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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Udienza del 24 novembre 2025 Il giudice onorario dott.ssa Maura Fragale Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visto l'art 281 sexies c.p.c. decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1708/2020 R.G.A.C. e vertente TRA ( ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
pr agda Mellea che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
-ATTORE- E
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
e tù di procura in calce all'atto di costituzione dagli Avv.ti Saverio Molica e Annarita De Siena elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso l'Ufficio Legale del medesimo sito in Catanzaro, Via Giovanni Jannoni, Palazzo De CP_1
Nobili, civ
- CONVENUTO - Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio, davanti a questo tribunale, il , Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei dann di un incidente occorsogli il giorno 11.08.2019 , verso le ore 20:30, allorquando, percorrendo a piedi la scalinata che da via Salita Chiesa Matrice di Catanzaro , a causa di una grata metallica, atta alla raccolta delle acque, che copriva per intero la larghezza della strada, scivolava sulla stessa. A seguito del sinistro si era reso necessario il suo ricovero presso l'Ospedale Civile di Catanzaro dove gli veniva diagnosticato “trauma cranico”. L'attore ha attribuito la responsabilità dell'accaduto all' convenuto in CP_2 quanto custode e quindi ai sensi dell'art. 2051 c.c.. avre vuto adottare tutti gli accorgimenti per garantire gli utenti da qualunque pericolo. Specificava altresì l'attore che agiva nel presente giudizio per ottenere il danno differenziale essendo stato già indennizzato dall'INPS con una somma di euro 9.000,00, senza tuttavia specificare le varie poste risarcitorie. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il CP_1
, eccependo in via preliminare il proprio difetto di le
[...] passiva ed il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore, per l'avvenuto risarcimento già operato dall'INPS; nel merito ha contestato la fondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, infondata in fatto ed in diritto.
1.1. Espletata l'istruttoria del caso, attraverso, l'escussione dei testi indicati dalle parti, il tribunale ha trattenuto la causa in decisione previa discussione della causa con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le eccezioni preliminare di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate dalla parte convenuta. Nel caso in esame, l'attore agisce per il risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale da spese mediche, in conseguenza di una caduta su suolo pubblico ritenuto insidioso, facendo valere una situazione giuridica soggettiva coerente con il petitum e la causa petendi e come tale idonea a fondare la legittimazione attiva ex art. 2043 e 2051 c.c. Inoltre, l'eventuale erogazione di somme da parte dell'INPS o di altri soggetti terzi non esclude in alcun modo la legittimazione del danneggiato ad agire verso il responsabile civile, potendo semmai rilevare in sede di quantificazione del danno e solo nel caso in cui sussista piena sovrapponibilità tra le voci indennizzate e quelle risarcitorie. La Suprema Corte ha inoltre affermato che: “L'erogazione di indennizzi da parte di soggetti diversi dal responsabile civile può comportare una riduzione del danno risarcibile solo a condizione che il convenuto assolva all'onere probatorio relativo all'effettività, entità e destinazione causale delle somme ricevute, non potendosi presumere l'avvenuto ristoro
Pagina 2 di 5 del pregiudizio sulla base di mere allegazioni difensive” (Cass. civ., sez. III, 25 ottobre 2018, n. 27194). Altrettanto infondata è l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dal atteso che la legittimazione del convenuto a contraddire nel CP_1
riposa sulla mera allegazione del suo essere soggetto passivo del rapporto controverso per avere l'attrice ritenuto l'ente responsabile per i danni subiti. 3. Nel merito ,la domanda attorea deve essere rigettata per le motivazioni che seguono: Al riguardo, vale rilevare che, in accordo con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c.
- nell'ambito della quale deve essere riportata la fattispecie in esame - sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cass. civ. 13 maggio 2010 n. 11592; Cass. civ. 19 novembre 2009 n. 24428). Ciò posto, dalla prova testimoniale assunta in data 27.03.2023 con il teste di parte attrice, sig. non si pone in discussione che l'attore Testimone_1 sia caduto sulla grata posta lungo tutta la carreggiata della strada;
il teste escusso infatti si è limito a riferire “Ho visto che il sig. quando ha messo Pt_1 il piede sulla grata di ferro è scivolato ed ha sbattuto la enza riferire di alcuna insidia in capo alla grata che sia stata causa dell'evento, non potendo certamente tenersi in considerazione la pericolosità della grata per la sua sdrucciolevole qualità della superficie perché costruita con materiale “ non antiscivolo”. Le grate utilizzate su tutte le strade urbane ed extraurbane, hanno specifiche caratteristiche tecniche previste per la loro realizzazione, le stesse sono presenti su tutte le strade al fine, appunto di consentire che l'acqua piovana defluisca, il materiale utilizzato in ghisa o in acciaio è adatto perché resistente anche alla corrosione. Dalla testimonianza resa non è emerso alcun nesso di causalità tra la conformità della cosa e l'evento non essendo stato dimostrato che la grata fosse difettosa o che sia stata parzialmente divelta o irregolare, o sporgente, tale da costituire un'insidia per la pubblica incolumità. La semplice presenza di una grata non basta per ottenere il risarcimento.
Pagina 3 di 5 Dalla documentazione fotografica prodotta dall'attore, dove è rappresentato il luogo ove si è verificata la caduta, si può notare la grata posizionata lungo la carreggiata della strada senza alcuna difformità tale da rendere il percorso insidioso o accidentato, né può dirsi invisibile attesa la sua dimensione , posizionata appunto lungo tutta la carreggiata. Tale circostanza trova conferma anche dalla testimonianza resa dal teste di parte convenuta sig. - dipendente Tecnico Testimone_2
Istruttore del estione del territorio” il Controparte_1 quale ha conf er riscontrato la presenza di una normale griglia in ferro che attraversa tutta la strada. Tale grata era integra, non presentava anomalie….. non sono stati effettuati lavori di manutenzione sulla grata oggetto di causa. “. Peraltro, dalla documentazione in atti ( cfr. anagrafica fascicolo parte convenuta e certificazione sanitaria di parte attrice) risulta che il sig.
è residente proprio in via Salita Chiesa Matrice n. 7 sin dal Pt_1
999. Proprio con riferimento al comportamento della vittima, la Corte di Cassazione ha disposto nella sentenza n. 31217/2019 che il cittadino che inciampa, cade e si provoca lesioni a causa di una insidia stradale non ha diritto ad essere risarcito se l'insidia si trova vicino a casa presupponendo in questo caso che la caduta sia dovuta alla disattenzione dello stesso danneggiato, il quale deve conoscere le condizioni della strada che percorre ogni giorno. Stesso principio viene ribadito nella recente ordinanza della Cassazione n. 2071/2022 ove ha concluso nel senso che il danno è da attribuirsi alla condotta colpevole del danneggiato che avrebbe dovuto avvedersi dell'insidia e di conseguenza evitarla. Orbene la prova testimoniale assunta non consente di accertare l'an debeatur , atteso che non è stata stabilita la modalità della caduta la cui causazione deve farsi rientrare nella responsabilità esclusiva dell'attore per non avere adottato una condotta di media diligenza e per non avere prestato maggiore attenzione nell'attraversare il tratto di strada in questione Appare evidente, nel caso de quo, che parte attrice non ha posto in essere una condotta diligente e prudente così andando ad interrompere con la propria condotta qualsiasi nesso causale tra l'evento e il bene in custodia. Ne consegue, in applicazione delle coordinate giurisprudenziali sopra ampiamente tracciate, che il deve andare esente da Controparte_1 responsabilità per l'inciden , imputabile Parte_1
Pagina 4 di 5 soltanto al comportamento colposo del medesimo, idoneo ad interrompere il nesso causale tra il presunto stato di pericolo e l'evento.
L'infondatezza della domanda, sul piano dell'an esonera il Tribunale dal dovere di esaminare il quantum. 4. La liquidazione delle spese processuali avviene, sulla base del D.M. 55/2014 aggiornato con i nuovi parametri introdotti dal D.M. 147/2022 sulla base del valore dichiarato ridotti della metà in ragione del grado minimo di difficoltà della controversia..
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: 1) rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
2) condanna a rifondere al le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, liqui vi € 1.270,00 generali C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Catanzaro, 24 novembre 2025
Il giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
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