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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5248 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. ssa Stefania Starace Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice designato sciogliendo la riserva in decisione del 21.5.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3925 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA nato in [...] il [...] rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Susanna Bologna presso il cui studio elett.nte domicilia, sito a Casagiove (CE) via Monza n. 2 /A, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 20 del 5.01.2024, notificato il 29.1.2024, rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente il 14.11.2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso tempestivamente depositato il 27.2.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando di essere giunto in Italia nel 2014, basando la sua istanza di protezione speciale sia sulla pericolosità delle condizioni del suo paese di origine, sia sull'assunta integrazione lavorativa;
Chiedeva, dunque, di riconoscere la protezione speciale ai sensi degli articoli 32, co.3, d.lgs. 25/08 e 19, co. 1.1, TUI, come mod. dal dl. 130/2020 (applicabile al caso de quo) in favore del ricorrente e ordinato al Questore il rilascio del relativo permesso. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in giudizio e chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 10.5.2024, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, fissava per il 21.5.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 21.5.2025. Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa. All'udienza del 21.5.2025, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa. Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, visto che la richiesta di appuntamento presso la Questura, per formalizzare la domanda di protezione speciale, è stata avanzata dall'istante nel novembre 2022 (cfr. nel fascicolo del convenuto, risposta della Questura di Caserta, Ufficio Immigrazione, alla richiesta di appuntamento). L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decretolegge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto il ricorrente ha specificato di risiedere in Italia dal 2014, di disporre di una sistemazione alloggiativa idonea (cfr autocertificazione dimora e certificato di idoneità alloggiativa) ritenuto, altresì, che le condizioni oggettive nelle quali il paese di origine dell'attore versa, al momento, appaiono fondare gravi e circostanziate ragioni per accogliere l'istanza, salvi sempre rimanendo gli esiti della cognizione della causa e della sua decisione definitiva;
Nel caso concreto, bisogna tenere conto delle condizioni oggettive dello Stato di origine del ricorrente (Ekiti), particolarmente critiche e tali da porre a repentaglio i diritti umani fondamentali alla vita ed alla salubrità dell'ambiente tutelati dalla nostra Costituzione e dall'art. 8 CEDU. Di recente la Nigeria è stata investita da piogge senza precedenti, la cui intensità e la gravità delle cui conseguenze, sul piano umanitario, sono preoccupanti, a causa del peggioramento della crisi alimentare globale e del pericolo che le acque stagnanti possano aumentare il rischio di colera e di altre malattie trasmesse dall'acqua (cfr. USAID, United States providing $1 million in emergency humanitarian assistance in response to devastating flooding in Nigeria, 20 October 2022, https://reliefweb.int/report/nigeria/united-states-providing-1- million-emergency-humanitarian-assistance-response-devastating-flooding-nigeria). L'OCHA nel bollettino del 14 dicembre 2022 riporta che da luglio le inondazioni hanno colpito più di 4,4 milioni di persone in tutta la Nigeria, con oltre 2,4 milioni di sfollati. Il quotidiano nigeriano Punch, in un articolo del 13.9.2022 (https://punchng.com/flood-sacks-ekiti-community-residents/), riporta che eventi alluvionali hanno colpito duramente gli abitanti della zona di Ado Ekiti, danneggiando abitazioni e terreni. OCHA, Nigeria Floods Response: Flash Update 3, 23 novembre 2022, https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-floods-response-flash-update-3-last- updated-22-november-2022; NEMA, 2022 Flood Reports, https://nema.gov.ng/incidencedashboard.html). Il quotidiano nigeriano Vanguard, in un articolo del 21.3.2023, ricorda che lo Stato di Ekiti si sta preparando per prevenire i gravi dani che le imminenti piogge possono arrecare alla popolazione locale, sollecitando l'intervento dell'agenzia governativa NEMA (cfr. https://www.vanguardngr.com/2023/03/ekiti-has-begun- preparations-for-flooding- oyebanji/ ritenuto, pertanto, che, al momento, l'allontanamento del ricorrente ed il suo ritorno in patria potrebbero attentare al suo diritto alla vita privata ed alla salute, garantiti dagli artt. 2, 32, 117 Cost. e 8 CEDU;
Il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe, dunque, il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, ed alla salute, tutelato dall'art. 32 C, poichè lo costringerebbe a subire una condizione di accentuata vulnerabilità, dovuta alla necessità di reimmettersi in una realtà sociale ed economica da cui manca da quasi 13 anni. Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'emersione, nel corso del giudizio, delle prove documentali concernenti la salute dell'attore e nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; ordina al convenuto e, per lui, al Questore competente il rilascio del conseguente permesso di soggiorno. compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 21.5.2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso