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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2025, n. 4836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4836 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19434/2023 promossa da:
in qualità di erede del defunto con il patrocinio dell'avv. M. Parte_1 Per_1
IA e dell'abogado M. Castorina, elettivamente domiciliata presso i difensori
Attrice contro con il patrocinio dell'avv. E. Armano, elettivamente domiciliato presso Controparte_1 il difensore
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'ill.mo giudice adito contrariis reiectis, così disporre:
• accertare e dichiarare che tra il sig. qui rappresentato dalla sig.ra Per_1 Parte_1 ed il sig. nel 2011 è intercorso un contratto verbale per l'acquisto di puro succo Controparte_1 di aloe;
• accertare e dichiarare che il sig. non ha adempiuto in quanto non ha venduto il prodotto CP_1 contrattato, come risulta da sent. n. 4105/2020 del 22.10.2020 (Corte d'Appello di Torino);
• condannare il sig. al risarcimento in favore di parte attrice di quanto pagato Controparte_1 dal sig. pari ad € 18.276, oltre interessi dalla domanda.” Per_1
pagina 1 di 7 Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta:
- in via preliminare, dichiarare prescritto ex art. 2946 c.c. il credito azionato da parte attrice pari ad € 18.276 portato dalle fatture di cui all'atto di citazione introduttivo della presente procedura;
- nel merito, accertare e dichiarare che nessun inadempimento contrattuale sia stato serbato dal convenuto nei confronti di e e per l'effetto Controparte_1 Parte_1 Per_1 rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di erede del defunto figlio Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo, in merito al contratto verbale Per_1 Controparte_1 avente ad oggetto la fornitura di prodotti a base di aloe acquistati dal di lei figlio ed in ragione dell'inadempimento perpetrato dal convenuto secondo cui i prodotti non si sarebbero dimostrati conformi rispetto a quelli pubblicizzati, la condanna al pagamento della somma pari ad €.
18.276,00.
Con l'ordinanza del 26.1.2024 il Giudice, rilevata la regolarità delle notifiche effettuate nei confronti della parte convenuta, dichiarava la contumacia di poi revocata Controparte_1 all'udienza dell'8.4.2024.
Costituendosi in giudizio chiedeva preliminarmente di dichiarare prescritto ex Controparte_1 art. 2946 Cc. il credito azionato da parte attrice e, nel merito, di rigettare le domande proposte ex adverso in quanto infondate.
All'udienza dell'8.4.2024 il Giudice invitava le parti a verificare una soluzione conciliativa con riconoscimento da parte del convenuto di una somma a favore della nella sua qualità di Pt_1 erede del defunto Per_1
Preso atto delle posizioni delle parti e del fallimento del tentativo di conciliazione, come si evince dal verbale di udienza del 14.5.2024, la presente causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del
22.9.2025.
2.L'eccezione di prescrizione è stata promossa dal convenuto, che peraltro si è tardivamente costituito in giudizio, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., incorrendo quindi nella decadenza di cui all'art. 167 co. 2 c.p.c.. pagina 2 di 7 3.Quanto all'omesso esperimento della negoziazione assistita, parte attrice l'aveva promossa, ma per un altro profilo, sempre inerente la vendita dei prodotti a base di aloe, connessa però all'esito del procedimento penale e alle spese che ne erano derivate;
ora la fase di negoziazione non è stata avviata e la sua omissione non rilevata d'ufficio, sebbene il tentativo di conciliazione sia stato avviato dal GI senza esito alcuno.
4.La trattazione delle domande proposte impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
Parte attrice assumeva che il convenuto, socio dell'azienda “Vignone Ottavia”, in realtà HI
Srl, in forza della stipula di un contratto verbale avente ad oggetto l'acquisto di “Aloe arborescens” sia in suo favore sia nei confronti del di lei figlio, di cui era stata amministratrice di sostegno, aveva venduto prodotti non conformi rispetto a quelli dichiarati. Più precisamente, tali prodotti avrebbero dovuto possedere proprietà benefiche sia per la cura dell'obesità, della quale era affetta l'odierna attrice, sia per lenire la depressione di cui pativa il figlio.
A riprova della fornitura dei prodotti di cui si discute, e dunque della somma pretesa e oggetto dell'odierno giudizio, parte attrice produce le seguenti fatture (doc. 3 attr.):
(i) fatt. n. 57 del 02.07.2011 € 1.652,00;
(ii) fatt. n. 176 del 02.09.2011 € 2.170,00;
(iii) fatt. n. 225 del 18.09.2011 € 1.994,00;
(iv) fatt. n. 303 del 10.10.2011 € 685,00;
(v) fatt. n. 304 del 10.10.2011 € 2.080,00;
(vi) fatt. n. 394 del 30.10.2011 € 490,00;
(vii) fatt. n. 395 del 30.10.2011 € 1.580,00;
(viii) fatt. n. 346 del 01.12.2011 € 3.920,00;
(ix) fatt. n. 12 del 12.01.2012 € 1.000,00;
(x) fatt. n. 43 del 11.02.2012 € 2.705,00.
In ragione della non conformità dei prodotti acquistati parte attrice sporgeva denuncia-querela nei confronti dell'odierno convenuto;
veniva radicato un procedimento penale innanzi all'adito
Tribunale all'esito del quale con la sentenza n. 5295/17 del 19.12.2017, veniva Controparte_1 giudicato colpevole del reato di truffa e di quello di frode alimentare e quindi condannato al pagamento, in favore di , di una provvisionale pari ad €. 20.000,00 (doc. 5 attr.). Parte_1 pagina 3 di 7 All'esito del giudizio di secondo grado conclusosi con la sentenza pronunciata dalla Corte
d'Appello di Torino n. 4105/2020 del 22.10.2020, il veniva prosciolto per intervenuta CP_1 prescrizione dal reato di truffa e quindi condannato per il solo reato di cui all'art. 515 Cp., con riduzione della provvisionale concessa alla pari alla minore somma di €. 18.000,00. Pt_1
Costituendosi in giudizio rappresentava l'insussistenza di inadempimento Controparte_1 contrattuale a lui ascrivibili, atteso che l'unica allegazione offerta dall'attrice, atta a dimostrare la fondatezza delle pretese azionate con l'odierno giudizio, era costituita dalla produzione della sentenza penale resa in un procedimento radicato dalla a titolo personale e non anche quale Pt_1 amministratrice di sostegno del figlio e sua erede.
Secondo la prospettazione del convenuto, non vi era quindi alcuna omogeneità tra le valutazioni operate in sede penale, afferenti i soli prodotti acquistati dalla e funzionali alla cura Pt_1 dell'obesità di cui pativa, e quelli invece acquistati per il figlio relativi alla cura di problematiche psichiatriche.
Nel corso della prima udienza, infine parte attrice rappresentava che l'azione era stata promossa per contestare la qualità del prodotto fornito dal diverso da quello promesso e con un CP_1 contenuto di aloe limitato al solo 10%; precisava ancora che il prodotto ceduto al figlio era il medesimo di quello oggetto di vendita effettuate da lei stessa.
Dal canto suo il non negava di avere ceduto i prodotti a base di aloe all'attrice, CP_1 rappresentando che si trattava di integratori alimentari e normali prodotti per la cura del corpo e dei capelli, senza alcuna finalità miracolosa e certamente non di contrasto all'obesità di cui la donna era afflitta;
anche il figlio della di era rivolto al poiché lamentava di sentirsi giù di Pt_1 CP_1 tono e intendeva fare uso di prodotti energizzanti e con proprietà disintossicanti, atteso l'uso di farmaci psichiatrici.
Va osservato che la sentenza di condanna è passata in giudicato e quindi contiene accertamenti e statuizioni non più discutibili;
occorre poi aggiungere che la pronuncia riguarda esclusivamente il rapporto tra il e la ma la circostanza che i prodotti alienati al figlio dell'attrice CP_1 Pt_1 provenissero dal e fossero frutto delle prescrizioni che come naturopata venivano indirizzate CP_1 anche al emerge dalle stesse dichiarazioni rese dalla parte offesa nel corso della sua Per_1 Pt_1 audizione in dibattimento e dallo stesso nel corso del suo esame come imputato;
peraltro CP_1 anche dal tenore delle difese di cui alla comparsa si apprendeva che il convenuto aveva instaurato un rapporto di vendita dei propri prodotti anche con il Per_1
Più precisamente, nel corso del suo esame il dichiarava:” La prima volta da sola la signora CP_1 pagina 4 di 7 si ha acquistato la prima volta con grande entusiasmo, galvanizzata dai risultati ha poi Pt_1 coinvolto anche il figlio, dice mio figlio vorrebbe in qualche modo seguire un percorso analogo e conseguentemente porterei anche mio figlio.” Poi aggiungendo:“ Il figlio aveva una forma di anche lui lamentava il fatto che avesse il metabolismo che non funzionasse tanto volevo un tonico, era sempre stanco e affaticato e allora ho integrato con questo prodotto.”
La circostanza che si trattasse dei medesimi prodotti a base di aloe costituisce quindi circostanza confermata dalle stesse dichiarazioni del deve quindi ritenersi dimostrato che il convenuto CP_1 abbia venduto anche al prodotti a base di aloe, provenienti dalla sua azienda, affini a quelli Per_1 utilizzati dalla madre, sebbene per finalità diverse.
Vi è quindi prova dell'inadempimento contrattuale serbato dal per avere fornito anche al CP_1 prodotti con qualità diverse da quelle promesse, nello specifico caratterizzati da una Per_1 percentuale di aloe pari al 10% e, come emerge dalla sentenza, proveniente dall'Italia e non dal
Brasile e quindi minore pregio;
in ordine all'onere probatorio ( “ In tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venuta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione.” C.Cass. 14895/2023).
5.Poste tali premesse, ritiene peraltro il Tribunale la domanda risarcitoria non accoglibile.
La mera allegazione dell'inadempimento non esonera il creditore dalla prova del danno patito.
La si è limitata a produrre le fatture di vendita intestate al e le risultanze del Pt_1 Per_1 procedimento penale, ma tali elementi appaiono insufficienti ad individuare e quindi distinguere quali fossero i prodotti acquistati ed utilizzati dalla e quali quelli invece destinati al figlio. Pt_1
Nel corso del dibattimento, l'attrice sentita come parte offesa riferiva quale tipo di programma terapeutico il le avesse prescritto, a base di “aloe arborescens, aloe ferox […] succhi a base CP_1 di noni e delle pastiglie […] in cui c'era il transit ed aloe” nonché “uno shampoo a base di aloe” quest'ultimo legato al problema di allergia frattanto insorto ( trascrizioni prodotte dal convenuto ).
A ben vedere si tratta quindi dei medesimi prodotti indicati nelle fatture di vendita prodotte in pagina 5 di 7 giudizio, sebbene si tratti di documenti intestati al che non aveva problemi di obesità, ma di Per_1 depressione.
Il dato della fatturazione è stato poi oggetto di specifiche domande in sede penale rivolte alla Pt_1 che al PM dichiarava : “ faceva delle fatture dove c'erano i miei farmaci ed i suoi, perché ho detto:
“Mio figlio è un invalido, ha 290 euro di pensione. Lui non ha niente intestato a lui, lui non ha soldi, pago tutto io”. Allora mi fa: “Va bene, mettiamo i prodotti suoi ed i tuoi insieme, facciamo una fattura unica” e fatturava anche a nome di mio figlio.”
In sede di esame, al veniva chiesto : “ Difesa, Avv. Mattalia - Senta ma ci sono alcuni giorni CP_1 in cui risultano due fatture cioè lo stesso giorno due fatture una al signor e una alla signora. Per_1
Allora, quello che voglio capire è voi differenziavate quando i prodotti prendeva figlio pagava il figlio e quelli della madre le pagava la madre oppure? E il rispondeva :” –“ Molto spesso CP_1 molto spesso pagava tutto insieme si pagava tutto insieme comprese le creme le pomate e tutti gli altri prodotti naturali che venivano comprati a livello proprio...” proseguiva il difensore: “ Esatto invece perché nelle date in cui risultano differenti fatture cioè ci sono due fatture lo stesso giorno?” rispondeva il : “Perché compravano entrambi quindi comprava per lui e la CP_1 Per_2 madre comprava per sé.” Chiedeva quindi il difensore : Quindi erano riferibili a pagamenti differenti? ed il rispondeva :” Sicuramente in quel caso lì si.” CP_1
La confusa gestione delle fatturazioni dei prodotti alla e al veniva colta anche dal Pt_1 Per_1
Giudice del dibattimento che ad un certo punto affermava: “Va bene invece su questa questione delle fatture io non ho capito voi facevate quando acquistava la mamma e quando acquistava quando acquistavano entrambi diciamo sia la mamma che il figlio, ogni volta facevate due fatture?”
La circostanza che non sia stato chiarito quali prodotti fossero destinati al se diversi o Per_1 identici a quelli in uso alla madre ed il fatto che i prodotti acquistati ed utilizzati da entrambi fossero fatturati tutti insieme e comunque sempre pagati dalla attesa la situazione reddituale Pt_1 del figlio, titolare di una modesta pensione di invalidità, non consente di individuare con certezza il danno economico subito formalmente dal e di fatto dalla che è già stata destinataria di Per_1 Pt_1 una provvisionale.
Il tenore delle fatture prodotte, tutte intestate al unico elemento documentale prodotto dalla Per_1
a sostegno della domanda risarcitoria, peraltro filtrato criticamente dalle circostanze emerse Pt_1 in sede penale, appare insufficiente a supportare una condanna risarcitoria.
pagina 6 di 7 6. Poiché è stata accertata la responsabilità contrattuale del convenuto, ma rigettata la domanda risarcitoria, ritiene il Tribunale di compensare integralmente gli oneri di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta l'inadempimento contrattuale in capo a . Controparte_1
Respinge la domanda di risarcimento danni promosso da , nella sua qualità di erede Parte_1 di Per_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino in data 8 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19434/2023 promossa da:
in qualità di erede del defunto con il patrocinio dell'avv. M. Parte_1 Per_1
IA e dell'abogado M. Castorina, elettivamente domiciliata presso i difensori
Attrice contro con il patrocinio dell'avv. E. Armano, elettivamente domiciliato presso Controparte_1 il difensore
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'ill.mo giudice adito contrariis reiectis, così disporre:
• accertare e dichiarare che tra il sig. qui rappresentato dalla sig.ra Per_1 Parte_1 ed il sig. nel 2011 è intercorso un contratto verbale per l'acquisto di puro succo Controparte_1 di aloe;
• accertare e dichiarare che il sig. non ha adempiuto in quanto non ha venduto il prodotto CP_1 contrattato, come risulta da sent. n. 4105/2020 del 22.10.2020 (Corte d'Appello di Torino);
• condannare il sig. al risarcimento in favore di parte attrice di quanto pagato Controparte_1 dal sig. pari ad € 18.276, oltre interessi dalla domanda.” Per_1
pagina 1 di 7 Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta:
- in via preliminare, dichiarare prescritto ex art. 2946 c.c. il credito azionato da parte attrice pari ad € 18.276 portato dalle fatture di cui all'atto di citazione introduttivo della presente procedura;
- nel merito, accertare e dichiarare che nessun inadempimento contrattuale sia stato serbato dal convenuto nei confronti di e e per l'effetto Controparte_1 Parte_1 Per_1 rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di erede del defunto figlio Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo, in merito al contratto verbale Per_1 Controparte_1 avente ad oggetto la fornitura di prodotti a base di aloe acquistati dal di lei figlio ed in ragione dell'inadempimento perpetrato dal convenuto secondo cui i prodotti non si sarebbero dimostrati conformi rispetto a quelli pubblicizzati, la condanna al pagamento della somma pari ad €.
18.276,00.
Con l'ordinanza del 26.1.2024 il Giudice, rilevata la regolarità delle notifiche effettuate nei confronti della parte convenuta, dichiarava la contumacia di poi revocata Controparte_1 all'udienza dell'8.4.2024.
