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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/12/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1634 /2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO AS RI AT, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Capitano Alessandro Sarro, resistente,
Oggetto:Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Il ricorrente, , n.q. di proprietario e conduttore del M/P n. 8 MZ 445, ha Parte_1 proposto opposizione avverso:
- l'ordinanza-ingiunzione n. 397/2023, emessa dalla di in Controparte_1 CP_1 data 30 novembre 2023, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.000,00, ed è stata contestualmente disposta la confisca di n. 1 rete da posta di tipo tremaglio di mt.540;
- Ordinanza n.25/2023 emessa in data 30.11.2023, dalla Capitaneria di Porto di , CP_1 con la quale è stata applicata la sanzione di assegnazione n. 6 (sei) punti alla Soc. Coop.
Pescatori quale titolare della licenza di pesca n. UE ITA000006149 relativa CP_2 al M/P n. 8 MZ 445;
- Ordinanza n.26/2023, emessa in data 30.11.2023, dalla di , Controparte_1 CP_1 con la quale è stata applicata la sanzione di assegnazione n. 6 (sei) punti a carico del Sig.
, quale proprietario e conduttore del M/P n. 8 MZ 445. Parte_1 Le ordinanze impugnate traggono origine dal verbale di accertamento redatto il 20 luglio
2023, con cui personale della Capitaneria, a bordo di un mezzo nautico del Consorzio di
Gestione dell'Area Marina Protetta di Capo Milazzo, rilevava la presenza di un segnalamento in mare per attrezzo da pesca, contrassegnato da bandierina gialla posizionato a 66 metri dalla costa . Il segnalamento consisteva in un galleggiante in polistirolo con bandierina gialla
Successivamente, veniva individuato un secondo segnalamento presso Baia S. Antonio, circa 150 m a sud rispetto al primo, con bandierina rossa. Da quest'ultimo partiva una cima collegata a una rete da posta (tremaglio).
Secondo l'Amministrazione, tale posizionamento violava l'art. 10, comma 7, del
Disciplinare provvisorio delle attività consentite nell'Area Marina Protetta e l'art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 4/2012, che impongono, nel periodo di vigenza delle ordinanze di sicurezza balneare, il rispetto di una distanza minima di 100 metri dalla costa per gli attrezzi da pesca. A seguito dell'accertamento, veniva disposto il sequestro della rete e del pescato, e notificati i verbali di assegnazione punti per infrazione grave.
Il ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti, deducendo l'erroneità delle rilevazioni effettuate dai verbalizzanti.
Sostiene che la misurazione indicata nel verbale (circa 66 metri) si riferisce alla posizione del galleggiante e non dell'attrezzo da pesca, il quale, per effetto delle correnti, può trovarsi a distanza diversa. Evidenzia che la rete sequestrata, lunga 540 metri, era stata calata oltre il limite di 100 metri, come da dichiarazione resa in sede di audizione,
e che la segnalazione con bandierina non individua la posizione dell'attrezzo, ma solo la sua presenza, secondo le regole tecniche di posizionamento. Lamenta, inoltre, che il verbale non indica la strumentazione utilizzata per la misurazione e che i rilievi fotografici non consentono di determinare con certezza la distanza. Deduce, pertanto, la violazione dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione e chiede l'annullamento delle ordinanze impugnate.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_1 sostenendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati. Rileva che l'accertamento
è stato effettuato da personale militare a bordo di un'unità dotata di strumentazione idonea (GPS ed ecoscandaglio) e che le coordinate geografiche sono state annotate nel verbale e inserite nel sistema Pelagus, confermando che il segnale da pesca si trovava a
66 metri dalla costa, in zona vietata. Afferma che il sistema di pesca, composto da bandiera di segnalazione, cima, zavorra e rete, costituisce un unico attrezzo e che, pertanto, la distanza va riferita al segnalamento. Contesta l'assunto del ricorrente circa l'errore di misurazione e ribadisce che la violazione è stata accertata con atti che godono di fede privilegiata, corredati da rapporto fotografico. Chiede, quindi, la conferma dell'esecutività dei provvedimenti opposti e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Alla udienza del 04.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- Il verbale di accertamento in atti documenta che il 20 luglio 2023, personale della di , a bordo di un mezzo nautico del Consorzio di Gestione Controparte_1 CP_1 dell'Area Marina Protetta, ha individuato due segnalamenti recanti la sigla della motopesca 8 MZ 445: il primo a circa 66 metri dalla costa in località “Punta Carciofo”, il secondo a circa 150 metri in direzione sud, al traverso di Baia S. Antonio.
Dal secondo segnalamento partiva una cima che raggiungeva una zavorra sul fondo, collegata alla rete da posta tipo tremaglio, lunga circa 540 metri. Alle ore 17:50 il comandante della motopesca, Sig. veniva contattato e confermava di essere Pt_1 proprietario e conduttore dell'attrezzo, dichiarando di averlo calato la mattina stessa, partendo dal segnale di Punta Carciofo e dirigendosi in diagonale verso sud-est.
Sono riportate le coordinate geografiche e la distanza stimata (66 metri), nonché il recupero della rete il giorno successivo alla presenza dei militari.
Sulla base di tali accertamenti, la contestava la violazione dell'art. 10, CP_1 comma 7, del Disciplinare provvisorio delle attività consentite nell'Area Marina Protetta
e dell'art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 4/2012, punita ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, irrogando la sanzione pecuniaria di euro 1.000,00, oltre alle sanzioni accessorie di assegnazione punti e sequestro dell'attrezzo.
Il ricorrente deduce l'illegittimità dei provvedimenti, sostenendo che la misurazione indicata nel verbale (circa 66 metri) si riferisce alla posizione del galleggiante e non dell'attrezzo da pesca, che, per effetto delle correnti, può trovarsi a distanza diversa.
Come è noto, il verbale, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti, ossia l'esistenza dei segnalamenti recanti la sigla della motopesca e la loro collocazione alle coordinate indicate, a distanza inferiore ai 100 metri dalla costa.
La disciplina applicabile è contenuta nel D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, che all'articolo
10, comma 1, lettera b), vieta di «esercitare attività di pesca in zone e tempi vietati dalle norme europee e nazionali». L'articolo 11 dello stesso decreto stabilisce che «chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 6.000 euro», con aumenti in caso di recidiva o per specie particolarmente tutelate.
Il Disciplinare provvisorio delle attività consentite nell'Area Marina Protetta di Capo
, all'articolo 10, comma 7, prevede che «nel periodo della stagione balneare e di CP_1 vigenza delle ordinanze di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto e della Regione
Siciliana, gli attrezzi da pesca autorizzati non possono essere posizionati in mare ad una distanza inferiore ai 100 metri dalla costa a picco e dalle scogliere e a 200 metri dalle spiagge».
Quanto alla nozione di “attrezzo da pesca”, la normativa nazionale (D.P.R. 1639/1968)
(Art.
3. Attrezzi da pesca) recita “Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi indicati nell'art. 2.
Ai fini della disciplina della pesca, gli attrezzi consentiti si distinguono in reti, ami, altri strumenti ed apparecchi”.
Ne consegue che l'attrezzo da pesca non si limita alla rete, ma comprende l'intero sistema funzionale alla cattura: rete, cime di collegamento, zavorre e galleggianti con bandierine di segnalazione.
Tanto considerato, la nozione di “attrezzo da pesca” deve essere interpretata in senso funzionale, ricomprendendo ogni componente destinata alla cattura, ivi inclusi i segnalamenti, le cime e le zavorre, poiché costituiscono un sistema unitario.
Ne consegue che la distanza minima prevista dalle norme va calcolata rispetto al segnalamento, considerato parte integrante dell'attrezzo, e non alla sola rete sul fondo.
Tale orientamento è coerente con la ratio della normativa, volta a garantire la sicurezza della navigazione e dei bagnanti e la tutela degli habitat sensibili.
Alla luce di quanto precede, il verbale, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti, ossia l'esistenza dei segnalamenti recanti la sigla della motopesca e la loro collocazione alle coordinate indicate, a distanza inferiore ai 100 metri dalla costa.
Tale circostanza integra la violazione contestata e, per quanto sopra esposto, nessuna violazione dei metodi di misurazione -come dedotto dall'opponente- appare riscontrabile nella fattispecie in esame.
Per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
3- Nulla va, infine, disposto sulle spese. La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. 4 agosto 2023, n. 23825).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla sulle spese della di;
Controparte_1 CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano