Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2209 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 21/03/2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
) con l'avvocato Alessandro Torre (C.F. P.IVA_1
nel cui studio in in Via Vincenzo Ambrosio C.F._1 Pt_1
n. 4, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) con l'avvocato Flora Controparte_1 P.IVA_2 de Caro (C.F. ), nel cui studio in in Via di C.F._2 Pt_1
Boccea, 319, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3638/2022 pubblicata il 07/03/2022 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 14
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “… accogliendo la domanda proposta da con ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo, questo tribunale ha ingiunto al Controparte_2
di corrispondere, alla medesima la somma
[...] Pt_1 Controparte_1 di € 13.502,19, oltre interessi e spese del procedimento monitorio per il mancato pagamento del saldo dei lavori effettuati in favore del Condominio opponente e descritti nel contratto di appalto del 19.06.2013...”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha respinto l'opposizione proposta dal e ha condannato il Parte_1 opponente a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali da quest'ultima anticipate nel giudizio di opposizione, liquidate in complessivi €. 2.738,00 per competenze, oltre C.P.A. ed IVA se dovuta: spese da distrarsi in favore dell'avv. Flora de Caro dichiaratasi antistataria nella comparsa di costituzione e risposta.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “che l'opposizione risulta infondata e deve, pertanto, essere respinta;
che, come noto in tema di prova di adempimento di una obbligazione derivante da contratto, il creditore che agisca per l'adempimento (come pure per la risoluzione del contratto) deve solo provare (art. 2697 c.c.) la fonte (negoziale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo invece il debitore convenuto onerato dal fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento dell'obbligazione medesima, anche nel caso in cui egli si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (in questo senso, cfr., per tutte, Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 settembre
2002, n. 13925); che, all'esito delle emergenze istruttorie e della documentazione in atti versata, è risultato comprovato che i lavori svolti dalla società opposta sono stati accettati dalla odierna opponente la quale nulla ha contestato entro i termini previsti dall'art. 1667 c.c. (vedi all. n. 9 e 10 fascicolo opposta); che, “In tema di appalto, l'art.1668 cod. civ., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art.1667 cod. civ., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore
o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla
pag. 2 di 14 garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 cod. civ. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23075, del 30 ottobre 2009); che, nel caso di specie, parte opponente ha denunciato la sussistenza di vizi solo in data 6.05.2019 (vedi doc. n. 3 fascicolo opponente) nonostante i numerosi solleciti inviati dalla società opposta e rimasti privi di riscontro alcuno (vedi docc. nn. 4°, 4c, 4d, 4e, 4f, 14, 15, 16 e 17 fascicolo opposta); che in considerazione dei rilievi che precedono e tenuto conto dell'intervenuta decadenza, alcun rilievo assume l'esistenza di eventuali vizi in ordine al residuo corrispettivo del prezzo dell'appalto; che non avrebbero potuto soccorrere in tal senso le deduzioni istruttorie articolate dal opponente nella propria memoria ex art. 183, Parte_1 co.6, n. 2 c.p.c. , considerata la loro generica formulazione né la perizia di parte in atti depositata che, come noto, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio (Cass. SS.UU. n. 27297/20); che, parte opposta ha, invece, in atti depositato copia del citato contratto di appalto debitamente sottoscritto dalle parti, della fattura emessa a saldo dei lavori effettuati in favore del opponente, del collaudo di fine Parte_1 lavori del 27 giugno 2018 nonché dei numerosi solleciti di pagamento inviati al opponente e rimasti privi di riscontro alcuno (vedi Parte_1 docc. nn. 1, 3, 4, 5 fascicolo di parte opposta); che alla luce delle argomentazioni sopra svolte, il decreto opposto deve, pertanto, essere confermato;
che il rigetto dell'opposizione esime, conseguentemente, questo giudicante dall'esaminare la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente; che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96. c.p.c., proposta da parte opposta, risulta, invece, infondata e deve, pertanto, essere respinta;
per la liquidazione del danno di cui si discute, anche se effettuata in via equitativa, è necessaria la prova, da fornirsi dalla parte che si assume danneggiata, dell'effettiva esistenza di un pregiudizio causato (non compensato dal rimborso delle spese processuali spettante alla parte vittoriosa): tali prove non sono state in concreto fornite dalla società opposta e neppure sono oggettivamente desumibili dal contenuto degli atti di causa (cfr., per tutte, Cass. 18.3.2002, n. 3941); che il condominio opponente, che col suo inadempimento ha dato causa all'emissione del decreto opposto ed ha poi intrapreso un'infondata opposizione, deve essere condannato a rimborsare all'attore in senso
pag. 3 di 14 sostanziale le spese processuali da quest'ultimo anticipate nel processo di opposizione, nella misura liquidata in dispositivo;
che la presente sentenza è esecutiva per legge, ex art. 282 c.p.c....”.
§ 3. – Ha proposto appello in Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “«Piaccia all'Ecc.am Corte Pt_1 d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.3638/22, pubblicata il 7 marzo 2022,
1. dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare inefficace e comunque revocare per i motivi di cui in premessa l'ingiunzione di pagamento n. 9977/19 (n.r.g. 25735/19) emessa dal Tribunale di Roma e notificata in data 13 giugno 2019 e per l'effetto condannare la alla Controparte_1 restituzione delle somme corrisposte all'esito del provvedimento di provvisoria esecutività del monitorio ex art. 648 c.p.c.
2. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi lamentati di cui in premessa e, per l'effetto, disporre la riduzione del prezzo di appalto convenuto ex art. 1668 c.c. nella misura di € 20.135,43 o in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta provata e/o di Giustizia all'esito dell'istruttoria, o, in subordine, condannare la Controparte_1 alla eliminazione dei vizi riscontrati a sue spese.
3. In via riconvenzionale, inoltre, accertare e dichiarare che la
[...]
è debitrice del in Controparte_1 Parte_1 Pt_1 per i motivi di cui in premessa della somma di € 35.640,00, oltre interessi, e per l'effetto condannare la società opposta al pagamento di tale somma in favore del Condominio, o in quella maggiore e/o minore, ritenuta provata e/o di Giustizia.
4. Sempre in via riconvenzionale, nella non creduta ipotesi che sia confermata come dovuta alla società appellata la somma di € 13.052,79, o altra, da parte del Condominio, in subordine piaccia all'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la compensazione dei rispettivi crediti e condannare, eventualmente, la al pagamento della maggior somma Controparte_1 dovuta al Condominio all'esito della compensazione. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre agli accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio».
Ai fini della l. 488/99 e successive modificazioni, si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 35.640,00 In via istruttoria, si chiede ammettersi CTU volta ad accertare in loco lo stato dei luoghi, l'esistenza dei vizi e difetti lamentati ed insorti sulla Palazzina A del in Parte_1 Pt_1 successivamente alla conclusione dei lavori oggetto dell'appalto per cui è causa, indicando se essi dipendono dalla errata esecuzione delle opere previste nel contratto di appalto medesimo (e dai successivi accordi) o, comunque, dalla violazione delle norme della buona tecnica;
indicando, inoltre, i rimedi tecnici più opportuni per eliminare definitivamente i difetti
pag. 4 di 14 con quantificazione dei costi di materiali e mano d'opera e specificazione dei tempi e delle modalità di intervento per il ripristino a regola d'arte dei luoghi;
a descrivere, inoltre, quali siano ed a quanto ammontino i danni materiali occorsi al e a quantificare, quindi, la spese ed il Parte_1 tempo necessario per effettuare tutti i necessari lavori per eliminare i vizi presenti nel Condominio.
Ove occorrer possa, si chiede infine di essere ammessi all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e, all'esito, alla prova per testi...”
Ha resistito l'appellata rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita:
1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
2) dichiarare l'appello inammissibile e comunque rigettarlo. Con vittoria di spese del grado di giudizio, distratte in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 21/03/2025.
§ 4 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1. – Sempre in via preliminare non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora pag. 5 di 14 specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5 – L'appello proposto da Parte_1
è articolato in varie censure che possono essere riassunte in quattro
[...] motivi.
§ 5.1 – Il primo motivo denuncia l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova in materia di adempimento dell'obbligazione da parte del debitore non avendo il primo Giudice considerato che l'exceptio inadimplenti contractus conferisce al debitore la facoltà di non adempiere nei confronti del creditore inadempiente.
Non tenendo conto di tale principio il primo giudice si sarebbe limitato a stabilire che i lavori erano stati accettati da parte del committente, senza valutare che il avrebbe da sempre pagato con assoluta Parte_1 regolarità (a volta perfino in anticipo) le fatture emesse dalla controparte e avrebbe più volte evidenziato i ritardi e i disservizi della (cfr. CP_1 doc. 27 -28 del fascicolo di primo grado)
I ritardi lamentati da controparte sarebbero dovuti esclusivamente alla disorganizzazione della parte opposta, che, in alcuni casi, avrebbe addirittura smontato i ponteggi insistenti su una facciata, salvo poi rendersi conto che il medesimo ponteggio era necessario per lavori da eseguire ancora su di un terrazzino insistente sulla medesima facciata(con addebito della circostanza al cfr.doc. 4d avversario). Parte_1 L'opposta avrebbe ingenerare confusione producendo documenti riguardanti contratti diversi da quello di lite, relativi uno alla palazzina B e l'altro, risalente al luglio 2017, relativo al rifacimento del lastrico di proprietà della condòmina mentre oggetto del decreto ingiuntivo Pt_2 sarebbe solo l'appalto relativo alla palazzina A. A prescindere, poi, dai limiti imposti al committente dall'art. 1667 c.c., l'appaltatore avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento per giustificare la richiesta di pagamento.
pag. 6 di 14 Al contrario, la società appellata si sarebbe limitata a ribadire di avere correttamente eseguito le opere compiute senza considerare invece la lamentata sopravvenienza di vizi e la necessità di riparare i vizi occulti, denunciati e sorti successivamente all'accettazione dell'opera da parte del Direttore dei lavori. In tal senso il primo Giudice non avrebbe tenuto conto della mancata CP_ contestazione da parte della in ordine alla denuncia del 10 maggio 2019
(conseguente alla richiesta di chiarimenti della nella quale si Parte_3 sottolineava come i vizi fossero insorti a partire dal mese di aprile dello stesso anno. CP_ A fronte di tale denuncia, la non avrebbe fornito la prova liberatoria della corretta esecuzione delle opere commissionate, avendo dedotto unicamente che i vizi lamentati dal erano generici e Parte_1 che era avvenuto il collaudo.
Inoltre, trattandosi di vizi occulti, sorti successivamente al collaudo dell'opera, doveva applicarsi l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità per cui «in tema di appalto, quando l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché no apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667,terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore».
In definitiva, avendo il committente denunciato la Parte_1 presenza di vizi a partire dal mese di aprile 2019, con la comunicazione del maggio 2019, in assenza di specifica contestazione in merito alla anteriorità, rispetto a tale data, di tale scoperta da parte dell'appaltatore, il primo Giudice avrebbe dovuto considerare come tempestiva la denuncia da parte del e la piena legittimità dell'azione in riconvenzionale Parte_1 dell'Ente.
§ 5.2– Il motivo denuncia l'errore commesso dal primo Giudice laddove ha statuito l'inidoneità e la genericità delle richieste istruttorie del a suffragare le proprie tesi, al pari della perizia di parte in atti Parte_1 depositata. Al contrario, le prove richieste sarebbero ammissibili e la C.T.U. richiesta tutt'altro che esplorativa, avendo il Condominio allegato che prima che fosse trascorso un anno dalla consegna dei lavori nelle facciate interessate dall'appalto si evidenziava «la presenza di efflorescenze e distacchi di intonaco sulle grondaie e sui frontalini dell'edificio, che denotano una imperfetta impermeabilizzazione, in diversi punti, dell'edificio, ed una errata posa in opera, con mancanza di adeguate pendenze, e che si concretano nell'infiltrazione delle acque meteoriche all'interno del »; il avrebbe prodotto, con la Parte_1 Parte_1
pag. 7 di 14 citazione, la corrispondenza con la controparte nella quale i vizi richiamati erano stati denunziati, allegando le relative fotografie;
il Parte_1 avrebbe allegato alla citazione una perizia di parte che indicava i vizi suddetti, la riconducibilità degli stessi all'appalto e i rimedi necessari alla loro eliminazione;
il avrebbe infine prodotto una ulteriore Parte_1 perizia di parte che illustrava l'aggravamento degli stessi, già lamentati. Rispetto a tale perizia di parte il Tribunale sarebbe stato tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, non avendo espresso alcuna considerazione contraria nè ammesso alcuna C.T.U.
Rispetto alle prove orali i capitoli sarebbero stati dirimenti per dipanare la confusione che controparte ingenera in merito alla realizzazione di tre diversi appalti e (al di là della denuncia formale) per focalizzare il momento esatto in cui tali vizi iniziarono a manifestarsi, al di là della tempestività, in ogni caso, della denuncia.
I motivi che per ragioni di connessione verranno trattati congiuntamente sono infondati.
In primo luogo, il Tribunale ha correttamente applicato i principi in materia di onere della prova dell'adempimento e della correlativa eccezione di inadempimento. Infatti, se è vero che il committente, ove citato in giudizio dall'appaltatore (ed eventualmente dal direttore dei lavori e/o progettista) per ottenere il pagamento del proprio compenso per le opere eseguite, nel caso in cui ritenga che l'opera non sia stata compiuta secondo le regole dell'arte e quindi presenti vizi e/o difetti ai sensi degli articoli 1667 c.c. o 1669 c.c., può legittimamente rifiutarsi di adempiere la propria prestazione, ossia il pagamento del corrispettivo, anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, è altrettanto vero che ciò presuppone che il committente fosse adempiente prima della scoperta di tali vizi. Tale strumento deve essere esercitato, infatti, rispettando i generali principi di buona fede e correttezza, affinché non si trasformi in uno mezzo pretestuoso per eludere le proprie obbligazioni.
Ora nel caso di specie a seguito del collaudo, senza riserve, in data
27 giugno 2018 (doc. 9 e doc. 10), risulta che il pur avendo Parte_1 saldato le precedenti rate e pur avendo pagato con anticipo (doc. 13) rispetto alla scansione temporale concordata con scrittura privata del dicembre 2016
(che prevedeva il saldo in 4 rate successive al collaudo) non ha provveduto, dopo il giugno 2018, al saldo definito di quanto dovuto, pari a € 13.502,19 e solo nel mese di maggio 2019, ha dedotto vizi sopravvenuti. Il era inadempiente nei confronti dell'impresa ancor Parte_1 prima della denuncia dei vizi, avendo smesso di adempiere all'obbligazione di pagamento precedentemente alla presunta scoperta dei medesimi.
pag. 8 di 14 CP_ Priva di rilievo è poi la prospettazione che la mediante la produzione in giudizio di documenti attinenti gli altri due contratti, abbia tentato di ingenerare confusione, giacché è fatto incontestato che tra le parti siano intercorsi tre diversi contratti di appalto e il deposito di alcuni documenti, relativi agli altri contratti, è stato effettuato “al mero fine di dimostrare il modus operandi del , costantemente inadempiente Parte_1 ai propri obblighi, sia di pagamento che di collaborazione con l'Impresa nell'esecuzione dei lavori, anche con riguardo agli altri rapporti contrattuali”. Chiarito ciò, non può oltretutto profilarsi un inadempimento della CP_ quanto ai vizi eventualmente esistenti prima del collaudo dell'opera appaltata, dal momento che con il verbale di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori, in data 27 giugno 2018, il Condominio ha accettato senza riserve l'opera (doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione in I CP_1 grado) Difatti, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. 19146/2013).
Da tale principio deriva che i vizi palesi e riconoscibili avrebbero dovuti essere rilevati in sede di collaudo o comunque entro 60 giorni dallo stesso. Diversa è l'ipotesi dei vizi occulti, per i quali vige il principio che, in presenza di vizi occulti o non immediatamente rilevabili, l'appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente. In tali ipotesi, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche, con accertamento rimesso al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, salvo che per vizi di motivazione (Cass. n. 11/2019).
Ora il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto che tali vizi fossero immediatamente rilevabili escludendo implicitamente la natura occulta dei medesimi, oltre ad aver ritenuto generica la denuncia.
pag. 9 di 14 Sul punto, va rilevato che la denuncia è un atto a forma libera, salvo patto contrario, ma è evidente come l'onere della prova circa la sua tempestiva effettuazione ricada sul committente.
Riguardo ai vizi occulti, non è richiesto che essa abbia un contenuto particolarmente analitico, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati;
nondimeno, essa deve contenere quanto meno una sintetica indicazione dei vizi e delle difformità, non essendo ammissibile una contestazione dell'opera del tutto generica. Ciò posto, l'opponente con la diffida del 10.5.2019 ha dedotto quanto al villino A, oggetto di causa, le seguenti difformità: “la scrorstatura dei frontalini dei balconi del condòmino della parte inferiore del Per_1 balcone del condòmino , della copertura dell'androne di accesso Per_2 alla , la grondaia della , lato via Moneglia, il discendente CP_3 CP_3 prospieciente il giardino del condòmino cha una perdita e che sta Per_3 macchiando la facciata” Orbene, anche volendo considerare sufficientemente indicati i vizi in questione, anche in vista della perizia di parte del 18.7.2019, deve ritenersi che tali difformità non rientrino nella categoria dei vizi occulti.
Muovendo infatti dalla perizia in esame il Direttore dava in primis atto che, in riferimento al verbale di fine lavori con riserva, redatto il 3 maggio 2018, aveva comunicato all'impresa quali Controparte_1 lavorazioni non erano state completate, presentavano vizi o difetti, in modo da essere perfezionate prima della stesura del collaudo finale, ossia:
“Verifica e pulizia gocciolatoio delle copertine di travertino dei balconcini su via Moneglia (Lo / – punto 2 – Verifica Persona_4 Per_1 grondaia scala C lato interno – punto 6 - Ripresa intonaco frontalino ingresso scala C e relativa tinteggiatura – punto 9 –“.
Il Direttore precisava al riguardo che le suddette lavorazioni erano state eseguite come da richiesta, erano state regolarmente verificate, e per esse era stato rilasciato il certificato di collaudo in data 27 giugno 2018, specificando che erano state rilevate, fin da marzo 2019, delle difformità di esecuzione con danni: “sui frontalini e nelle parti inferiori dei balconi citati
- punto 2 - sono apparse delle efflorescenze con distacco della tinta;
tale deterioramento può essere causato da una non perfetta tenuta dell'impermeabilizzazione del balcone o di una non corretta esecuzione nei tempi dovuti nel rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature”. In virtù di tali rilievi emerge chiaramente che tali deterioramenti erano stati accertati in precedenza, senza che tuttavia fosse stata posta una verifica adeguata sull'eventuale errata impermeabilizzazione o rifacimento degli intonaci, controllo che incombeva semmai proprio sul Direttore dei Lavori prima di pervenire al collaudo definitivo.
In sostanza, già al momento dalla redazione del verbale di ultimazione dei lavori con riserva, tanto il quanto il Direttore Parte_1 dei Lavori erano a conoscenza delle problematiche in esame (trattandosi pag. 10 di 14 CP_ degli stessi danni), avendo all'uopo incaricato la per la pulizia gocciolatoio delle copertine di travertino dei balconcini su via Moneglia.
Era quindi onere dello stesso Direttore, prima di valutare la corretta esecuzione dell'opera, essendosi già presentato il problema, accertare l'utilizzo di materiali idonei e che l'intervento di riparazione fosse realmente efficace per la risoluzione del problema. Discorso analogo va fatto per l'ulteriore difformità indicata nella perizia: “La grondaia presenta delle perdite nei punti di giunzione - punto 6
- , che sono state fatte notare più volte all'impresa, la quale ha effettuato più di una riparazione in quel tratto, ma senza nessun risultato tangibile, anche se nell'ultimo intervento la grondaia è stata completamente allagata e non ha presentato delle perdite;
il difetto è riconducibile ad un errore nella posa, con mancanza di adeguate pendenze.” Anche tale difetto era stato accertato in precedenza ed era peraltro facilmente riconoscibile, ove riconducibile a una pendenza errata della grondaia riscontrata fin dall'origine. Quanto, in ultimo, al frontalino dell'ingresso della scala C – punto 9
- , anche qui è lo stesso Direttore dei lavori a evidenziare che “presentava già delle efflorescenze e dei distacchi di tinta prima del verbale di fine lavori, che sono stati riparati nei tempi richiesti prima del collaudo.” In definitiva, tutti i vizi denunciati erano non soltanto rilevabili, ma erano stati già rilevati prima del collaudo, sicché la loro eventuale riproposizione, successiva all'accettazione dell'opera senza riserve, avrebbe potuto essere scongiurata con semplici controlli in occasione del collaudo, rendendo tali vizi in ogni caso riconoscibili. Non essendosi, pertanto, in presenza di vizi occulti la denuncia del
10.5.2019 formulata oltre i 60 giorni dal collaudo deve essere considerata tardiva. Ne deriva che l'ammissione delle richieste istruttorie, alla pari della richiesta di C.T.U., si rivela superflua stante la decadenza dalla garanzia e comunque l'assenza di un inadempimento in capo all'appaltatrice.
§ 5.3– Con tale motivo deduce che l'illegittimità del decreto opposto comporterebbe la conseguente condanna alla restituzione da parte dell'opposta delle somme pagate dal per effetto della Parte_1 provvisoria esecutività dello stesso dichiarata in corso di giudizio.
Il motivo rimane assorbito dalle precedenti osservazioni.
§ 5.4– Il motivo denuncia l'omessa pronuncia delle domande riconvenzionali spiegate all'esito del rigetto dell'opposizione, dal momento che, pur essendo la domanda di opposizione e le riconvenzionali fondate sullo stesso titolo contrattuale (dato dal contratto di appalto fra le parti per il
A del , il rigetto Parte_4 Parte_1
pag. 11 di 14 dell'una non avrebbe potuto condurre alla semplicistica conclusione del Giudice di prime cure di non esaminare «la domanda riconvenzionale» L'appellante tornava, pertanto, a chiedere l'accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 35.640,00 oltre interessi a titolo di penale per violazione dei termini contrattuali relativi alla conclusione dell'appalto. La società appellata, stante la consegna del cantiere del 27 dicembre
2016 e la data di riconsegna del cantiere prevista per il 27 settembre 2017, aveva maturato, al netto di quarantotto giorni da recuperare per avverse condizioni economiche (cfr. doc. 11del fascicolo di primo grado appellante), centootto giorni di ritardo ad essa esclusivamente imputabili;
considerati gli
€ 330,00 per ogni giorno di ritardo previsti dal contratto di appalto e dall'accordo integrativo del dicembre 2016, la aveva maturato CP_1 un debito nei confronti del Condominio di € 35.640,00, oltre ai relativi interessi. Sul punto, l'appellata non avrebbe fornito alcuna prova liberatoria del ritardo accumulato, limitandosi a generiche contestazioni. CP_ La ha inserito nel computo la realizzazione di lavorazioni ulteriori (che non riguarderebbero l'appalto per cui è causa, o dei lavori sulla proprietà oggetto di altro appalto) o fatto riferimento a presunti Pt_2 ritardi nei pagamenti che avrebbero giustificato la consegna tardiva, includendovi i pagamenti relativi all'appalto della B. Pt_5
Il motivo è privo di fondamento.
Il Tribunale ha implicitamente ritenuto infondata e assorbita dal rigetto dell'opposizione la domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la penale, dal momento che il ritardo lamentato nella consegna delle opere non era stato dedotto in sede di collaudo. Non coglie nel segno l'appellante laddove, con le note conclusive, deduce che il collaudo si riferisse esclusivamente alle opere consegnate, e non anche agli aspetti ulteriori afferenti all'appalto, come i ritardi. Difatti anche ove si volesse seguire tale tesi risulta provato che il non ha mai denunciato tali ritardi nel corso dei lavori e Parte_1 successivamente al collaudo, lamentando esclusivamente vizi sopravvenuti. Peraltro, lo stesso Direttore non ha mai contestato all'impresa ritardi né alcunché è stato eccepito in sede di collaudo finale.
Né può darsi rilievo alla richiesta di pagamento delle somme risalente al 3 luglio 2019 (cfr. doc.
3.12 allegato all'appello) ossia contestualmente all'atto introduttivo di negoziazione assistita avviata dal dal momento che la stessa è successiva all'emissione del Parte_1 decreto ingiuntivo del 16.5.2019, e non era stata preceduta da alcuna diffida.
Deve osservarsi invero che quanto agli effetti del ritardo dell'appaltatrice nella consegna dell'opera - in ordine al termine finale originariamente stabilito -, affinché possano prodursi gli effetti legali del pag. 12 di 14 ritardo, anche ai fini del conseguimento del diritto alla penale stabilita per tale inesattezza temporale dell'adempimento, si presuppone che l'assuntore sia stato costituito in mora mediante apposita intimazione, trattandosi di una fattispecie di mora ex persona (Cass. n. 347/2023).
Nel caso di specie come si è visto non risulta che vi sia stato un atto scritto di intimazione ex art. 1219 c.c., successivamente alla scadenza inizialmente prevista, anzi si ricava che i lavori sono proseguiti per quasi due anni, senza che il committente abbia sollevato alcuna obiezione sull'addebito del ritardo.
Ne deriva che non sussistevano le condizioni affinché la clausola penale potesse essere fatta valere. Peraltro, le allegazioni dell'appellante sono del tutto generiche dal momento che non si comprende il metodo e i conteggi seguiti per il calcolo dei giorni della penale, oltre al fatto che il documento 11 depositato, denominato “libro giornale dei lavori”, non è sottoscritto dall'impresa e privo di data e non tiene conto delle varie sospensioni dei lavori dovute talvolta all'impossibilità di accedere al cantiere (doc. 4e) o per i mancati pagamenti (doc. 4c). Va precisato che quest'ultimo documento si riferisce alla diffida al pagamento per i lavori del terrazzo di proprietà che lo stesso Pt_2 Condominio, nella missiva del 06/05/2019, riconduce all'appalto della palazzina A, laddove rappresenta l'urgenza per l'eliminazione delle infiltrazioni che riguardano il lastrico solare della sig.ra A), Parte_6 evidenziandosi in tal modo l'evidente connessione e l'incidenza della sospensione per il mancato pagamento della fattura sui ritardi lamentati. Pertanto, manca anche la prova dell'asserito ritardo accumulato oltre a non emergere che detto ritardo sia stato rilevante per il conseguimento della penale e, in ogni caso, che esso sia stato colpevole.
In conclusione, deve condividersi quanto ritenuto dal primo Giudice anche in relazione alla domanda riconvenzionale mancando i presupposti per il suo accoglimento.
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione (da € 26.001,00 a
€ 52.000,00) di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi, ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con pag. 13 di 14 DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in nei confronti di contro Parte_1 Pt_1 Controparte_1 la sentenza n. 3638/2022, pubblicata il 07/03/2022, resa tra le parti dal
Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 3638 del 2022 del Tribunale di Roma;
2. – condanna il al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'avv.to Flora de Caro, dichiaratosi antistatario;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 21/03/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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