Costituendosi in giudizio chiedeva preliminarmente di dichiarare prescritto ex Controparte_1 art. 2946 Cc. il credito azionato da parte attrice e, nel merito, di rigettare le domande proposte ex adverso in quanto infondate.
All'udienza dell'8.4.2024 il Giudice invitava le parti a verificare una soluzione conciliativa con riconoscimento da parte del convenuto di una somma a favore della nella sua qualità di Pt_1 erede del defunto Per_1
Preso atto delle posizioni delle parti e del fallimento del tentativo di conciliazione, come si evince dal verbale di udienza del 14.5.2024, la presente causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del
22.9.2025.
2.L'eccezione di prescrizione è stata promossa dal convenuto, che peraltro si è tardivamente costituito in giudizio, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., incorrendo quindi nella decadenza di cui all'art. 167 co. 2 c.p.c.. pagina 2 di 7 3.Quanto all'omesso esperimento della negoziazione assistita, parte attrice l'aveva promossa, ma per un altro profilo, sempre inerente la vendita dei prodotti a base di aloe, connessa però all'esito del procedimento penale e alle spese che ne erano derivate;
ora la fase di negoziazione non è stata avviata e la sua omissione non rilevata d'ufficio, sebbene il tentativo di conciliazione sia stato avviato dal GI senza esito alcuno.
4.La trattazione delle domande proposte impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
Parte attrice assumeva che il convenuto, socio dell'azienda “Vignone Ottavia”, in realtà HI
Srl, in forza della stipula di un contratto verbale avente ad oggetto l'acquisto di “Aloe arborescens” sia in suo favore sia nei confronti del di lei figlio, di cui era stata amministratrice di sostegno, aveva venduto prodotti non conformi rispetto a quelli dichiarati. Più precisamente, tali prodotti avrebbero dovuto possedere proprietà benefiche sia per la cura dell'obesità, della quale era affetta l'odierna attrice, sia per lenire la depressione di cui pativa il figlio.
A riprova della fornitura dei prodotti di cui si discute, e dunque della somma pretesa e oggetto dell'odierno giudizio, parte attrice produce le seguenti fatture (doc. 3 attr.):
(i) fatt. n. 57 del 02.07.2011 € 1.652,00;
(ii) fatt. n. 176 del 02.09.2011 € 2.170,00;
(iii) fatt. n. 225 del 18.09.2011 € 1.994,00;
(iv) fatt. n. 303 del 10.10.2011 € 685,00;
(v) fatt. n. 304 del 10.10.2011 € 2.080,00;
(vi) fatt. n. 394 del 30.10.2011 € 490,00;
(vii) fatt. n. 395 del 30.10.2011 € 1.580,00;
(viii) fatt. n. 346 del 01.12.2011 € 3.920,00;
(ix) fatt. n. 12 del 12.01.2012 € 1.000,00;
(x) fatt. n. 43 del 11.02.2012 € 2.705,00.
In ragione della non conformità dei prodotti acquistati parte attrice sporgeva denuncia-querela nei confronti dell'odierno convenuto;
veniva radicato un procedimento penale innanzi all'adito
Tribunale all'esito del quale con la sentenza n. 5295/17 del 19.12.2017, veniva Controparte_1 giudicato colpevole del reato di truffa e di quello di frode alimentare e quindi condannato al pagamento, in favore di , di una provvisionale pari ad €. 20.000,00 (doc. 5 attr.). Parte_1 pagina 3 di 7 All'esito del giudizio di secondo grado conclusosi con la sentenza pronunciata dalla Corte
d'Appello di Torino n. 4105/2020 del 22.10.2020, il veniva prosciolto per intervenuta CP_1 prescrizione dal reato di truffa e quindi condannato per il solo reato di cui all'art. 515 Cp., con riduzione della provvisionale concessa alla pari alla minore somma di €. 18.000,00. Pt_1
Costituendosi in giudizio rappresentava l'insussistenza di inadempimento Controparte_1 contrattuale a lui ascrivibili, atteso che l'unica allegazione offerta dall'attrice, atta a dimostrare la fondatezza delle pretese azionate con l'odierno giudizio, era costituita dalla produzione della sentenza penale resa in un procedimento radicato dalla a titolo personale e non anche quale Pt_1 amministratrice di sostegno del figlio e sua erede.
Secondo la prospettazione del convenuto, non vi era quindi alcuna omogeneità tra le valutazioni operate in sede penale, afferenti i soli prodotti acquistati dalla e funzionali alla cura Pt_1 dell'obesità di cui pativa, e quelli invece acquistati per il figlio relativi alla cura di problematiche psichiatriche.
Nel corso della prima udienza, infine parte attrice rappresentava che l'azione era stata promossa per contestare la qualità del prodotto fornito dal diverso da quello promesso e con un CP_1 contenuto di aloe limitato al solo 10%; precisava ancora che il prodotto ceduto al figlio era il medesimo di quello oggetto di vendita effettuate da lei stessa.
Dal canto suo il non negava di avere ceduto i prodotti a base di aloe all'attrice, CP_1 rappresentando che si trattava di integratori alimentari e normali prodotti per la cura del corpo e dei capelli, senza alcuna finalità miracolosa e certamente non di contrasto all'obesità di cui la donna era afflitta;
anche il figlio della di era rivolto al poiché lamentava di sentirsi giù di Pt_1 CP_1 tono e intendeva fare uso di prodotti energizzanti e con proprietà disintossicanti, atteso l'uso di farmaci psichiatrici.
Va osservato che la sentenza di condanna è passata in giudicato e quindi contiene accertamenti e statuizioni non più discutibili;
occorre poi aggiungere che la pronuncia riguarda esclusivamente il rapporto tra il e la ma la circostanza che i prodotti alienati al figlio dell'attrice CP_1 Pt_1 provenissero dal e fossero frutto delle prescrizioni che come naturopata venivano indirizzate CP_1 anche al emerge dalle stesse dichiarazioni rese dalla parte offesa nel corso della sua Per_1 Pt_1 audizione in dibattimento e dallo stesso nel corso del suo esame come imputato;
peraltro CP_1 anche dal tenore delle difese di cui alla comparsa si apprendeva che il convenuto aveva instaurato un rapporto di vendita dei propri prodotti anche con il Per_1
Più precisamente, nel corso del suo esame il dichiarava:” La prima volta da sola la signora CP_1 pagina 4 di 7 si ha acquistato la prima volta con grande entusiasmo, galvanizzata dai risultati ha poi Pt_1 coinvolto anche il figlio, dice mio figlio vorrebbe in qualche modo seguire un percorso analogo e conseguentemente porterei anche mio figlio.” Poi aggiungendo:“ Il figlio aveva una forma di anche lui lamentava il fatto che avesse il metabolismo che non funzionasse tanto volevo un tonico, era sempre stanco e affaticato e allora ho integrato con questo prodotto.”
La circostanza che si trattasse dei medesimi prodotti a base di aloe costituisce quindi circostanza confermata dalle stesse dichiarazioni del deve quindi ritenersi dimostrato che il convenuto CP_1 abbia venduto anche al prodotti a base di aloe, provenienti dalla sua azienda, affini a quelli Per_1 utilizzati dalla madre, sebbene per finalità diverse.
Vi è quindi prova dell'inadempimento contrattuale serbato dal per avere fornito anche al CP_1 prodotti con qualità diverse da quelle promesse, nello specifico caratterizzati da una Per_1 percentuale di aloe pari al 10% e, come emerge dalla sentenza, proveniente dall'Italia e non dal
Brasile e quindi minore pregio;
in ordine all'onere probatorio ( “ In tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venuta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione.” C.Cass. 14895/2023).
5.Poste tali premesse, ritiene peraltro il Tribunale la domanda risarcitoria non accoglibile.
La mera allegazione dell'inadempimento non esonera il creditore dalla prova del danno patito.
La si è limitata a produrre le fatture di vendita intestate al e le risultanze del Pt_1 Per_1 procedimento penale, ma tali elementi appaiono insufficienti ad individuare e quindi distinguere quali fossero i prodotti acquistati ed utilizzati dalla e quali quelli invece destinati al figlio. Pt_1
Nel corso del dibattimento, l'attrice sentita come parte offesa riferiva quale tipo di programma terapeutico il le avesse prescritto, a base di “aloe arborescens, aloe ferox […] succhi a base CP_1 di noni e delle pastiglie […] in cui c'era il transit ed aloe” nonché “uno shampoo a base di aloe” quest'ultimo legato al problema di allergia frattanto insorto ( trascrizioni prodotte dal convenuto ).
A ben vedere si tratta quindi dei medesimi prodotti indicati nelle fatture di vendita prodotte in pagina 5 di 7 giudizio, sebbene si tratti di documenti intestati al che non aveva problemi di obesità, ma di Per_1 depressione.
Il dato della fatturazione è stato poi oggetto di specifiche domande in sede penale rivolte alla Pt_1 che al PM dichiarava : “ faceva delle fatture dove c'erano i miei farmaci ed i suoi, perché ho detto:
“Mio figlio è un invalido, ha 290 euro di pensione. Lui non ha niente intestato a lui, lui non ha soldi, pago tutto io”. Allora mi fa: “Va bene, mettiamo i prodotti suoi ed i tuoi insieme, facciamo una fattura unica” e fatturava anche a nome di mio figlio.”
In sede di esame, al veniva chiesto : “ Difesa, Avv. Mattalia - Senta ma ci sono alcuni giorni CP_1 in cui risultano due fatture cioè lo stesso giorno due fatture una al signor e una alla signora. Per_1
Allora, quello che voglio capire è voi differenziavate quando i prodotti prendeva figlio pagava il figlio e quelli della madre le pagava la madre oppure? E il rispondeva :” –“ Molto spesso CP_1 molto spesso pagava tutto insieme si pagava tutto insieme comprese le creme le pomate e tutti gli altri prodotti naturali che venivano comprati a livello proprio...” proseguiva il difensore: “ Esatto invece perché nelle date in cui risultano differenti fatture cioè ci sono due fatture lo stesso giorno?” rispondeva il : “Perché compravano entrambi quindi comprava per lui e la CP_1 Per_2 madre comprava per sé.” Chiedeva quindi il difensore : Quindi erano riferibili a pagamenti differenti? ed il rispondeva :” Sicuramente in quel caso lì si.” CP_1
La confusa gestione delle fatturazioni dei prodotti alla e al veniva colta anche dal Pt_1 Per_1
Giudice del dibattimento che ad un certo punto affermava: “Va bene invece su questa questione delle fatture io non ho capito voi facevate quando acquistava la mamma e quando acquistava quando acquistavano entrambi diciamo sia la mamma che il figlio, ogni volta facevate due fatture?”
La circostanza che non sia stato chiarito quali prodotti fossero destinati al se diversi o Per_1 identici a quelli in uso alla madre ed il fatto che i prodotti acquistati ed utilizzati da entrambi fossero fatturati tutti insieme e comunque sempre pagati dalla attesa la situazione reddituale Pt_1 del figlio, titolare di una modesta pensione di invalidità, non consente di individuare con certezza il danno economico subito formalmente dal e di fatto dalla che è già stata destinataria di Per_1 Pt_1 una provvisionale.
Il tenore delle fatture prodotte, tutte intestate al unico elemento documentale prodotto dalla Per_1
a sostegno della domanda risarcitoria, peraltro filtrato criticamente dalle circostanze emerse Pt_1 in sede penale, appare insufficiente a supportare una condanna risarcitoria.
pagina 6 di 7 6. Poiché è stata accertata la responsabilità contrattuale del convenuto, ma rigettata la domanda risarcitoria, ritiene il Tribunale di compensare integralmente gli oneri di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta l'inadempimento contrattuale in capo a . Controparte_1
Respinge la domanda di risarcimento danni promosso da , nella sua qualità di erede Parte_1 di Per_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino in data 8 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
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