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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 726/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4979/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020259008176020000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: richiama l' istanza di estinzione del giudizio da parte di ader e insiste per la condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 30/09/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 29/10/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 90081760 20 000, notificata in data 04/08/2025, riferita al presunto mancato pagamento della Cartella di
Pagamento n. 100 2014 00422291 85 000, notificata il 31/01/2015, contenente l'iscrizione a ruolo emessa dalla Camera di Commercio di Salerno per la riscossione del Diritto Camerale per l'anno 2012, di complessivi
€ 167,13.
Il ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo eccependo l'intervenuta prescrizione, atteso che quello impugnato è stato il primo atto ricevuto in riferimento ad un presunto debito risalente all'anno 2012 e che nessun atto presupposto gli era stato mai notificato.
Ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate Riscossione, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 21/11/2025, preso atto dei motivi di doglianza del ricorrente e verificatane la fondatezza, ha chiesto volersi dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle relative spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della richiesta di estinzione avanzata dal Concessionario, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, con compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
DICHIARA
l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Salerno, 06/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4979/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020259008176020000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: richiama l' istanza di estinzione del giudizio da parte di ader e insiste per la condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 30/09/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 29/10/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 90081760 20 000, notificata in data 04/08/2025, riferita al presunto mancato pagamento della Cartella di
Pagamento n. 100 2014 00422291 85 000, notificata il 31/01/2015, contenente l'iscrizione a ruolo emessa dalla Camera di Commercio di Salerno per la riscossione del Diritto Camerale per l'anno 2012, di complessivi
€ 167,13.
Il ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo eccependo l'intervenuta prescrizione, atteso che quello impugnato è stato il primo atto ricevuto in riferimento ad un presunto debito risalente all'anno 2012 e che nessun atto presupposto gli era stato mai notificato.
Ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate Riscossione, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 21/11/2025, preso atto dei motivi di doglianza del ricorrente e verificatane la fondatezza, ha chiesto volersi dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle relative spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della richiesta di estinzione avanzata dal Concessionario, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, con compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
DICHIARA
l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Salerno, 06/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)