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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2872/2022
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2872/2022 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1 appellato
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 12.10 innanzi alla dott.ssa Francesca Fiorentini, sono comparsi:
Per , Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1
l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI, oggi sostituita dalla dr.ssa Ferraro. Per l'avv. CAGGIARI ELISA. Controparte_1
È altresì presente il dott. , Addetto all'UPP. Tes_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. La dr.ssa Ferraro insiste nel ricorso e nelle note conclusive depositate. L'avv. Caggiari insiste nella memoria di costituzione e nelle note conclusive.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti e dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sottosezione Civile
N.R.G. 2872/2022 Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado, tra
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Cagliari, domiciliata per legge presso i suoi uffici in Cagliari, via Dante 23 appellante e
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._1 avv.ti NIEDDU ANDREA e CAGGIARI ELISA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nieddu in Piazza d'Italia 32 Pt_1 appellato
C O N C L U S I O N I
Per parte appellante, come da ricorso in appello:
“L'Amministrazione appellante, ut supra rappr.ta e difesa, conclude pertanto affinché l'Ill.mo Tribunale adito, voglia: - in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di competenza territoriale del Giudice di Pace di Ozieri a conoscere del ricorso avverso il verbale di contestazione e dichiarare la competenza territoriale del Giudice di Pace di - Dichiarare l'inammissibilità della impugnativa del Pt_1 verbale in data 14/2/22; - respingere comunque l'avversa opposizione in quanto improponibile, inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, confermando integralmente la validità e l'efficacia del provvedimento
pagina 2 di 9 impugnato. Con vittoria di spese e con condanna della parte appellata a restituire all'Amministrazione appellante quanto da quest'ultima corrisposto in esecuzione della sentenza gravata.”
Per parte appellata, come da note conclusionali autorizzate:
“l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di Appello voglia, per tutte le ragioni esposte negli atti del giudizio e nel presente atto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- In via preliminare, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e la conseguente estinzione del giudizio;
- Nel merito, rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Ozieri n. 65/2022.
- In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. Con ricorso in appello notificato in data 21.11.2022, la
[...]
ha impugnato la sentenza n. 65/2022 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Ozieri, accogliendo la domanda del ricorrente in primo grado ha annullato il provvedimento del Prefetto di Sassari n. Controparte_1
13720/22/Pat./Area III, notificato l'1.3.2022, con cui era stata sospesa, per mesi tre, la patente di guida dell'odierno appellato, condannando altresì l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha errato nel dichiararne la contumacia, ritenendo inammissibile la costituzione a mezzo posta elettronica certificata in data 22.04.2022, con conseguente dichiarazione di inutilizzabilità dei documenti allegati. Rileva, infatti, l'appellante che la costituzione a mezzo PEC è da considerarsi rituale alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità e che, in ogni caso, la produzione dei documenti, richiesti dal giudice di prime cure con il decreto di fissazione udienza, costituiva l'adempimento di un obbligo autonomo e svincolato dai termini e dalle modalità di costituzione in giudizio. La censura poi l'erroneità della sentenza di primo grado, viziata da Parte_1 omessa pronuncia: sull'eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente formulata in comparsa di costituzione, essendo competente, in via funzionale ed inderogabile, il Giudice di Pace di stante il luogo di commissione della Pt_1 violazione, in applicazione degli artt. 6 e 7 D.lgs. 150/2011; sull'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del verbale del 14.02.2022, presupposto del provvedimento di sospensione di cui trattasi. Nel merito, l'appellante contesta l'erronea interpretazione degli artt. 186, comma 9 e 223 C.d.S. da parte del Giudice di Pace, che ha ritenuto la prima norma speciale pagina 3 di 9 rispetto all'ipotesi generale di sospensione ex art. 223 Cds, quando invece, secondo la , i due istituti hanno funzioni e campi applicativi differenti, con corretta Parte_1 applicazione, nel caso di specie, della sospensione di cui all'art. 223 C.d.S. Infine, l'appellante ribadisce l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del verbale di contestazione della violazione del 14.02.2022, il quale, costituendo notitia criminis, non rientra nella cognizione del giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa.
Per tali motivi, la chiede, in riforma della sentenza appellata, di Parte_1 dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Ozieri e, in ogni caso, di confermare la validità ed efficacia del provvedimento prefettizio, con rifusione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
1.2. Costituitosi in giudizio in data 23.3.2023, ribadisce Controparte_1
l'inammissibilità della costituzione in giudizio e del deposito documentale via PEC nei procedimenti davanti al Giudice di Pace. Per effetto della corretta dichiarazione di contumacia, inoltre, secondo l'appellato, è da ritenere assorbita anche l'eccezione di incompetenza territoriale. Deduce poi che oggetto del primo grado di giudizio era esclusivamente l'ordinanza di sospensione della patente di guida, così che non vi è stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel merito, l'appellato insiste sull'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato in violazione dell'art. 186, comma 9 Cds (che deroga all'art. 223 C.d.S.), in quanto il valore rilevato dall'etilometro nel caso di specie era pari a 0.82 g/l e quindi ben inferiore a quello di 1,5 g/l previsto per la sospensione in via cautelare della patente. In ordine alla domanda di restituzione di quanto pagato per effetto della condanna alle spese di lite in primo grado, rileva che nulla è stato corrisposto da parte dell'Amministrazione. In ogni caso, ribadisce la nullità dell'accertamento ''alcoltest'', in quanto svolto tramite un etilometro privo di omologazione e taratura e sulla cui idoneità e conformità la non ha fornito alcuna prova. Parte_1
ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza appellata. Rilevato che, successivamente, il Tribunale Penale di Sassari ha disposto, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 658/2024 del 18.3.2024, la sospensione della patente di guida per un periodo di sei mesi ai sensi dell'art. 186, comma 2 let. b) Cds, ha precisato le conclusioni chiedendo, in via preliminare, di dichiarare estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
pagina 4 di 9 1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'odierna udienza la causa è discussa oralmente e posta in decisone sulle conclusioni in epigrafe.
2. L'appello è fondato.
2.1 In via pregiudiziale, si rileva che l'eccezione di incompetenza per territorio era stata tempestivamente e fondatamente eccepita in primo grado da parte della
. Parte_1
In primo luogo, deve infatti osservarsi che erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità della costituzione della , ritenuta irrituale, in Parte_1 quanto avvenuta mediante invio dell'atto di costituzione e dei documenti allo stesso allegati a mezzo posta elettronica certificata. In proposito, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “nel procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona” (Cass. 24/05/2023, n. 14281, Cass. Sez. Un. 14.3.2009 n. 5160). Il motivo di appello sul punto è pertanto fondato.
Ciò posto, il primo giudice avrebbe quindi dovuto esaminare l'eccezione di incompetenza formulata tempestivamente – e comunque anche rilevabile d'ufficio alla prima udienza, trattandosi di competenza per territorio funzionale e inderogabile (cfr. Cass. 22/02/2012 n. 2657) – ed accoglierla, posto che, considerato il luogo di commissione dell'infrazione ( , competente a decidere sarebbe stato, ex Parte_2 art. 6 d.lgs. 150/2011, il Giudice di Pace di e non quello di Ozieri. Pt_1
Tuttavia, nonostante la fondatezza del relativo motivo di appello formulato dall'appellante, non è comunque possibile la remissione al primo Giudice ai sensi degli artt. 353-354 cpc, applicabili esclusivamente ai casi tassativi ivi previsti, ai quali non è riconducibile quello di specie, così che occorre comunque decidere la causa nel merito.
2.2. In via preliminare, si deve allora esaminare l'eccezione, formulata dall'appellato, di sopravvenuto difetto di interesse ad agire in capo alla per essere Parte_1 intervenuta, nelle more del presente giudizio di appello, sentenza di patteggiamento in data 18.3.2024 con cui il Tribunale penale di Sassari ha, fra l'altro, applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 186, comma 2 let. b) Cds.
pagina 5 di 9 Ebbene, occorre anzitutto rilevare che, con il provvedimento prefettizio impugnato in primo grado dall'attuale appellato, era stata disposta la sospensione della patente di guida per tre mesi, con decorrenza dal 14.2.2022, ai sensi dell'art. 223 Cds (espressamente richiamato), essendo stata contestata a la CP_1 CP_1 violazione dell'art. 186, comma II let. b) Cds, per guida in stato di ebbrezza, a seguito di rilevazione di un tasso alcolemico di 0,82 g/l nella seconda prova, come da relazione di servizio della Polstrada di Nuoro, distaccamento di Macomer in data 14.2.2022. Ai sensi dell'art. 223, comma I Cds, “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni”. Prevede invece l'art. 186, comma II let. b) Cds che, all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Il rapporto tra le due norme e le due ipotesi di sospensione della patente di guida è stato delineato dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini “In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa” (Cass. civ. 23/06/2021, n.17999). L'autonomia tra i provvedimenti adottati dal giudice penale e dal Prefetto è, del resto, stata affermata ripetutamente anche in sede penale, in cui si è stabilito che
“In tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, (nella specie, guida in stato di ebbrezza), le statuizioni adottate al riguardo dal
, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono tra CP_2 loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia già stata disposta dal primo, né fissarne la durata, scomputando quella imposta dal Prefetto;
va tuttavia esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto"(Cass. pen. 30/11/2012 n. 49228). Ed ancor più di recente si è precisato che “la sospensione provvisoria della patente di guida ivi prevista costituisce l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile pagina 6 di 9 all'esito dell'accertamento giudiziale del reato;
è, cioè, misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, ed ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale, che riconosce all'Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati (Cass. civ. 5/02/2024 n. 3245). Alla luce quindi della differente funzione e della reciproca autonomia tra la sospensione disposta in sede provvisoria e cautelare dal e la sospensione CP_2 definitiva, quale sanzione accessoria del reato, di cui alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in data 18.3.2024, il Tribunale ritiene che permanga l'interesse della appellante ad una pronuncia nel merito. Ciò Parte_1 anche considerato che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione proprio del presente giudizio deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma (Cass. 5/10/2020, n. 21266), dovendosi qui valutare la legittimità della sospensione cautelare disposta sulla base della situazione di fatto esistente allora.
2.3 Nel merito, anche alla luce di quanto appena rilevato, il Tribunale ritiene che, come dedotto dall'appellante, il giudice di primo grado abbia errato nell'affermare che, nel caso di specie, non sussistessero i presupposti per la sospensione della patente di guida, facendo riferimento esclusivo al disposto dell'art. 186, comma 9 Cds, in base al quale “qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8”. Si deve, infatti, ribadire che il provvedimento prefettizio oggetto del giudizio ha disposto la sospensione della patente in applicazione della differente norma di cui all'art. 223 Cds, da intendersi come norma generale, la cui applicazione non è derogata dall'art. 186, comma 9 Cds. E in tal senso depone proprio, fra le altre, la pronuncia della Cassazione 18342/2017 citata nella sentenza impugnata, laddove si afferma che “la ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'art. 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di pagina 7 di 9 ulteriori pericoli” ed espressamente che “non v'è dunque rapporto di specialità tra le norme”.
Rilevato quindi che il rapporto tra le norme in esame non è di specialità, ma di integrazione, deve allora ritenersi che, nel caso di specie, il Prefetto di Sassari abbia fatto corretta applicazione dell'art. 223 Cds, disponendo l'obbligatoria sospensione della patente di guida, in conseguenza della contestazione, da parte degli organi accertatori, del reato di guida in stato di ebbrezza con accertato tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (art. 186, comma II let. b Cds).
Da ciò deriva l'accoglimento del motivo di appello sul punto.
2.4. Quanto al resto, occorre rilevare che, come anche precisato dallo stesso appellato, il verbale di contestazione della violazione in data 14.2.2022 non era stato impugnato da - né del resto avrebbe potuto esserlo, non rientrando CP_1 nell'oggetto del giudizio di opposizione avanti al giudice civile - così che non può discorrersi di un'omessa pronuncia sul punto. In ogni caso, in ordine alle generiche contestazioni formulate dall'opponente in primo grado sulla illegittimità dell'accertamento eseguito mediante etilometro asseritamente non omologato e non correttamente tarato, il Tribunale osserva che, dal verbale in data 14.2.2022 depositato dall'Amministrazione, risultano: le condizioni dell'automobilista descritte dagli accertatori (“alito alcolico, occhi lucidi”); il tipo di accertamento eseguito;
la tipologia di apparecchiatura usata (modello alcoltest 7110 MKIII); la conformità della strumentazione, in quanto omologata dal MIT, sottoposta a visita primitiva e regolarmente revisionata, come da libretto metrologico esibito all'interessato; il corretto funzionamento della stessa;
le modalità di esecuzione dei test e gli esiti degli stessi;
l'avviso della facoltà di nominare un difensore. Circostanze peraltro coperte da fede privilegiata per quanto riguarda i fatti che gli accertatori hanno attestato come avvenuti in loro presenza, non essendo stata proposta querela di falso dall'opponente.
2.5 Conclusivamente, l'appello deve trovare integrale accoglimento con conseguente totale riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione proposta da avverso il provvedimento del Prefetto della Provincia di Controparte_1 prot. n. 1370/22/Pat./Area III. Pt_1
Anche il capo di condanna al pagamento delle spese di lite a carico della Parte_1 deve quindi essere integralmente riformato, senza tuttavia poter accogliere
[...] la domanda di condanna alla restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in esecuzione della sentenza gravata, in difetto di prova del relativo pagamento.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, considerate le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese e tenuto conto che non si è svolta pagina 8 di 9 attività istruttoria. Nulla si dispone per quelle di primo grado in cui l'amministrazione non si era avvalsa della difesa tecnica.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di Ozieri n. 65/2022, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il provvedimento del Controparte_1
Prefetto della Provincia di prot. n. 1370/22/Pat./Area III;
Pt_1
2. condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente Parte_1 giudizio liquidate in complessivi Euro 700,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 cpc, pubblicata mediante allegazione al verbale.
Sassari, 30/1/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2872/2022 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1 appellato
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 12.10 innanzi alla dott.ssa Francesca Fiorentini, sono comparsi:
Per , Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1
l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI, oggi sostituita dalla dr.ssa Ferraro. Per l'avv. CAGGIARI ELISA. Controparte_1
È altresì presente il dott. , Addetto all'UPP. Tes_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. La dr.ssa Ferraro insiste nel ricorso e nelle note conclusive depositate. L'avv. Caggiari insiste nella memoria di costituzione e nelle note conclusive.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti e dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sottosezione Civile
N.R.G. 2872/2022 Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado, tra
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Cagliari, domiciliata per legge presso i suoi uffici in Cagliari, via Dante 23 appellante e
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._1 avv.ti NIEDDU ANDREA e CAGGIARI ELISA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nieddu in Piazza d'Italia 32 Pt_1 appellato
C O N C L U S I O N I
Per parte appellante, come da ricorso in appello:
“L'Amministrazione appellante, ut supra rappr.ta e difesa, conclude pertanto affinché l'Ill.mo Tribunale adito, voglia: - in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di competenza territoriale del Giudice di Pace di Ozieri a conoscere del ricorso avverso il verbale di contestazione e dichiarare la competenza territoriale del Giudice di Pace di - Dichiarare l'inammissibilità della impugnativa del Pt_1 verbale in data 14/2/22; - respingere comunque l'avversa opposizione in quanto improponibile, inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, confermando integralmente la validità e l'efficacia del provvedimento
pagina 2 di 9 impugnato. Con vittoria di spese e con condanna della parte appellata a restituire all'Amministrazione appellante quanto da quest'ultima corrisposto in esecuzione della sentenza gravata.”
Per parte appellata, come da note conclusionali autorizzate:
“l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di Appello voglia, per tutte le ragioni esposte negli atti del giudizio e nel presente atto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- In via preliminare, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e la conseguente estinzione del giudizio;
- Nel merito, rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Ozieri n. 65/2022.
- In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. Con ricorso in appello notificato in data 21.11.2022, la
[...]
ha impugnato la sentenza n. 65/2022 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Ozieri, accogliendo la domanda del ricorrente in primo grado ha annullato il provvedimento del Prefetto di Sassari n. Controparte_1
13720/22/Pat./Area III, notificato l'1.3.2022, con cui era stata sospesa, per mesi tre, la patente di guida dell'odierno appellato, condannando altresì l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha errato nel dichiararne la contumacia, ritenendo inammissibile la costituzione a mezzo posta elettronica certificata in data 22.04.2022, con conseguente dichiarazione di inutilizzabilità dei documenti allegati. Rileva, infatti, l'appellante che la costituzione a mezzo PEC è da considerarsi rituale alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità e che, in ogni caso, la produzione dei documenti, richiesti dal giudice di prime cure con il decreto di fissazione udienza, costituiva l'adempimento di un obbligo autonomo e svincolato dai termini e dalle modalità di costituzione in giudizio. La censura poi l'erroneità della sentenza di primo grado, viziata da Parte_1 omessa pronuncia: sull'eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente formulata in comparsa di costituzione, essendo competente, in via funzionale ed inderogabile, il Giudice di Pace di stante il luogo di commissione della Pt_1 violazione, in applicazione degli artt. 6 e 7 D.lgs. 150/2011; sull'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del verbale del 14.02.2022, presupposto del provvedimento di sospensione di cui trattasi. Nel merito, l'appellante contesta l'erronea interpretazione degli artt. 186, comma 9 e 223 C.d.S. da parte del Giudice di Pace, che ha ritenuto la prima norma speciale pagina 3 di 9 rispetto all'ipotesi generale di sospensione ex art. 223 Cds, quando invece, secondo la , i due istituti hanno funzioni e campi applicativi differenti, con corretta Parte_1 applicazione, nel caso di specie, della sospensione di cui all'art. 223 C.d.S. Infine, l'appellante ribadisce l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del verbale di contestazione della violazione del 14.02.2022, il quale, costituendo notitia criminis, non rientra nella cognizione del giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa.
Per tali motivi, la chiede, in riforma della sentenza appellata, di Parte_1 dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Ozieri e, in ogni caso, di confermare la validità ed efficacia del provvedimento prefettizio, con rifusione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
1.2. Costituitosi in giudizio in data 23.3.2023, ribadisce Controparte_1
l'inammissibilità della costituzione in giudizio e del deposito documentale via PEC nei procedimenti davanti al Giudice di Pace. Per effetto della corretta dichiarazione di contumacia, inoltre, secondo l'appellato, è da ritenere assorbita anche l'eccezione di incompetenza territoriale. Deduce poi che oggetto del primo grado di giudizio era esclusivamente l'ordinanza di sospensione della patente di guida, così che non vi è stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel merito, l'appellato insiste sull'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato in violazione dell'art. 186, comma 9 Cds (che deroga all'art. 223 C.d.S.), in quanto il valore rilevato dall'etilometro nel caso di specie era pari a 0.82 g/l e quindi ben inferiore a quello di 1,5 g/l previsto per la sospensione in via cautelare della patente. In ordine alla domanda di restituzione di quanto pagato per effetto della condanna alle spese di lite in primo grado, rileva che nulla è stato corrisposto da parte dell'Amministrazione. In ogni caso, ribadisce la nullità dell'accertamento ''alcoltest'', in quanto svolto tramite un etilometro privo di omologazione e taratura e sulla cui idoneità e conformità la non ha fornito alcuna prova. Parte_1
ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza appellata. Rilevato che, successivamente, il Tribunale Penale di Sassari ha disposto, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 658/2024 del 18.3.2024, la sospensione della patente di guida per un periodo di sei mesi ai sensi dell'art. 186, comma 2 let. b) Cds, ha precisato le conclusioni chiedendo, in via preliminare, di dichiarare estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
pagina 4 di 9 1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'odierna udienza la causa è discussa oralmente e posta in decisone sulle conclusioni in epigrafe.
2. L'appello è fondato.
2.1 In via pregiudiziale, si rileva che l'eccezione di incompetenza per territorio era stata tempestivamente e fondatamente eccepita in primo grado da parte della
. Parte_1
In primo luogo, deve infatti osservarsi che erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità della costituzione della , ritenuta irrituale, in Parte_1 quanto avvenuta mediante invio dell'atto di costituzione e dei documenti allo stesso allegati a mezzo posta elettronica certificata. In proposito, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “nel procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona” (Cass. 24/05/2023, n. 14281, Cass. Sez. Un. 14.3.2009 n. 5160). Il motivo di appello sul punto è pertanto fondato.
Ciò posto, il primo giudice avrebbe quindi dovuto esaminare l'eccezione di incompetenza formulata tempestivamente – e comunque anche rilevabile d'ufficio alla prima udienza, trattandosi di competenza per territorio funzionale e inderogabile (cfr. Cass. 22/02/2012 n. 2657) – ed accoglierla, posto che, considerato il luogo di commissione dell'infrazione ( , competente a decidere sarebbe stato, ex Parte_2 art. 6 d.lgs. 150/2011, il Giudice di Pace di e non quello di Ozieri. Pt_1
Tuttavia, nonostante la fondatezza del relativo motivo di appello formulato dall'appellante, non è comunque possibile la remissione al primo Giudice ai sensi degli artt. 353-354 cpc, applicabili esclusivamente ai casi tassativi ivi previsti, ai quali non è riconducibile quello di specie, così che occorre comunque decidere la causa nel merito.
2.2. In via preliminare, si deve allora esaminare l'eccezione, formulata dall'appellato, di sopravvenuto difetto di interesse ad agire in capo alla per essere Parte_1 intervenuta, nelle more del presente giudizio di appello, sentenza di patteggiamento in data 18.3.2024 con cui il Tribunale penale di Sassari ha, fra l'altro, applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 186, comma 2 let. b) Cds.
pagina 5 di 9 Ebbene, occorre anzitutto rilevare che, con il provvedimento prefettizio impugnato in primo grado dall'attuale appellato, era stata disposta la sospensione della patente di guida per tre mesi, con decorrenza dal 14.2.2022, ai sensi dell'art. 223 Cds (espressamente richiamato), essendo stata contestata a la CP_1 CP_1 violazione dell'art. 186, comma II let. b) Cds, per guida in stato di ebbrezza, a seguito di rilevazione di un tasso alcolemico di 0,82 g/l nella seconda prova, come da relazione di servizio della Polstrada di Nuoro, distaccamento di Macomer in data 14.2.2022. Ai sensi dell'art. 223, comma I Cds, “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni”. Prevede invece l'art. 186, comma II let. b) Cds che, all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Il rapporto tra le due norme e le due ipotesi di sospensione della patente di guida è stato delineato dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini “In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa” (Cass. civ. 23/06/2021, n.17999). L'autonomia tra i provvedimenti adottati dal giudice penale e dal Prefetto è, del resto, stata affermata ripetutamente anche in sede penale, in cui si è stabilito che
“In tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, (nella specie, guida in stato di ebbrezza), le statuizioni adottate al riguardo dal
, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono tra CP_2 loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia già stata disposta dal primo, né fissarne la durata, scomputando quella imposta dal Prefetto;
va tuttavia esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto"(Cass. pen. 30/11/2012 n. 49228). Ed ancor più di recente si è precisato che “la sospensione provvisoria della patente di guida ivi prevista costituisce l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile pagina 6 di 9 all'esito dell'accertamento giudiziale del reato;
è, cioè, misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, ed ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale, che riconosce all'Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati (Cass. civ. 5/02/2024 n. 3245). Alla luce quindi della differente funzione e della reciproca autonomia tra la sospensione disposta in sede provvisoria e cautelare dal e la sospensione CP_2 definitiva, quale sanzione accessoria del reato, di cui alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in data 18.3.2024, il Tribunale ritiene che permanga l'interesse della appellante ad una pronuncia nel merito. Ciò Parte_1 anche considerato che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione proprio del presente giudizio deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma (Cass. 5/10/2020, n. 21266), dovendosi qui valutare la legittimità della sospensione cautelare disposta sulla base della situazione di fatto esistente allora.
2.3 Nel merito, anche alla luce di quanto appena rilevato, il Tribunale ritiene che, come dedotto dall'appellante, il giudice di primo grado abbia errato nell'affermare che, nel caso di specie, non sussistessero i presupposti per la sospensione della patente di guida, facendo riferimento esclusivo al disposto dell'art. 186, comma 9 Cds, in base al quale “qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8”. Si deve, infatti, ribadire che il provvedimento prefettizio oggetto del giudizio ha disposto la sospensione della patente in applicazione della differente norma di cui all'art. 223 Cds, da intendersi come norma generale, la cui applicazione non è derogata dall'art. 186, comma 9 Cds. E in tal senso depone proprio, fra le altre, la pronuncia della Cassazione 18342/2017 citata nella sentenza impugnata, laddove si afferma che “la ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'art. 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di pagina 7 di 9 ulteriori pericoli” ed espressamente che “non v'è dunque rapporto di specialità tra le norme”.
Rilevato quindi che il rapporto tra le norme in esame non è di specialità, ma di integrazione, deve allora ritenersi che, nel caso di specie, il Prefetto di Sassari abbia fatto corretta applicazione dell'art. 223 Cds, disponendo l'obbligatoria sospensione della patente di guida, in conseguenza della contestazione, da parte degli organi accertatori, del reato di guida in stato di ebbrezza con accertato tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (art. 186, comma II let. b Cds).
Da ciò deriva l'accoglimento del motivo di appello sul punto.
2.4. Quanto al resto, occorre rilevare che, come anche precisato dallo stesso appellato, il verbale di contestazione della violazione in data 14.2.2022 non era stato impugnato da - né del resto avrebbe potuto esserlo, non rientrando CP_1 nell'oggetto del giudizio di opposizione avanti al giudice civile - così che non può discorrersi di un'omessa pronuncia sul punto. In ogni caso, in ordine alle generiche contestazioni formulate dall'opponente in primo grado sulla illegittimità dell'accertamento eseguito mediante etilometro asseritamente non omologato e non correttamente tarato, il Tribunale osserva che, dal verbale in data 14.2.2022 depositato dall'Amministrazione, risultano: le condizioni dell'automobilista descritte dagli accertatori (“alito alcolico, occhi lucidi”); il tipo di accertamento eseguito;
la tipologia di apparecchiatura usata (modello alcoltest 7110 MKIII); la conformità della strumentazione, in quanto omologata dal MIT, sottoposta a visita primitiva e regolarmente revisionata, come da libretto metrologico esibito all'interessato; il corretto funzionamento della stessa;
le modalità di esecuzione dei test e gli esiti degli stessi;
l'avviso della facoltà di nominare un difensore. Circostanze peraltro coperte da fede privilegiata per quanto riguarda i fatti che gli accertatori hanno attestato come avvenuti in loro presenza, non essendo stata proposta querela di falso dall'opponente.
2.5 Conclusivamente, l'appello deve trovare integrale accoglimento con conseguente totale riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione proposta da avverso il provvedimento del Prefetto della Provincia di Controparte_1 prot. n. 1370/22/Pat./Area III. Pt_1
Anche il capo di condanna al pagamento delle spese di lite a carico della Parte_1 deve quindi essere integralmente riformato, senza tuttavia poter accogliere
[...] la domanda di condanna alla restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in esecuzione della sentenza gravata, in difetto di prova del relativo pagamento.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, considerate le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese e tenuto conto che non si è svolta pagina 8 di 9 attività istruttoria. Nulla si dispone per quelle di primo grado in cui l'amministrazione non si era avvalsa della difesa tecnica.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di Ozieri n. 65/2022, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il provvedimento del Controparte_1
Prefetto della Provincia di prot. n. 1370/22/Pat./Area III;
Pt_1
2. condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente Parte_1 giudizio liquidate in complessivi Euro 700,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 cpc, pubblicata mediante allegazione al verbale.
Sassari, 30/1/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
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