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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 921/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Pina Di Rosa del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Maria Grazia Demaestri e Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 09.04.2024 Parte_1 già riconosciuta invalida al 100% e portatrice di handicap ex art. 3, c. 1, L. n. 104/1992 con diritto all'indennità di accompagnamento, ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., confermative degli esiti CP_2 dell'impugnato verbale di revisione del 28.06.2023 - a mezzo del quale la Commissione Medica l'aveva infine riconosciuta invalida al 100% “con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988”, con conseguente revoca della prestazione -, deducendo l'errata stima dell'incidenza funzionale delle infermità certificate nell'esibita documentazione sanitaria sulla capacità di autonoma esecuzione degli atti fondamentali della vita quotidiana. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_3 nella precedente fase del giudizio e il rigetto della proposta opposizione. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito della presente fase del giudizio è invero pervenuto a conclusioni conformi a quelle esposte dal C.T.U. nominato nella precedente fase. Premesso che la ricorrente è affetta da “Vasculopatia cerebrale cronica. Sindrome depressiva. Esiti di frattura del femore dx. Poliartrosi. Esiti di remota quadrantectomia sin per K della mammella”, il C.T.U., all'esito dell'esame della documentazione sanitaria in atti e del colloquio clinico, ha infatti esposto che, ancorché la diagnosticata vasculopatia sia apparsa “caratterizzata da confusione mentale di grado lieve-moderato associata a sindrome depressiva con marcata deflessione del tono dell'umore”, la ricorrente “è risultata sufficientemente orientata sia nel tempo che nello spazio. (…) Le facoltà critico – cognitive e comportamentali sono risultano sufficienti ed in ordine con l'età della ricorrente”; quanto agli esiti della lesione femorale, l'ausiliario ha unicamente riscontrato una “moderata limitazione dei movimenti di flesso-estensione-rotazione della colonna vertebrale e delle articolazioni delle anche e delle ginocchia. Il Tono trofismo dei muscoli risulta nella norma in relazione all'età. La deambulazione ed i cambi posturali sono risultati possibili in autonomia”, concludendo che “le patologie sopra descritte sia prese singolarmente che nel loro insieme non determinano una grave perdita di autonomia con necessità di accompagnatore per deambulare e/o di assistenza per svolgere gli atti della vita quotidiana” (cfr. relazione depositata l'11.12.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica svolta dal C.T.U. nominato nel presente giudizio, deve concludersi che non è Parte_1 in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale.
Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese delle disposte CC.TT.UU. definitivamente poste a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 921/2024 R.G.; dichiara che non è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del Parte_1 riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle disposte CC.TT.UU. CP_3
Così deciso in Ragusa il 26 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 921/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Pina Di Rosa del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Maria Grazia Demaestri e Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 09.04.2024 Parte_1 già riconosciuta invalida al 100% e portatrice di handicap ex art. 3, c. 1, L. n. 104/1992 con diritto all'indennità di accompagnamento, ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., confermative degli esiti CP_2 dell'impugnato verbale di revisione del 28.06.2023 - a mezzo del quale la Commissione Medica l'aveva infine riconosciuta invalida al 100% “con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988”, con conseguente revoca della prestazione -, deducendo l'errata stima dell'incidenza funzionale delle infermità certificate nell'esibita documentazione sanitaria sulla capacità di autonoma esecuzione degli atti fondamentali della vita quotidiana. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_3 nella precedente fase del giudizio e il rigetto della proposta opposizione. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito della presente fase del giudizio è invero pervenuto a conclusioni conformi a quelle esposte dal C.T.U. nominato nella precedente fase. Premesso che la ricorrente è affetta da “Vasculopatia cerebrale cronica. Sindrome depressiva. Esiti di frattura del femore dx. Poliartrosi. Esiti di remota quadrantectomia sin per K della mammella”, il C.T.U., all'esito dell'esame della documentazione sanitaria in atti e del colloquio clinico, ha infatti esposto che, ancorché la diagnosticata vasculopatia sia apparsa “caratterizzata da confusione mentale di grado lieve-moderato associata a sindrome depressiva con marcata deflessione del tono dell'umore”, la ricorrente “è risultata sufficientemente orientata sia nel tempo che nello spazio. (…) Le facoltà critico – cognitive e comportamentali sono risultano sufficienti ed in ordine con l'età della ricorrente”; quanto agli esiti della lesione femorale, l'ausiliario ha unicamente riscontrato una “moderata limitazione dei movimenti di flesso-estensione-rotazione della colonna vertebrale e delle articolazioni delle anche e delle ginocchia. Il Tono trofismo dei muscoli risulta nella norma in relazione all'età. La deambulazione ed i cambi posturali sono risultati possibili in autonomia”, concludendo che “le patologie sopra descritte sia prese singolarmente che nel loro insieme non determinano una grave perdita di autonomia con necessità di accompagnatore per deambulare e/o di assistenza per svolgere gli atti della vita quotidiana” (cfr. relazione depositata l'11.12.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica svolta dal C.T.U. nominato nel presente giudizio, deve concludersi che non è Parte_1 in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale.
Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese delle disposte CC.TT.UU. definitivamente poste a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 921/2024 R.G.; dichiara che non è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del Parte_1 riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle disposte CC.TT.UU. CP_3
Così deciso in Ragusa il 26 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella