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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 288/2024 P.U. SUB 1/2
REPUBBICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Modena
Sezione III Civile - Crisi Insolvenza Procedure concorsuali riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale - Presidente
Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice nel procedimento unitario n. r.g. 288-1 e 2/2024 introdotto da:
PUBBLICO MINISTERO in sede (ricorrente); contro
C.F./P.IV , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IV_1
con sede legale in Via Emilia Ovest n. 1007, 41123 – Modena Controparte_2
(MO), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Di Maso del Foro di Bologna (C.F.
), come da mandato in calce alla comparsa, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo Studio sito in Bologna alla Via G.L. Bernini n.1, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax 0516367006
o all'indirizzo pec Email_1 con l'intervento di in persona del legale rappresentate Parte_1 protempore , con sede legale in Mirandola (MO), Viale Gramsci n. Parte_1
137, cod.fisc. – partita IV ed elettivamente domiciliata in Carpi P.IV_2
(MO), via G. Fassi n. 11, presso lo studio e la persona dell'Avv. Ruggero Fregni
(cod.fisc. che la rappresenta e difende unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Marco Vezzani giusta procura in atti. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premessa e svolgimento del processo. Con ricorso 23.12.2024 il PM in sede, a seguito di segnalazione ex art. 38CCI e di attività di indagine delegata alla GDF, chiedeva la liquidazione giudiziale della convenuta, esponendo che dagli accertamenti erano emersi omessi versamenti per oltre 470mila euro.
Fissata la udienza di prima comparizione, acquisite le informative di cui all'art. 42
CCII, interveniva in data 27.1.2025 il creditore in epigrafe indicato.
Si costituiva pure la convenuta, difesa come in epigrafe, che depositava ricorso ex art. 44 CCII, incardinando il relativo sub-procedimento.
Alla udienza 05.2.2025 comparivano il creditore e la convenuta: si discuteva l'istanza di liquidazione giudiziale, per l'accoglimento della quale il creditore insisteva.
La Difesa della convenuta, nel riportarsi ad ogni scritto difensivo, chiedeva in gradato ordine: i) il rigetto della domanda di liquidazione giudiziale;
ii) un rinvio per difendersi compiutamente in ordine alla domanda del creditore intervenuto e anche per valutare l'accesso alla composizione negoziata della crisi;
iii) in ogni caso la sospensione del procedimento nelle more di quello azionato ex art. 44 CCII.
Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
***
Sulla inamissibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione
e alla composizione negoziata (artt. 7 e 25-quinquies CCII).
La domanda prenotativa è improcedibile.
Il principio di priorità consacrato nell'art. 7, comma 2, CCII cede il passo, nel caso in cui la domanda di accesso alla procedura negoziale sia manifestamente ammissibile (comma 2, lett. a, della norma).
Nel caso in esame, il corredo documentale del ricorso ex artt. 44 CCII:
- risulta privo della delibera di cui all'art. 120-bis CCII, come oggi imposto dalla norma;
- risulta privo dell'elenco dei creditori;
- risulta privo del bilancio 2023; quanto ai bilanci precedenti, risultano allegati quelli degli esercizi 2022 e 2021, che però non sono mai stati depositati in
Camera di commercio.
Al di là delle predette carenze documentali (di fatto: nessuno dei documenti previsti dal Codice per il caso di accesso alla domanda prenotativa risulta depositato), la iniziativa si appalesa evidentemente strumentale. Ed infatti:
- l'indicazione delle cause della crisi è generica;
- nulla si argomenta circa l'attivo ed il passivo;
- nulla si anticipa circa le strategie di risanamento (ad esempio se si intenda accedere ad una iniziativa liquidatoria o con continuità)
- viene richiesto un inammissibile termine di 120 giorni (“stante la problematicità nel redigere i suddetti atti nel periodo di agosto [sic] avendo difficoltà nel reperire i Professionisti competenti e soprattutto nell'avere la disponibilità dei medesimi”);
- è stata omessa la richiesta di applicazione di misure protettive.
Tali omissioni, lungi dal rappresentare mere irregolarità formali, tradiscono in realtà lo stato di palese insolvenza della società.
La domanda ex art. 44 CCII, palesemente inammissibile, ha l'unico effetto – controproducente per lo stesso debitore – di precludere l'accesso anche alla composizione negoziata della crisi, stante l'inequivoco disposto del novellato art. 25-quinquies comma 1 CCII.
In ogni caso, non sarebbe con ogni evidenza consentito al Tribunale di disporre il rinvio richiesto a tal fine, per esigenze di sistema chiaramente evincibili, ad esempio, dal disposto dell'art. 40, comma 10, CCII nella sua odierna formulazione.
Il rinvio, infine, non può essere concesso nemmeno per consentire il rispetto del termine a difesa in ordine alla sopravvenuta istanza creditoria di liquidazione: la piena fondatezza , come si dirà, della originaria istanza del Pubblico Ministero (in relazione alla quale il termine difensivo è pienamente rispettato) rende ragione della superfluità, ai fini del decidere, della istanza sopravvenuta;
di conseguenza, è pure superfluo il differimento richiesto.
La inammissibiltà di ogni istanza processuale, e segnatamente della domanda ex – solo abbozzata, ma nei fatti irricevibile – di accesso agli strumenti di regolazione, conduce ex art. 7 alla riespansione del potere di accertare i presupposti della domanda di liquidazione giudiziale.
***
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2, 33 CCII).
La convenuta è impresa commerciale. Il ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione e la (per altro verso carente) documentazione contabile ivi prodotta rendono ragione delle dimensioni dell'impresa, palesemente esorbitanti le soglie di legge.
In ogni caso, non risulta prodotto il bilancio 2023.
L'assunto è infine corroborato dal debito fisco previdenziale, esorbitante i
500mila euro.
L'eccezione di mancato superamento delle soglie è, quindi, infondata.
***
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2 e 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., di là dal fatto che il ricorso è stato avanzato dal PM in sede, può valorizzarsi quanto emerso dalle informative dell'Agente della Riscossione: le tabelle a pag. 5 dello stesso, rivelano la esistenza di debiti tributari e previdenziali al netto dell'importo sospeso per oltre 500mila euro e determinano il palese superamento della soglia legale.
In relazione a ciò non coglie nel segno la difesa della convenuta, secondo cui
“in relazione ai debiti fiscali si rileva come la abbia in essere Controparte_1 dei piani di rateizzazione tutti allegati alla presente ed in corso di regolare pagamento. Sul residuo la medesima ha impugnato avviso di accertamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Modena, la quale ha accolto il
Ricorso. Si allega alla presente Sentenza n. 243/2024”.
I piani di rateizzazione esistono e sono documentati, ma non esauriscono in alcun modo la globalità delle pretese fisco-previdenziali.
A mero titolo di esempio, dalla informativa della CP_3 emerge come le somme indicate con evidenziazione non siano oggetto di alcun reateizzo, “rottamazione” o definizione agevolata.
L'assunto è valido per gran parte delle pretese oggetto di iscrizione a ruolo.
Né la sentenza del Giudice tributario prodotta ha ad oggetto tali somme.
Proseguendo nella analisi: lo stato di insolvenza non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia la mancata illustrazione della esistenza di credibili poste di attivo a pronto termine, le carenze della domanda ex art. 44 CCII, le plurime istanze esecutive singolari e concorsuali intraprese dai creditori, il debito fisco- previdenziale, etc. etc..
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Tutto quanto precede induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII, essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione dell'attività, peraltro non ipotizzabile.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 7, 25-quinquies, 33, 121, 37, 39, 41, 44, 47, 49, del D.lgs.
12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara inammissibile la domanda di accesso con riserva agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
C.F./P.IV , in persona del legale rappresentante, con
[...] P.IV_1 sede legale in Via Emilia Ovest n. 1007, 41123 – Modena (MO);
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
Nomina quale Curatore il dott. dell'ODCEC di Modena;
Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IV dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 29.5.2025 ore 11.45, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata alla debitrice, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Si archivi ogni sub-fascicolo telematico del procedimento unitario.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Modena
Sezione III Civile - Crisi Insolvenza Procedure concorsuali riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale - Presidente
Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice nel procedimento unitario n. r.g. 288-1 e 2/2024 introdotto da:
PUBBLICO MINISTERO in sede (ricorrente); contro
C.F./P.IV , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IV_1
con sede legale in Via Emilia Ovest n. 1007, 41123 – Modena Controparte_2
(MO), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Di Maso del Foro di Bologna (C.F.
), come da mandato in calce alla comparsa, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo Studio sito in Bologna alla Via G.L. Bernini n.1, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax 0516367006
o all'indirizzo pec Email_1 con l'intervento di in persona del legale rappresentate Parte_1 protempore , con sede legale in Mirandola (MO), Viale Gramsci n. Parte_1
137, cod.fisc. – partita IV ed elettivamente domiciliata in Carpi P.IV_2
(MO), via G. Fassi n. 11, presso lo studio e la persona dell'Avv. Ruggero Fregni
(cod.fisc. che la rappresenta e difende unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Marco Vezzani giusta procura in atti. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premessa e svolgimento del processo. Con ricorso 23.12.2024 il PM in sede, a seguito di segnalazione ex art. 38CCI e di attività di indagine delegata alla GDF, chiedeva la liquidazione giudiziale della convenuta, esponendo che dagli accertamenti erano emersi omessi versamenti per oltre 470mila euro.
Fissata la udienza di prima comparizione, acquisite le informative di cui all'art. 42
CCII, interveniva in data 27.1.2025 il creditore in epigrafe indicato.
Si costituiva pure la convenuta, difesa come in epigrafe, che depositava ricorso ex art. 44 CCII, incardinando il relativo sub-procedimento.
Alla udienza 05.2.2025 comparivano il creditore e la convenuta: si discuteva l'istanza di liquidazione giudiziale, per l'accoglimento della quale il creditore insisteva.
La Difesa della convenuta, nel riportarsi ad ogni scritto difensivo, chiedeva in gradato ordine: i) il rigetto della domanda di liquidazione giudiziale;
ii) un rinvio per difendersi compiutamente in ordine alla domanda del creditore intervenuto e anche per valutare l'accesso alla composizione negoziata della crisi;
iii) in ogni caso la sospensione del procedimento nelle more di quello azionato ex art. 44 CCII.
Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
***
Sulla inamissibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione
e alla composizione negoziata (artt. 7 e 25-quinquies CCII).
La domanda prenotativa è improcedibile.
Il principio di priorità consacrato nell'art. 7, comma 2, CCII cede il passo, nel caso in cui la domanda di accesso alla procedura negoziale sia manifestamente ammissibile (comma 2, lett. a, della norma).
Nel caso in esame, il corredo documentale del ricorso ex artt. 44 CCII:
- risulta privo della delibera di cui all'art. 120-bis CCII, come oggi imposto dalla norma;
- risulta privo dell'elenco dei creditori;
- risulta privo del bilancio 2023; quanto ai bilanci precedenti, risultano allegati quelli degli esercizi 2022 e 2021, che però non sono mai stati depositati in
Camera di commercio.
Al di là delle predette carenze documentali (di fatto: nessuno dei documenti previsti dal Codice per il caso di accesso alla domanda prenotativa risulta depositato), la iniziativa si appalesa evidentemente strumentale. Ed infatti:
- l'indicazione delle cause della crisi è generica;
- nulla si argomenta circa l'attivo ed il passivo;
- nulla si anticipa circa le strategie di risanamento (ad esempio se si intenda accedere ad una iniziativa liquidatoria o con continuità)
- viene richiesto un inammissibile termine di 120 giorni (“stante la problematicità nel redigere i suddetti atti nel periodo di agosto [sic] avendo difficoltà nel reperire i Professionisti competenti e soprattutto nell'avere la disponibilità dei medesimi”);
- è stata omessa la richiesta di applicazione di misure protettive.
Tali omissioni, lungi dal rappresentare mere irregolarità formali, tradiscono in realtà lo stato di palese insolvenza della società.
La domanda ex art. 44 CCII, palesemente inammissibile, ha l'unico effetto – controproducente per lo stesso debitore – di precludere l'accesso anche alla composizione negoziata della crisi, stante l'inequivoco disposto del novellato art. 25-quinquies comma 1 CCII.
In ogni caso, non sarebbe con ogni evidenza consentito al Tribunale di disporre il rinvio richiesto a tal fine, per esigenze di sistema chiaramente evincibili, ad esempio, dal disposto dell'art. 40, comma 10, CCII nella sua odierna formulazione.
Il rinvio, infine, non può essere concesso nemmeno per consentire il rispetto del termine a difesa in ordine alla sopravvenuta istanza creditoria di liquidazione: la piena fondatezza , come si dirà, della originaria istanza del Pubblico Ministero (in relazione alla quale il termine difensivo è pienamente rispettato) rende ragione della superfluità, ai fini del decidere, della istanza sopravvenuta;
di conseguenza, è pure superfluo il differimento richiesto.
La inammissibiltà di ogni istanza processuale, e segnatamente della domanda ex – solo abbozzata, ma nei fatti irricevibile – di accesso agli strumenti di regolazione, conduce ex art. 7 alla riespansione del potere di accertare i presupposti della domanda di liquidazione giudiziale.
***
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2, 33 CCII).
La convenuta è impresa commerciale. Il ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione e la (per altro verso carente) documentazione contabile ivi prodotta rendono ragione delle dimensioni dell'impresa, palesemente esorbitanti le soglie di legge.
In ogni caso, non risulta prodotto il bilancio 2023.
L'assunto è infine corroborato dal debito fisco previdenziale, esorbitante i
500mila euro.
L'eccezione di mancato superamento delle soglie è, quindi, infondata.
***
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2 e 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., di là dal fatto che il ricorso è stato avanzato dal PM in sede, può valorizzarsi quanto emerso dalle informative dell'Agente della Riscossione: le tabelle a pag. 5 dello stesso, rivelano la esistenza di debiti tributari e previdenziali al netto dell'importo sospeso per oltre 500mila euro e determinano il palese superamento della soglia legale.
In relazione a ciò non coglie nel segno la difesa della convenuta, secondo cui
“in relazione ai debiti fiscali si rileva come la abbia in essere Controparte_1 dei piani di rateizzazione tutti allegati alla presente ed in corso di regolare pagamento. Sul residuo la medesima ha impugnato avviso di accertamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Modena, la quale ha accolto il
Ricorso. Si allega alla presente Sentenza n. 243/2024”.
I piani di rateizzazione esistono e sono documentati, ma non esauriscono in alcun modo la globalità delle pretese fisco-previdenziali.
A mero titolo di esempio, dalla informativa della CP_3 emerge come le somme indicate con evidenziazione non siano oggetto di alcun reateizzo, “rottamazione” o definizione agevolata.
L'assunto è valido per gran parte delle pretese oggetto di iscrizione a ruolo.
Né la sentenza del Giudice tributario prodotta ha ad oggetto tali somme.
Proseguendo nella analisi: lo stato di insolvenza non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia la mancata illustrazione della esistenza di credibili poste di attivo a pronto termine, le carenze della domanda ex art. 44 CCII, le plurime istanze esecutive singolari e concorsuali intraprese dai creditori, il debito fisco- previdenziale, etc. etc..
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Tutto quanto precede induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII, essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione dell'attività, peraltro non ipotizzabile.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 7, 25-quinquies, 33, 121, 37, 39, 41, 44, 47, 49, del D.lgs.
12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara inammissibile la domanda di accesso con riserva agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
C.F./P.IV , in persona del legale rappresentante, con
[...] P.IV_1 sede legale in Via Emilia Ovest n. 1007, 41123 – Modena (MO);
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
Nomina quale Curatore il dott. dell'ODCEC di Modena;
Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IV dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 29.5.2025 ore 11.45, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata alla debitrice, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Si archivi ogni sub-fascicolo telematico del procedimento unitario.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott. Riccardo Di Pasquale