CA
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 64/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPIGA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in GALLERIA URTOLLER N.6 47023
CESENApresso il difensore avv. ZAMPIGA ANTONELLA
APPELLANTE contro
GIA' ) PA Controparte_2 [...]
, (C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. PICCOLI CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DON G. MINZONI N. 106
47521 presso il difensore avv. PICCOLI CARLO CP_2
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1120 del 2021 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 16.11.2021
Le parti hanno concluso come in atti.
Motivi della decisione
1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
deducendo che in data 14.7.2017 aveva ricevuto una missiva da parte dell'istituto di
[...] credito, con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 771.919,24 entro un giorno dalla ricezione nella sua qualità di garante di società poi fallita. Il Parte_2
pagina 1 di 13 debito risultava scaturente dalle seguenti voci: € 474.072,53 per mancata restituzione da parte della società di quanto dovuto a fronte del mutuo ipotecario del 18.3.2016; € 297.846,71 per scoperto di conto corrente n. 30017.
2. A fronte di tale richiesta di pagamento l'attore affermava, instaurando il giudizio di primo grado, che nulla era dovuto a , deducendo: con Controparte_2 riferimento al contratto di conto corrente e la collegata apertura di credito, l'insussistenza dei requisiti di forma previsti dalla legge ai fini della validità e dell'esistenza dei contratti bancari in quanto non sottoscritti dal delegato dell'istituto di credito e l'applicazione di interessi anatocistici indebiti, interessi usurari e spese non pattuite;
relativamente al contratto di mutuo che la previsione contrattuale di un tasso di interessi minimo, ovvero la “clausola floor”, era uno strumento derivato implicito e, pertanto, trovando necessariamente applicazione la disciplina normativa di cui al TUF, il contratto era da considerarsi nullo per la violazione di tali disposizioni di legge.
3. Non si costituiva in giudizio la banca convenuta.
4. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva a mezzo del PA
procuratore speciale quale cessionaria dei crediti di Controparte_4 [...]
, chiedendo al Tribunale di Forlì: in via preliminare, l'emissione Controparte_2
nei confronti di di ordinanza ex art. 186bis o 186ter c.p.c. per la complessiva Parte_1 somma di € 128.407,50, oltre interessi come da contratto di mutuo dalla revoca al saldo;
l'emissione nei confronti dell'attore di ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. per la complessiva somma di € 307.703,98, oltre interessi maturati e maturandi al tasso previsto nel contratto di conto corrente con relativa apertura di credito con decorrenza dal 27.6.2017 al saldo effettivo;
in via principale, il rigetto della domanda formulata da in via Parte_1 riconvenzionale la condanna di quest'ultimo al pagamento delle seguenti somme: €
128.407,50 quale saldo a debito del mutuo fondiario n. 91721, oltre ad interessi;
€ 307.703,98 quale saldo a debito del contratto di conto corrente n. 30017.
5. , a fondamento delle domande formulate deduceva quanto segue: CP_1 Parte_1
era socio e garante di la quale aveva concluso con Parte_2 Controparte_2
i rapporti contrattuali suindicati. A seguito dell'avvenuta dichiarazione di fallimento
[...]
della società tali rapporti erano stati revocati ed era stato richiesto il pagamento ai Parte_2
garanti; erano infondate le contestazioni formulate da sia rispetto al conto Parte_1
corrente sia rispetto al mutuo, in quanto la capitalizzazione degli interessi era conforme alla normativa di settore;
gli interessi applicati non erano difformi da quanto previsto dalla pagina 2 di 13 normativa in materia di usura;
il contratto di mutuo non poteva essere considerato strumento finanziario implicito.
6. In sede di prima udienza di comparizione ccepiva il difetto di legittimazione Parte_1 attiva e passiva di , con riferimento, rispettivamente, all'azione di accertamento CP_1
negativa dallo stesso instaurata e alle domande riconvenzionali, non essendo stato prodotto il contratto di cessione e si opponeva alla concessione dei provvedimenti ex art. 186bis e/o ter c.p.c. richiesti da CP_1
7. La causa veniva istruita a mezzo CTU, relativamente al solo rapporto di conto corrente.
Nelle more veniva emessa ordinanza ex art. 186ter c.p.c. per la somma di € 128.407,50 quale insoluto relativo al contratto di mutuo. Successivamente al deposito della relazione peritale da parte del CTU veniva emessa ordinanza ex art. 186ter c.p.c. relativamente alla somma di €
307.004,23 quale saldo negativo del contratto di conto corrente.
8. La causa veniva decisa con il rigetto di ogni domanda avanzata da e Parte_1
l'accoglimento di tutte le domande riconvenzionali di Il Tribunale CP_1
definitivamente pronunciando, così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la contumacia di 2) Controparte_2
Rigetta le domande avanzate da 3) in accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale avanzata da e a definitiva conferma delle ordinanze ex PA art. 186 ter c.p.c. emesse in corso di causa, dichiara tenuto e condanna al Parte_1 pagamento in favore di delle seguenti somme: - Euro 128.407,50, oltre ad PA interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito dalla revoca al saldo relativamente al contratto di mutuo;
- Euro 307.004,23, oltre ad interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito dal 27 giugno 2017 al saldo relativamente al contratto di conto corrente;
Dedotto quanto già corrisposto a tali titoli in corso di causa;
4) Rigetta le restanti domande;
5)
Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di Euro 21.387,00 a titolo di compensi relativi al presente giudizio, oltre ad Euro
2.710,32 per spese sostenute e documentate, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Parte_1 della somma di Euro 3.500,00 a titolo di compensi relativi al giudizio di PA reclamo, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
7) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di ” Parte_1
9. Il Tribunale, con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione di per CP_1
omessa prova della titolarità del credito, osservava quanto segue.
Secondo il Tribunale, l'eccezione era infondata. si era costituita in giudizio, quale successore a titolo particolare di PA [...]
– esercitando dunque poteri e facoltà che l'art. 111 c.p.c. Controparte_2
attribuisce al cessionario del credito -, allegando di essere divenuta titolare dei crediti per cui è
pagina 3 di 13 causa a seguito di cessione di crediti pecuniari individuati “in blocco” in data 6 dicembre
2017. Unitamente alla comparsa di costituzione e risposta aveva depositato estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale che dava notizia della cessione (doc. 3 comparsa di costituzione e risposta).
La doglianza attorea si basava sulla mancata produzione in giudizio del contratto di cessione cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale faceva rinvio.
La cessione dei beni in blocco, come disciplinata dall'art. 58 TUB, imponeva che della stessa fosse data notizia attraverso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avvenuta cessione.
Nei casi in cui l'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale non fosse, esso solo, idoneo a chiarire quali crediti fossero effettivamente stati oggetto di cessione, in presenza di contestazioni da parte del debitore, era onere del cessionario fornire prova adeguata circa l'avvenuta cessione anche dei crediti controversi. Detta prova non doveva necessariamente essere fornita attraverso la produzione in giudizio del contratto di cessione, ben potendosi soddisfare il concetto di individuabilità anche mediante criteri negativi ed indiretti.
Nel caso di specie, tuttavia, il tenore letterale dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non dava adito a dubbi;
ivi si leggeva che sono oggetto di cessione “…tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche
e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.65 e la data del 31.3.2017. I suddetti crediti sono qualificabili come crediti deteriorati in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'art. 7.1, comma 6, legge sulla Cartolarizzazione”.
Ebbene, in base a detto avviso erano stati ceduti tutti i crediti derivanti da facilitazioni creditizie, erogate tra il gennaio 1965 e il marzo 2017, qualificabili come “crediti deteriorati” in base alla normativa di settore. Nessuna contestazione era stata mossa in tal senso, semplicemente perché i crediti per cui è causa soddisfacevano tutti e tre i requisiti summenzionati.
Infatti, il contratto di conto corrente con la relativa apertura di credito era stato sottoscritto in data 17 ottobre 2003, mentre il contratto di mutuo era stato sottoscritto in data 18 marzo 2016; pacificamente l'apertura di credito e la concessione di un finanziamento sotto forma di mutuo rappresentavano ipotesi di facilitazioni creditizie e altrettanto pacificamente si trattava di crediti deteriorati.
Dunque, non era necessaria la produzione in giudizio del contratto, essendo ben possibile evincere con certezza l'avvenuta cessione dei crediti controversi dalla lettura dell'annuncio pagina 4 di 13 effettuato in Gazzetta Ufficiale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, aveva da tempo chiarito che “La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto” (cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. 3,
2/06/1995, n. 6201);
Detto principio aveva condotto la Suprema Corte a ritenere sufficiente la produzione del solo estratto dell'avviso in Gazzetta Ufficiale nel caso in cui il riferimento ai crediti ceduti fosse tale da escludere incertezze, (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 31188/17). Non a caso parte attrice non aveva spiegato in corso di causa quali elementi di incertezza residuassero innanzi al tenore letterale dell'avviso, ma si era limitata ad eccepire la mancata produzione del contratto.
10. Con riferimento all'eccezione di inefficacia delle fideiussioni azionate in via riconvenzionale, il Tribunale di Forlì osservava quanto segue.
Si trattava della fideiussione solidale rilasciata da e Parte_1 Per_1 Per_2 Parte_3
in data 29 ottobre 2008 e della fideiussione parziaria rilasciata dai medesimi soggetti Parte_4
a garanzia del mutuo, in data 18 marzo 2016. Secondo la ricostruzione attorea anzitutto
[...] nell'anno 2016 aveva deliberato la riduzione della prima Controparte_2 fideiussione, a fronte della riduzione dell'affidamento. Parte convenuta aveva fermamente contestato l'eccezione.
A sostegno della propria allegazione, parte attrice aveva depositato il documento 9 ed aveva articolato capitoli di prove orali. Quanto alla produzione documentale la stessa era datata 1° marzo 2019 (dunque ben oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie) e si trattava di uno scambio di mail intervenuto tra ed un presunto funzionario dell'istituto di credito Parte_1 nell'anno 2017. Si trattava di una produzione documentale inammissibile, tardiva e non autorizzata.
Tale inammissibile produzione documentale era altresì irrilevante. La riduzione della fideiussione bancaria, a differenza di quanto dedotto da parte attrice, richiedeva l'adozione di una delibera in forma scritta, in conformità alla regola che prevedeva che i contratti bancari dovessero soddisfare la forma scritta ad substantiam. In nessun modo detta lacuna documentale poteva essere sanata attraverso la produzione di scambi di mail con un asserito pagina 5 di 13 dipendente dell'istituto di credito né, tantomeno, mediante prova per testi o per interpello. Al più parte attrice avrebbe potuto richiedere un ordine di esibizione, a patto che fosse circostanziato;
viceversa non era nemmeno dato sapere quando detta delibera sarebbe stata assunta, da chi sarebbe stata comunicata all'attore e chi la avrebbe sottoscritta e approvata.
11. Quanto alla garanzia rilasciata relativamente al mutuo ipotecario fondiario, il Parte_1 aveva eccepito l'intervenuta liberazione ex artt. 1955, 1956 e 1957 c.c. all'epoca aveva prestato garanzia personale in favore di un rapporto di mutuo ipotecario Parte_1 fondiario;
viceversa, aveva chiesto l'ammissione allo stato passivo Controparte_2 della debitrice principale in via privilegiata, ipotecaria fondiaria, ma era stata ammessa in via chirografaria. A causa di ciò che aveva adempiuto a quanto disposto in sede di emissione Parte_1 delle ordinanze ex art. 186 ter c.p.c., non aveva potuto surrogarsi nel privilegio ipotecario, non avendo l'istituto di credito proposto opposizione allo stato passivo.
Le vicende relative alla formazione dello stato passivo del non Parte_5
hanno un'incidenza diretta nella presente vicenda, tenuto conto della natura sommaria del giudizio di accertamento dei crediti in ambito fallimentare e il portato del c.d. “giudicato endo- fallimentare”.
L'avvenuta derubricazione del credito in sede fallimentare e la mancata proposizione della opposizione allo stato passivo giammai potevano determinare la liberazione dalla garanzia.
12. Discorso analogo riguarda l'eccezione di intervenuta liberazione a mente di quanto previsto dagli artt. 1955 e 1957 c.c.
Nessuna condotta colposa o illecita era addebitabile a Controparte_2
posto che non era affatto dimostrata l'erroneità del provvedimento di ammissione allo stato passivo né l'acquiescenza allo stesso prestata era sintomo di condotta affetta da dolo o colpa grave.
13. Il tribunale rigettava altresì l'eccezione di nullità delle fideiussioni per asserita violazione della normativa Antitrust.
14. Esclusa la nullità della c.d. clausola floor, ne discendeva la piena validità del contratto di finanziamento;
doveva essere condannato al pagamento della somma di euro Parte_1
128.407,50, oltre ad interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito dalla revoca al saldo.
15. In sede di comparsa conclusionale e memoria di replica le parti avevano dato atto dell'avvenuto pagamento da parte del degli importi di cui alle ordinanze Parte_1
anticipatorie di condanna emesse in corso di causa.
Trovavano conferma i provvedimenti endo-processuali già emessi;
doveva dunque essere Parte_1 condannato al pagamento delle seguenti somme:
pagina 6 di 13 - Euro 128.407,50, oltre ad interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito dalla revoca al saldo relativamente al contratto di mutuo;
- Euro 307.004,23, oltre ad interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito dal 27 giugno 2017 al saldo relativamente al contratto di conto corrente.
16. Proponeva appello Parte_1
17. Secondo l'appellante la sentenza impugnata doveva essere integralmente riformata:
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie tutte necessarie ed opportune, in riforma della sentenza di primo grado, accertato il difetto di legittimazione attiva e passiva di e la mancata prova della titolarità del credito PA azionato nel giudizio da parte di , rigettare tutte le domande dalla stessa PA svolte;
conseguentemente, disporre l'immediata restituzione al Sig. Parte_1 di tutto quanto indebitamente incassato, oltre interessi come per legge;
in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'inefficacia delle fideiussioni azionate in corso di giudizio da per l'effetto, rigettare le domande svolte dalla PA stessa e disporre l'immediata restituzione al Sig. di tutto quanto Parte_1 indebitamente incassato, oltre interessi come per legge;
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.”
18. Con il primo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza di primo grado, lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità in capo a dei crediti azionati, laddove il Tribunale aveva erroneamente ritenuto provata tale CP_1 titolarità in capo all'appellata sulla base del solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale nonostante le contestazioni sollevate sul punto. Inoltre, secondo l'appellante,
l'eventuale cessione non sarebbe stata neppure opponibile all'attore in quanto non CP_1
aveva provveduto all'iscrizione dell'atto di cessione nel Registro delle Imprese.
19. Con il secondo motivo di appello l'appellante impugnava la sentenza, lamentando, in subordine al mancato accoglimento del primo motivo di appello, il mancato accoglimento dell'eccezione di inefficacia della fideiussione omnibus conclusa con
[...]
con riferimento all'erogazione del mutuo fondiario. Secondo Controparte_2
la circostanza era stata adeguatamente provata in quanto: la rappresentazione Parte_1
della vicenda dallo stesso fornita non era stata contestata da controparte;
aveva richiesto prova orale tesa a confermare le circostanze allegate corroborata da principio di prova documentale;
in sede di memoria istruttoria aveva richiesto un ordine di esibizione della delibera dell'istituto di credito della riduzione della fideiussione omnibus per € 975.000,00 da lui rilasciata in data
29.10.2008.
20. Con il terzo motivo di appello sempre in subordine al mancato Parte_1
accoglimento del primo motivo di appello, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui pagina 7 di 13 non aveva accolto l'eccezione di inefficacia della fideiussione specifica rilasciata dall'appellante il 18.3.2017 a garanzia del mutuo ipotecario fondiario concluso tra Parte_2
e . L'appellante deduceva che in data 18.3.2016 aveva Controparte_2
rilasciato garanzia personale a favore di un mutuo ipotecario fondiario ed era pacifico che la banca: avesse richiesto l'ammissione al passivo del in via Parte_5
privilegiata ipotecaria fondiaria e fosse stata ammessa in via integralmente chirografaria;
non avesse spiegato opposizione avverso lo stato passivo e avesse prestato acquiescenza al provvedimento, senza darne comunicazione ai garanti, i quali non erano stati posti in condizione di impugnarlo.
Tale fatto aveva determinato la liberazione del fideiussore ex artt. 1955 c.c. e 1957 c.c. in quanto non era più possibile la surrogazione del fideiussore che aveva pagato, nel Parte_1
privilegio ipotecario.
Secondo l'appellante, “la mancata opposizione allo stato passivo, e l'acquiescenza che a tale contegno si accompagna, divengono rilevanti per due ordini di motivi:
1) la banca era consapevole che il mutuo de quo aveva ab origine natura non fondiaria e/o ipotecaria, e quindi ha tratto in inganno i garanti, i quali mai hanno prestato autorizzazione, neppure come amministratori, alla concessione di una ulteriore linea di credito chirografaria
=> l'attore dovrà reputarsi liberato ex art. 1956 cc;
2) la banca non ha coltivato correttamente l'azione di recupero del credito, rectius di ammissione allo stato passivo, aggravando colpevolmente la condizione dei garanti =>
l'attore dovrà reputarsi liberato ex art. 1957 cc.”.
Conseguiva quindi a tale fatto anche la liberazione ex art. 1956 c.c..
21. Si costituiva in giudizio assegnando le seguenti conclusioni: PA
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni diversa contraria istanza, in via preliminare, in rito, - rigettare la richiesta di inibitoria in quanto formulata in assenza dei presupposti con particolare riferimento al periculum in mora, avendo l'appellante già provveduto a corrispondere le somme descritte in sentenza tanto a titolo di condanna quanto a titolo di spese legali, disponendo altresì la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite per la fase cautelare;
sempre in via preliminare, in rito, - dichiarare inammissibile l'appello proposto per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; in via principale, nel merito, - rigettare l'appello proposto in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto;
- condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità aggravata. Vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori.”.
22. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione sollevata da parte appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, nei termini seguenti.
pagina 8 di 13 “Anche in sede di appello, non ha dato prova né della titolarità del credito de quo né della propria CP_1 legittimazione attiva/passiva. In relazione a tale profilo si eccepisce l'inesistenza della procura spesa in giudizio dall'Avv. Carlo Piccoli, in quanto rilasciata da un soggetto ( privo dei necessari poteri di CP_3 rappresentanza sostanziale e processuale. Come evidenziato dalla più recente Giurisprudenza, infatti, l'attività di riscossione dei crediti ceduti in seno ad operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB può essere esercitata solo da banche o intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia1: l'aver ottenuto l'autorizzazione ex art. 115 TULPS per l'attività di servicing non è ritenuto requisito sufficiente. CP_3 non è soggetto iscritto all'albo degli operatori ex art. 106 TUB, e non ha quindi titolo per esercitare l'attività di riscossione giudiziale e/o stragiudiziale del credito, attività pertanto illegittimamente esercitata nel presente giudizio. La mancata iscrizione nel citato albo determina quindi l'inesistenza della procura conferita all'avv. Carlo Piccoli, e, a cascata, dell'atto con cui si è costituita in giudizio. Anticipando eventuali avverse doglianze, CP_1 rammentiamo che la carenza di legittimazione sostanziale delle parti può essere rilevata anche d'ufficio dall'ill.mo Giudice adito, ed essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio (Cass. S.U. 2951/2016)”.
Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024 ha così statuito:
“Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
23. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
24. Il primo motivo di appello è infondato.
Va premesso che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass., n. 7866/2024, che richiama
Cass., n. 17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023),
“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto
e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
25. Nel caso che occupa, come correttamente già affermato dal Tribunale, il credito per cui è causa deve ritenersi senz'altro incluso nell'oggetto della cessione in blocco.
Così ha motivato il Tribunale:
“il tenore letterale dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non dà adito a dubbi;
ivi si legge che sono oggetto di cessione “… tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.65 e la data del 31.3.2017. I suddetti crediti sono qualificabili come crediti deteriorati in base pagina 9 di 13 alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'art. 7.1, comma 6, Legge sulla Cartolarizzazione”. Ebbene, essendo stati ceduti tutti i crediti che: - Derivino da facilitazioni creditizie;
- Le facilitazioni siano state erogate tra il gennaio 1965 e il marzo 2017; - Siano qualificabili come “crediti deteriorati” in base alla normativa di settore, va da sé che sarebbe stato onere di parte attrice anzitutto contestare la ricorrenza dei suddetti requisiti. Viceversa, la parte nessuna contestazione muove in tal senso, semplicemente perché i crediti per cui è causa soddisfano tutti e tre i requisiti summenzionati.
Infatti, il contratto di conto corrente con relativa apertura di credito è stato sottoscritto in data 17 ottobre 2003, mentre il contratto di mutuo è stato sottoscritto in data 18 marzo 2016; pacificamente l'apertura di credito e la concessione di un finanziamento sotto forma di mutuo rappresentano ipotesi di facilitazioni creditizie e altrettanto pacificamente si tratta di crediti deteriorati. Dunque, non era necessaria la produzione in giudizio del contratto, essendo ben possibile evincere con certezza l'avvenuta cessione dei crediti controversi dalla lettura dell'annuncio effettuato in Gazzetta
Ufficiale.
26. Le considerazioni del Tribunale sono integralmente condivisibili.
Il contenuto dell'avviso di cessione, inserito nella Gazzetta Ufficiale, impone sotto il profilo logico di ritenere ricompresi nella cessione in blocco i rapporti dedotti in giudizio, in quanto (A) crediti derivanti da facilitazioni creditizie, (B) deteriorati e (C) sorti all'interno del periodo cronologico preso in considerazione dall'avviso de quo.
Peraltro, vi è un atro elemento di prova di carattere dirimente nel senso della ricomprensione dei crediti azionati nell'oggetto della cessione in blocco.
, dopo aver pagato le somme portate dalle ordinanze ingiunzione emesse dal Parte_1
Tribunale in primo grado, ha chiesto “di essere ammesso ai sensi dell'art. 10 l. fall., allo stato passivo del fallimento in oggetto per la complessiva somma di Euro 439.122,53= in via chirografaria, in
(parziale) surroga e sostituzione di a mezzo della procuratrice speciale PA
, per gli importi corrisposti e meglio precisati in narrativa e correggendo lo Controparte_4
Stato passivo Esecutivo”.
in tale sede, ha poi dedotto quanto segue, precisando la somma e il titolo per i quali Parte_1 avveniva la surroga:
“In seno a predetto giudizio ha ottenuto due provvedimenti provvisori di PA condanna, a cui ha successivamente dato successivamente riscontro;
più nel dettaglio il Sig.
ha versato a : Parte_1 PA a) €. 130.596,18= (doc. 7) in data 15.05.2019, a valere sul credito portato dal mutuo ('fondiario' derubricato 'chirografario') n. 91721 di originari €. 450.000,00=, in esecuzione dell'ordinanza in data 6.03.2019 (doc.8), b) €. 308.526,35= (doc. 9-10) in data 11.03-7.04/2020, a valere sul credito portato dal saldo del conto corrente n. 30017, in esecuzione dell'ordinanza in data 16.12.2019 (doc.11), e così complessivamente Euro 439.122,53=, come da contabili di bonifico che si allegano (cfr. docc.
7-9-10).
Il suddetto giudizio è ancora pendente, e pertanto ai versamenti sopra indicati deve essere attribuita natura provvisoria e non definitiva;
ciononostante, ferma la contestazione da parte dell'istante alle ragioni rivendicate nei suoi confronti da , come meglio PA
pagina 10 di 13 precisato nel giudizio pendente, atteso i pagamenti frattanto intercorsi, l'istante intende surrogarsi a per le somme corrisposte. PA
Tale surroga in sede fallimentare presuppone necessariamente, sotto il profilo logico giuridico, il riconoscimento e l'accettazione della titolarità in capo a dei crediti oggetto di pagamento, in CP_1 relazione al quale il ha comunicato la propria surroga. Parte_1
Parte appellante ha dedotto l'inesistenza di un comportamento concludente di tale portata, in quanto nel testo della comunicazione di surroga è contenuta una riserva circa la titolarità del credito in capo a
. CP_1
In realtà, una riserva di questo tipo, se può essere compatibile con il pagamento del credito, in quanto determinato da provvedimenti giudiziali esecutivi, essa non lo è più con la condotta processuale di surroga nel credito insinuato dal creditore in sede fallimentare, anche tenuto conto che, per CP_1 effetto della surroga, il potrebbe riscuotere somme dal fallimento in sede di distribuzione. Parte_1
In forza delle suddette considerazioni, deve, quindi, ritenersi provata la titolarità del credito de quo in capo alla cessionaria . CP_1
27. Infondato è il secondo motivo di gravame.
Il documento n. 9 è rappresentato da una mail, in cui si darebbe atto, da parte di un funzionario della banca, della avvenuta riduzione dell'importo della fideiussione da 975 mila euro rilasciata in data 29.10.2008, cioè della revoca della fideiussione medesima e della sostituzione con altra di minor importo.
Tale documento è stato dichiarato dal Tribunale inammissibile, in quanto prodotto tardivamente, oltre ogni preclusione istruttoria.
Tale corretta statuizione, incontestata nei suoi presupposti fattuali, deve essere confermata nella presente sede.
Anche la prova orale, incentrata sull'assunzione da parte della banca di una delibera, avente ad oggetto la riduzione della fideiussione (ovvero revoca e sostituzione con altra di minor importo), è inammissibile.
L'adozione di una delibera di contenuto delicato e complesso, come la revoca di una fideiussione di così elevato importo (975 mila euro) e la sostituzione con altra di minor importo, non può essere plausibilmente e attendibilmente comprovata mediante la prova per testi.
Tale prova non può che essere documentale e deve avvenire mediante la produzione della delibera stessa.
In tale contesto di carenza probatoria in ordine alla effettiva esistenza di tale delibera, l'ordine di esibizione è inammissibile, in quanto di natura evidentemente esplorativa. pagina 11 di 13 Infine, deve evidenziarsi che la effettiva esistenza di tale delibera è resa inattendibile e inverosimile dal fatto che essa poi non sarebbe mai stata tradotta in un documento negoziale sottoscritto da almeno una delle parti del rapporto, non dalla banca e nemmeno dai fideiussori.
28. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Deve escludersi la liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. e 1957 c.c., come conseguenza della mancata impugnazione dello stato passivo, che, previo accoglimento della eccezione revocatoria sollevata dal Curatore, ammetteva come chirografario e non ipotecario il credito scaturente dal mutuo garantito dal Parte_1
Deve escludersi che la decisione del giudice delegato, che ha accolto l'eccezione di revocabilità del privilegio ipotecario sollevata dal curatore fallimentare, costituisca un fatto imputabile al creditore, suscettibile di integrare i presupposti per la liberazione ex art. 1955
c.c..
La decisione del giudice delegato, così come si evince dallo stato passivo in atti, appare corretta e giuridicamente fondata.
Sotto tale profilo, si esclude quindi, che la mancata surrogazione nel privilegio ipotecario dipenda da fatto del creditore.
Deve altresì escludersi, per le stesse ragioni, che la mancata impugnazione dello stato passivo, possa integrare una condotta di mancata coltivazione delle istanze contro il debitorie principale, tale da determinare la liberazione ex art. 1957 c.c..
Quanto, infine, alla dedotta liberazione ex art. 1956 c.c., per le ragioni addotte da parte appellante, si osserva quanto segue.
In primo luogo, qualunque decisione del giudice delegato ha valenza esclusivamente endofallimentare.
In secondo luogo, il giudice delegato non ha qualificato il mutuo come ab origine chirografario ma ha accolto l'eccezione di revocabilità del mutuo ipotecario, dichiarando l'inefficacia della ipoteca.
Pertanto, non è sostenibile che i fideiussori abbiano autorizzato un mutuo ipotecario e non già chirografario, con la dedotta conseguenza della pretesa liberazione ex art. 1956 c.c..
Il mutuo era effettivamente ipotecario ma tale natura ipotecaria è stata oggetto di revocatoria in sede fallimentare.
29. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014,
in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
pagina 12 di 13 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di (già Parte_1 PA
), rappresentata dalla procuratrice speciale , delle Controparte_2 CP_3 spese di lite, che liquida in € 20.119,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 25 febbraio
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 64/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPIGA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in GALLERIA URTOLLER N.6 47023
CESENApresso il difensore avv. ZAMPIGA ANTONELLA
APPELLANTE contro
GIA' ) PA Controparte_2 [...]
, (C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. PICCOLI CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DON G. MINZONI N. 106
47521 presso il difensore avv. PICCOLI CARLO CP_2
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1120 del 2021 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 16.11.2021
Le parti hanno concluso come in atti.
Motivi della decisione
1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
deducendo che in data 14.7.2017 aveva ricevuto una missiva da parte dell'istituto di
[...] credito, con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 771.919,24 entro un giorno dalla ricezione nella sua qualità di garante di società poi fallita. Il Parte_2
pagina 1 di 13 debito risultava scaturente dalle seguenti voci: € 474.072,53 per mancata restituzione da parte della società di quanto dovuto a fronte del mutuo ipotecario del 18.3.2016; € 297.846,71 per scoperto di conto corrente n. 30017.
2. A fronte di tale richiesta di pagamento l'attore affermava, instaurando il giudizio di primo grado, che nulla era dovuto a , deducendo: con Controparte_2 riferimento al contratto di conto corrente e la collegata apertura di credito, l'insussistenza dei requisiti di forma previsti dalla legge ai fini della validità e dell'esistenza dei contratti bancari in quanto non sottoscritti dal delegato dell'istituto di credito e l'applicazione di interessi anatocistici indebiti, interessi usurari e spese non pattuite;
relativamente al contratto di mutuo che la previsione contrattuale di un tasso di interessi minimo, ovvero la “clausola floor”, era uno strumento derivato implicito e, pertanto, trovando necessariamente applicazione la disciplina normativa di cui al TUF, il contratto era da considerarsi nullo per la violazione di tali disposizioni di legge.
3. Non si costituiva in giudizio la banca convenuta.
4. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva a mezzo del PA
procuratore speciale quale cessionaria dei crediti di Controparte_4 [...]
, chiedendo al Tribunale di Forlì: in via preliminare, l'emissione Controparte_2
nei confronti di di ordinanza ex art. 186bis o 186ter c.p.c. per la complessiva Parte_1 somma di € 128.407,50, oltre interessi come da contratto di mutuo dalla revoca al saldo;
l'emissione nei confronti dell'attore di ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. per la complessiva somma di € 307.703,98, oltre interessi maturati e maturandi al tasso previsto nel contratto di conto corrente con relativa apertura di credito con decorrenza dal 27.6.2017 al saldo effettivo;
in via principale, il rigetto della domanda formulata da in via Parte_1 riconvenzionale la condanna di quest'ultimo al pagamento delle seguenti somme: €
128.407,50 quale saldo a debito del mutuo fondiario n. 91721, oltre ad interessi;
€ 307.703,98 quale saldo a debito del contratto di conto corrente n. 30017.
5. , a fondamento delle domande formulate deduceva quanto segue: CP_1 Parte_1
era socio e garante di la quale aveva concluso con Parte_2 Controparte_2
i rapporti contrattuali suindicati. A seguito dell'avvenuta dichiarazione di fallimento
[...]
della società tali rapporti erano stati revocati ed era stato richiesto il pagamento ai Parte_2
garanti; erano infondate le contestazioni formulate da sia rispetto al conto Parte_1
corrente sia rispetto al mutuo, in quanto la capitalizzazione degli interessi era conforme alla normativa di settore;
gli interessi applicati non erano difformi da quanto previsto dalla pagina 2 di 13 normativa in materia di usura;
il contratto di mutuo non poteva essere considerato strumento finanziario implicito.
6. In sede di prima udienza di comparizione ccepiva il difetto di legittimazione Parte_1 attiva e passiva di , con riferimento, rispettivamente, all'azione di accertamento CP_1
negativa dallo stesso instaurata e alle domande riconvenzionali, non essendo stato prodotto il contratto di cessione e si opponeva alla concessione dei provvedimenti ex art. 186bis e/o ter c.p.c. richiesti da CP_1
7. La causa veniva istruita a mezzo CTU, relativamente al solo rapporto di conto corrente.
Nelle more veniva emessa ordinanza ex art. 186ter c.p.c. per la somma di € 128.407,50 quale insoluto relativo al contratto di mutuo. Successivamente al deposito della relazione peritale da parte del CTU veniva emessa ordinanza ex art. 186ter c.p.c. relativamente alla somma di €
307.004,23 quale saldo negativo del contratto di conto corrente.
8. La causa veniva decisa con il rigetto di ogni domanda avanzata da e Parte_1
l'accoglimento di tutte le domande riconvenzionali di Il Tribunale CP_1
definitivamente pronunciando, così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la contumacia di 2) Controparte_2
Rigetta le domande avanzate da 3) in accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale avanzata da e a definitiva conferma delle ordinanze ex PA art. 186 ter c.p.c. emesse in corso di causa, dichiara tenuto e condanna al Parte_1 pagamento in favore di delle seguenti somme: - Euro 128.407,50, oltre ad PA interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito dalla revoca al saldo relativamente al contratto di mutuo;
- Euro 307.004,23, oltre ad interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito dal 27 giugno 2017 al saldo relativamente al contratto di conto corrente;
Dedotto quanto già corrisposto a tali titoli in corso di causa;
4) Rigetta le restanti domande;
5)
Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di Euro 21.387,00 a titolo di compensi relativi al presente giudizio, oltre ad Euro
2.710,32 per spese sostenute e documentate, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Parte_1 della somma di Euro 3.500,00 a titolo di compensi relativi al giudizio di PA reclamo, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
7) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di ” Parte_1
9. Il Tribunale, con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione di per CP_1
omessa prova della titolarità del credito, osservava quanto segue.
Secondo il Tribunale, l'eccezione era infondata. si era costituita in giudizio, quale successore a titolo particolare di PA [...]
– esercitando dunque poteri e facoltà che l'art. 111 c.p.c. Controparte_2
attribuisce al cessionario del credito -, allegando di essere divenuta titolare dei crediti per cui è
pagina 3 di 13 causa a seguito di cessione di crediti pecuniari individuati “in blocco” in data 6 dicembre
2017. Unitamente alla comparsa di costituzione e risposta aveva depositato estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale che dava notizia della cessione (doc. 3 comparsa di costituzione e risposta).
La doglianza attorea si basava sulla mancata produzione in giudizio del contratto di cessione cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale faceva rinvio.
La cessione dei beni in blocco, come disciplinata dall'art. 58 TUB, imponeva che della stessa fosse data notizia attraverso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avvenuta cessione.
Nei casi in cui l'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale non fosse, esso solo, idoneo a chiarire quali crediti fossero effettivamente stati oggetto di cessione, in presenza di contestazioni da parte del debitore, era onere del cessionario fornire prova adeguata circa l'avvenuta cessione anche dei crediti controversi. Detta prova non doveva necessariamente essere fornita attraverso la produzione in giudizio del contratto di cessione, ben potendosi soddisfare il concetto di individuabilità anche mediante criteri negativi ed indiretti.
Nel caso di specie, tuttavia, il tenore letterale dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non dava adito a dubbi;
ivi si leggeva che sono oggetto di cessione “…tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche
e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.65 e la data del 31.3.2017. I suddetti crediti sono qualificabili come crediti deteriorati in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'art. 7.1, comma 6, legge sulla Cartolarizzazione”.
Ebbene, in base a detto avviso erano stati ceduti tutti i crediti derivanti da facilitazioni creditizie, erogate tra il gennaio 1965 e il marzo 2017, qualificabili come “crediti deteriorati” in base alla normativa di settore. Nessuna contestazione era stata mossa in tal senso, semplicemente perché i crediti per cui è causa soddisfacevano tutti e tre i requisiti summenzionati.
Infatti, il contratto di conto corrente con la relativa apertura di credito era stato sottoscritto in data 17 ottobre 2003, mentre il contratto di mutuo era stato sottoscritto in data 18 marzo 2016; pacificamente l'apertura di credito e la concessione di un finanziamento sotto forma di mutuo rappresentavano ipotesi di facilitazioni creditizie e altrettanto pacificamente si trattava di crediti deteriorati.
Dunque, non era necessaria la produzione in giudizio del contratto, essendo ben possibile evincere con certezza l'avvenuta cessione dei crediti controversi dalla lettura dell'annuncio pagina 4 di 13 effettuato in Gazzetta Ufficiale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, aveva da tempo chiarito che “La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto” (cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. 3,
2/06/1995, n. 6201);
Detto principio aveva condotto la Suprema Corte a ritenere sufficiente la produzione del solo estratto dell'avviso in Gazzetta Ufficiale nel caso in cui il riferimento ai crediti ceduti fosse tale da escludere incertezze, (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 31188/17). Non a caso parte attrice non aveva spiegato in corso di causa quali elementi di incertezza residuassero innanzi al tenore letterale dell'avviso, ma si era limitata ad eccepire la mancata produzione del contratto.
10. Con riferimento all'eccezione di inefficacia delle fideiussioni azionate in via riconvenzionale, il Tribunale di Forlì osservava quanto segue.
Si trattava della fideiussione solidale rilasciata da e Parte_1 Per_1 Per_2 Parte_3
in data 29 ottobre 2008 e della fideiussione parziaria rilasciata dai medesimi soggetti Parte_4
a garanzia del mutuo, in data 18 marzo 2016. Secondo la ricostruzione attorea anzitutto
[...] nell'anno 2016 aveva deliberato la riduzione della prima Controparte_2 fideiussione, a fronte della riduzione dell'affidamento. Parte convenuta aveva fermamente contestato l'eccezione.
A sostegno della propria allegazione, parte attrice aveva depositato il documento 9 ed aveva articolato capitoli di prove orali. Quanto alla produzione documentale la stessa era datata 1° marzo 2019 (dunque ben oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie) e si trattava di uno scambio di mail intervenuto tra ed un presunto funzionario dell'istituto di credito Parte_1 nell'anno 2017. Si trattava di una produzione documentale inammissibile, tardiva e non autorizzata.
Tale inammissibile produzione documentale era altresì irrilevante. La riduzione della fideiussione bancaria, a differenza di quanto dedotto da parte attrice, richiedeva l'adozione di una delibera in forma scritta, in conformità alla regola che prevedeva che i contratti bancari dovessero soddisfare la forma scritta ad substantiam. In nessun modo detta lacuna documentale poteva essere sanata attraverso la produzione di scambi di mail con un asserito pagina 5 di 13 dipendente dell'istituto di credito né, tantomeno, mediante prova per testi o per interpello. Al più parte attrice avrebbe potuto richiedere un ordine di esibizione, a patto che fosse circostanziato;
viceversa non era nemmeno dato sapere quando detta delibera sarebbe stata assunta, da chi sarebbe stata comunicata all'attore e chi la avrebbe sottoscritta e approvata.
11. Quanto alla garanzia rilasciata relativamente al mutuo ipotecario fondiario, il Parte_1 aveva eccepito l'intervenuta liberazione ex artt. 1955, 1956 e 1957 c.c. all'epoca aveva prestato garanzia personale in favore di un rapporto di mutuo ipotecario Parte_1 fondiario;
viceversa, aveva chiesto l'ammissione allo stato passivo Controparte_2 della debitrice principale in via privilegiata, ipotecaria fondiaria, ma era stata ammessa in via chirografaria. A causa di ciò che aveva adempiuto a quanto disposto in sede di emissione Parte_1 delle ordinanze ex art. 186 ter c.p.c., non aveva potuto surrogarsi nel privilegio ipotecario, non avendo l'istituto di credito proposto opposizione allo stato passivo.
Le vicende relative alla formazione dello stato passivo del non Parte_5
hanno un'incidenza diretta nella presente vicenda, tenuto conto della natura sommaria del giudizio di accertamento dei crediti in ambito fallimentare e il portato del c.d. “giudicato endo- fallimentare”.
L'avvenuta derubricazione del credito in sede fallimentare e la mancata proposizione della opposizione allo stato passivo giammai potevano determinare la liberazione dalla garanzia.
12. Discorso analogo riguarda l'eccezione di intervenuta liberazione a mente di quanto previsto dagli artt. 1955 e 1957 c.c.
Nessuna condotta colposa o illecita era addebitabile a Controparte_2
posto che non era affatto dimostrata l'erroneità del provvedimento di ammissione allo stato passivo né l'acquiescenza allo stesso prestata era sintomo di condotta affetta da dolo o colpa grave.
13. Il tribunale rigettava altresì l'eccezione di nullità delle fideiussioni per asserita violazione della normativa Antitrust.
14. Esclusa la nullità della c.d. clausola floor, ne discendeva la piena validità del contratto di finanziamento;
doveva essere condannato al pagamento della somma di euro Parte_1
128.407,50, oltre ad interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito dalla revoca al saldo.
15. In sede di comparsa conclusionale e memoria di replica le parti avevano dato atto dell'avvenuto pagamento da parte del degli importi di cui alle ordinanze Parte_1
anticipatorie di condanna emesse in corso di causa.
Trovavano conferma i provvedimenti endo-processuali già emessi;
doveva dunque essere Parte_1 condannato al pagamento delle seguenti somme:
pagina 6 di 13 - Euro 128.407,50, oltre ad interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito dalla revoca al saldo relativamente al contratto di mutuo;
- Euro 307.004,23, oltre ad interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito dal 27 giugno 2017 al saldo relativamente al contratto di conto corrente.
16. Proponeva appello Parte_1
17. Secondo l'appellante la sentenza impugnata doveva essere integralmente riformata:
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie tutte necessarie ed opportune, in riforma della sentenza di primo grado, accertato il difetto di legittimazione attiva e passiva di e la mancata prova della titolarità del credito PA azionato nel giudizio da parte di , rigettare tutte le domande dalla stessa PA svolte;
conseguentemente, disporre l'immediata restituzione al Sig. Parte_1 di tutto quanto indebitamente incassato, oltre interessi come per legge;
in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'inefficacia delle fideiussioni azionate in corso di giudizio da per l'effetto, rigettare le domande svolte dalla PA stessa e disporre l'immediata restituzione al Sig. di tutto quanto Parte_1 indebitamente incassato, oltre interessi come per legge;
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.”
18. Con il primo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza di primo grado, lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità in capo a dei crediti azionati, laddove il Tribunale aveva erroneamente ritenuto provata tale CP_1 titolarità in capo all'appellata sulla base del solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale nonostante le contestazioni sollevate sul punto. Inoltre, secondo l'appellante,
l'eventuale cessione non sarebbe stata neppure opponibile all'attore in quanto non CP_1
aveva provveduto all'iscrizione dell'atto di cessione nel Registro delle Imprese.
19. Con il secondo motivo di appello l'appellante impugnava la sentenza, lamentando, in subordine al mancato accoglimento del primo motivo di appello, il mancato accoglimento dell'eccezione di inefficacia della fideiussione omnibus conclusa con
[...]
con riferimento all'erogazione del mutuo fondiario. Secondo Controparte_2
la circostanza era stata adeguatamente provata in quanto: la rappresentazione Parte_1
della vicenda dallo stesso fornita non era stata contestata da controparte;
aveva richiesto prova orale tesa a confermare le circostanze allegate corroborata da principio di prova documentale;
in sede di memoria istruttoria aveva richiesto un ordine di esibizione della delibera dell'istituto di credito della riduzione della fideiussione omnibus per € 975.000,00 da lui rilasciata in data
29.10.2008.
20. Con il terzo motivo di appello sempre in subordine al mancato Parte_1
accoglimento del primo motivo di appello, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui pagina 7 di 13 non aveva accolto l'eccezione di inefficacia della fideiussione specifica rilasciata dall'appellante il 18.3.2017 a garanzia del mutuo ipotecario fondiario concluso tra Parte_2
e . L'appellante deduceva che in data 18.3.2016 aveva Controparte_2
rilasciato garanzia personale a favore di un mutuo ipotecario fondiario ed era pacifico che la banca: avesse richiesto l'ammissione al passivo del in via Parte_5
privilegiata ipotecaria fondiaria e fosse stata ammessa in via integralmente chirografaria;
non avesse spiegato opposizione avverso lo stato passivo e avesse prestato acquiescenza al provvedimento, senza darne comunicazione ai garanti, i quali non erano stati posti in condizione di impugnarlo.
Tale fatto aveva determinato la liberazione del fideiussore ex artt. 1955 c.c. e 1957 c.c. in quanto non era più possibile la surrogazione del fideiussore che aveva pagato, nel Parte_1
privilegio ipotecario.
Secondo l'appellante, “la mancata opposizione allo stato passivo, e l'acquiescenza che a tale contegno si accompagna, divengono rilevanti per due ordini di motivi:
1) la banca era consapevole che il mutuo de quo aveva ab origine natura non fondiaria e/o ipotecaria, e quindi ha tratto in inganno i garanti, i quali mai hanno prestato autorizzazione, neppure come amministratori, alla concessione di una ulteriore linea di credito chirografaria
=> l'attore dovrà reputarsi liberato ex art. 1956 cc;
2) la banca non ha coltivato correttamente l'azione di recupero del credito, rectius di ammissione allo stato passivo, aggravando colpevolmente la condizione dei garanti =>
l'attore dovrà reputarsi liberato ex art. 1957 cc.”.
Conseguiva quindi a tale fatto anche la liberazione ex art. 1956 c.c..
21. Si costituiva in giudizio assegnando le seguenti conclusioni: PA
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni diversa contraria istanza, in via preliminare, in rito, - rigettare la richiesta di inibitoria in quanto formulata in assenza dei presupposti con particolare riferimento al periculum in mora, avendo l'appellante già provveduto a corrispondere le somme descritte in sentenza tanto a titolo di condanna quanto a titolo di spese legali, disponendo altresì la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite per la fase cautelare;
sempre in via preliminare, in rito, - dichiarare inammissibile l'appello proposto per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; in via principale, nel merito, - rigettare l'appello proposto in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto;
- condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità aggravata. Vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori.”.
22. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione sollevata da parte appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, nei termini seguenti.
pagina 8 di 13 “Anche in sede di appello, non ha dato prova né della titolarità del credito de quo né della propria CP_1 legittimazione attiva/passiva. In relazione a tale profilo si eccepisce l'inesistenza della procura spesa in giudizio dall'Avv. Carlo Piccoli, in quanto rilasciata da un soggetto ( privo dei necessari poteri di CP_3 rappresentanza sostanziale e processuale. Come evidenziato dalla più recente Giurisprudenza, infatti, l'attività di riscossione dei crediti ceduti in seno ad operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB può essere esercitata solo da banche o intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia1: l'aver ottenuto l'autorizzazione ex art. 115 TULPS per l'attività di servicing non è ritenuto requisito sufficiente. CP_3 non è soggetto iscritto all'albo degli operatori ex art. 106 TUB, e non ha quindi titolo per esercitare l'attività di riscossione giudiziale e/o stragiudiziale del credito, attività pertanto illegittimamente esercitata nel presente giudizio. La mancata iscrizione nel citato albo determina quindi l'inesistenza della procura conferita all'avv. Carlo Piccoli, e, a cascata, dell'atto con cui si è costituita in giudizio. Anticipando eventuali avverse doglianze, CP_1 rammentiamo che la carenza di legittimazione sostanziale delle parti può essere rilevata anche d'ufficio dall'ill.mo Giudice adito, ed essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio (Cass. S.U. 2951/2016)”.
Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024 ha così statuito:
“Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
23. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
24. Il primo motivo di appello è infondato.
Va premesso che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass., n. 7866/2024, che richiama
Cass., n. 17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023),
“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto
e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
25. Nel caso che occupa, come correttamente già affermato dal Tribunale, il credito per cui è causa deve ritenersi senz'altro incluso nell'oggetto della cessione in blocco.
Così ha motivato il Tribunale:
“il tenore letterale dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non dà adito a dubbi;
ivi si legge che sono oggetto di cessione “… tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.65 e la data del 31.3.2017. I suddetti crediti sono qualificabili come crediti deteriorati in base pagina 9 di 13 alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'art. 7.1, comma 6, Legge sulla Cartolarizzazione”. Ebbene, essendo stati ceduti tutti i crediti che: - Derivino da facilitazioni creditizie;
- Le facilitazioni siano state erogate tra il gennaio 1965 e il marzo 2017; - Siano qualificabili come “crediti deteriorati” in base alla normativa di settore, va da sé che sarebbe stato onere di parte attrice anzitutto contestare la ricorrenza dei suddetti requisiti. Viceversa, la parte nessuna contestazione muove in tal senso, semplicemente perché i crediti per cui è causa soddisfano tutti e tre i requisiti summenzionati.
Infatti, il contratto di conto corrente con relativa apertura di credito è stato sottoscritto in data 17 ottobre 2003, mentre il contratto di mutuo è stato sottoscritto in data 18 marzo 2016; pacificamente l'apertura di credito e la concessione di un finanziamento sotto forma di mutuo rappresentano ipotesi di facilitazioni creditizie e altrettanto pacificamente si tratta di crediti deteriorati. Dunque, non era necessaria la produzione in giudizio del contratto, essendo ben possibile evincere con certezza l'avvenuta cessione dei crediti controversi dalla lettura dell'annuncio effettuato in Gazzetta
Ufficiale.
26. Le considerazioni del Tribunale sono integralmente condivisibili.
Il contenuto dell'avviso di cessione, inserito nella Gazzetta Ufficiale, impone sotto il profilo logico di ritenere ricompresi nella cessione in blocco i rapporti dedotti in giudizio, in quanto (A) crediti derivanti da facilitazioni creditizie, (B) deteriorati e (C) sorti all'interno del periodo cronologico preso in considerazione dall'avviso de quo.
Peraltro, vi è un atro elemento di prova di carattere dirimente nel senso della ricomprensione dei crediti azionati nell'oggetto della cessione in blocco.
, dopo aver pagato le somme portate dalle ordinanze ingiunzione emesse dal Parte_1
Tribunale in primo grado, ha chiesto “di essere ammesso ai sensi dell'art. 10 l. fall., allo stato passivo del fallimento in oggetto per la complessiva somma di Euro 439.122,53= in via chirografaria, in
(parziale) surroga e sostituzione di a mezzo della procuratrice speciale PA
, per gli importi corrisposti e meglio precisati in narrativa e correggendo lo Controparte_4
Stato passivo Esecutivo”.
in tale sede, ha poi dedotto quanto segue, precisando la somma e il titolo per i quali Parte_1 avveniva la surroga:
“In seno a predetto giudizio ha ottenuto due provvedimenti provvisori di PA condanna, a cui ha successivamente dato successivamente riscontro;
più nel dettaglio il Sig.
ha versato a : Parte_1 PA a) €. 130.596,18= (doc. 7) in data 15.05.2019, a valere sul credito portato dal mutuo ('fondiario' derubricato 'chirografario') n. 91721 di originari €. 450.000,00=, in esecuzione dell'ordinanza in data 6.03.2019 (doc.8), b) €. 308.526,35= (doc. 9-10) in data 11.03-7.04/2020, a valere sul credito portato dal saldo del conto corrente n. 30017, in esecuzione dell'ordinanza in data 16.12.2019 (doc.11), e così complessivamente Euro 439.122,53=, come da contabili di bonifico che si allegano (cfr. docc.
7-9-10).
Il suddetto giudizio è ancora pendente, e pertanto ai versamenti sopra indicati deve essere attribuita natura provvisoria e non definitiva;
ciononostante, ferma la contestazione da parte dell'istante alle ragioni rivendicate nei suoi confronti da , come meglio PA
pagina 10 di 13 precisato nel giudizio pendente, atteso i pagamenti frattanto intercorsi, l'istante intende surrogarsi a per le somme corrisposte. PA
Tale surroga in sede fallimentare presuppone necessariamente, sotto il profilo logico giuridico, il riconoscimento e l'accettazione della titolarità in capo a dei crediti oggetto di pagamento, in CP_1 relazione al quale il ha comunicato la propria surroga. Parte_1
Parte appellante ha dedotto l'inesistenza di un comportamento concludente di tale portata, in quanto nel testo della comunicazione di surroga è contenuta una riserva circa la titolarità del credito in capo a
. CP_1
In realtà, una riserva di questo tipo, se può essere compatibile con il pagamento del credito, in quanto determinato da provvedimenti giudiziali esecutivi, essa non lo è più con la condotta processuale di surroga nel credito insinuato dal creditore in sede fallimentare, anche tenuto conto che, per CP_1 effetto della surroga, il potrebbe riscuotere somme dal fallimento in sede di distribuzione. Parte_1
In forza delle suddette considerazioni, deve, quindi, ritenersi provata la titolarità del credito de quo in capo alla cessionaria . CP_1
27. Infondato è il secondo motivo di gravame.
Il documento n. 9 è rappresentato da una mail, in cui si darebbe atto, da parte di un funzionario della banca, della avvenuta riduzione dell'importo della fideiussione da 975 mila euro rilasciata in data 29.10.2008, cioè della revoca della fideiussione medesima e della sostituzione con altra di minor importo.
Tale documento è stato dichiarato dal Tribunale inammissibile, in quanto prodotto tardivamente, oltre ogni preclusione istruttoria.
Tale corretta statuizione, incontestata nei suoi presupposti fattuali, deve essere confermata nella presente sede.
Anche la prova orale, incentrata sull'assunzione da parte della banca di una delibera, avente ad oggetto la riduzione della fideiussione (ovvero revoca e sostituzione con altra di minor importo), è inammissibile.
L'adozione di una delibera di contenuto delicato e complesso, come la revoca di una fideiussione di così elevato importo (975 mila euro) e la sostituzione con altra di minor importo, non può essere plausibilmente e attendibilmente comprovata mediante la prova per testi.
Tale prova non può che essere documentale e deve avvenire mediante la produzione della delibera stessa.
In tale contesto di carenza probatoria in ordine alla effettiva esistenza di tale delibera, l'ordine di esibizione è inammissibile, in quanto di natura evidentemente esplorativa. pagina 11 di 13 Infine, deve evidenziarsi che la effettiva esistenza di tale delibera è resa inattendibile e inverosimile dal fatto che essa poi non sarebbe mai stata tradotta in un documento negoziale sottoscritto da almeno una delle parti del rapporto, non dalla banca e nemmeno dai fideiussori.
28. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Deve escludersi la liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. e 1957 c.c., come conseguenza della mancata impugnazione dello stato passivo, che, previo accoglimento della eccezione revocatoria sollevata dal Curatore, ammetteva come chirografario e non ipotecario il credito scaturente dal mutuo garantito dal Parte_1
Deve escludersi che la decisione del giudice delegato, che ha accolto l'eccezione di revocabilità del privilegio ipotecario sollevata dal curatore fallimentare, costituisca un fatto imputabile al creditore, suscettibile di integrare i presupposti per la liberazione ex art. 1955
c.c..
La decisione del giudice delegato, così come si evince dallo stato passivo in atti, appare corretta e giuridicamente fondata.
Sotto tale profilo, si esclude quindi, che la mancata surrogazione nel privilegio ipotecario dipenda da fatto del creditore.
Deve altresì escludersi, per le stesse ragioni, che la mancata impugnazione dello stato passivo, possa integrare una condotta di mancata coltivazione delle istanze contro il debitorie principale, tale da determinare la liberazione ex art. 1957 c.c..
Quanto, infine, alla dedotta liberazione ex art. 1956 c.c., per le ragioni addotte da parte appellante, si osserva quanto segue.
In primo luogo, qualunque decisione del giudice delegato ha valenza esclusivamente endofallimentare.
In secondo luogo, il giudice delegato non ha qualificato il mutuo come ab origine chirografario ma ha accolto l'eccezione di revocabilità del mutuo ipotecario, dichiarando l'inefficacia della ipoteca.
Pertanto, non è sostenibile che i fideiussori abbiano autorizzato un mutuo ipotecario e non già chirografario, con la dedotta conseguenza della pretesa liberazione ex art. 1956 c.c..
Il mutuo era effettivamente ipotecario ma tale natura ipotecaria è stata oggetto di revocatoria in sede fallimentare.
29. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014,
in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
pagina 12 di 13 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di (già Parte_1 PA
), rappresentata dalla procuratrice speciale , delle Controparte_2 CP_3 spese di lite, che liquida in € 20.119,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 25 febbraio
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 13 di 13