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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13699 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55167/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al r.g. n. 55167/2019, avente ad oggetto
“opposizione ex art. 615 c.p.c.” e pendente tra in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Vasques Parte_1 opponente
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato opposta
e provincia di Controparte_2
Roma, in persona del l.r.p.t. opposta contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la adiva l'intestato Tribunale Pt_1 nei confronti di e dell'Autorità Garante della Controparte_2
Contr Concorrenza e del Mercato (d'ora in poi rispettivamente anche e AGCM) formulando istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella n. 097 2019 0170015734 000 e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: In via preliminare:
pagina1 di 6 Sospendere l'efficacia esecutiva della Cartella di pagamento n. 097 2019
01700157 34 000 emessa dall' , Agente della Controparte_2 riscossione, provincia di Roma e/o accertare preliminarmente la disapplicabilità della richiesta di pagamento del contributo e della irrogazione della relativa sanzione;
In via principale: a) Accertare la non debenza del contributo unificato richiesto dall'AGCM; b) Accertare e dichiarare la non debenza della sanzione di
6.000 irrogata in quanto non essendo dovuto il pagamento del contributo unificato, viene meno il presupposto per l'irrogazione della sanzione irrogata;
c) Annullare la
Cartella impugnata allegata al presente atto n. 097 2019 0170015734 000, emessa dall' , Agente , provincia Controparte_2 Controparte_2 di Roma;
d) Condannare l'amministrazione alle spese di giudizio (competenze e onorari di causa)».
1.1 A sostegno della propria domanda, la società opponente ha esposto che: 1) in data 27 maggio 2015 l'AGCM, con provvedimento n. 25489, le aveva irrogato una sanzione di € 51.136, 22 per avere, in tesi, preso parte a un'intesa vietata ex art.2
L. 287/1990; 2) avverso detta sanzione aveva proposto, insieme ad altre imprese operanti nel settore dei servizi di post produzione televisiva, sanzionate per le medesime ragioni, ricorso al TAR per il Lazio che lo aveva accolto, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio;
3) l'AGCM aveva, quindi, impugnato la sentenza di fronte al Consiglio di Stato, il quale aveva accolto il ricorso, compensando le spese;
4) avverso la pronuncia del Consiglio di
Stato, l'odierna attrice aveva proposto ricorso per revocazione di fronte alla Corte di Cassazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395, n.4, c.p.c.; 5) in data 16 luglio
2018 l'AGCM aveva intimato a di pagare il contributo unificato nella Parte_1 misura di € 3.000,00 per essere risultata soccombente all'esito del giudizio di secondo grado;
6) essendo ancora pendente il giudizio di revocazione, si Parte_1 era opposta al pagamento del contributo menzionato;
7) AGCM le aveva notificato la cartella esattoriale per il pagamento coattivo di complessivi € 9.289,45, oltre alla richiesta di una dazione pari a € 6.000,00 per l'asserito mancato pagamento del contributo e delle spese di notifica e riscossione.
1.2 L'opponente ha, quindi, eccepito l'illegittimità della richiesta di pagamento difettando il passaggio in giudicato della sentenza, presupposto giuridico necessario a norma dell'art. 13, comma 6bis 1, del D.P.R. n.115/2002 per l'ottenimento del rimborso del contributo unificato.
pagina2 di 6 2. Si è costituita in giudizio l'Autorità Garante per la Concorrenza e per il
Mercato, chiedendo preliminarmente di sospendere il giudizio onde consentire di acquisire l'esito definitivo del giudizio di revocazione pendente, o comunque di respingere la domanda di annullamento della cartella formulata da parte opponente sul presupposto della sua infondatezza.
2.1 Specificamente, l'AGCM convenuta ha chiesto: «decidersi secondo giustizia circa la domanda cautelare ex adverso formulata e sospendersi il presente giudizio,
o in alternativa disporre il rinvio dell'udienza già fissata per il 17 marzo 2020, sino all'esito della conclusione del giudizio rg 5331/18 pendente avanti il Consiglio di
Stato. Spese come per legge».
3. L' , ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_2
3.1 Con ordinanza del 26 novembre 2019, l'allora Giudice titolare del procedimento ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata.
3.2 In occasione delle note di trattazione scritta per l'udienza del 29 settembre
2020, la difesa della società opponente ha dato riscontro degli sviluppi medio tempore verificatesi deducendo che, malgrado la dichiarata sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta in questa sede, l'
[...]
aveva provveduto a notificarle un atto di pignoramento dei Controparte_4 crediti verso terzi per € 9.628,97, somma identica a quella oggetto della cartella sospesa. La stessa difesa ha, inoltre, allegato come l'AGCM, in un caso analogo, avesse riconosciuto come fondata l'eccezione di non debenza del contributo unificato fino al passaggio in giudicato della pronuncia all'esito del giudizio di revocazione.
3.3 In occasione delle note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza del 23 novembre 2021 la difesa erariale ha ulteriormente dedotto che, nelle more, era intervenuta la definizione del giudizio di revocazione in questione, per essere stato il ricorso dichiarato inammissibile, con la conseguenza che il contributo unificato doveva ormai ritenersi dovuto dalla in quanto Parte_1 risultata soccombente all'esito del giudizio menzionato.
3.4 La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina3 di 6 4. Deve preliminarmente osservarsi che l'evocazione di Controparte_2
, che comunque non si è costituita, ha il solo scopo di litis denuntiatio,
[...] essendo le domande rivolte alla sola AGCM.
4.1 In primo luogo, la società opponente ha contestato l'illegittimità di emissione della cartella esattoriale n. 097 2019 0170015734 000, stante il difetto dei presupposti per l'esigibilità del credito.
4.2 Sul punto, va rilevato che, a norma dell'art. 18 del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), «le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore».
4.3.Il richiamato principio va poi coordinato con quanto disposto dall'art. 13, comma 6bis.1, del ridetto D.P.R. il quale prescrive che: «l'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza».
4.4.Ciò posto, occorre rilevare come, a mente dell'art. 324 c.p.c., «s'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395».
4.5. E', pertanto, rilevante nel caso di specie che, al momento della notificazione della cartella esattoriale n. 097 2019 0170015734 000 de qua agitur, ossia alla data del 12 agosto 2019, fosse ancora pendente il procedimento per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1999/2018. Se è vero, infatti, che la statuizione del Giudice amministrativo sulla soccombenza reca implicitamente il titolo esecutivo rispetto al rimborso del contributo unificato alla parte vittoriosa che lo abbia versato (tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del Giudice e da rendere priva di interesse ad agire la domanda giudiziale proposta volta ad ottenere il rimborso, cfr. Cass. sez. III, n. 38943/2021), come si
è già osservato, affinché divenga efficace, è necessario che la pronuncia passi in giudicato.
4.6.Orbene, al momento della richiesta del rimborso da parte dell' , nonché Pt_2 di notificazione della cartella esattoriale emessa dall'ente riscossore, la pronuncia pagina4 di 6 del Consiglio di Stato, non essendo ancora stato definito il procedimento per revocazione ordinaria, non aveva ancora acquisito l'autorità di giudicato con la conseguenza che il titolo esecutivo implicito nella pronuncia del Giudice amministrativo non poteva essere azionato.
4.7.L'opposizione alla cartella di pagamento impugnata è, dunque, fondata e deve essere accolta.
5. Proprio in considerazione dell'inesigibilità del credito al momento dell'emissione della cartella di pagamento, deve ritenersi infondata, altresì, la pretesa della convenuta AGCM rispetto alla somma di € 6.000 irrogata a titolo di sanzione contenuta nella medesima cartella esattoriale n. 097 2019 0170015734 000 e che appunto presuppone l'inadempimento che, a sua volta, postula l'esigibilità del credito.
5.1
Considerato che
al momento della richiesta di rimborso della somma relativa al contributo unificato al momento della notificazione della cartella, il credito erariale non era efficace, non può essere predicato alcun ritardo nell'adempimento e deve, dunque, escludersi la mora con conseguente infondatezza dell'ulteriore importo di € 6.000 richiesto.
6. Quanto alla domanda di accertamento di insussistenza del credito pari al valore del contributo unificato richiesto da AGCM, si precisa quanto segue.
6.1. Come già anticipato la convenuta AGCM in sede di note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza del 23 novembre 2021, ha allegato che il procedimento per revocazione, azionato dalla società opponente di fronte alla
Suprema Corte di Cassazione, è stato definito con declaratoria di inammissibilità.
6.2. Pur rilevando che tale pronuncia non risulta versata agli atti, deve osservarsi che nessuna contestazione in merito all'effettiva emissione del provvedimento definitorio del procedimento di revocazione o al suo contenuto è stata sollevata dall'opponente.
6.3. Il mutamento della situazione di diritto, intervenuto in corso di causa, determina il venir meno dell'interesse di parte attrice ad una pronuncia sulla domanda di accertamento per come formulata.
6.4.Come è noto, infatti, l'interesse ad agire sotteso alla domanda di accertamento consiste nell'interesse alla rimozione di una situazione di incertezza giuridica circa la sussistenza di un preteso diritto che altri manifesti di voler far valere.
pagina5 di 6 6.5.Nel caso di specie, il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di
Stato n. 1999/2018 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, ha determinato un mutamento della situazione giuridica che rende non più attuale l'interesse dell'attrice in parte qua. L'incertezza, sorta dalla notifica della cartella di pagamento, riguardava, infatti, solo la circostanza che, prima del passaggio in giudicato della sentenza da cui risultava la soccombenza dell'attrice, fosse dovuto il contributo unificato. Come emerge dagli atti dell'attrice, non sussisteva, invece, alcun dubbio rispetto alla regolazione dei rapporti dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
7. Pertanto, sulla domanda di accertamento della “non debenza del contributo unificato richiesto dall'AGCM”, premesso che sotto un profilo virtuale AGCM al momento di proposizione della domanda è soccombente per le ragioni già esposte, deve dichiararsi la cessata materia del contendere, essendo, a seguito del mutamento della situazione giuridica, venuto meno l'interesse a tale autonomo accertamento poiché una pronuncia sul punto resa con riferimento alla diversa situazione giuridica sussistente al momento di proposizione della domanda sarebbe inidonea a produrre effetti sulla mutata realtà giuridica.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, in considerazione della qualità e quantità dell'attività svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento di non debenza del contributo unificato richiesto da AGCM;
accoglie le altre domande avanzate da parte attrice e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata n. 097 2019 0170015734 000; condanna AGCM, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi € 5.077 per Parte_1 compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge Così deciso in Roma il 6.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al r.g. n. 55167/2019, avente ad oggetto
“opposizione ex art. 615 c.p.c.” e pendente tra in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Vasques Parte_1 opponente
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato opposta
e provincia di Controparte_2
Roma, in persona del l.r.p.t. opposta contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la adiva l'intestato Tribunale Pt_1 nei confronti di e dell'Autorità Garante della Controparte_2
Contr Concorrenza e del Mercato (d'ora in poi rispettivamente anche e AGCM) formulando istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella n. 097 2019 0170015734 000 e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: In via preliminare:
pagina1 di 6 Sospendere l'efficacia esecutiva della Cartella di pagamento n. 097 2019
01700157 34 000 emessa dall' , Agente della Controparte_2 riscossione, provincia di Roma e/o accertare preliminarmente la disapplicabilità della richiesta di pagamento del contributo e della irrogazione della relativa sanzione;
In via principale: a) Accertare la non debenza del contributo unificato richiesto dall'AGCM; b) Accertare e dichiarare la non debenza della sanzione di
6.000 irrogata in quanto non essendo dovuto il pagamento del contributo unificato, viene meno il presupposto per l'irrogazione della sanzione irrogata;
c) Annullare la
Cartella impugnata allegata al presente atto n. 097 2019 0170015734 000, emessa dall' , Agente , provincia Controparte_2 Controparte_2 di Roma;
d) Condannare l'amministrazione alle spese di giudizio (competenze e onorari di causa)».
1.1 A sostegno della propria domanda, la società opponente ha esposto che: 1) in data 27 maggio 2015 l'AGCM, con provvedimento n. 25489, le aveva irrogato una sanzione di € 51.136, 22 per avere, in tesi, preso parte a un'intesa vietata ex art.2
L. 287/1990; 2) avverso detta sanzione aveva proposto, insieme ad altre imprese operanti nel settore dei servizi di post produzione televisiva, sanzionate per le medesime ragioni, ricorso al TAR per il Lazio che lo aveva accolto, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio;
3) l'AGCM aveva, quindi, impugnato la sentenza di fronte al Consiglio di Stato, il quale aveva accolto il ricorso, compensando le spese;
4) avverso la pronuncia del Consiglio di
Stato, l'odierna attrice aveva proposto ricorso per revocazione di fronte alla Corte di Cassazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395, n.4, c.p.c.; 5) in data 16 luglio
2018 l'AGCM aveva intimato a di pagare il contributo unificato nella Parte_1 misura di € 3.000,00 per essere risultata soccombente all'esito del giudizio di secondo grado;
6) essendo ancora pendente il giudizio di revocazione, si Parte_1 era opposta al pagamento del contributo menzionato;
7) AGCM le aveva notificato la cartella esattoriale per il pagamento coattivo di complessivi € 9.289,45, oltre alla richiesta di una dazione pari a € 6.000,00 per l'asserito mancato pagamento del contributo e delle spese di notifica e riscossione.
1.2 L'opponente ha, quindi, eccepito l'illegittimità della richiesta di pagamento difettando il passaggio in giudicato della sentenza, presupposto giuridico necessario a norma dell'art. 13, comma 6bis 1, del D.P.R. n.115/2002 per l'ottenimento del rimborso del contributo unificato.
pagina2 di 6 2. Si è costituita in giudizio l'Autorità Garante per la Concorrenza e per il
Mercato, chiedendo preliminarmente di sospendere il giudizio onde consentire di acquisire l'esito definitivo del giudizio di revocazione pendente, o comunque di respingere la domanda di annullamento della cartella formulata da parte opponente sul presupposto della sua infondatezza.
2.1 Specificamente, l'AGCM convenuta ha chiesto: «decidersi secondo giustizia circa la domanda cautelare ex adverso formulata e sospendersi il presente giudizio,
o in alternativa disporre il rinvio dell'udienza già fissata per il 17 marzo 2020, sino all'esito della conclusione del giudizio rg 5331/18 pendente avanti il Consiglio di
Stato. Spese come per legge».
3. L' , ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_2
3.1 Con ordinanza del 26 novembre 2019, l'allora Giudice titolare del procedimento ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata.
3.2 In occasione delle note di trattazione scritta per l'udienza del 29 settembre
2020, la difesa della società opponente ha dato riscontro degli sviluppi medio tempore verificatesi deducendo che, malgrado la dichiarata sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta in questa sede, l'
[...]
aveva provveduto a notificarle un atto di pignoramento dei Controparte_4 crediti verso terzi per € 9.628,97, somma identica a quella oggetto della cartella sospesa. La stessa difesa ha, inoltre, allegato come l'AGCM, in un caso analogo, avesse riconosciuto come fondata l'eccezione di non debenza del contributo unificato fino al passaggio in giudicato della pronuncia all'esito del giudizio di revocazione.
3.3 In occasione delle note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza del 23 novembre 2021 la difesa erariale ha ulteriormente dedotto che, nelle more, era intervenuta la definizione del giudizio di revocazione in questione, per essere stato il ricorso dichiarato inammissibile, con la conseguenza che il contributo unificato doveva ormai ritenersi dovuto dalla in quanto Parte_1 risultata soccombente all'esito del giudizio menzionato.
3.4 La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina3 di 6 4. Deve preliminarmente osservarsi che l'evocazione di Controparte_2
, che comunque non si è costituita, ha il solo scopo di litis denuntiatio,
[...] essendo le domande rivolte alla sola AGCM.
4.1 In primo luogo, la società opponente ha contestato l'illegittimità di emissione della cartella esattoriale n. 097 2019 0170015734 000, stante il difetto dei presupposti per l'esigibilità del credito.
4.2 Sul punto, va rilevato che, a norma dell'art. 18 del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), «le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore».
4.3.Il richiamato principio va poi coordinato con quanto disposto dall'art. 13, comma 6bis.1, del ridetto D.P.R. il quale prescrive che: «l'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza».
4.4.Ciò posto, occorre rilevare come, a mente dell'art. 324 c.p.c., «s'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395».
4.5. E', pertanto, rilevante nel caso di specie che, al momento della notificazione della cartella esattoriale n. 097 2019 0170015734 000 de qua agitur, ossia alla data del 12 agosto 2019, fosse ancora pendente il procedimento per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1999/2018. Se è vero, infatti, che la statuizione del Giudice amministrativo sulla soccombenza reca implicitamente il titolo esecutivo rispetto al rimborso del contributo unificato alla parte vittoriosa che lo abbia versato (tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del Giudice e da rendere priva di interesse ad agire la domanda giudiziale proposta volta ad ottenere il rimborso, cfr. Cass. sez. III, n. 38943/2021), come si
è già osservato, affinché divenga efficace, è necessario che la pronuncia passi in giudicato.
4.6.Orbene, al momento della richiesta del rimborso da parte dell' , nonché Pt_2 di notificazione della cartella esattoriale emessa dall'ente riscossore, la pronuncia pagina4 di 6 del Consiglio di Stato, non essendo ancora stato definito il procedimento per revocazione ordinaria, non aveva ancora acquisito l'autorità di giudicato con la conseguenza che il titolo esecutivo implicito nella pronuncia del Giudice amministrativo non poteva essere azionato.
4.7.L'opposizione alla cartella di pagamento impugnata è, dunque, fondata e deve essere accolta.
5. Proprio in considerazione dell'inesigibilità del credito al momento dell'emissione della cartella di pagamento, deve ritenersi infondata, altresì, la pretesa della convenuta AGCM rispetto alla somma di € 6.000 irrogata a titolo di sanzione contenuta nella medesima cartella esattoriale n. 097 2019 0170015734 000 e che appunto presuppone l'inadempimento che, a sua volta, postula l'esigibilità del credito.
5.1
Considerato che
al momento della richiesta di rimborso della somma relativa al contributo unificato al momento della notificazione della cartella, il credito erariale non era efficace, non può essere predicato alcun ritardo nell'adempimento e deve, dunque, escludersi la mora con conseguente infondatezza dell'ulteriore importo di € 6.000 richiesto.
6. Quanto alla domanda di accertamento di insussistenza del credito pari al valore del contributo unificato richiesto da AGCM, si precisa quanto segue.
6.1. Come già anticipato la convenuta AGCM in sede di note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza del 23 novembre 2021, ha allegato che il procedimento per revocazione, azionato dalla società opponente di fronte alla
Suprema Corte di Cassazione, è stato definito con declaratoria di inammissibilità.
6.2. Pur rilevando che tale pronuncia non risulta versata agli atti, deve osservarsi che nessuna contestazione in merito all'effettiva emissione del provvedimento definitorio del procedimento di revocazione o al suo contenuto è stata sollevata dall'opponente.
6.3. Il mutamento della situazione di diritto, intervenuto in corso di causa, determina il venir meno dell'interesse di parte attrice ad una pronuncia sulla domanda di accertamento per come formulata.
6.4.Come è noto, infatti, l'interesse ad agire sotteso alla domanda di accertamento consiste nell'interesse alla rimozione di una situazione di incertezza giuridica circa la sussistenza di un preteso diritto che altri manifesti di voler far valere.
pagina5 di 6 6.5.Nel caso di specie, il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di
Stato n. 1999/2018 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, ha determinato un mutamento della situazione giuridica che rende non più attuale l'interesse dell'attrice in parte qua. L'incertezza, sorta dalla notifica della cartella di pagamento, riguardava, infatti, solo la circostanza che, prima del passaggio in giudicato della sentenza da cui risultava la soccombenza dell'attrice, fosse dovuto il contributo unificato. Come emerge dagli atti dell'attrice, non sussisteva, invece, alcun dubbio rispetto alla regolazione dei rapporti dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
7. Pertanto, sulla domanda di accertamento della “non debenza del contributo unificato richiesto dall'AGCM”, premesso che sotto un profilo virtuale AGCM al momento di proposizione della domanda è soccombente per le ragioni già esposte, deve dichiararsi la cessata materia del contendere, essendo, a seguito del mutamento della situazione giuridica, venuto meno l'interesse a tale autonomo accertamento poiché una pronuncia sul punto resa con riferimento alla diversa situazione giuridica sussistente al momento di proposizione della domanda sarebbe inidonea a produrre effetti sulla mutata realtà giuridica.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, in considerazione della qualità e quantità dell'attività svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento di non debenza del contributo unificato richiesto da AGCM;
accoglie le altre domande avanzate da parte attrice e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata n. 097 2019 0170015734 000; condanna AGCM, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi € 5.077 per Parte_1 compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge Così deciso in Roma il 6.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari
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