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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/08/2025, n. 6618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6618 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. 8685/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/03/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadinanza: italiana
C.F CodiceFiscale_1
residente a [...] con l'Avv. Francesca M. Ardizzone presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato il 28.10.1976 a Milano
Cittadinanza: Italiana:
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sara Cundari e Carlo Settembrini Sparavieri Trabucchi presso i quali ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: Nata a Milano il 4.3.2019, cittadinanza: italiana Persona_1
FATTO
In data 6.3.2025 la IG.ra ha depositato ricorso chiedendo al Tribunale adito la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli naturali.
Il IG. si è tempestivamente costituito e in data 2.7.2025 si è tenuta udienza avanti al GOT, Pt_2 dottoressa Antonella Nardo, nel corso della quale le parti hanno trovato un accordo alle seg uenti condizioni:
1) Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa pagina 1 di 3 presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2) Il padre terrà la minore, anche col supporto della nonna paterna, a week end alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino alla domenica sera quando la riporterà alla casa materna entro le ore
21,00 e dopo averla fatta cenare.
3) Durante la settimana il padre terrà la minore due mercoledì alternati al mese dall'uscita da scuola col pernotto e riaccompagnandola a scuola il giovedì, nelle due settimane in cui non la tiene durante il week end.
4) Le parti concordano che durante la settimana la minore potrà restare presso la casa paterna dall'uscita da scuola fino a dopo cena, nei giorni in cui la madre lavora fino alle ore 20,00.
5) Le parti danno comunque atto di aver un prezioso supporto da parte della nonna paterna nella gestione della minore che prende a scuola e tiene fino a sera dalle tre alle quattro volte a settimana.
6) Per le festività natalizie e pasquali la minore starà col padre e con la madre col criterio dell'alternanza, criterio che potrà essere applicato anche ai giorni 24 e 25 dicembre.
7) Per le vacanze estive la minore starà col padre almeno 15 giorni anche non consecutivi.
8) Le parti si comunicheranno reciprocamente il periodo e la località per le vacanze estive entro la fine del mese di maggio di ogni anno e si renderanno reperibili all'utenza telefonica almeno una volta al giorno.
9) Il IG. verserà alla IG.ra , l'importo mensile di € 250,00 a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento ordinario della minore, a mezzo BB continuativo entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal mese in corso, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
10) La IG.ra percepirà interamente l'Assegno unico Inps per la minore, come Parte_1 già avviene ed il IG. onferma la rinuncia alla propria quota del 50%. Pt_2
11) Le parti concordano di condividere al 50% le detrazioni fiscali da gennaio 2026.
12) Le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio.
13) Spese di lite compensate
Il GOT, inoltre, ha dato atto:
- della richiesta delle parti di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato e sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte;
- della rinuncia delle parti al deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.17 c.p.c.;
- della rinuncia delle parti all'impugnazione dell'emananda sentenza;
Il Giudice Delegato, in data 9.7.2025 ha fissato termine al 23.7.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Con le predette note scritte, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
pagina 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/03/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadinanza: italiana
C.F CodiceFiscale_1
residente a [...] con l'Avv. Francesca M. Ardizzone presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato il 28.10.1976 a Milano
Cittadinanza: Italiana:
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sara Cundari e Carlo Settembrini Sparavieri Trabucchi presso i quali ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: Nata a Milano il 4.3.2019, cittadinanza: italiana Persona_1
FATTO
In data 6.3.2025 la IG.ra ha depositato ricorso chiedendo al Tribunale adito la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli naturali.
Il IG. si è tempestivamente costituito e in data 2.7.2025 si è tenuta udienza avanti al GOT, Pt_2 dottoressa Antonella Nardo, nel corso della quale le parti hanno trovato un accordo alle seg uenti condizioni:
1) Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa pagina 1 di 3 presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2) Il padre terrà la minore, anche col supporto della nonna paterna, a week end alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino alla domenica sera quando la riporterà alla casa materna entro le ore
21,00 e dopo averla fatta cenare.
3) Durante la settimana il padre terrà la minore due mercoledì alternati al mese dall'uscita da scuola col pernotto e riaccompagnandola a scuola il giovedì, nelle due settimane in cui non la tiene durante il week end.
4) Le parti concordano che durante la settimana la minore potrà restare presso la casa paterna dall'uscita da scuola fino a dopo cena, nei giorni in cui la madre lavora fino alle ore 20,00.
5) Le parti danno comunque atto di aver un prezioso supporto da parte della nonna paterna nella gestione della minore che prende a scuola e tiene fino a sera dalle tre alle quattro volte a settimana.
6) Per le festività natalizie e pasquali la minore starà col padre e con la madre col criterio dell'alternanza, criterio che potrà essere applicato anche ai giorni 24 e 25 dicembre.
7) Per le vacanze estive la minore starà col padre almeno 15 giorni anche non consecutivi.
8) Le parti si comunicheranno reciprocamente il periodo e la località per le vacanze estive entro la fine del mese di maggio di ogni anno e si renderanno reperibili all'utenza telefonica almeno una volta al giorno.
9) Il IG. verserà alla IG.ra , l'importo mensile di € 250,00 a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento ordinario della minore, a mezzo BB continuativo entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal mese in corso, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
10) La IG.ra percepirà interamente l'Assegno unico Inps per la minore, come Parte_1 già avviene ed il IG. onferma la rinuncia alla propria quota del 50%. Pt_2
11) Le parti concordano di condividere al 50% le detrazioni fiscali da gennaio 2026.
12) Le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio.
13) Spese di lite compensate
Il GOT, inoltre, ha dato atto:
- della richiesta delle parti di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato e sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte;
- della rinuncia delle parti al deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.17 c.p.c.;
- della rinuncia delle parti all'impugnazione dell'emananda sentenza;
Il Giudice Delegato, in data 9.7.2025 ha fissato termine al 23.7.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Con le predette note scritte, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
pagina 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
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