Art. 1665. Transito dal ruolo speciale al ruolo normale 1. Gli appartenenti al personale direttivo iscritti nel ruolo speciale possono concorrere all'iscrizione nel ruolo normale-mobile, previo passaggio nel ruolo dei fuori quadro, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni stabilite per detto arruolamento dalle disposizioni della sezione II del presente capo. In caso di iscrizione conservano grado e anzianita'. Non si effettua il passaggio nel ruolo fuori quadro quando vi sono corrispondenti vacanze nell'organico. 2. Gli appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale possono concorrere, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui alle disposizioni della sezione II del presente capo, all'iscrizione nel personale di assistenza del ruolo normale, nel limite di un terzo dei posti annualmente disponibili in ciascun grado.
Articolo 1665 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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