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Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Edy Biasone , letti gli atti del proc. n. 344/2024 promosso da contro , Parte_1 CP_1
rilevato che il nominato C.T.U. ha terminato le operazioni di consulenza ed ha depositato in
Cancelleria l'elaborato peritale e che è decorso il termine di giorni trenta di cui all'art. 445 bis, quarto comma, c.p.c.; preso atto delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, della assenza di contestazioni e della congruità della relazione;
visto l'art. 445 bis, quinto comma, c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio in atti come da conclusioni che si riportano: “Sulla base della documentazione medica disponibile e della visita, posta diagnosi di esiti (01/2020) resezione sigma retto in morbo di Crohn in terapia biologica. Recente (01/2023) laparoplastica per laparocele mediano pluriconcamerato, osteopenia, carenza di vitamina D e malassorbimento, ansia il sig. raggiunge le condizioni sanitarie per il riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno d'invalidità ex art. 1 L. 12.6.1984 n. 222 (capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente a meno di 1/3).
Inoltre, la prosecuzione dell'attività di lavoro costituisce pericolo di usura e di danno.
Tale valutazione può essere, con verosimiglianza, fatta decorrere dalla data conseguente alla domanda del 21.12.2022”.
PONE definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da CP_1
separato decreto.
Pone altresì a carico dell' le competenze professionali della presente procedura, che liquida CP_1 in € 1.500,00, oltre rimborso spese in misura del 15%, IVA e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. DI GIOVANNI ALDERICO ANGELO MANZI, dichiaratosi antistatario.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art.445 bis, comma 5 c.p.c.).
Lanciano, 04/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Edy Biasone