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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/05/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3427/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3427/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 20/03/2025, con la fissazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via
A. De Gasperi n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Formichella Francesco Saverio (c.f.:
), (c.f.: ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f.: , dai quali è rappresentata e difesa in virtù di Parte_3 C.F._3 procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli CP_1 C.F._4 alla Via Diocleziano 146, presso lo studio dell'Avv. Paganini Lucio (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._5 all'atto introduttivo del primo grado di giudizio;
APPELLATO
E domiciliato ex lege presso CP_2 Parte_1
[...
(c.f.: ) P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso sentenza n. 164/2023 resa dal Giudice di Pace di Marano di
Napoli in data 30/12/2022 depositata in Cancelleria in data 09/01/2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 12424/2018 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025.
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante,
[...]
(da ora e in prosieguo , impugnava la Parte_1 Pt_1 sentenza n. 164/2023, resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 30/12/2022
e depositata in Cancelleria in data 09/01/2023, all'esito del giudizio iscritto al n.
12424/2018 R.G. con cui era stata accolta la domanda proposta da in CP_1 relazione al sinistro stradale verificatosi il 05/10/2015 in Marano di Napoli alle ore
23:00 circa presso la rotatoria denominata “rotonda Maradona”.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, il veicolo di proprietà di Fiat Punto tg. DM484AE, assicurato CP_1 con nell'attraversare la suddetta rotatoria in direzione di via Controparte_3
Consolare Campana, veniva attinto alla parte antero/laterale destra dell'autovettura
Opel Meriva immatricolata in Bulgaria con targa CA6472XP, proveniente dalla via
Castel Belvedere, il cui conducente ometteva di osservare la segnaletica di “Stop” ivi esistente.
All'esito del giudizio di primo grado l'odierna appellante veniva condannata al risarcimento del danno quantificato in euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché, in solido con il responsabile civile, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.200,00 per diritti e onorari, ed euro 250,00 per spese, oltre
IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva: —l'improcedibilità dell'avversa domanda proposta in primo grado, per sopravvenuta alienazione a terzi del veicolo attoreo e conseguente impossibilità da parte del tecnico incaricato dalla
Compagnia convenuta di ispezionare lo stesso;
— violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione alla contestata carenza di legittimazione ad agire in capo a parte attrice, con riferimento alla circostanza per cui quest'ultima non avrebbe provato né la riparazione del veicolo prima della sua vendita, né di averlo alienato ad un prezzo inferiore perché danneggiato;
— la carenza di prova circa la legittimazione processuale passiva straordinaria dell' (quale sostituto processuale dell'assicuratore estero); — Pt_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie basate sulle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso rivelatosi inattendibile;
— l'omessa prova dei danni subiti dal veicolo attoreo, in quanto, come anche ammesso da controparte, le foto da questa prodotte si riferivano ad un sinistro successivo a quello per cui è causa;
— l'erronea n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
valutazione circa la prova della esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo al solo conducente del veicolo Opel Meriva Tg. CA6472XP; — la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice di prime cure liquidato un risarcimento di euro
2.00,00 rispetto all'importo richiesto dall'attore e quantificato in euro 1.500,00.
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale adito in grado di appello Pt_1 di:
“In via cautelare:
1) Ai sensi del novellato art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ovvero la sua esecuzione che dovesse essere intrapresa nelle more del presente giudizio di appello.
In via pregiudiziale:
2) In accoglimento del primo motivo di appello, rigettare la domanda proposta dal sig. in rito, in quanto improponibile. CP_1
In alternativa rispetto al precedente capo:
3) In accoglimento del secondo motivo di appello, rigettare la domanda attorea per difetto di prova della sussistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale al momento dell'azione intrapresa e della decisione, ovvero per difetto di prova della titolarità di un credito risarcitorio e/o della sussistenza e dell'entità di un pregiudizio patrimoniale.
Nel merito:
4) In accoglimento del terzo motivo di appello, rigettare la domanda attorea per difetto di prova delle condizioni normative e di fatto della legittimazione processuale passiva straordinaria dell' , come prevista Parte_1 dall'art. 126, secondo comma, lett. c. del D.lgs. n. 209/2005.
5) In accoglimento del quarto, del quinto e del sesto motivo di appello, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova.
In via meramente subordinata rispetto a tutti i precedenti capi:
6) In accoglimento del settimo e dell'ottavo motivo di appello, dichiarare la corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, cod. civ. di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro e liquidare il risarcimento del danno in complessivi € 750,00, pari al 50% della somma reclamata dalla parte attrice nel primo grado di giudizio.
In ogni caso:
7) Condannare il sig. alla rifusione in favore dell' CP_1 [...]
in p. del l.r.p.t., delle spese e delle competenze del doppio Parte_1 grado di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
19/10/2023, si costituiva nel presente giudizio di appello l'appellato il CP_1 quale, di contro, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, deduceva, nell'ordine: — in via principale, la irregolarità della notifica effettuata nei confronti dell'ulteriore parte appellata — in CP_2
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
subordine, la sussistenza della legittimazione attiva in capo all'attore-appellato e la fondatezza della pretesa risarcitoria, anche nella ipotesi di intervenuta alienazione del bene danneggiato;
— infine, l'avere il giudice di prime cure ritenuto attendibile il teste escusso e coerente la sua deposizione con la dinamica del sinistro, in conformità con quanto previsto dall'art. 154 C.d.S.
Per quanto sopra, la predetta parte appellata insisteva per il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato, con conseguente conferma della sentenza resa in primo grado e condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi.
Non si costituiva neppure nel presente giudizio di appello l'ulteriore appellato- convenuto e responsabile civile, nonostante la regolare notificazione CP_2 dell'atto di citazione in appello eseguita nei propri confronti presso il domicilio ex lege ove ha sede l' cosicché del medesimo ne Parte_1 veniva dichiarata la contumacia.
Nel prosieguo del giudizio, ritenute preliminarmente infondate le doglianze sollevate da parte appellata circa una presunta irrituale notificazione dell'atto di appello nei confronti dell'ulteriore appellato (in virtù di tutto quanto CP_2 osservato in sede di ordinanza resa il 30/10/2023), rilevato che, nonostante i numerosi solleciti, non veniva acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, preso atto, tuttavia, che parte appellante risulta aver versato in atti copia integrale dei verbali di causa del giudizio di primo grado, ritenuto di poter decidere anche sulla base di detta documentazione (mai specificamente contestata dalla controparte costituita), sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 20/03/2025, con provvedimento del 24/03/2025 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente deve darsi atto dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione proposti;
allo scopo, infatti, non sono richieste formule sacramentali, bastando, piuttosto, che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., SS.UU. Civili, n. 27199 del 16.11.2017, a mente della quale “[…] Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ”revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Nel merito, si sono rivelati fondati il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di appello, con conseguente assorbimento di tutti gli altri, per le ragioni di seguito illustrate.
Facendo, infatti, applicazione del principio della decisione della causa in virtù della c.d. ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea
"sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (cfr. Cass., SS.UU., sentenza 8 maggio
2014 n. 9936 a mente della quale "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale") – va osservato che l'impugnazione spiegata dall'odierna società appellante è fondata e va, pertanto, accolta per la mancata esaustiva prova del fatto storico dedotto in lite (non passibile di essere tratta dalla inattendibile, generica e contraddittoria deposizione testimoniale resa dall'unico teste escusso nell'ambito del giudizio di primo grado), per la mancata compiuta prova dei danni asseritamente subiti dall'istante in occasione del menzionato fatto e, ancora più
a monte, per la mancata compiuta prova della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso dedotto in lite in capo alla ivi convenuta ovvero per la mancata Pt_1 compiuta prova della asserita riconducibilità del menzionato sinistro in capo ad un veicolo immatricolato all'estero per il quale l' sarebbe dotata da legittimazione Pt_1 ex lege.
In particolare, nel caso in esame l'adito Tribunale ritiene — contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure — , che la domanda risarcitoria spiegata doveva considerarsi infondata, e come tale non meritevole di accoglimento, non potendosi ritenere adempiuto, da parte dell'odierna parte appellata, l'onere probatorio sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., non avendo essa fornito idonea e certa prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda e, segnatamente, dell'evento e del nesso di causalità con i lamentati danni secondo la prospettazione dei fatti come dedotti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Invero, sulla base delle emergenze processuali versate in atti, il fatto storico come prospettato deve ritenersi non provato o quantomeno non verificatosi nei termini indicati, e ciò soprattutto in considerazione delle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dal teste , zio dell'attore ed unico teste escusso, dovendosi Tes_1 ritenere il suo narrato generico e privo di riscontri.
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
Sul punto, infatti, il suddetto testimone, escusso all'udienza del 15/03/2022 (cfr. documentazione allegata il 13/06/2024 da parte appellante e mai contestata dall'appellato costituito), si è limitato a rendere una deposizione totalmente generica e priva di elementi circostanziati, avendo riferito: «Ricordo che era l'inizio di ottobre dell'anno 2015 erano le ore 22:30 - 23:00 io mi trovavo a bordo della Fiat Punto, Grande
Punto di colore grigio condotta da mio nipote ed io ero seduto sul anteriore accanto al conducente;
Provenivamo da Quarto quando giunti alla rotonda di Maradona quando sopraggiungeva dalla nostra destra Opel Meriva che ci urtava alla ruota destra cioè dove ero posizionato io;
Preciso che l'Opel Meriva ci urtava con la sua parte anteriore;
dopo l'impatto ci siamo fermati e siamo scesi dall'auto, preciso che alla guida dell'Opel c'era un uomo di mezza età; Preciso che in occasione dell'incidente non ho riportato lesioni personali;
Ricordo che il conducente della si assumeva la responsabilità in occasione dello scambio CP_4 delle generalità; Ricordo che la Fiat Grande Punto riportava danni al paraurti, parafango anteriore destro e al tirante dello sterzo ragion per cui fummo costretti a chiamare il carroattrezzi perché la Fiat Punto non era marciante;
Dai rilievi fotografici che mi vengono mostrati riconosco l'auto ma i danni che si evincono dai rilievi sono imputabili ad un successivo sinistro verificatosi a Bologna, pertanto non posso riconoscere i danni del sinistro per cui è causa in quanto le foto mostrano danni ingenti rispetto a quelli subiti presso la rotonda Maradona.».
Nel caso di specie, l'attore ha fondato la propria ricostruzione del sinistro essenzialmente sulla deposizione del menzionato teste , la cui Tes_1 attendibilità è tuttavia fortemente compromessa per avere quest'ultimo fornito dichiarazioni incongruenti e generiche rispetto a elementi essenziali della dinamica del sinistro.
Più nello specifico, il teste non solo ha omesso qualsiasi riferimento Tes_1 utile a ricostruire la dinamica del sinistro (avendo, peraltro, affermato di avervi assistito dall'interno dell'abitacolo dello stesso veicolo attoreo e con visuale, dunque,
“parziale” e assolutamente inidonea a descrivere — con l'oggettività del terzo osservatore esterno — l'esatta provenienza del veicolo antagonista, la condotta tenuta dai due conducenti dei mezzi coinvolti, i precisi punti di impatto tra i mezzi, ecc.), ma ha anche trascurato dettagli che avrebbero consentito di ritenere senz'altro più verosimile l'accaduto, come ad esempio maggiori dettagli sull'auto antagonista
(colore, eventuale presenza di passeggeri a bordo, i danni da questa eventualmente riportati, ecc.) e sulla conformazione della strada e sull'andatura dei veicoli coinvolti
(non avendo lo stesso, infatti, né precisato i rispettivi sensi di marcia tenuti dai veicoli in questione, né precisato la presenza in loco di segnaletica, verticale od orizzontale, compreso il segnale di “Stop” asserito da parte attrice in citazione); inoltre, il teste riferiva che l'auto attorea venne prelevata da un carroattrezzi perché non era in grado di marciare, per poi dichiarare, tuttavia, con riferimento alle foto che gli venivano mostrate, di non riconoscere i danni in esse raffigurati perché quello stesso veicolo aveva subito “un successivo sinistro verificatosi a Bologna”.
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
Proprio sugli specifici danni asseritamente riportati dal veicolo attoreo in occasione del descritto sinistro, inoltre, oltre alle imprecise e generiche dichiarazioni rese sul punto dall'unico testimone escusso, va rilevato che l'attore non ha mai compiutamente provato e precisato la tipologia di danneggiamenti riconducibili al sinistro stradale qui dedotto in lite e quelli, invece, subiti in occasione del successivo sinistro da egli parimenti dedotto, al fine di compiutamente distinguere e differenziare gli uni dagli altri;
anzi, nella stessa comparsa conclusionale depositata dall'attore in primo grado (e odierno appellato) dinanzi al giudice di CP_1 prime cure (cfr. all. n. 5, produzione , quest'ultimo precisava “che i danni del Pt_1 secondo evento sono sovrapposti a quelli del primo […]”.
Peraltro, lo stesso attore (odierno appellante) non ha mai dimostrato di aver riparato il veicolo dopo il primo sinistro stradale (ossia quello qui dedotto in lite) e, dunque, dagli elementi emersi in sede di prova orale, in mancanza di una spesa che ne attesti l'avvenuta riparazione, appare inverosimile che un veicolo, con danni anche “al tirante dello sterzo” e quindi non in grado di marciare (come anche confermato dal testo escusso in primo grado), possa essere stato coinvolto nel secondo sinistro stradale che si asserisce essere avvenuto in data 23/06/2016.
A tutto ciò aggiungasi che l'unico teste escusso per parte attrice nell'ambito del giudizio di primo grado neppure alcun cenno faceva circa alla presunta nazionalità estera del veicolo antagonista e, nella specie, alla sua riconducibilità ad una nazione per la quale l' sia dotata di legittimazione ex lege. Pt_1
In diritto giova, infatti, premettere che ai sensi degli artt. 125 e 126, D.Lgs. 209/2005 la gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all'
[...] soltanto in due ipotesi: (a) nel caso in cui il veicolo in Parte_1 parola sia stato immatricolato in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero in uno Stato "terzo" rispetto all'Unione Europea con il quale lo Stato Italiano abbia concluso apposito accordo in forza del quale l'obbligo assicurativo si considera assolto per il solo fatto che il veicolo sia stato immatricolato nello Stato estero;
(b) nel caso in cui per il veicolo straniero coinvolto nel sinistro sia stato rilasciato dalla competente autorità straniera certificato internazionale di assicurazione — anche detto certa verde — attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea.
In altri termini, i due articoli di legge citati disciplinano le modalità per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli immatricolati in Stati esteri quando si trovano a circolare temporaneamente nel territorio italiano e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista del risarcimento dei danni da essi provocati. La gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all' ma tale gestione non è automatica, in Parte_1 quanto è subordinata alla sussistenza dei suddetti presupposti indicati dagli artt. 125
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
e 126 D.Lgs. 209/2005. In mancanza di tali requisiti il danneggiato non potrà agire nei confronti dell' con l'azione diretta, ciò in quanto l'art. 283, D.Lgs. cit., così come Pt_1 modificato dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, al comma d-ter dispone che qualora il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo nel risarcimento danni causati dalla circolazione stradale interviene il Fondo Garanzie Vittime della strada.
Orbene, nella specie, dal compendio istruttorio acquisito al processo non è emersa sicura, affidabile e univoca prova circa la effettiva riconducibilità del sinistro per cui
è causa al preciso veicolo estero dedotto dall'attore in citazione.
Tale circostanza, invero, non solo non è in alcun modo emersa dalle deposizioni testimoniali rese dall'unico teste escusso in primo grado, ma non risulta neppure documentalmente provato in atti.
Non appare superfluo, infatti, osservare in merito che, sul punto, il giudice di prime cure si limitava a motivare nella impugnata sentenza: “La legittimazione attiva è Parte provata dalla visura in atti, la legittimazione passiva è provata dalla comunicazione dell' presente in atti, che per legge è tenuto ad effettuare gli accertamenti per conto del danneggiato in merito alla legittimazione ed alla copertura del veicolo danneggiate. Non va provata la legittimazione del proprietario/conducente del veicolo straniero, in quanto nei confronti dello stesso non viene proposta alcuna domanda, ma viene semplicemente evocato in giudizio Parte attraverso l' che ne ha per legge la sostituzione processuale.” (cfr. pag. 2 della impugnata sentenza).
Tuttavia, nonostante le precise doglianze sollevate in merito dalla appellante con la proposizione, sul punto, di specifici motivi di gravame (atti a contestare giustapposto anche il proprio difetto di legittimazione passiva — id est di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso — nella gestione del sinistro dedotto in lite), l'appellato non risulta aver riprodotto in atti, nel presente giudizio di appello, la CP_1 documentazione da cui il menzionato profilo avrebbe dovuto trarsi, non avendo depositato, nell'ambito del presente giudizio di gravame, il proprio fascicolo di parte del primo grado.
Del resto, a nulla rileva la mancata trasmissione, da parte della cancelleria del giudice di prime cure, del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, dato che “Nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte.” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. 8528/2006).
Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, la domanda proposta dall'attore in primo grado — e odierno appellato — va integralmente rigettata. CP_1
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
Per effetto dell'integrale accoglimento del proposto gravame e della consequenziale riforma della sentenza di primo grado, va, altresì, accolta la domanda di restituzione formulata da parte appellante e tesa a conseguire il rimborso delle somme di euro
2.423,00 — elargita in favore dell'appellato a titolo di sorta capitale — CP_1
, e di euro 2.026,94 — elargita, a titolo di spese di lite, in favore dell'Avv. Paganini
Lucio, difensore del , dichiaratosi antistatario della detta parte attrice ex art. 93 CP_1
c.p.c. — in esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata (somme così come documentate in atti da parte appellante sin dalle note scritte depositate in data
24/10/2023 e non oggetto di contestazione alcuna dalla stessa parte appellata costituita).
Invero, è principio di diritto pacifico in giurisprudenza quello per cui “La domande di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio” (cfr., ex multis, Cass.
11491/2006).
Sul punto, va, inoltre, ulteriormente precisato che “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento.” (cfr. Cass.,
8215/2013; Cass. 10827/2007; Cass. 13736/2004; Cass. 13752/2002).
Inoltre, le circostanze che il difensore distrattario di parte attrice non sia stato direttamente evocato nel presente giudizio di gravame e che l'appello non sia stato rivolto anche nei propri confronti, non impediscono l'emissione di una pronuncia di condanna diretta nei confronti di quest'ultimo per la restituzione delle somme ricevute a titolo di spese di lite ex art. 93 c.p.c..
Ed invero, oltre a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi già citata, è stato altresì osservato come “L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in
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esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.”
(cfr., da ultimo, sul punto, Cass. 25247/2017; Cass, 9062/2010, la quale, emessa in casistica in cui il difensore distrattario non aveva neppure partecipato al processo di appello, ha chiarito proprio che il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado — salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra — , come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione, cosicchè il distrattario è destinato a subire gli effetti della riforma della sentenza di primo grado benché non evocato personalmente nel giudizio di appello;
Cass. 13736/2004; Cass.
10827/2007).
In ragione, poi, dell'accoglimento integrale dell'appello, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dell'attore, (odierno appellato), quest'ultimo, in virtù del CP_1 principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dell'appellante Parte_1
[...
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellato, alla rifusione delle dette spese in favore CP_1 dell'appellante Parte_1
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore fino ad euro 1.100,01, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — , secondo l'entità della domanda accolta in primo grado) e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa nel doppio grado di giudizio
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 3427/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso sentenza n.
164/2023 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 30/12/2022 depositata in
Cancelleria in data 09/01/2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 12424/2018 r.g.”, pendente tra — appellante Parte_1
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 10 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
— e e — appellati — , ogni contraria istanza CP_1 CP_2 disattesa e domanda e questione e motivo di gravame assorbiti, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da parte appellante, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta integralmente la domanda proposta dell'attore, (odierno CP_1 appellato), nell'ambito del giudizio di primo grado;
2. per l'ulteriore effetto, condanna il predetto appellato, al CP_1 pagamento, in favore della odierna appellante, Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo
[...] grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 1.200,00
(milleduecento/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. ancora per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellato alla restituzione, in favore dell'appellante, CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 della somma complessiva di euro 2.423,00 (duemilaquattrocentoventitre/00) da egli ricevuta in esecuzione della riformata decisione;
4. altresì per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'Avv. Paganini Lucio, quale difensore costituito per la medesima parte appellata in primo grado, e distrattario delle spese di lite CP_1 liquidate in proprio favore nella impugnata e riformata decisione, alla restituzione, in favore dell'appellante, in Pt_1 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva di euro 2.026,94
(duemilaventisei/94), dallo stesso ricevuta a titolo di spese di lite in esecuzione della riformata decisione;
5. condanna, infine, l'appellato, al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in complessivi euro 1.700,00 (millesettecento/00), di cui euro 200,00
(ducento/00) per spese ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 13/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3427/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 20/03/2025, con la fissazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via
A. De Gasperi n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Formichella Francesco Saverio (c.f.:
), (c.f.: ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f.: , dai quali è rappresentata e difesa in virtù di Parte_3 C.F._3 procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli CP_1 C.F._4 alla Via Diocleziano 146, presso lo studio dell'Avv. Paganini Lucio (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._5 all'atto introduttivo del primo grado di giudizio;
APPELLATO
E domiciliato ex lege presso CP_2 Parte_1
[...
(c.f.: ) P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso sentenza n. 164/2023 resa dal Giudice di Pace di Marano di
Napoli in data 30/12/2022 depositata in Cancelleria in data 09/01/2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 12424/2018 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025.
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante,
[...]
(da ora e in prosieguo , impugnava la Parte_1 Pt_1 sentenza n. 164/2023, resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 30/12/2022
e depositata in Cancelleria in data 09/01/2023, all'esito del giudizio iscritto al n.
12424/2018 R.G. con cui era stata accolta la domanda proposta da in CP_1 relazione al sinistro stradale verificatosi il 05/10/2015 in Marano di Napoli alle ore
23:00 circa presso la rotatoria denominata “rotonda Maradona”.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, il veicolo di proprietà di Fiat Punto tg. DM484AE, assicurato CP_1 con nell'attraversare la suddetta rotatoria in direzione di via Controparte_3
Consolare Campana, veniva attinto alla parte antero/laterale destra dell'autovettura
Opel Meriva immatricolata in Bulgaria con targa CA6472XP, proveniente dalla via
Castel Belvedere, il cui conducente ometteva di osservare la segnaletica di “Stop” ivi esistente.
All'esito del giudizio di primo grado l'odierna appellante veniva condannata al risarcimento del danno quantificato in euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché, in solido con il responsabile civile, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.200,00 per diritti e onorari, ed euro 250,00 per spese, oltre
IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva: —l'improcedibilità dell'avversa domanda proposta in primo grado, per sopravvenuta alienazione a terzi del veicolo attoreo e conseguente impossibilità da parte del tecnico incaricato dalla
Compagnia convenuta di ispezionare lo stesso;
— violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione alla contestata carenza di legittimazione ad agire in capo a parte attrice, con riferimento alla circostanza per cui quest'ultima non avrebbe provato né la riparazione del veicolo prima della sua vendita, né di averlo alienato ad un prezzo inferiore perché danneggiato;
— la carenza di prova circa la legittimazione processuale passiva straordinaria dell' (quale sostituto processuale dell'assicuratore estero); — Pt_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie basate sulle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso rivelatosi inattendibile;
— l'omessa prova dei danni subiti dal veicolo attoreo, in quanto, come anche ammesso da controparte, le foto da questa prodotte si riferivano ad un sinistro successivo a quello per cui è causa;
— l'erronea n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
valutazione circa la prova della esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo al solo conducente del veicolo Opel Meriva Tg. CA6472XP; — la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice di prime cure liquidato un risarcimento di euro
2.00,00 rispetto all'importo richiesto dall'attore e quantificato in euro 1.500,00.
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale adito in grado di appello Pt_1 di:
“In via cautelare:
1) Ai sensi del novellato art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ovvero la sua esecuzione che dovesse essere intrapresa nelle more del presente giudizio di appello.
In via pregiudiziale:
2) In accoglimento del primo motivo di appello, rigettare la domanda proposta dal sig. in rito, in quanto improponibile. CP_1
In alternativa rispetto al precedente capo:
3) In accoglimento del secondo motivo di appello, rigettare la domanda attorea per difetto di prova della sussistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale al momento dell'azione intrapresa e della decisione, ovvero per difetto di prova della titolarità di un credito risarcitorio e/o della sussistenza e dell'entità di un pregiudizio patrimoniale.
Nel merito:
4) In accoglimento del terzo motivo di appello, rigettare la domanda attorea per difetto di prova delle condizioni normative e di fatto della legittimazione processuale passiva straordinaria dell' , come prevista Parte_1 dall'art. 126, secondo comma, lett. c. del D.lgs. n. 209/2005.
5) In accoglimento del quarto, del quinto e del sesto motivo di appello, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova.
In via meramente subordinata rispetto a tutti i precedenti capi:
6) In accoglimento del settimo e dell'ottavo motivo di appello, dichiarare la corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, cod. civ. di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro e liquidare il risarcimento del danno in complessivi € 750,00, pari al 50% della somma reclamata dalla parte attrice nel primo grado di giudizio.
In ogni caso:
7) Condannare il sig. alla rifusione in favore dell' CP_1 [...]
in p. del l.r.p.t., delle spese e delle competenze del doppio Parte_1 grado di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
19/10/2023, si costituiva nel presente giudizio di appello l'appellato il CP_1 quale, di contro, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, deduceva, nell'ordine: — in via principale, la irregolarità della notifica effettuata nei confronti dell'ulteriore parte appellata — in CP_2
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
subordine, la sussistenza della legittimazione attiva in capo all'attore-appellato e la fondatezza della pretesa risarcitoria, anche nella ipotesi di intervenuta alienazione del bene danneggiato;
— infine, l'avere il giudice di prime cure ritenuto attendibile il teste escusso e coerente la sua deposizione con la dinamica del sinistro, in conformità con quanto previsto dall'art. 154 C.d.S.
Per quanto sopra, la predetta parte appellata insisteva per il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato, con conseguente conferma della sentenza resa in primo grado e condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi.
Non si costituiva neppure nel presente giudizio di appello l'ulteriore appellato- convenuto e responsabile civile, nonostante la regolare notificazione CP_2 dell'atto di citazione in appello eseguita nei propri confronti presso il domicilio ex lege ove ha sede l' cosicché del medesimo ne Parte_1 veniva dichiarata la contumacia.
Nel prosieguo del giudizio, ritenute preliminarmente infondate le doglianze sollevate da parte appellata circa una presunta irrituale notificazione dell'atto di appello nei confronti dell'ulteriore appellato (in virtù di tutto quanto CP_2 osservato in sede di ordinanza resa il 30/10/2023), rilevato che, nonostante i numerosi solleciti, non veniva acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, preso atto, tuttavia, che parte appellante risulta aver versato in atti copia integrale dei verbali di causa del giudizio di primo grado, ritenuto di poter decidere anche sulla base di detta documentazione (mai specificamente contestata dalla controparte costituita), sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 20/03/2025, con provvedimento del 24/03/2025 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente deve darsi atto dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione proposti;
allo scopo, infatti, non sono richieste formule sacramentali, bastando, piuttosto, che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., SS.UU. Civili, n. 27199 del 16.11.2017, a mente della quale “[…] Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ”revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Nel merito, si sono rivelati fondati il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di appello, con conseguente assorbimento di tutti gli altri, per le ragioni di seguito illustrate.
Facendo, infatti, applicazione del principio della decisione della causa in virtù della c.d. ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea
"sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (cfr. Cass., SS.UU., sentenza 8 maggio
2014 n. 9936 a mente della quale "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale") – va osservato che l'impugnazione spiegata dall'odierna società appellante è fondata e va, pertanto, accolta per la mancata esaustiva prova del fatto storico dedotto in lite (non passibile di essere tratta dalla inattendibile, generica e contraddittoria deposizione testimoniale resa dall'unico teste escusso nell'ambito del giudizio di primo grado), per la mancata compiuta prova dei danni asseritamente subiti dall'istante in occasione del menzionato fatto e, ancora più
a monte, per la mancata compiuta prova della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso dedotto in lite in capo alla ivi convenuta ovvero per la mancata Pt_1 compiuta prova della asserita riconducibilità del menzionato sinistro in capo ad un veicolo immatricolato all'estero per il quale l' sarebbe dotata da legittimazione Pt_1 ex lege.
In particolare, nel caso in esame l'adito Tribunale ritiene — contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure — , che la domanda risarcitoria spiegata doveva considerarsi infondata, e come tale non meritevole di accoglimento, non potendosi ritenere adempiuto, da parte dell'odierna parte appellata, l'onere probatorio sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., non avendo essa fornito idonea e certa prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda e, segnatamente, dell'evento e del nesso di causalità con i lamentati danni secondo la prospettazione dei fatti come dedotti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Invero, sulla base delle emergenze processuali versate in atti, il fatto storico come prospettato deve ritenersi non provato o quantomeno non verificatosi nei termini indicati, e ciò soprattutto in considerazione delle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dal teste , zio dell'attore ed unico teste escusso, dovendosi Tes_1 ritenere il suo narrato generico e privo di riscontri.
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
Sul punto, infatti, il suddetto testimone, escusso all'udienza del 15/03/2022 (cfr. documentazione allegata il 13/06/2024 da parte appellante e mai contestata dall'appellato costituito), si è limitato a rendere una deposizione totalmente generica e priva di elementi circostanziati, avendo riferito: «Ricordo che era l'inizio di ottobre dell'anno 2015 erano le ore 22:30 - 23:00 io mi trovavo a bordo della Fiat Punto, Grande
Punto di colore grigio condotta da mio nipote ed io ero seduto sul anteriore accanto al conducente;
Provenivamo da Quarto quando giunti alla rotonda di Maradona quando sopraggiungeva dalla nostra destra Opel Meriva che ci urtava alla ruota destra cioè dove ero posizionato io;
Preciso che l'Opel Meriva ci urtava con la sua parte anteriore;
dopo l'impatto ci siamo fermati e siamo scesi dall'auto, preciso che alla guida dell'Opel c'era un uomo di mezza età; Preciso che in occasione dell'incidente non ho riportato lesioni personali;
Ricordo che il conducente della si assumeva la responsabilità in occasione dello scambio CP_4 delle generalità; Ricordo che la Fiat Grande Punto riportava danni al paraurti, parafango anteriore destro e al tirante dello sterzo ragion per cui fummo costretti a chiamare il carroattrezzi perché la Fiat Punto non era marciante;
Dai rilievi fotografici che mi vengono mostrati riconosco l'auto ma i danni che si evincono dai rilievi sono imputabili ad un successivo sinistro verificatosi a Bologna, pertanto non posso riconoscere i danni del sinistro per cui è causa in quanto le foto mostrano danni ingenti rispetto a quelli subiti presso la rotonda Maradona.».
Nel caso di specie, l'attore ha fondato la propria ricostruzione del sinistro essenzialmente sulla deposizione del menzionato teste , la cui Tes_1 attendibilità è tuttavia fortemente compromessa per avere quest'ultimo fornito dichiarazioni incongruenti e generiche rispetto a elementi essenziali della dinamica del sinistro.
Più nello specifico, il teste non solo ha omesso qualsiasi riferimento Tes_1 utile a ricostruire la dinamica del sinistro (avendo, peraltro, affermato di avervi assistito dall'interno dell'abitacolo dello stesso veicolo attoreo e con visuale, dunque,
“parziale” e assolutamente inidonea a descrivere — con l'oggettività del terzo osservatore esterno — l'esatta provenienza del veicolo antagonista, la condotta tenuta dai due conducenti dei mezzi coinvolti, i precisi punti di impatto tra i mezzi, ecc.), ma ha anche trascurato dettagli che avrebbero consentito di ritenere senz'altro più verosimile l'accaduto, come ad esempio maggiori dettagli sull'auto antagonista
(colore, eventuale presenza di passeggeri a bordo, i danni da questa eventualmente riportati, ecc.) e sulla conformazione della strada e sull'andatura dei veicoli coinvolti
(non avendo lo stesso, infatti, né precisato i rispettivi sensi di marcia tenuti dai veicoli in questione, né precisato la presenza in loco di segnaletica, verticale od orizzontale, compreso il segnale di “Stop” asserito da parte attrice in citazione); inoltre, il teste riferiva che l'auto attorea venne prelevata da un carroattrezzi perché non era in grado di marciare, per poi dichiarare, tuttavia, con riferimento alle foto che gli venivano mostrate, di non riconoscere i danni in esse raffigurati perché quello stesso veicolo aveva subito “un successivo sinistro verificatosi a Bologna”.
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
Proprio sugli specifici danni asseritamente riportati dal veicolo attoreo in occasione del descritto sinistro, inoltre, oltre alle imprecise e generiche dichiarazioni rese sul punto dall'unico testimone escusso, va rilevato che l'attore non ha mai compiutamente provato e precisato la tipologia di danneggiamenti riconducibili al sinistro stradale qui dedotto in lite e quelli, invece, subiti in occasione del successivo sinistro da egli parimenti dedotto, al fine di compiutamente distinguere e differenziare gli uni dagli altri;
anzi, nella stessa comparsa conclusionale depositata dall'attore in primo grado (e odierno appellato) dinanzi al giudice di CP_1 prime cure (cfr. all. n. 5, produzione , quest'ultimo precisava “che i danni del Pt_1 secondo evento sono sovrapposti a quelli del primo […]”.
Peraltro, lo stesso attore (odierno appellante) non ha mai dimostrato di aver riparato il veicolo dopo il primo sinistro stradale (ossia quello qui dedotto in lite) e, dunque, dagli elementi emersi in sede di prova orale, in mancanza di una spesa che ne attesti l'avvenuta riparazione, appare inverosimile che un veicolo, con danni anche “al tirante dello sterzo” e quindi non in grado di marciare (come anche confermato dal testo escusso in primo grado), possa essere stato coinvolto nel secondo sinistro stradale che si asserisce essere avvenuto in data 23/06/2016.
A tutto ciò aggiungasi che l'unico teste escusso per parte attrice nell'ambito del giudizio di primo grado neppure alcun cenno faceva circa alla presunta nazionalità estera del veicolo antagonista e, nella specie, alla sua riconducibilità ad una nazione per la quale l' sia dotata di legittimazione ex lege. Pt_1
In diritto giova, infatti, premettere che ai sensi degli artt. 125 e 126, D.Lgs. 209/2005 la gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all'
[...] soltanto in due ipotesi: (a) nel caso in cui il veicolo in Parte_1 parola sia stato immatricolato in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero in uno Stato "terzo" rispetto all'Unione Europea con il quale lo Stato Italiano abbia concluso apposito accordo in forza del quale l'obbligo assicurativo si considera assolto per il solo fatto che il veicolo sia stato immatricolato nello Stato estero;
(b) nel caso in cui per il veicolo straniero coinvolto nel sinistro sia stato rilasciato dalla competente autorità straniera certificato internazionale di assicurazione — anche detto certa verde — attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea.
In altri termini, i due articoli di legge citati disciplinano le modalità per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli immatricolati in Stati esteri quando si trovano a circolare temporaneamente nel territorio italiano e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista del risarcimento dei danni da essi provocati. La gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all' ma tale gestione non è automatica, in Parte_1 quanto è subordinata alla sussistenza dei suddetti presupposti indicati dagli artt. 125
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
e 126 D.Lgs. 209/2005. In mancanza di tali requisiti il danneggiato non potrà agire nei confronti dell' con l'azione diretta, ciò in quanto l'art. 283, D.Lgs. cit., così come Pt_1 modificato dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, al comma d-ter dispone che qualora il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo nel risarcimento danni causati dalla circolazione stradale interviene il Fondo Garanzie Vittime della strada.
Orbene, nella specie, dal compendio istruttorio acquisito al processo non è emersa sicura, affidabile e univoca prova circa la effettiva riconducibilità del sinistro per cui
è causa al preciso veicolo estero dedotto dall'attore in citazione.
Tale circostanza, invero, non solo non è in alcun modo emersa dalle deposizioni testimoniali rese dall'unico teste escusso in primo grado, ma non risulta neppure documentalmente provato in atti.
Non appare superfluo, infatti, osservare in merito che, sul punto, il giudice di prime cure si limitava a motivare nella impugnata sentenza: “La legittimazione attiva è Parte provata dalla visura in atti, la legittimazione passiva è provata dalla comunicazione dell' presente in atti, che per legge è tenuto ad effettuare gli accertamenti per conto del danneggiato in merito alla legittimazione ed alla copertura del veicolo danneggiate. Non va provata la legittimazione del proprietario/conducente del veicolo straniero, in quanto nei confronti dello stesso non viene proposta alcuna domanda, ma viene semplicemente evocato in giudizio Parte attraverso l' che ne ha per legge la sostituzione processuale.” (cfr. pag. 2 della impugnata sentenza).
Tuttavia, nonostante le precise doglianze sollevate in merito dalla appellante con la proposizione, sul punto, di specifici motivi di gravame (atti a contestare giustapposto anche il proprio difetto di legittimazione passiva — id est di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso — nella gestione del sinistro dedotto in lite), l'appellato non risulta aver riprodotto in atti, nel presente giudizio di appello, la CP_1 documentazione da cui il menzionato profilo avrebbe dovuto trarsi, non avendo depositato, nell'ambito del presente giudizio di gravame, il proprio fascicolo di parte del primo grado.
Del resto, a nulla rileva la mancata trasmissione, da parte della cancelleria del giudice di prime cure, del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, dato che “Nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte.” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. 8528/2006).
Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, la domanda proposta dall'attore in primo grado — e odierno appellato — va integralmente rigettata. CP_1
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
Per effetto dell'integrale accoglimento del proposto gravame e della consequenziale riforma della sentenza di primo grado, va, altresì, accolta la domanda di restituzione formulata da parte appellante e tesa a conseguire il rimborso delle somme di euro
2.423,00 — elargita in favore dell'appellato a titolo di sorta capitale — CP_1
, e di euro 2.026,94 — elargita, a titolo di spese di lite, in favore dell'Avv. Paganini
Lucio, difensore del , dichiaratosi antistatario della detta parte attrice ex art. 93 CP_1
c.p.c. — in esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata (somme così come documentate in atti da parte appellante sin dalle note scritte depositate in data
24/10/2023 e non oggetto di contestazione alcuna dalla stessa parte appellata costituita).
Invero, è principio di diritto pacifico in giurisprudenza quello per cui “La domande di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio” (cfr., ex multis, Cass.
11491/2006).
Sul punto, va, inoltre, ulteriormente precisato che “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento.” (cfr. Cass.,
8215/2013; Cass. 10827/2007; Cass. 13736/2004; Cass. 13752/2002).
Inoltre, le circostanze che il difensore distrattario di parte attrice non sia stato direttamente evocato nel presente giudizio di gravame e che l'appello non sia stato rivolto anche nei propri confronti, non impediscono l'emissione di una pronuncia di condanna diretta nei confronti di quest'ultimo per la restituzione delle somme ricevute a titolo di spese di lite ex art. 93 c.p.c..
Ed invero, oltre a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi già citata, è stato altresì osservato come “L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.”
(cfr., da ultimo, sul punto, Cass. 25247/2017; Cass, 9062/2010, la quale, emessa in casistica in cui il difensore distrattario non aveva neppure partecipato al processo di appello, ha chiarito proprio che il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado — salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra — , come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione, cosicchè il distrattario è destinato a subire gli effetti della riforma della sentenza di primo grado benché non evocato personalmente nel giudizio di appello;
Cass. 13736/2004; Cass.
10827/2007).
In ragione, poi, dell'accoglimento integrale dell'appello, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dell'attore, (odierno appellato), quest'ultimo, in virtù del CP_1 principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dell'appellante Parte_1
[...
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellato, alla rifusione delle dette spese in favore CP_1 dell'appellante Parte_1
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore fino ad euro 1.100,01, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — , secondo l'entità della domanda accolta in primo grado) e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa nel doppio grado di giudizio
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 3427/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso sentenza n.
164/2023 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 30/12/2022 depositata in
Cancelleria in data 09/01/2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 12424/2018 r.g.”, pendente tra — appellante Parte_1
n. 3427/2023 r.g.a.c. Pag. 10 di 11 N. 3427/2023 R.G.A.C.
— e e — appellati — , ogni contraria istanza CP_1 CP_2 disattesa e domanda e questione e motivo di gravame assorbiti, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da parte appellante, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta integralmente la domanda proposta dell'attore, (odierno CP_1 appellato), nell'ambito del giudizio di primo grado;
2. per l'ulteriore effetto, condanna il predetto appellato, al CP_1 pagamento, in favore della odierna appellante, Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo
[...] grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 1.200,00
(milleduecento/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. ancora per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellato alla restituzione, in favore dell'appellante, CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 della somma complessiva di euro 2.423,00 (duemilaquattrocentoventitre/00) da egli ricevuta in esecuzione della riformata decisione;
4. altresì per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'Avv. Paganini Lucio, quale difensore costituito per la medesima parte appellata in primo grado, e distrattario delle spese di lite CP_1 liquidate in proprio favore nella impugnata e riformata decisione, alla restituzione, in favore dell'appellante, in Pt_1 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva di euro 2.026,94
(duemilaventisei/94), dallo stesso ricevuta a titolo di spese di lite in esecuzione della riformata decisione;
5. condanna, infine, l'appellato, al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in complessivi euro 1.700,00 (millesettecento/00), di cui euro 200,00
(ducento/00) per spese ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 13/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
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