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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 05/11/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: LU SEBASTIANI Presidente RE DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1555/2025 promossa da:
(c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) nata a [...] il [...]
[...] C.F._2 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 05.08.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Santo AN di GR (SP) in data 20.06.2010 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2010, numero 3, parte II, serie A); che dall'unione è nata in data [...] la figlia che in data Per_1 19.01.2023 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Disposizioni riguardanti l'assegno divorzile. A titolo di assegno divorzile, il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 100,00, Pt_1 Pt_2 mensili. Detta somma sarà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Disposizioni riguardanti l'affidamento e la collocazione della figlia minore. La minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2 prevalente e residenza presso la madre, nell'immobile sito in Via Parma 53 La Spezia. Disposizioni riguardanti il contributo al mantenimento della figlia. A titolo di contributo al mantenimento della figlia il padre sig. provvederà a Per_1 Pt_1 corrispondere alla madre IG.ra , entro il giorno 10 del mese di riferimento, l'importo di € Pt_2 400,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. L'importo suindicato verrà corrisposto mediante accredito su conto corrente bancario all'uopo indicato dalla IG.ra . Pt_2 I IGg.ri e , genitori di (c.f. Parte_1 Parte_2 Persona_2
), dichiarano espressamente di voler attribuire alla sig.ra il 100% C.F._3 Pt_2 dell'Assegno Unico Universale relativo alla figlia e, pertanto si impegnano ed obbligano a collaborare reciprocamente per ogni e qualunque adempimento prodromico all'ottenimento del medesimo ogniqualvolta ciò sia necessario. Riguardo alle spese straordinarie della figlia i genitori dichiarano espressamente di Per_1 suddividere le stesse al 50% ciascuno e di aderire al relativo Protocollo TRIB.SP del 13.12.2018. I genitori concordano, inoltre, che il genitore anticipatario delle spese straordinarie di Per_1 invierà all'altro i relativi documenti giustificativi, entro la fine del mese di riferimento;
l'altro genitore rimborserà tale importo in un'unica soluzione o unitamente al versamento del mantenimento ordinario, comunque entro il mese successivo alla spesa. Disposizioni riguardanti le modalità di visita del padre alla figlia. I genitori si impegnano a garantire alla figlia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con gli stessi, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. trascorrerà con il padre due fine settimana alternati al mese dalle ore 19,00 circa del venerdì Per_1 alle ore 19,00 circa della domenica, ed inoltre due notti infrasettimanali, di regola il martedì ed il venerdì. Il padre potrà comunque vedere ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con i propri Per_1 impegni lavorativi nonché con gli impegni scolastici e ludici della figlia. Ognuno dei due genitori, durante i mesi estivi, potrà godere di un periodo di vacanza con la figlia di due settimane, anche non consecutive, tale periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore con un preavviso di almeno 20 giorni. Inoltre i genitori trascorreranno con la figlia pari giorni di vacanza durante le festività scolastiche del Natale e della Pasqua, ma ad annualità alterne tutte le festività, religiose e laiche. trascorrerà di regola la festa della Mamma ed il compleanno della medesima con la IG.ra Per_1
e la Festa del Papà ed il compleanno del medesimo con il IG. Pt_2 Pt_1
I genitori si impegnano a festeggiare congiuntamente i compleanni della piccola salvo Per_1 diverse improrogabili esigenze. I genitori concordano altresì che, comunque ed in ogni occasione, potranno diversamente accordarsi a seconda dei rispettivi impegni lavorativi e nel rispetto dei desideri della minore in modo che possa comunque trascorrere almeno i giorni di spettanza paterna supra previsti. Per_1
Qualora avesse impedimenti di natura scolastica o extra scolastica il padre avrà facoltà di Per_1 recuperare i giorni di sua spettanza. I IGg.ri ed espressamente dichiarano di rinunciare ai termini per Pt_1 Pt_2 l'impugnazione. Le spese della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 23.10.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. Non si è proceduto all'ascolto della minore in quanto ritenuto superfluo in ragione dell'accordo tra i genitori. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Santo AN di
[...] Parte_2 GR (SP) in data 20.06.2010 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2010, numero 3, parte II, serie A); - omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 30.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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