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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/07/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 6276/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Monte Parte_1 di Dio n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonella Esposito che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 6054/2024, pubblicata in data
28.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 4296/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 6054/2024, emessa in data 27.04.2022 dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio RG n. 4296/2021, pubblicata in data 28.06.2024 e non notificata.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di autonoma richiesta di estratto di ruolo, apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
02820110052638561000, emessa per l'omesso pagamento di tasse automobilistiche dell'anno 2006 relative a n. 2 veicoli, presuntivamente notificata il 28.11.2012. quindi, adiva il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione CP_1 del credito derivante dalla suddetta cartella.
Con comparsa di costituzione in giudizio, il Concessionario della riscossione eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito e l'inammissibilità della domanda attorea.
La seppur regolarmente convenuta in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2
Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per intervenuta prescrizione e, pertanto, annullava la cartella di pagamento e dichiarava l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, con condanna dell' alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_3 procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
L'appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di
Giustizia tributaria;
b) l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, e che il giudice di prime cure non aveva applicato la previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973.
Nonostante la ritualità della citazione, nessuno degli appellati si è costituito.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado. La dichiarazione di inammissibilità consente di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis,
d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 06.09.2022).
In applicazione della citata norma, dunque, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione del fatto che il chiarimento delle SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 6276/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 6054/2024 del Giudice di pace di Napoli Nord, redatta in data
27.04.2022, depositata in cancelleria il 28.06.2024, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso
RG n. 4296/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. compensa tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 6276/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Monte Parte_1 di Dio n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonella Esposito che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 6054/2024, pubblicata in data
28.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 4296/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 6054/2024, emessa in data 27.04.2022 dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio RG n. 4296/2021, pubblicata in data 28.06.2024 e non notificata.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di autonoma richiesta di estratto di ruolo, apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
02820110052638561000, emessa per l'omesso pagamento di tasse automobilistiche dell'anno 2006 relative a n. 2 veicoli, presuntivamente notificata il 28.11.2012. quindi, adiva il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione CP_1 del credito derivante dalla suddetta cartella.
Con comparsa di costituzione in giudizio, il Concessionario della riscossione eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito e l'inammissibilità della domanda attorea.
La seppur regolarmente convenuta in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2
Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per intervenuta prescrizione e, pertanto, annullava la cartella di pagamento e dichiarava l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, con condanna dell' alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_3 procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
L'appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di
Giustizia tributaria;
b) l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, e che il giudice di prime cure non aveva applicato la previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973.
Nonostante la ritualità della citazione, nessuno degli appellati si è costituito.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado. La dichiarazione di inammissibilità consente di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis,
d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 06.09.2022).
In applicazione della citata norma, dunque, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione del fatto che il chiarimento delle SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 6276/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 6054/2024 del Giudice di pace di Napoli Nord, redatta in data
27.04.2022, depositata in cancelleria il 28.06.2024, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso
RG n. 4296/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. compensa tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione