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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2024, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.9.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2321 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Rossomando Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Luigi
Guercio n. 172;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ATP. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.4.2024 conveniva in giudizio Parte_1
l' esponendo che, sottoposta a visita di revisione, le era stata revocata CP_1
l'indennità di accompagnamento.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP, nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU dott. Persona_1
(insussistenza delle condizioni per la conferma dell'indennità di accompagnamento) deducendo che gli stati patologici denunciati le avrebbero dato diritto piuttosto a mantenere la predetta provvidenza.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso proposto dalla infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono a illustrare.
Occorre evidenziare che, ai sensi del richiamato art. 445 bis c.p.c., il ricorso introduttivo del giudizio di merito conseguente alla definizione per mancato accordo del procedimento per ATP va proposto 'specificando a pena di
inammissibilità i motivi della contestazione'. Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, la previsione normativa rende evidente come nel nuovo sistema, nel giudizio di cognizione di primo grado non solo assume rilevanza l'accertamento tecnico preventivo già obbligatoriamente esperito al fine della composizione bonaria della vertenza basata sulla sussistenza del requisito sanitario, e che, ovviamente resta utilizzabile ai fini della decisione, ma l'accertamento sulla sussistenza del requisito sanitario può essere introdotto nel merito solo attraverso motivi di contestazione specifica della già esperita valutazione peritale. Ne consegue che il ricorso può essere giudicato ammissibile solo se, e nella misura in cui, rapportandoci concretamente all'esperito procedimento per ATP, ne metta in concreta evidenza carenze di indagine o vizi di carattere medico e/o logico giuridico.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, il ricorso si limita a sottolineare del tutto genericamente che le patologie da cui risulterebbe affetta la ricorrente non sarebbero state adeguatamente valutate dal CTU.
Orbene, tali affermazioni contenute nel ricorso, ad avviso del giudicante, non appaiono rispondenti al canone di specificità imposto dalla legge, non avendo alcun contenuto fattuale o logico-giuridico, non rapportandosi in alcun modo al contenuto della relazione, della quale non riporta neppure direttamente né
indirettamente, l'iter motivo.
In ogni caso, e a voler ritenere il ricorso ammissibile, esso risulterebbe infondato nel merito, proprio per palesarsi del tutto inidoneo a scalfire le conclusioni cui è giunto il perito nominato nel procedimento per ATP. Il
consulente, pur dando atto della gravità del quadro patologico di cui la Pt_1
affetta, alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e valutata, ha verificato, con motivazione che appare esauriente, che questi ha conservato la capacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di terzi nonché quella di deambulare autonomamente.
Orbene, le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono del tutto esaurienti ed inoltre giustificate da indagine clinica diretta. D'altra parte, occorre richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale,
per l'attribuzione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, il legislatore con l'uso degli aggettivi qualificativi 'continua' e 'permanente' ha inteso precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita debba essere 'assoluta e permanente, non già
transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera
difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette
incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di
compimento degli atti quotidiani della vita' (in tal senso, cfr. Cass. lav. 01.7.2010, n. 15663/2010 nella cui motivazione sono richiamate le sentenze nn. 12521/2009, 14076/2006, 10281/2003 e 3228/1999). La Suprema Corte
ha, poi, al riguardo, affermato che 'le condizioni previste dall'art. 1 della legge
11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della
legge 21 novembre 1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di
accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure
nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua
assistenza; ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è
richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto
ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della
necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al
compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi,
requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di
compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità…' (in tal senso Cass, sez.lav., 28 maggio 2009, n. 12521).
Ritiene, in conclusione, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004). La relazione del CTU appare pertanto ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure né la documentazione medica successiva - pur allegata - risulta idonea a incidere sul quadro clinico valutato dal consulente,
pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n.
23413).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, in difetto di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.,
andrebbero a rigore poste a carico di parte ricorrente in base alla regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Questo Giudicante tiene ben conto, tuttavia, dell'obiettiva difficoltà dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'accompagnamento in soggetti affetti da disturbi mentali e ritiene che sussistono, quindi, quelle altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo il recente intervento additivo del giudice delle leggi (sent. Corte Costituzionale, n. 77 del
19.4.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2321 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1
del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 27.9.2024.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.9.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2321 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Rossomando Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Luigi
Guercio n. 172;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ATP. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.4.2024 conveniva in giudizio Parte_1
l' esponendo che, sottoposta a visita di revisione, le era stata revocata CP_1
l'indennità di accompagnamento.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP, nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU dott. Persona_1
(insussistenza delle condizioni per la conferma dell'indennità di accompagnamento) deducendo che gli stati patologici denunciati le avrebbero dato diritto piuttosto a mantenere la predetta provvidenza.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso proposto dalla infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono a illustrare.
Occorre evidenziare che, ai sensi del richiamato art. 445 bis c.p.c., il ricorso introduttivo del giudizio di merito conseguente alla definizione per mancato accordo del procedimento per ATP va proposto 'specificando a pena di
inammissibilità i motivi della contestazione'. Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, la previsione normativa rende evidente come nel nuovo sistema, nel giudizio di cognizione di primo grado non solo assume rilevanza l'accertamento tecnico preventivo già obbligatoriamente esperito al fine della composizione bonaria della vertenza basata sulla sussistenza del requisito sanitario, e che, ovviamente resta utilizzabile ai fini della decisione, ma l'accertamento sulla sussistenza del requisito sanitario può essere introdotto nel merito solo attraverso motivi di contestazione specifica della già esperita valutazione peritale. Ne consegue che il ricorso può essere giudicato ammissibile solo se, e nella misura in cui, rapportandoci concretamente all'esperito procedimento per ATP, ne metta in concreta evidenza carenze di indagine o vizi di carattere medico e/o logico giuridico.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, il ricorso si limita a sottolineare del tutto genericamente che le patologie da cui risulterebbe affetta la ricorrente non sarebbero state adeguatamente valutate dal CTU.
Orbene, tali affermazioni contenute nel ricorso, ad avviso del giudicante, non appaiono rispondenti al canone di specificità imposto dalla legge, non avendo alcun contenuto fattuale o logico-giuridico, non rapportandosi in alcun modo al contenuto della relazione, della quale non riporta neppure direttamente né
indirettamente, l'iter motivo.
In ogni caso, e a voler ritenere il ricorso ammissibile, esso risulterebbe infondato nel merito, proprio per palesarsi del tutto inidoneo a scalfire le conclusioni cui è giunto il perito nominato nel procedimento per ATP. Il
consulente, pur dando atto della gravità del quadro patologico di cui la Pt_1
affetta, alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e valutata, ha verificato, con motivazione che appare esauriente, che questi ha conservato la capacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di terzi nonché quella di deambulare autonomamente.
Orbene, le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono del tutto esaurienti ed inoltre giustificate da indagine clinica diretta. D'altra parte, occorre richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale,
per l'attribuzione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, il legislatore con l'uso degli aggettivi qualificativi 'continua' e 'permanente' ha inteso precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita debba essere 'assoluta e permanente, non già
transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera
difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette
incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di
compimento degli atti quotidiani della vita' (in tal senso, cfr. Cass. lav. 01.7.2010, n. 15663/2010 nella cui motivazione sono richiamate le sentenze nn. 12521/2009, 14076/2006, 10281/2003 e 3228/1999). La Suprema Corte
ha, poi, al riguardo, affermato che 'le condizioni previste dall'art. 1 della legge
11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della
legge 21 novembre 1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di
accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure
nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua
assistenza; ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è
richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto
ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della
necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al
compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi,
requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di
compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità…' (in tal senso Cass, sez.lav., 28 maggio 2009, n. 12521).
Ritiene, in conclusione, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004). La relazione del CTU appare pertanto ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure né la documentazione medica successiva - pur allegata - risulta idonea a incidere sul quadro clinico valutato dal consulente,
pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n.
23413).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, in difetto di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.,
andrebbero a rigore poste a carico di parte ricorrente in base alla regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Questo Giudicante tiene ben conto, tuttavia, dell'obiettiva difficoltà dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'accompagnamento in soggetti affetti da disturbi mentali e ritiene che sussistono, quindi, quelle altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo il recente intervento additivo del giudice delle leggi (sent. Corte Costituzionale, n. 77 del
19.4.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2321 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1
del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 27.9.2024.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro