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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/12/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 889/2022 R. G. vertente tra nato a [...] il [...], c.f.: , e Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Messina, via Giuseppe La Farina n. 7, presso lo studio dell'avv.
Angioletta FI, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001,
APPELLANTI contro c.f.: e, per essa, quale procuratrice, già CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
, e per essa, quale procuratrice, in persona dell'Amministratore delegato
[...] Controparte_4 dr. elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli avv.ti Carlotta CP_5
AM e MA ND, che la rappresentano e difendono - congiuntamente e disgiuntamente
- per procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 20 dicembre 2023,
APPELLATA
__________________
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c. p. c. emessa dal Tribunale di Patti in data
23 novembre 2022 nel proc. n. 143/2021 R.G. in materia di contratti bancari
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per gli appellanti: “contesta gli assunti di controparte ed insiste nella propria posizione processuale, in particolare nell'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato da L'Avv. CP_1
FI chiede che la causa venga decisa con accoglimento di tutte le domande formulate nell'atto di appello”.
Per l'appellata: “si contesta anzitutto tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e, in replica alla citazione avversaria, si richiede dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c.
Parte appellata si richiama, altresì, a tutte le domande ed eccezioni svolte nel proprio scritto difensivo, qui da intendersi tutte ritrascritte, ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nella comparsa di risposta depositata nel presente fascicolo telematico”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2022 e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello, nei confronti in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] CP_1 avverso l'ordinanza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Patti, in accoglimento delle domande proposte dalla società anzidetta – volte ad ottenere la condanna del primo al pagamento dell'importo di € 15.420,12 oltre interessi, nonché della , in solido con il Pt_2
, al pagamento della somma di € 7.746,85 (in virtù della garanzia fideiussoria Parte_1 dalla stessa prestata), quale saldo debitore del contratto di c/c n. 76892000168 sottoscritto con
[...]
- ha condannato entrambi i convenuti, in solido tra loro (la , Controparte_6 Pt_2 quale fideiussore, sino alla concorrenza di € 7.746,85), al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 15.420,12, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, a titolo di saldo del conto corrente n. 76892000168, nonché al rimborso, in solido, in favore di controparte, delle spese di lite (liquidate come in dispositivo).
Gli appellanti hanno criticato l'ordinanza impugnata nelle parti e per i motivi di cui si dirà più avanti e hanno chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse dichiarata l'improcedibilità dell'avversa domanda e, in ogni caso, fosse dichiarato prescritto il diritto di credito azionato da controparte.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 4 maggio 2023 si è costituita CP_1 resistendo all'appello, di cui ha eccepito l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 342
c.p.c.; nel merito ne ha, comunque, contestato i motivi, chiedendone il rigetto, così come della richiesta di inibitoria.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Nelle more del giudizio, con comparsa depositata il 20 dicembre 2023, l'appellata si è costituita con nuovi difensori (di cui in epigrafe).
2 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata – come da provvedimento del 9 maggio 2023 - è stata fissata l'udienza del 25 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita a quella del 16 dicembre 2024 per il carico di ruolo.
In tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.p.c. (come inserito dal
D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021;
7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla
Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Col primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda avversa – da loro reiterata (anche) dopo l'espletamento della procedura di mediazione – sull'assunto che la procura generale alle liti conferita ai difensori di fosse sufficiente ed idonea per la partecipazione del legale avv. Massimei al CP_1 procedimento di mediazione, nonché legittima, agli stessi fini, la sostituzione del predetto difensore con altro legale (l'avv. Stanzione), cui è stata conferita delega il 12 luglio 2021 da parte del primo.
Obiettano che siffatta statuizione sarebbe erronea dato che, per costante e concorde giurisprudenza, perché il difensore della parte possa validamente partecipare al procedimento di mediazione non è sufficiente la procura alle liti a lui conferita, laddove nel caso di specie, come evidenziato già nelle note difensive depositate in primo grado l'11 novembre 2022, l'istanza di avvio della procedura di
3 mediazione è stata firmata dall'avv. Gianluca Massimei, difensore della ricorrente non CP_1 munito a tal uopo di apposita procura.
Rilevano ancora che il rigetto della eccezione di improcedibilità sarebbe vieppiù erroneo nella specie anche in considerazione del fatto che all'incontro di mediazione del 13 luglio 2021 (tenutosi telematicamente), mentre sono stati presenti personalmente essi appellanti ed il loro difensore, non lo
è stato, invece, il legale rappresentante di ( ), avendovi presenziato CP_1 Controparte_7 solo l'avv. Francesco Stanzione, in sostituzione dell'avv. Gianluca Massimei, difensore della predetta società, anch'egli non munito di specifica procura speciale sostanziale appositamente rilasciata allo scopo, ma di una mera delega che così testualmente recitava: “delego l'avv. Francesco Stanzione
(C.F.: ) a comparire in mia sostituzione, ed in rappresentanza della mia C.F._3 assistita, all'incontro di mediazione del 13/07/2021 e di cui alla procedura segnata al CP_1
921/21, dinanzi alla Camera di Mediazione – Patti” (richiamano in proposito gli estremi della pronuncia della Suprema Corte n. 8473/2019).
Evidenziano, più in particolare, che la delega conferita ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione nell'interesse della parte dovrebbe consistere, sul piano sostanziale, in una procura specificamente diretta ad attribuire al procuratore, a conoscenza dei fatti, il potere di transigere all'incontro di mediazione.
Sotto il profilo processuale, poi, sostengono che il carattere negoziale che contraddistingue il sistema della mediazione fa sì che, in quanto funzionale al raggiungimento di un titolo contrattuale, il conferimento del potere di partecipare alla stessa in sostituzione della parte non rientra tra i possibili contenuti della procura alle liti di cui all'art. 83 c.p.c. - nel caso in questione rilasciata per atto notarile
-, richiamando sul punto, ancora una volta, la pronuncia della Suprema Corte del 2019 sopra citata.
Tutte le suddette circostanze avrebbero comportato dunque, a dire degli appellanti, un vizio insanabile nell'espletamento della procedura di mediazione per difetto di apposita procura sostanziale rilasciata da al difensore (avv. Gianluca Massimei). CP_1
Il motivo è meritevole di accoglimento secondo quanto si dirà.
Dagli atti del giudizio di primo grado risulta incontestabilmente che gli allora resistenti
, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito l'improcedibilità della Controparte_8 domanda avversa per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, rientrando la controversia tra quelle per le quali l'art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 (già art. 5) prescrive la mediazione medesima a pena di improcedibilità.
4 Stante la suddetta eccezione, il G.I., all'udienza del 7 giugno 2021, riscontrata la dedotta omissione, ha assegnato alla società ricorrente ( il termine di 15 giorni per dare avvio alla CP_1 procedura di mediazione.
La predetta l'ha, quindi, avviata depositando relativa istanza sottoscritta dal difensore, che ha sortito esito negativo all'unico incontro del 13 luglio 2021.
Per tabulas emerge che all'udienza di prosecuzione del 18 gennaio 2022 (svoltasi in modalità cartolare) i resistenti hanno reiterato l'eccezione di improcedibilità ed il G.I. ha, conseguentemente, invitato le parti a depositare brevi note difensive sul punto, rinviando all'udienza del 2 maggio 2022.
Nelle note di trattazione scritta depositate per tale udienza (svoltasi parimenti in modalità cartolare),
i resistenti – per quanto qui di specifico interesse - hanno insistito nella predetta eccezione ed il G.I., all'esito, ha fissato per la decisione l'udienza del 22 novembre 2022, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.
In dette note i resistenti hanno (ancora una volta) ribadito la suddetta eccezione, basata sule stesse ragioni evidenziate (poi) nell'atto di appello.
Il Tribunale, nell'ordinanza qui impugnata, l'ha ritenuta infondata rilevando, anzitutto, che con la procura notarile depositata in atti era stato conferito espressamente ai procuratori della società ricorrente “ogni più ampia facoltà e potere di legge necessario al buon fine dell'incarico incluso quello di transigere e conciliare le liti … ricevere e incassare somme, dare quietanza, nominare procuratori speciali e difensori, farsi sostituire”, dovendosi ricomprendere nella locuzione
“transigere e conciliare le liti” anche il potere di partecipare al procedimento di mediazione, siccome finalizzato, appunto, alla conciliazione della lite;
ha, inoltre, sotto altro connesso profilo, argomentato che la sostituzione del procuratore dell' con altro difensore all'incontro di mediazione CP_1 del 13 luglio 2021 era avvenuta mediante espressa delega del primo, con la quale era stato conferito al delegato (avv. Stanzione) il potere di comparire in sostituzione del delegante (avv. Massimei) ed in rappresentanza dell'assistita CP_1
Tale che – ha osservato il primo Giudice -, anche a voler ritenere che il delegato non potesse a sua volta delegare altro professionista, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere sollevata davanti al
Mediatore, il quale avrebbe potuto, a tal uopo, concedere un differimento;
cosa che, nella specie, non si è verificata secondo quanto risulta dal verbale dell'incontro di che trattasi, in cui si attesta l'esito negativo del tentativo di mediazione, dopo avere il Mediatore dato atto della volontà espressa dalle parti di non volere neppure iniziare la mediazione.
Il convincimento del primo Giudice non è condivisibile.
5 È ius receptum per costante insegnamento giurisprudenziale che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate (oggi) dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013) e, prima della novella, dall'art. 5 dello stesso decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste.
Ed infatti, qualora la parte non possa o non voglia intervenire personalmente, la stessa può conferire ad un terzo (tra cui lo stesso difensore) il potere di sostituirla nel procedimento di mediazione, ma ciò deve fare mediante il rilascio di apposita procura speciale che contenga uno specifico riferimento alla controversia oggetto della mediazione stessa e che attribuisca al rappresentante tutti i poteri sostanziali necessari per partecipare utilmente al procedimento di mediazione.
Il che significa – puntualizza lo stesso Giudice nomofilattico - che non può ritenersi sufficiente una procura (generale o, anche, speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale, anche se comprendente il potere di transigere e conciliare la lite;
in ogni caso – precisa ancora la
Suprema Corte - la procura per partecipare al procedimento di mediazione, anche se rilasciata al difensore della parte rappresentata (e necessariamente mediante atto notarile), deve specificamente prevedere, oltre al potere di transigere e conciliare la lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, in modo tale da consentire al rappresentante di poter addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da eliminare la necessità del giudizio.
Si è, dunque, ribadito, anche recentemente, il principio giurisprudenziale secondo cui nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato, in particolare, dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo n. 28/2010 (e s.m.i.), l'articolo 8 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato;
d'altra parte, però, non è previsto, ma neanche escluso, che la delega possa essere conferita al difensore.
Deve quindi ritenersi che la parte, che per sua scelta o per impossibilità non partecipi personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore: nondimeno, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, siffatto potere deve essergli conferito mediante apposita procura sostanziale avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il
6 conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (tra le tante in tal senso si vedano Cass. civ. nn. 14676/2025; 18106/2024; 20643/2023; 13029/2022; 8473/2019).
Se ne ricava – in estrema sintesi – che il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito validamente solo con una procura speciale sostanziale avente ad oggetto, appunto, il potere di svolgere la mediazione e di disporre dei diritti sostanziali che ne costituiscono l'oggetto; deve trattarsi, in definitiva, di un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei necessari poteri per la soluzione della controversia, (come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84).
E ciò per rispondere alla ratio legis della mediazione obbligatoria che è quella di confidare nell'impegno personale e preliminare delle parti, volto a trovare la composizione degli opposti interessi, che sia satisfattiva al punto tale da evitare (alle parti stesse e allo Stato, più in generale) una ben più lunga e onerosa controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti.
In questa linea esegetica è stato affermato, infatti, dalla Corte di legittimità, che il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all'interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una via che, al di là delle soluzioni in diritto dell'eventuale controversia, consenta di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali (v. sul punto Cass. civ. nn. 18068/2019; 8473/2019).
Si esclude, pertanto, in siffatto contesto interpretativo, che, ai fini del valido conferimento della delega al difensore, sia sufficiente la sola procura alle liti – pur in ipotesi contenente la facoltà di transigere –, essendo invece necessaria, come si è detto, una procura specifica sostanziale (e non già solo processuale) relativa alla mediazione.
Tanto esposto in diritto, rileva la Corte che nel caso di specie è pacifico che l' non ha CP_1 partecipato personalmente all'incontro di mediazione, non essendo presente il legale rappresentante della stessa;
allo stesso modo, risulta ex actis che all'incontro medesimo ha partecipato l'avv.
Stanzione, in sostituzione dell'avv. Massimei – difensore della società medesima nel giudizio n.
143/2021 R.G., già instaurato -, il quale, nella veste di difensore appunto, aveva conferito al primo espressa “delega” a “comparire in sua sostituzione” ed “in rappresentanza della sua assistita”.
Ora, l'avv. Massimei non emerge che fosse munito di apposita procura speciale sostanziale rilasciata da e contenente il conferimento del potere di partecipare alla mediazione in luogo della CP_1 società medesima, oltre che di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia: allo stesso risulta essere stata conferita, solamente, “procura generale alle liti”, con atto notarile del 13 ottobre
2020, con attribuzione “della rappresentanza e della difesa della società in tutte le controversie attive
7 e passive, iniziate o da iniziare, a cognizione ordinaria e/o speciale, anche di natura cautelare … in ogni fase e grado …” e con “ogni più ampia facoltà e potere di legge necessario al buon fine dell'incarico, incluso quello di transigere e conciliare le liti, chiamare o intervenire in causa, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, proporre impugnazioni e resistere alle stesse … ricevere ed incassare somme, dare quietanza, nominare procuratori speciali e difensori, farsi sostituire …” (così testualmente nel menzionato atto di procura, espressamente intitolato – va detto -
“procura generale alle liti”).
È evidente che trattasi di mera procura generale alle liti ex art. 83, comma 2, c.p.c., sia pure rilasciata con atto notarile, dal tenore e dalla valenza solo processuali, compreso il potere (correlato a tale sua natura processuale) di “conciliare e transigere le liti”, che però, contrariamente a quanto opinato dal
Tribunale, non è sufficiente, alla luce dei principi di diritto vivente sopra illustrati, al fine di validamente attribuire all'avv. Massimei anche il potere di partecipare direttamente alla mediazione
(in luogo della parte personalmente) e di disporre del diritto sostanziale oggetto della contesa.
A diverse conclusioni non può condurre l'assunto difensivo dell'appellata, la quale si è limitata, sul punto, sostanzialmente a ribadire gli argomenti (non condivisibili) del primo Giudice, evidenziando che si sarebbe di fronte, nella specie, non già ad una procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c., bensì ad una più ampia procura, pure sostanziale, rilasciata da un pubblico ufficiale e, dunque, avente caratteristiche di atto pubblico, con la quale la società avrebbe inteso conferire al proprio legale tutti i poteri utili a gestire qualsivoglia aspetto delle controversie, compresa la facoltà di rappresentarla in sede di mediazione.
In realtà, però, per quanto ampia e generale, la suddetta procura, come risulta chiaramente dal suo tenore letterale e contenutistico, rimane, comunque, entro e non oltre il perimetro dell'atto di cui all'art. 83 c.p.c. col quale la parte ha conferito ai legali (avv. Padovani e avv. Massimei) il potere
(sicuramente esteso) di compiere ogni attività di natura processuale utile alla parte, ma pur sempre riconducibile entro i limiti di quelli indicati al comma 1 dell'art. 84 c.p.c., senza la previsione espressa, tuttavia, anche del potere di compiere attività inerenti alla mediazione.
Incombente quest'ultimo che, a mente del secondo comma dell'art. 84 c.p.c., è riconducibile tipicamente, secondo quanto si è detto più sopra, agli “atti che importano disposizione del diritto in contesa” e che, come tale, necessita di apposito ed espresso conferimento ad opera della parte, alla stessa stregua di una rappresentanza sostanziale e non già meramente processuale.
In difetto di apposita procura sostanziale, poi, l'avv. Massimei non avrebbe potuto validamente delegare a terzi (nella specie l'avv. Stanzione) il potere di “comparire in sua sostituzione” all'incontro di mediazione (in luogo della parte personalmente).
8 Vero è che tra le facoltà conferite dall' al predetto legale con la procura alle liti sopra CP_1 richiamata vi era anche quella di “nominare procuratori speciali e difensori, farsi sostituire …”, ma ciò si riferisce, evidentemente, data la natura meramente processuale della procura medesima, sempre e solo al mandato professionale inerente al patrocinio legale, non estensibile al punto da comprendervi anche il potere di sostituire la parte personalmente all'incontro di mediazione, (potere) già carente in capo al preteso delegante.
Si vuol dire, in altri termini, che l'avv. Stanzione avrebbe potuto sostituire validamente l'avv.
Massimei all'incontro di mediazione, ma solamente nella funzione di “assistenza” necessaria alla parte, qualora quest'ultima vi fosse stata presente regolarmente (si rammenta che, a norma dell'art. 8, comma 1, d. lgs. n. 28/2010 nel testo vigente ratione temporis, “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”), ma certamente non avrebbe potuto comparire in sostituzione dell'avv. Massimei nella sua veste di sostituto - senza valido potere, secondo quanto si è detto sin qui - della parte personalmente ( . CP_1
E ciò, prima ancora che per la regola per cui “delegatus non potest delegare”, più semplicemente per il fatto che non può essere validamente conferito ad altri un potere di cui non si è giuridicamente titolare.
Discende da tutto quanto sopra che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, il procedimento di mediazione non si è regolarmente svolto nel caso di specie, con conseguente mancata realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta da CP_1 prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, che, perciò, va dichiarata improcedibile.
Vale in ultimo precisare che l'eccezione di improcedibilità è stata tempestivamente proposta dai resistenti in primo grado, sin dalla prima difesa utile successiva Parte_3 all'esperimento del tentativo di mediazione come si è riportato più nel dettaglio sopra, essendo stata da costoro ribadita, poi, sino alle note conclusive dell'11 novembre 2022.
Diversamente da quanto ha sostenuto l'appellata, i resistenti anzidetti non sono incorsi in alcuna decadenza per non avere sollevato la questione della mancanza di rappresentanza davanti al mediatore, dato che nessuna norma prescrive che la parte interessata debba, a pena di decadenza, eccepire il difetto di rappresentanza e/o comunque ogni altra irregolarità della procedura in sede di mediazione.
Vero è, piuttosto, che l'eccezione di irregolare esperimento della mediazione obbligatoria, alla stessa stregua della mancanza del suo esperimento - da cui deriva l'improcedibilità della domanda -, deve essere sollevata “dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (così testualmente il comma 1 dell'art. 5 del citato decreto, nel testo vigente ratione
9 temporis), intrepretato dalla dominante giurisprudenza nel senso di “primo atto difensivo utile successivo all'incontro di mediazione” (nel caso in cui questo avvenga a giudizio iniziato), non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. da ultimo Cass. civ. nn. 27935/2025; 12858/2025; 12896/2021).
Condizione avveratasi, come detto, nel caso in esame, dove i resistenti hanno eccepito l'irregolarità della procedura sin dal primo atto successivo alla ripresa del giudizio dopo l'esperimento del tentativo di che trattasi.
L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo ed ultimo - siccome attinente al merito della domanda giudiziale qui dichiarata improcedibile -, a mezzo del quale gli appellanti hanno reiterato l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato da controparte
(rigettata dal primo Giudice).
L'accoglimento dell'appello impone alla Corte di procedere d'ufficio – quale conseguenza della pronuncia di merito adottata – ad un nuovo regolamento delle spese processuali tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le tante Cass. civ. nn. 9064/2018;
11423/2016).
In questa prospettiva, considerata la totale soccombenza di – giusta declaratoria di CP_1 improcedibilità della domanda dalla stessa articolata, in accoglimento dell'eccezione di controparte
–, la stessa deve essere condannata alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese di lite del giudizio di primo e di secondo grado.
Esse vanno determinate, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022
(qui applicabile ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), tenuto conto del valore della controversia determinato in base alla domanda – scaglione da € 5.201 a € 26.000 – ed applicando i valori tariffari minimi, in ragione della ridotta difficoltà delle questioni trattate e della correlata entità delle prestazioni defensionali richieste, tali da potersi liquidare, quanto al primo grado, nella somma complessiva di € 2.540 a titolo di onorario – di cui € 460 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione e € 851,00 per la fase decisionale -
, senza l'aumento (solo facoltativo) per la pluralità delle parti difese, stante la loro pressoché identica posizione processuale, oltre rimborso del c.u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta); quanto al secondo grado, seguendo gli stessi criteri anzidetti, va liquidata la somma complessiva di € 2.906 a titolo di onorario
– di cui € 567 per la fase di studio, € 461 per la fase introduttiva, € 922 per la fase di trattazione (v.
10 sul punto specifico Cass. civ. n. 29857/2023), e € 956 per la fase decisionale -, senza l'aumento per la pluralità di parte difese per le stesse suddette ragioni, oltre rimborso del c.u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, respinta ogni diversa domanda, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 21 dicembre 2022 da e Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Patti in data 23 Parte_2 novembre 2022 nel proc. n. 143/2021 R.G., nei confronti di e, per essa, CP_1 [...]
(già e, per essa, in persona dell'Amministratore CP_2 Controparte_9 Controparte_4 delegato dr. così provvede: CP_5
• in accoglimento del primo motivo di appello (in esso assorbita ogni altra doglianza) e in riforma dell'ordinanza gravata, dichiara improcedibile la domanda giudiziale proposta da CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso del 29 gennaio 2021;
• condanna e, per essa, (già , e per essa CP_10 Controparte_11 Controparte_9
in persona dell'Amministratore Delegato dr. al rimborso Controparte_12 CP_5 delle spese del primo e secondo grado del giudizio in favore di e Parte_1
liquidate a titolo di onorario in € 2.540 e, rispettivamente, € 2.906 Parte_2
(ripartiti come in parte motiva), oltre, per entrambi i gradi, al rimborso del c.u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA
(ove dovuta).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
11
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 889/2022 R. G. vertente tra nato a [...] il [...], c.f.: , e Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Messina, via Giuseppe La Farina n. 7, presso lo studio dell'avv.
Angioletta FI, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001,
APPELLANTI contro c.f.: e, per essa, quale procuratrice, già CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
, e per essa, quale procuratrice, in persona dell'Amministratore delegato
[...] Controparte_4 dr. elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli avv.ti Carlotta CP_5
AM e MA ND, che la rappresentano e difendono - congiuntamente e disgiuntamente
- per procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 20 dicembre 2023,
APPELLATA
__________________
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c. p. c. emessa dal Tribunale di Patti in data
23 novembre 2022 nel proc. n. 143/2021 R.G. in materia di contratti bancari
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per gli appellanti: “contesta gli assunti di controparte ed insiste nella propria posizione processuale, in particolare nell'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato da L'Avv. CP_1
FI chiede che la causa venga decisa con accoglimento di tutte le domande formulate nell'atto di appello”.
Per l'appellata: “si contesta anzitutto tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e, in replica alla citazione avversaria, si richiede dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c.
Parte appellata si richiama, altresì, a tutte le domande ed eccezioni svolte nel proprio scritto difensivo, qui da intendersi tutte ritrascritte, ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nella comparsa di risposta depositata nel presente fascicolo telematico”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2022 e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello, nei confronti in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] CP_1 avverso l'ordinanza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Patti, in accoglimento delle domande proposte dalla società anzidetta – volte ad ottenere la condanna del primo al pagamento dell'importo di € 15.420,12 oltre interessi, nonché della , in solido con il Pt_2
, al pagamento della somma di € 7.746,85 (in virtù della garanzia fideiussoria Parte_1 dalla stessa prestata), quale saldo debitore del contratto di c/c n. 76892000168 sottoscritto con
[...]
- ha condannato entrambi i convenuti, in solido tra loro (la , Controparte_6 Pt_2 quale fideiussore, sino alla concorrenza di € 7.746,85), al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 15.420,12, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, a titolo di saldo del conto corrente n. 76892000168, nonché al rimborso, in solido, in favore di controparte, delle spese di lite (liquidate come in dispositivo).
Gli appellanti hanno criticato l'ordinanza impugnata nelle parti e per i motivi di cui si dirà più avanti e hanno chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse dichiarata l'improcedibilità dell'avversa domanda e, in ogni caso, fosse dichiarato prescritto il diritto di credito azionato da controparte.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 4 maggio 2023 si è costituita CP_1 resistendo all'appello, di cui ha eccepito l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 342
c.p.c.; nel merito ne ha, comunque, contestato i motivi, chiedendone il rigetto, così come della richiesta di inibitoria.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Nelle more del giudizio, con comparsa depositata il 20 dicembre 2023, l'appellata si è costituita con nuovi difensori (di cui in epigrafe).
2 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata – come da provvedimento del 9 maggio 2023 - è stata fissata l'udienza del 25 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita a quella del 16 dicembre 2024 per il carico di ruolo.
In tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.p.c. (come inserito dal
D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021;
7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla
Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Col primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda avversa – da loro reiterata (anche) dopo l'espletamento della procedura di mediazione – sull'assunto che la procura generale alle liti conferita ai difensori di fosse sufficiente ed idonea per la partecipazione del legale avv. Massimei al CP_1 procedimento di mediazione, nonché legittima, agli stessi fini, la sostituzione del predetto difensore con altro legale (l'avv. Stanzione), cui è stata conferita delega il 12 luglio 2021 da parte del primo.
Obiettano che siffatta statuizione sarebbe erronea dato che, per costante e concorde giurisprudenza, perché il difensore della parte possa validamente partecipare al procedimento di mediazione non è sufficiente la procura alle liti a lui conferita, laddove nel caso di specie, come evidenziato già nelle note difensive depositate in primo grado l'11 novembre 2022, l'istanza di avvio della procedura di
3 mediazione è stata firmata dall'avv. Gianluca Massimei, difensore della ricorrente non CP_1 munito a tal uopo di apposita procura.
Rilevano ancora che il rigetto della eccezione di improcedibilità sarebbe vieppiù erroneo nella specie anche in considerazione del fatto che all'incontro di mediazione del 13 luglio 2021 (tenutosi telematicamente), mentre sono stati presenti personalmente essi appellanti ed il loro difensore, non lo
è stato, invece, il legale rappresentante di ( ), avendovi presenziato CP_1 Controparte_7 solo l'avv. Francesco Stanzione, in sostituzione dell'avv. Gianluca Massimei, difensore della predetta società, anch'egli non munito di specifica procura speciale sostanziale appositamente rilasciata allo scopo, ma di una mera delega che così testualmente recitava: “delego l'avv. Francesco Stanzione
(C.F.: ) a comparire in mia sostituzione, ed in rappresentanza della mia C.F._3 assistita, all'incontro di mediazione del 13/07/2021 e di cui alla procedura segnata al CP_1
921/21, dinanzi alla Camera di Mediazione – Patti” (richiamano in proposito gli estremi della pronuncia della Suprema Corte n. 8473/2019).
Evidenziano, più in particolare, che la delega conferita ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione nell'interesse della parte dovrebbe consistere, sul piano sostanziale, in una procura specificamente diretta ad attribuire al procuratore, a conoscenza dei fatti, il potere di transigere all'incontro di mediazione.
Sotto il profilo processuale, poi, sostengono che il carattere negoziale che contraddistingue il sistema della mediazione fa sì che, in quanto funzionale al raggiungimento di un titolo contrattuale, il conferimento del potere di partecipare alla stessa in sostituzione della parte non rientra tra i possibili contenuti della procura alle liti di cui all'art. 83 c.p.c. - nel caso in questione rilasciata per atto notarile
-, richiamando sul punto, ancora una volta, la pronuncia della Suprema Corte del 2019 sopra citata.
Tutte le suddette circostanze avrebbero comportato dunque, a dire degli appellanti, un vizio insanabile nell'espletamento della procedura di mediazione per difetto di apposita procura sostanziale rilasciata da al difensore (avv. Gianluca Massimei). CP_1
Il motivo è meritevole di accoglimento secondo quanto si dirà.
Dagli atti del giudizio di primo grado risulta incontestabilmente che gli allora resistenti
, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito l'improcedibilità della Controparte_8 domanda avversa per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, rientrando la controversia tra quelle per le quali l'art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 (già art. 5) prescrive la mediazione medesima a pena di improcedibilità.
4 Stante la suddetta eccezione, il G.I., all'udienza del 7 giugno 2021, riscontrata la dedotta omissione, ha assegnato alla società ricorrente ( il termine di 15 giorni per dare avvio alla CP_1 procedura di mediazione.
La predetta l'ha, quindi, avviata depositando relativa istanza sottoscritta dal difensore, che ha sortito esito negativo all'unico incontro del 13 luglio 2021.
Per tabulas emerge che all'udienza di prosecuzione del 18 gennaio 2022 (svoltasi in modalità cartolare) i resistenti hanno reiterato l'eccezione di improcedibilità ed il G.I. ha, conseguentemente, invitato le parti a depositare brevi note difensive sul punto, rinviando all'udienza del 2 maggio 2022.
Nelle note di trattazione scritta depositate per tale udienza (svoltasi parimenti in modalità cartolare),
i resistenti – per quanto qui di specifico interesse - hanno insistito nella predetta eccezione ed il G.I., all'esito, ha fissato per la decisione l'udienza del 22 novembre 2022, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.
In dette note i resistenti hanno (ancora una volta) ribadito la suddetta eccezione, basata sule stesse ragioni evidenziate (poi) nell'atto di appello.
Il Tribunale, nell'ordinanza qui impugnata, l'ha ritenuta infondata rilevando, anzitutto, che con la procura notarile depositata in atti era stato conferito espressamente ai procuratori della società ricorrente “ogni più ampia facoltà e potere di legge necessario al buon fine dell'incarico incluso quello di transigere e conciliare le liti … ricevere e incassare somme, dare quietanza, nominare procuratori speciali e difensori, farsi sostituire”, dovendosi ricomprendere nella locuzione
“transigere e conciliare le liti” anche il potere di partecipare al procedimento di mediazione, siccome finalizzato, appunto, alla conciliazione della lite;
ha, inoltre, sotto altro connesso profilo, argomentato che la sostituzione del procuratore dell' con altro difensore all'incontro di mediazione CP_1 del 13 luglio 2021 era avvenuta mediante espressa delega del primo, con la quale era stato conferito al delegato (avv. Stanzione) il potere di comparire in sostituzione del delegante (avv. Massimei) ed in rappresentanza dell'assistita CP_1
Tale che – ha osservato il primo Giudice -, anche a voler ritenere che il delegato non potesse a sua volta delegare altro professionista, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere sollevata davanti al
Mediatore, il quale avrebbe potuto, a tal uopo, concedere un differimento;
cosa che, nella specie, non si è verificata secondo quanto risulta dal verbale dell'incontro di che trattasi, in cui si attesta l'esito negativo del tentativo di mediazione, dopo avere il Mediatore dato atto della volontà espressa dalle parti di non volere neppure iniziare la mediazione.
Il convincimento del primo Giudice non è condivisibile.
5 È ius receptum per costante insegnamento giurisprudenziale che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate (oggi) dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013) e, prima della novella, dall'art. 5 dello stesso decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste.
Ed infatti, qualora la parte non possa o non voglia intervenire personalmente, la stessa può conferire ad un terzo (tra cui lo stesso difensore) il potere di sostituirla nel procedimento di mediazione, ma ciò deve fare mediante il rilascio di apposita procura speciale che contenga uno specifico riferimento alla controversia oggetto della mediazione stessa e che attribuisca al rappresentante tutti i poteri sostanziali necessari per partecipare utilmente al procedimento di mediazione.
Il che significa – puntualizza lo stesso Giudice nomofilattico - che non può ritenersi sufficiente una procura (generale o, anche, speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale, anche se comprendente il potere di transigere e conciliare la lite;
in ogni caso – precisa ancora la
Suprema Corte - la procura per partecipare al procedimento di mediazione, anche se rilasciata al difensore della parte rappresentata (e necessariamente mediante atto notarile), deve specificamente prevedere, oltre al potere di transigere e conciliare la lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, in modo tale da consentire al rappresentante di poter addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da eliminare la necessità del giudizio.
Si è, dunque, ribadito, anche recentemente, il principio giurisprudenziale secondo cui nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato, in particolare, dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo n. 28/2010 (e s.m.i.), l'articolo 8 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato;
d'altra parte, però, non è previsto, ma neanche escluso, che la delega possa essere conferita al difensore.
Deve quindi ritenersi che la parte, che per sua scelta o per impossibilità non partecipi personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore: nondimeno, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, siffatto potere deve essergli conferito mediante apposita procura sostanziale avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il
6 conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (tra le tante in tal senso si vedano Cass. civ. nn. 14676/2025; 18106/2024; 20643/2023; 13029/2022; 8473/2019).
Se ne ricava – in estrema sintesi – che il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito validamente solo con una procura speciale sostanziale avente ad oggetto, appunto, il potere di svolgere la mediazione e di disporre dei diritti sostanziali che ne costituiscono l'oggetto; deve trattarsi, in definitiva, di un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei necessari poteri per la soluzione della controversia, (come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84).
E ciò per rispondere alla ratio legis della mediazione obbligatoria che è quella di confidare nell'impegno personale e preliminare delle parti, volto a trovare la composizione degli opposti interessi, che sia satisfattiva al punto tale da evitare (alle parti stesse e allo Stato, più in generale) una ben più lunga e onerosa controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti.
In questa linea esegetica è stato affermato, infatti, dalla Corte di legittimità, che il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all'interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una via che, al di là delle soluzioni in diritto dell'eventuale controversia, consenta di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali (v. sul punto Cass. civ. nn. 18068/2019; 8473/2019).
Si esclude, pertanto, in siffatto contesto interpretativo, che, ai fini del valido conferimento della delega al difensore, sia sufficiente la sola procura alle liti – pur in ipotesi contenente la facoltà di transigere –, essendo invece necessaria, come si è detto, una procura specifica sostanziale (e non già solo processuale) relativa alla mediazione.
Tanto esposto in diritto, rileva la Corte che nel caso di specie è pacifico che l' non ha CP_1 partecipato personalmente all'incontro di mediazione, non essendo presente il legale rappresentante della stessa;
allo stesso modo, risulta ex actis che all'incontro medesimo ha partecipato l'avv.
Stanzione, in sostituzione dell'avv. Massimei – difensore della società medesima nel giudizio n.
143/2021 R.G., già instaurato -, il quale, nella veste di difensore appunto, aveva conferito al primo espressa “delega” a “comparire in sua sostituzione” ed “in rappresentanza della sua assistita”.
Ora, l'avv. Massimei non emerge che fosse munito di apposita procura speciale sostanziale rilasciata da e contenente il conferimento del potere di partecipare alla mediazione in luogo della CP_1 società medesima, oltre che di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia: allo stesso risulta essere stata conferita, solamente, “procura generale alle liti”, con atto notarile del 13 ottobre
2020, con attribuzione “della rappresentanza e della difesa della società in tutte le controversie attive
7 e passive, iniziate o da iniziare, a cognizione ordinaria e/o speciale, anche di natura cautelare … in ogni fase e grado …” e con “ogni più ampia facoltà e potere di legge necessario al buon fine dell'incarico, incluso quello di transigere e conciliare le liti, chiamare o intervenire in causa, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, proporre impugnazioni e resistere alle stesse … ricevere ed incassare somme, dare quietanza, nominare procuratori speciali e difensori, farsi sostituire …” (così testualmente nel menzionato atto di procura, espressamente intitolato – va detto -
“procura generale alle liti”).
È evidente che trattasi di mera procura generale alle liti ex art. 83, comma 2, c.p.c., sia pure rilasciata con atto notarile, dal tenore e dalla valenza solo processuali, compreso il potere (correlato a tale sua natura processuale) di “conciliare e transigere le liti”, che però, contrariamente a quanto opinato dal
Tribunale, non è sufficiente, alla luce dei principi di diritto vivente sopra illustrati, al fine di validamente attribuire all'avv. Massimei anche il potere di partecipare direttamente alla mediazione
(in luogo della parte personalmente) e di disporre del diritto sostanziale oggetto della contesa.
A diverse conclusioni non può condurre l'assunto difensivo dell'appellata, la quale si è limitata, sul punto, sostanzialmente a ribadire gli argomenti (non condivisibili) del primo Giudice, evidenziando che si sarebbe di fronte, nella specie, non già ad una procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c., bensì ad una più ampia procura, pure sostanziale, rilasciata da un pubblico ufficiale e, dunque, avente caratteristiche di atto pubblico, con la quale la società avrebbe inteso conferire al proprio legale tutti i poteri utili a gestire qualsivoglia aspetto delle controversie, compresa la facoltà di rappresentarla in sede di mediazione.
In realtà, però, per quanto ampia e generale, la suddetta procura, come risulta chiaramente dal suo tenore letterale e contenutistico, rimane, comunque, entro e non oltre il perimetro dell'atto di cui all'art. 83 c.p.c. col quale la parte ha conferito ai legali (avv. Padovani e avv. Massimei) il potere
(sicuramente esteso) di compiere ogni attività di natura processuale utile alla parte, ma pur sempre riconducibile entro i limiti di quelli indicati al comma 1 dell'art. 84 c.p.c., senza la previsione espressa, tuttavia, anche del potere di compiere attività inerenti alla mediazione.
Incombente quest'ultimo che, a mente del secondo comma dell'art. 84 c.p.c., è riconducibile tipicamente, secondo quanto si è detto più sopra, agli “atti che importano disposizione del diritto in contesa” e che, come tale, necessita di apposito ed espresso conferimento ad opera della parte, alla stessa stregua di una rappresentanza sostanziale e non già meramente processuale.
In difetto di apposita procura sostanziale, poi, l'avv. Massimei non avrebbe potuto validamente delegare a terzi (nella specie l'avv. Stanzione) il potere di “comparire in sua sostituzione” all'incontro di mediazione (in luogo della parte personalmente).
8 Vero è che tra le facoltà conferite dall' al predetto legale con la procura alle liti sopra CP_1 richiamata vi era anche quella di “nominare procuratori speciali e difensori, farsi sostituire …”, ma ciò si riferisce, evidentemente, data la natura meramente processuale della procura medesima, sempre e solo al mandato professionale inerente al patrocinio legale, non estensibile al punto da comprendervi anche il potere di sostituire la parte personalmente all'incontro di mediazione, (potere) già carente in capo al preteso delegante.
Si vuol dire, in altri termini, che l'avv. Stanzione avrebbe potuto sostituire validamente l'avv.
Massimei all'incontro di mediazione, ma solamente nella funzione di “assistenza” necessaria alla parte, qualora quest'ultima vi fosse stata presente regolarmente (si rammenta che, a norma dell'art. 8, comma 1, d. lgs. n. 28/2010 nel testo vigente ratione temporis, “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”), ma certamente non avrebbe potuto comparire in sostituzione dell'avv. Massimei nella sua veste di sostituto - senza valido potere, secondo quanto si è detto sin qui - della parte personalmente ( . CP_1
E ciò, prima ancora che per la regola per cui “delegatus non potest delegare”, più semplicemente per il fatto che non può essere validamente conferito ad altri un potere di cui non si è giuridicamente titolare.
Discende da tutto quanto sopra che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, il procedimento di mediazione non si è regolarmente svolto nel caso di specie, con conseguente mancata realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta da CP_1 prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, che, perciò, va dichiarata improcedibile.
Vale in ultimo precisare che l'eccezione di improcedibilità è stata tempestivamente proposta dai resistenti in primo grado, sin dalla prima difesa utile successiva Parte_3 all'esperimento del tentativo di mediazione come si è riportato più nel dettaglio sopra, essendo stata da costoro ribadita, poi, sino alle note conclusive dell'11 novembre 2022.
Diversamente da quanto ha sostenuto l'appellata, i resistenti anzidetti non sono incorsi in alcuna decadenza per non avere sollevato la questione della mancanza di rappresentanza davanti al mediatore, dato che nessuna norma prescrive che la parte interessata debba, a pena di decadenza, eccepire il difetto di rappresentanza e/o comunque ogni altra irregolarità della procedura in sede di mediazione.
Vero è, piuttosto, che l'eccezione di irregolare esperimento della mediazione obbligatoria, alla stessa stregua della mancanza del suo esperimento - da cui deriva l'improcedibilità della domanda -, deve essere sollevata “dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (così testualmente il comma 1 dell'art. 5 del citato decreto, nel testo vigente ratione
9 temporis), intrepretato dalla dominante giurisprudenza nel senso di “primo atto difensivo utile successivo all'incontro di mediazione” (nel caso in cui questo avvenga a giudizio iniziato), non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. da ultimo Cass. civ. nn. 27935/2025; 12858/2025; 12896/2021).
Condizione avveratasi, come detto, nel caso in esame, dove i resistenti hanno eccepito l'irregolarità della procedura sin dal primo atto successivo alla ripresa del giudizio dopo l'esperimento del tentativo di che trattasi.
L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo ed ultimo - siccome attinente al merito della domanda giudiziale qui dichiarata improcedibile -, a mezzo del quale gli appellanti hanno reiterato l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato da controparte
(rigettata dal primo Giudice).
L'accoglimento dell'appello impone alla Corte di procedere d'ufficio – quale conseguenza della pronuncia di merito adottata – ad un nuovo regolamento delle spese processuali tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le tante Cass. civ. nn. 9064/2018;
11423/2016).
In questa prospettiva, considerata la totale soccombenza di – giusta declaratoria di CP_1 improcedibilità della domanda dalla stessa articolata, in accoglimento dell'eccezione di controparte
–, la stessa deve essere condannata alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese di lite del giudizio di primo e di secondo grado.
Esse vanno determinate, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022
(qui applicabile ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), tenuto conto del valore della controversia determinato in base alla domanda – scaglione da € 5.201 a € 26.000 – ed applicando i valori tariffari minimi, in ragione della ridotta difficoltà delle questioni trattate e della correlata entità delle prestazioni defensionali richieste, tali da potersi liquidare, quanto al primo grado, nella somma complessiva di € 2.540 a titolo di onorario – di cui € 460 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione e € 851,00 per la fase decisionale -
, senza l'aumento (solo facoltativo) per la pluralità delle parti difese, stante la loro pressoché identica posizione processuale, oltre rimborso del c.u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta); quanto al secondo grado, seguendo gli stessi criteri anzidetti, va liquidata la somma complessiva di € 2.906 a titolo di onorario
– di cui € 567 per la fase di studio, € 461 per la fase introduttiva, € 922 per la fase di trattazione (v.
10 sul punto specifico Cass. civ. n. 29857/2023), e € 956 per la fase decisionale -, senza l'aumento per la pluralità di parte difese per le stesse suddette ragioni, oltre rimborso del c.u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, respinta ogni diversa domanda, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 21 dicembre 2022 da e Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Patti in data 23 Parte_2 novembre 2022 nel proc. n. 143/2021 R.G., nei confronti di e, per essa, CP_1 [...]
(già e, per essa, in persona dell'Amministratore CP_2 Controparte_9 Controparte_4 delegato dr. così provvede: CP_5
• in accoglimento del primo motivo di appello (in esso assorbita ogni altra doglianza) e in riforma dell'ordinanza gravata, dichiara improcedibile la domanda giudiziale proposta da CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso del 29 gennaio 2021;
• condanna e, per essa, (già , e per essa CP_10 Controparte_11 Controparte_9
in persona dell'Amministratore Delegato dr. al rimborso Controparte_12 CP_5 delle spese del primo e secondo grado del giudizio in favore di e Parte_1
liquidate a titolo di onorario in € 2.540 e, rispettivamente, € 2.906 Parte_2
(ripartiti come in parte motiva), oltre, per entrambi i gradi, al rimborso del c.u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA
(ove dovuta).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
11