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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 197 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Montecarottese, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paola C.F._1
Romagnoli, C.F. , C.F._2 Email_1
presso il cui studio in Fermo, Via Bellesi n.66 elegge domicilio
APPELLANTE
CONTRO
Avv. , nato in [...] il [...], C.F. , CP_1 CP_2 C.F._3
rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Ancona, via Matteotti n. 99, Email_2
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1033/2021 emessa dal Tribunale di Ancona nel procedimento R.G. n. 2968/2019 in materia di responsabilità professionale, pubblicata in data 30.08.2021.
Conclusioni: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, respingeva la domanda proposta dalla
SI.ra , che aveva richiesto l'accertamento dell'inadempimento Parte_1
contrattuale dell'Avv. nell'espletamento del mandato difensivo in Controparte_3
favore della società dichiarata fallita di cui l'attrice ricopriva la carica di CP_4
legale rappresentante, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dall'attrice pari a euro 200.000,00.
Parte attrice impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con il primo motivo, l'appellante deduceva la carenza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata riguardo l'accertamento della responsabilità dell'appellato per la causazione dei danni patiti da parte attrice.
Il motivo è infondato in quanto l'appellante, in qualità di danneggiata, non ha dimostrato il rapporto causale tra la condotta di parte appellata e l'asserito danno di cui chiede il ristoro.
Preliminarmente, occorre rilevare che, nel caso in esame, la domanda risarcitoria proposta dalla SI.ra va qualificata quale azione per responsabilità Pt_1
extracontrattuale in quanto l'Avv. ha eseguito il mandato difensivo in favore CP_1
della di cui parte appellante era legale rappresentante, essendo dunque CP_4
legittimata a redigere la procura speciale alle liti in nome e per conto della predetta società secondo il principio di immedesimazione organica.
pag. 2/5 La procura speciale, infatti, costituisce un negozio unilaterale con il quale la parte rappresentata autorizza il rappresentante ad agire in proprio nome e conto, distinto dal mandato difensivo, il quale rappresenta il contratto con il quale il cliente incarica il legale a compiere atti giuridici nel proprio interesse.
Svolte tali premesse, l'appellante non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto non ha dimostrato il nesso di causa tra la condotta colposa dell'appellato e il danno dalla stessa patito a seguito della dichiarazione di fallimento della società di cui era legale rappresentante.
Nello specifico, la SI.ra non ha provato, secondo la regola causale del “più Pt_1
probabile che non”, che l'assenza dell'appellato alle due udienze prefallimentari tenutesi il 12.04.2006 e il 07.06.2006, fatto non contestato da parte convenuta, avrebbe cagionato la dichiarazione di fallimento dell poiché lo stato di CP_4
insolvenza della società era scaturito da una generale situazione di crisi economica e patrimoniale di più ampia portata rispetto alla singola pretesa vantata dalla
[...]
la quale aveva proposto istanza di fallimento. Parte_2
La sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 03.02.2009, in particolare, aveva confermato la legittimità della dichiarazione di fallimento, deducendo lo stato di insolvenza da numerosi indici sintomatici, tra cui l'assenza di documentazione volta a dimostrare la temporaneità della situazione di crisi economica e l'importo ingente dei crediti vantati dai soggetti insinuati al passivo fallimentare.
Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di censura, l'appellante deduceva l'infondatezza del giudizio elaborato dal giudice di prime cure in merito all'accertamento della condotta negligente di parte appellata e l'erronea valutazione delle prove assunte in primo grado, ritenendo comprovata la disponibilità economica volta alla conclusione di una transazione con la al fine di evitare Parte_2
la dichiarazione di fallimento della CP_4
pag. 3/5 I motivi sono infondati in quanto la SI.ra non ha dimostrato che l'Avv. Pt_1 CP_1
era stato incaricato di intraprendere trattative con la società creditrice Parte_2
non producendo alcuna documentazione volta a dimostrare una concreta finalità
[...]
transattiva.
Inoltre, non risulta dimostrata la disponibilità economica, quantificata dall'attrice in euro 40.000, necessaria alla conclusione positiva di un accordo conciliativo con la società richiedente la dichiarazione di fallimento della CP_4
Nello specifico, le dichiarazioni testimoniali del SI. convivente dell'appellante, Tes_1
secondo cui sussistevano sia la disponibilità della somma di euro 40.000 che un preciso incarico transattivo affidato all'appellato, risultano generiche e non corroborate da documentazione attestante la presenza di sufficienti risorse economiche per sanare l'esposizione debitoria.
La predetta sentenza del Tribunale di Ancona del 03.02.2009, del resto, delinea la situazione di crisi economica dell' e smentisce quanto affermato CP_4
dall'appellante in merito all'assenza di pendenze debitorie e di procedure esecutive a carico della società fallita e alla disponibilità di denaro destinato alla conclusione di una transazione con la Parte_2
Ad ogni modo, l'appellante non ha dimostrato che la stessa Parte_2
avrebbe accettato la somma di 40.000 euro a tacitazione della pretesa creditoria, non producendo alcuna richiesta economica formulata dalla società creditrice in tal senso.
L'appello, dunque, risulta infondato e le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
pag. 4/5 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell'Avv. ed avverso la sentenza in Parte_1 Controparte_3
epigrafe, così provvede:
- Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 8.115, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Ancona li 14.01.2024
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 197 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Montecarottese, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paola C.F._1
Romagnoli, C.F. , C.F._2 Email_1
presso il cui studio in Fermo, Via Bellesi n.66 elegge domicilio
APPELLANTE
CONTRO
Avv. , nato in [...] il [...], C.F. , CP_1 CP_2 C.F._3
rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Ancona, via Matteotti n. 99, Email_2
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1033/2021 emessa dal Tribunale di Ancona nel procedimento R.G. n. 2968/2019 in materia di responsabilità professionale, pubblicata in data 30.08.2021.
Conclusioni: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, respingeva la domanda proposta dalla
SI.ra , che aveva richiesto l'accertamento dell'inadempimento Parte_1
contrattuale dell'Avv. nell'espletamento del mandato difensivo in Controparte_3
favore della società dichiarata fallita di cui l'attrice ricopriva la carica di CP_4
legale rappresentante, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dall'attrice pari a euro 200.000,00.
Parte attrice impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con il primo motivo, l'appellante deduceva la carenza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata riguardo l'accertamento della responsabilità dell'appellato per la causazione dei danni patiti da parte attrice.
Il motivo è infondato in quanto l'appellante, in qualità di danneggiata, non ha dimostrato il rapporto causale tra la condotta di parte appellata e l'asserito danno di cui chiede il ristoro.
Preliminarmente, occorre rilevare che, nel caso in esame, la domanda risarcitoria proposta dalla SI.ra va qualificata quale azione per responsabilità Pt_1
extracontrattuale in quanto l'Avv. ha eseguito il mandato difensivo in favore CP_1
della di cui parte appellante era legale rappresentante, essendo dunque CP_4
legittimata a redigere la procura speciale alle liti in nome e per conto della predetta società secondo il principio di immedesimazione organica.
pag. 2/5 La procura speciale, infatti, costituisce un negozio unilaterale con il quale la parte rappresentata autorizza il rappresentante ad agire in proprio nome e conto, distinto dal mandato difensivo, il quale rappresenta il contratto con il quale il cliente incarica il legale a compiere atti giuridici nel proprio interesse.
Svolte tali premesse, l'appellante non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto non ha dimostrato il nesso di causa tra la condotta colposa dell'appellato e il danno dalla stessa patito a seguito della dichiarazione di fallimento della società di cui era legale rappresentante.
Nello specifico, la SI.ra non ha provato, secondo la regola causale del “più Pt_1
probabile che non”, che l'assenza dell'appellato alle due udienze prefallimentari tenutesi il 12.04.2006 e il 07.06.2006, fatto non contestato da parte convenuta, avrebbe cagionato la dichiarazione di fallimento dell poiché lo stato di CP_4
insolvenza della società era scaturito da una generale situazione di crisi economica e patrimoniale di più ampia portata rispetto alla singola pretesa vantata dalla
[...]
la quale aveva proposto istanza di fallimento. Parte_2
La sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 03.02.2009, in particolare, aveva confermato la legittimità della dichiarazione di fallimento, deducendo lo stato di insolvenza da numerosi indici sintomatici, tra cui l'assenza di documentazione volta a dimostrare la temporaneità della situazione di crisi economica e l'importo ingente dei crediti vantati dai soggetti insinuati al passivo fallimentare.
Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di censura, l'appellante deduceva l'infondatezza del giudizio elaborato dal giudice di prime cure in merito all'accertamento della condotta negligente di parte appellata e l'erronea valutazione delle prove assunte in primo grado, ritenendo comprovata la disponibilità economica volta alla conclusione di una transazione con la al fine di evitare Parte_2
la dichiarazione di fallimento della CP_4
pag. 3/5 I motivi sono infondati in quanto la SI.ra non ha dimostrato che l'Avv. Pt_1 CP_1
era stato incaricato di intraprendere trattative con la società creditrice Parte_2
non producendo alcuna documentazione volta a dimostrare una concreta finalità
[...]
transattiva.
Inoltre, non risulta dimostrata la disponibilità economica, quantificata dall'attrice in euro 40.000, necessaria alla conclusione positiva di un accordo conciliativo con la società richiedente la dichiarazione di fallimento della CP_4
Nello specifico, le dichiarazioni testimoniali del SI. convivente dell'appellante, Tes_1
secondo cui sussistevano sia la disponibilità della somma di euro 40.000 che un preciso incarico transattivo affidato all'appellato, risultano generiche e non corroborate da documentazione attestante la presenza di sufficienti risorse economiche per sanare l'esposizione debitoria.
La predetta sentenza del Tribunale di Ancona del 03.02.2009, del resto, delinea la situazione di crisi economica dell' e smentisce quanto affermato CP_4
dall'appellante in merito all'assenza di pendenze debitorie e di procedure esecutive a carico della società fallita e alla disponibilità di denaro destinato alla conclusione di una transazione con la Parte_2
Ad ogni modo, l'appellante non ha dimostrato che la stessa Parte_2
avrebbe accettato la somma di 40.000 euro a tacitazione della pretesa creditoria, non producendo alcuna richiesta economica formulata dalla società creditrice in tal senso.
L'appello, dunque, risulta infondato e le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
pag. 4/5 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell'Avv. ed avverso la sentenza in Parte_1 Controparte_3
epigrafe, così provvede:
- Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 8.115, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Ancona li 14.01.2024
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Gianmichele Marcelli
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