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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 24/09/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 20-1/2025 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE FALLIMENTARE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 20-1/2025
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetani Piccitto, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Controparte_1
, con sede in Militello in Val di Catania (CT), Via Vincenzo Natale n. 6/A. P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
* * *
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Militello Controparte_1 in Val di Catania, Via Vincenzo Natale n. 6/A, proposto da;
Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
va dichiarata la contumacia della società resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolarità della notifica, eseguita dalla Cancelleria mediante pubblicazione nell'Areaweb poiché la notifica all'indirizzo pec risultante dal Registro delle Imprese non è andata a buon fine, risultando l'indirizzo “non valido”; ritenuta la legittimazione ad agire del ricorrente, in quanto il credito vantato trova fondamento nel decreto ingiuntivo n. 58/2023 del 04.03.2023, emesso dal Tribunale di Caltagirone, in persona del giudice dott.ssa Cinzia Cicero, in seno al procedimento n. 293/2023 R.G., dichiarato definitivamente esecutivo il 26.03.2024;
ritenuto che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, in considerazione della forma societaria prescelta nonché dell'attività svolta, come risultante dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale, ossia: “trasporto terrestre di persone, con o senza gestione di autolinee”; rilevato che, a norma della disposizione da ultimo citata, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCI e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
rilevato che, nel caso di specie, la società resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio che sulla stessa grava per legge, così impedendo a questo Collegio di verificare l'insussistenza dei requisisti di fallibilità di cui alla citata disposizione del nuovo codice della crisi di impresa;
rilevato che dall'istruttoria d'ufficio non è stato possibile acquisire bilanci (l'ultimo depositato risale al 2016) né le dichiarazioni fiscali in quanto, come attestato dal Capo area di Riscossione in data
16.07.2025, l'ultima dichiarazione risale all'anno di imposta 2017; ritenuto, come emerge anche dall'esame delle informative rese dall' Controparte_2
e dall' , che la complessiva situazione debitoria emersa all'esito dell'istruttoria
[...] CP_3 consente di reputare integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto che
, nelle società in liquidazione, la valutazione dell'insolvenza “deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (di recente Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24660); ritenuto, al riguardo, che, sebbene la mancanza di documentazione contabile non consenta di verificare l'esistenza di attivo patrimoniale, sussistono manifestazioni esterne dello stato di insolvenza della società resistente, quali: il mancato pagamento del credito ingiunto, di importo non elevato (euro 3.743,01 oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge e spese processuali liquidate in euro 473,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie al 15% c.p.a. ed i.v.a. come per legge), il mancato pagamento degli oneri contributivi e fiscali – sebbene in parte oggetto di definizione agevolata –, la presenza di un verbale negativo di pignoramento mobiliare, avendo l'Ufficiale giudiziario trovato per ben due volte i locali chiusi, il mancato deposito dei bilanci e la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali;
ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante , con sede in Militello in Val di Catania, Via Controparte_4
Vincenzo Natale n. 6/A, c.f. e p.i. numero REA CT - 295138; P.IVA_1
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore l'avv. Vincenzo Tinto con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 13.01.2026 alle ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali, il 22 settembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE FALLIMENTARE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 20-1/2025
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetani Piccitto, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Controparte_1
, con sede in Militello in Val di Catania (CT), Via Vincenzo Natale n. 6/A. P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
* * *
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Militello Controparte_1 in Val di Catania, Via Vincenzo Natale n. 6/A, proposto da;
Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
va dichiarata la contumacia della società resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolarità della notifica, eseguita dalla Cancelleria mediante pubblicazione nell'Areaweb poiché la notifica all'indirizzo pec risultante dal Registro delle Imprese non è andata a buon fine, risultando l'indirizzo “non valido”; ritenuta la legittimazione ad agire del ricorrente, in quanto il credito vantato trova fondamento nel decreto ingiuntivo n. 58/2023 del 04.03.2023, emesso dal Tribunale di Caltagirone, in persona del giudice dott.ssa Cinzia Cicero, in seno al procedimento n. 293/2023 R.G., dichiarato definitivamente esecutivo il 26.03.2024;
ritenuto che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, in considerazione della forma societaria prescelta nonché dell'attività svolta, come risultante dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale, ossia: “trasporto terrestre di persone, con o senza gestione di autolinee”; rilevato che, a norma della disposizione da ultimo citata, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCI e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
rilevato che, nel caso di specie, la società resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio che sulla stessa grava per legge, così impedendo a questo Collegio di verificare l'insussistenza dei requisisti di fallibilità di cui alla citata disposizione del nuovo codice della crisi di impresa;
rilevato che dall'istruttoria d'ufficio non è stato possibile acquisire bilanci (l'ultimo depositato risale al 2016) né le dichiarazioni fiscali in quanto, come attestato dal Capo area di Riscossione in data
16.07.2025, l'ultima dichiarazione risale all'anno di imposta 2017; ritenuto, come emerge anche dall'esame delle informative rese dall' Controparte_2
e dall' , che la complessiva situazione debitoria emersa all'esito dell'istruttoria
[...] CP_3 consente di reputare integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto che
, nelle società in liquidazione, la valutazione dell'insolvenza “deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (di recente Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24660); ritenuto, al riguardo, che, sebbene la mancanza di documentazione contabile non consenta di verificare l'esistenza di attivo patrimoniale, sussistono manifestazioni esterne dello stato di insolvenza della società resistente, quali: il mancato pagamento del credito ingiunto, di importo non elevato (euro 3.743,01 oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge e spese processuali liquidate in euro 473,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie al 15% c.p.a. ed i.v.a. come per legge), il mancato pagamento degli oneri contributivi e fiscali – sebbene in parte oggetto di definizione agevolata –, la presenza di un verbale negativo di pignoramento mobiliare, avendo l'Ufficiale giudiziario trovato per ben due volte i locali chiusi, il mancato deposito dei bilanci e la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali;
ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante , con sede in Militello in Val di Catania, Via Controparte_4
Vincenzo Natale n. 6/A, c.f. e p.i. numero REA CT - 295138; P.IVA_1
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore l'avv. Vincenzo Tinto con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 13.01.2026 alle ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali, il 22 settembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo