ 2.916,59; di € 4.239,45; di € 2.124,74; Parte_7 Parte_8
di € 2.298,73; di € 3.015,75; di Parte_9 Parte_10 Parte_11
€ 2.958.07; oltre alle somme eventualmente e ulteriormente maturate e maturande successivamente;
oltre per ciascun importo a interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
condanna la convenuta in riassunzione a rimborsare le spese di lite di tutti i gradi del giudizio in favore dei ricorrenti in riassunzione, liquidate per il primo grado in € 7.377,00, per l'appello in € 6.946,00, per il giudizio di legittimità in € 5.513,00 e per il presente grado di giudizio in € 8.335,00, oltre a rimborso forfettario, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'Avv. Marco Petrocelli per il giudizio di legittimità e dell'avv.
Veronica Caruso per i restanti gradi del giudizio.
Così deciso all'udienza del 13.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott. Piero Rocchetti
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