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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2024, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 29/10/24-tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1162 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Panico Antonio, presso Parte_1 il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Torino n.118
APPELLANTE
E
in persona del Direttore Generale COroparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv. Luigia Mandes e Isabella CP_2 Selvaggi, con cui elettivamente domicilia presso il Servizio Affari Legali in Napoli alla via Comunale del Principe n.13/A
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3/5/24, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.7260/23 del 30/11/23, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere la condanna della CO
resistente al pagamento della somma di € 4.208,20, oltre accessori, a titolo di compenso per lavoro festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 9 del CCNL Comparto Sanità, per il periodo da gennaio 2017 a maggio 2022.
L'appellante censurava la decisione per l'erronea ricostruzione in fatto e diritto della fattispecie concreta, ribadendo di non avere fruito dei riposi compensativi previsti dall'art. 9 CCNL in alternativa alla maggiorazione ivi prevista;
chiedeva, quindi, la riforma della sentenza con l'accoglimento in via principale della CO domanda di condanna della al pagamento della somma rivendicata.
CO Ricostituito il contraddittorio, l'appellata sosteneva l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello per i motivi espressi in memoria, ribadendo l'eccezione di prescrizione quinquennale.
All'esito dell'udienza tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle prescritte note, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto nei termini segnati dalla presente motivazione, condividendosi in questa sede le motivazioni già rese da altre pronunce di questa stessa Corte, ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c..
L'odierno appellante in primo grado aveva dedotto: di avere prestato l'attività lavorativa, nel periodo in questione, come turnista, nei giorni festivi infrasettimanali specificati in ricorso, senza ricevere il compenso con le maggiorazioni previste dall'art. 29, co. 6 di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL CP_3
20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999, il quale al sesto comma dispone che: “(..) l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Il Tribunale, dopo avere dato atto della ricostruzione della fattispecie e della interpretazione delle norme contrattuali come effettuata dalla Suprema Corte con orientamento ormai consolidato, ha disatteso la domanda per la mancata allegazione e prova che il lavoro festivo infrasettimanale fosse stato prestato al di fuori dei turni prestabiliti e che la prestazione lavorativa resa avesse superato il normale orario di lavoro.
Tale motivazione, censurata da parte appellante, non può essere condivisa.
Va rilevato, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale che si snoda da Cass., Sez. Lav., 25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880, le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del 1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez. lav., 7.8.2015 n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". In tale contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che: "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista
Ne discende che la tesi aziendale, di cui alla memoria di primo grado, circa l'incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non ha alcun fondamento, perché il preteso carattere omnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
In sintesi ed in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1° settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
L'indennità oggetto di causa è, dunque, stabilita in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa, sicchè non ha alcuna rilevanza la circostanza valorizzata dal Tribunale che mancasse la prova e prima ancora l'allegazione del superamento dell'orario normale di lavoro, che non rappresenta l'elemento costitutivo del diritto di fruire del compenso in esame.
CO La ha eccepito in primo grado che in realtà aveva concesso i riposi compensativi al dipendente che quindi, non avrebbe diritto ad alcunchè, per non avere provato i fatti costitutivi della sua domanda.
Orbene, a parte che, come evidenziato dall'impugnante tale obiezione riguardava solo gli anni 2019 e 2020, va rilevato che, a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, sarebbe stato onere dell'Azienda provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi, che invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti.
Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, CO la non ha in ogni caso offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali.
Il lavoratore, poi, e a superamento di ogni profilo, ha prodotto cartellini marcatempo e buste paga, non contestati, dai quali risultano i giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso (e con riferimento ai quali non è emersa la prova del godimento di riposo compensativo) e l'orario di lavoro osservato.
Con riferimento, infine, al quantum dovuto, calcolato da parte attorea, va rilevato che esso è non è oggetto di specifica contestazione;
tuttavia, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ritualmente formulata in primo grado e reiterata in questo grado, risulta coperto da prescrizione quinquennale tutto quanto maturato prima del quinquennio dalla notifica del ricorso risalente a dicembre 2022, in mancanza di prova di precedenti atti interruttivi.
CO A quanto esposto consegue che l'appello va accolto e la condannata al pagamento dell'importo indicato in dispositivo, risultante dal conteggio allegato, detratta la somma relativa all'anno 2017, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, in relazione all'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso limitatamente agli anni dal 2018 al 2022.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza per due terzi e si liquidano come da dispositivo, mentre si compensano per l'ulteriore terzo stante l'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in CO parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la resistente al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 3.522,86, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
compensa le spese del doppio grado per un terzo e condanna la parte appellata al pagamento degli ulteriori due terzi che liquida in € 850,00 per il primo grado ed in € 980,00 per il presente grado, oltre, per ciascun grado, spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Panico.
Napoli 29/10/24
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 29/10/24-tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1162 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Panico Antonio, presso Parte_1 il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Torino n.118
APPELLANTE
E
in persona del Direttore Generale COroparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv. Luigia Mandes e Isabella CP_2 Selvaggi, con cui elettivamente domicilia presso il Servizio Affari Legali in Napoli alla via Comunale del Principe n.13/A
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3/5/24, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.7260/23 del 30/11/23, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere la condanna della CO
resistente al pagamento della somma di € 4.208,20, oltre accessori, a titolo di compenso per lavoro festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 9 del CCNL Comparto Sanità, per il periodo da gennaio 2017 a maggio 2022.
L'appellante censurava la decisione per l'erronea ricostruzione in fatto e diritto della fattispecie concreta, ribadendo di non avere fruito dei riposi compensativi previsti dall'art. 9 CCNL in alternativa alla maggiorazione ivi prevista;
chiedeva, quindi, la riforma della sentenza con l'accoglimento in via principale della CO domanda di condanna della al pagamento della somma rivendicata.
CO Ricostituito il contraddittorio, l'appellata sosteneva l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello per i motivi espressi in memoria, ribadendo l'eccezione di prescrizione quinquennale.
All'esito dell'udienza tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle prescritte note, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto nei termini segnati dalla presente motivazione, condividendosi in questa sede le motivazioni già rese da altre pronunce di questa stessa Corte, ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c..
L'odierno appellante in primo grado aveva dedotto: di avere prestato l'attività lavorativa, nel periodo in questione, come turnista, nei giorni festivi infrasettimanali specificati in ricorso, senza ricevere il compenso con le maggiorazioni previste dall'art. 29, co. 6 di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL CP_3
20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999, il quale al sesto comma dispone che: “(..) l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Il Tribunale, dopo avere dato atto della ricostruzione della fattispecie e della interpretazione delle norme contrattuali come effettuata dalla Suprema Corte con orientamento ormai consolidato, ha disatteso la domanda per la mancata allegazione e prova che il lavoro festivo infrasettimanale fosse stato prestato al di fuori dei turni prestabiliti e che la prestazione lavorativa resa avesse superato il normale orario di lavoro.
Tale motivazione, censurata da parte appellante, non può essere condivisa.
Va rilevato, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale che si snoda da Cass., Sez. Lav., 25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880, le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del 1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez. lav., 7.8.2015 n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". In tale contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che: "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista
Ne discende che la tesi aziendale, di cui alla memoria di primo grado, circa l'incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non ha alcun fondamento, perché il preteso carattere omnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
In sintesi ed in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1° settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
L'indennità oggetto di causa è, dunque, stabilita in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa, sicchè non ha alcuna rilevanza la circostanza valorizzata dal Tribunale che mancasse la prova e prima ancora l'allegazione del superamento dell'orario normale di lavoro, che non rappresenta l'elemento costitutivo del diritto di fruire del compenso in esame.
CO La ha eccepito in primo grado che in realtà aveva concesso i riposi compensativi al dipendente che quindi, non avrebbe diritto ad alcunchè, per non avere provato i fatti costitutivi della sua domanda.
Orbene, a parte che, come evidenziato dall'impugnante tale obiezione riguardava solo gli anni 2019 e 2020, va rilevato che, a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, sarebbe stato onere dell'Azienda provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi, che invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti.
Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, CO la non ha in ogni caso offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali.
Il lavoratore, poi, e a superamento di ogni profilo, ha prodotto cartellini marcatempo e buste paga, non contestati, dai quali risultano i giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso (e con riferimento ai quali non è emersa la prova del godimento di riposo compensativo) e l'orario di lavoro osservato.
Con riferimento, infine, al quantum dovuto, calcolato da parte attorea, va rilevato che esso è non è oggetto di specifica contestazione;
tuttavia, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ritualmente formulata in primo grado e reiterata in questo grado, risulta coperto da prescrizione quinquennale tutto quanto maturato prima del quinquennio dalla notifica del ricorso risalente a dicembre 2022, in mancanza di prova di precedenti atti interruttivi.
CO A quanto esposto consegue che l'appello va accolto e la condannata al pagamento dell'importo indicato in dispositivo, risultante dal conteggio allegato, detratta la somma relativa all'anno 2017, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, in relazione all'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso limitatamente agli anni dal 2018 al 2022.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza per due terzi e si liquidano come da dispositivo, mentre si compensano per l'ulteriore terzo stante l'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in CO parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la resistente al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 3.522,86, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
compensa le spese del doppio grado per un terzo e condanna la parte appellata al pagamento degli ulteriori due terzi che liquida in € 850,00 per il primo grado ed in € 980,00 per il presente grado, oltre, per ciascun grado, spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Panico.
Napoli 29/10/24
Il Consigliere rel. est. Il Presidente