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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2466/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2466/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
C.F. ) con l'Avv. NOBILE ERNESTO Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
e
(C.F. , con l'Avv. NOBILE ERNESTO Controparte_1 C.F._2
- ricorrente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 28 ottobre 2024, le parti hanno domandato la separazione, rappresentando che dalla loro unione nascevano in data 31 gennaio 2013 (C.F. Per_1
) e in data 28/10/2015 ER (C.F. . I genitori C.F._3 C.F._4
chiedevano pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni:
1 - la casa coniugale situata in Pontecurone (AL), Via Monte Grappa, 11 al primo piano
(catastalmente identificata al Fg. 18, particella 9, sub. 3), di proprietà al 50% della IG.ra e al 50% della madre IG.ra è assegnata al IG. con CP Parte_2 Pt_1
gli arredi ivi esistenti e le parti dichiarano che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro al riguardo;
- i coniugi dichiarano di aver provveduto al momento della firma del presente atto alla reciproca divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale, unitamente ai beni di natura strettamente personale;
- con il presente atto, le parti concordano che la IG.ra potrà trasferire, CP
successivamente alla firma del presente ricorso, la propria residenza in Pontecurone
(AL) o paesi limitrofi, ove intenda stabilire una nuova soluzione abitativa e personale;
- i figli minorenni e verranno affidati congiuntamente ai genitori Per_1 Per_2
continueranno a vivere con il padre nella casa di Pontecurone, Via Monte Grappa, 11;
- la IG.ra verserà al marito, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la CP somma di € 300,00= da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e da versarsi entro la fine di ogni mese;
- le somme derivanti dalla pensione di invalidità (indennità di frequenza ex Legge 104), disposta in favore del figlio minore per un importo di € 340,00= circa per 9 mesi Per_1 all'anno (da ottobre a giugno) saranno percepite dal padre, mentre l'assegno unico famigliare di importo mensile di € 380,00= circa per 12 mesi all'anno verrà suddiviso tra i coniugi nella misura di 2/3 in favore della IG.ra e di 1/3 in favore del IG. CP
Pt_1
- le spese straordinarie (per la cui determinazione ed eventuale concertazione si richiama il Protocollo del Tribunale di Alessandria del 20/07/2016 che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia e di approvare integralmente) sostenute nell'interesse dei figli saranno divise tra i coniugi nella misura del 60% in capo al padre e nella misura del 40% in capo alla madre;
il genitore che sostiene la spesa straordinaria, anticipando la quota di competenza del coniuge, sarà rimborsato da quest'ultimo per quanto di sua spettanza, entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso;
- per quanto riguarda il piano genitoriale, le parti concordano di stabilire la soluzione di cui al documento allegato al presente ricorso (doc. 4 allegato) il quale è stato redatto di comune accordo individuando, con particolare attenzione, una soluzione che privilegi la
2 tranquillità e serenità dei figli (anche alla luce delle loro criticità personali) incentrando nella casa coniugale il centro della loro collocazione (vicino anche alla nonna materna con cui hanno un importante rapporto affettivo e relazionale) e rispetto al quale entrambi i genitori intendono gravitare nei momenti della loro presenza a fianco dei figli;
- il IG. svolge l'attività a tempo pieno di 40 ore di impegato presso la ditta Pt_1
Cameron Italy Srl con sede a Voghera (PV), mentre la IG.ra è insegnante di CP
Scuola dell'Infanzia a tempo pieno per 25 ore a Pontecurone (AL);
- i coniugi, economicamente autonomi, rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento;
- per quanto riguarda i rapporti patrimoniali fra i coniugi, i ricorrenti stabiliscono che:
a)con riferimento al conto corrente n. 00212/1000/00006270 cointestato aperto presso la
Filiale della Intesa San Paolo Spa Castelnuovo Scrivia (AL) lo stesso, il quale al momento del presente atto presenta un saldo attivo di circa € 3.000,00= verrà mantenuto in essere al fine di poter rispettare i pagamenti dei finanziamenti ivi collegati e in capo alla IG.ra (per un ammontare mensile di € 450,00= circa) la quale si impegna CP
mensilmente a rimborsare sullo stesso conto le somme pari alle rate di finanziamento addebitate;
b) al termine dei finanziamenti in essere, le parti concordano di provvedere alla chiusura del suddetto conto corrente e ripartire al 50% le somme che saranno ivi presenti;
c)per quanto concerne gli investimenti patrimoniali cointestati di cui al deposito titoli n. 00212/3100/03704098, aperto sempre presso la Filiale della Intesa San
Paolo Spa Castelnuovo Scrivia (AL), gli stessi verranno suddivisi fra i coniugi nella misura del 60% in favore del IG. e del 40% in favore della IG.ra ; tale Pt_1 CP
suddivisione avverrà in un momento successivo al deposito del presente atto e da concordarsi tra le parti;
- i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
- le spese del presente procedimento saranno suddivise in parti uguali fra i ricorrenti.
All'udienza del 9 gennaio 2025 le parti spiegavano le visite ed organizzazione famigliare, integrando sul punto le conclusioni: la mamma terrebbe i minori presso la casa già famigliare con accesso ad un qualsiasi piano della stessa (sia appartamento correntemente utilizzato, che mansarda, oltre a ospitalità presso la nonna materna) fino a che non arriva il papà alle ore 18.30.
Faranno poi la cena e la notte con il papà. I weekend alternati saranno in via alternata dal sabato
3 mattina alla domenica sera. Si chiarisce che se i weekend materni vengono passati presso la casa famigliare il papà lascerà nella disponibilità della mamma l'appartamento principale andando o in mansarda o altrove per il weekend. I genitori comunque rappresentano che l'assetto è pensato nell'interesse dei minori.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, e risultano nell'interesse dei figli, tenuta in debiti considerazione da parte dei genitori la di loro necessità di stabilità. Anche in punto di mantenimento dei minori le condizioni risultano conformi al loro interesse a fronte delle dichiarazioni dei redditi dei genitori (equiparabili) nonché considerate le ripartizioni previste dai genitori circa gli emolumenti INPS.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi tra i genitori:
- dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri e Parte_1 CP
, i quali hanno celebrato matrimonio a Cervesina, il 7 ottobre 2010;
[...]
- i figli minorenni e vengono affidati congiuntamente ai genitori e Per_1 Per_2
continueranno a vivere con il padre nella casa di Pontecurone, Via Monte Grappa, 11;
- la casa coniugale situata in Pontecurone (AL), Via Monte Grappa, 11 al primo piano
(catastalmente identificata al Fg. 18, particella 9, sub. 3), di proprietà al 50% della IG.ra e al 50% della madre IG.ra è assegnata al IG. con gli CP Parte_2 Pt_1
arredi ivi esistenti e le parti dichiarano che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro al riguardo;
4 - dà atto che i coniugi dichiarano di aver provveduto al momento della firma ricorso alla reciproca divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale, unitamente ai beni di natura strettamente personale;
- dà atto che le parti concordano che la IG.ra potrà trasferire, successivamente alla firma CP
del presente ricorso, la propria residenza in Pontecurone (AL) o paesi limitrofi, ove intenda stabilire una nuova soluzione abitativa e personale;
- dispone che la IG.ra versi al marito, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la CP somma di € 300,00= da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e da versarsi entro la fine di ogni mese;
- dà atto che le somme derivanti dalla pensione di invalidità (indennità di frequenza ex Legge
104), disposta in favore del figlio minore per un importo di € 340,00= circa per 9 mesi Per_1 all'anno (da ottobre a giugno) saranno percepite dal padre, mentre l'assegno unico famigliare di importo mensile di € 380,00= circa per 12 mesi all'anno verrà suddiviso tra i coniugi nella misura di 2/3 in favore della IG.ra e di 1/3 in favore del IG. CP Pt_1
- le spese straordinarie (per la cui determinazione ed eventuale concertazione si richiama il
Protocollo del Tribunale di Alessandria del 20/07/2016 che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia e di approvare integralmente) sostenute nell'interesse dei figli saranno divise tra i coniugi nella misura del 60% in capo al padre e nella misura del 40% in capo alla madre;
il genitore che sostiene la spesa straordinaria, anticipando la quota di competenza del coniuge, sarà rimborsato da quest'ultimo per quanto di sua spettanza, entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso;
- visite genitori-figli come segue: la madre terrà i minori tutti i giorni presso la casa già famigliare con accesso ad un qualsiasi piano della stessa (sia appartamento correntemente utilizzato, che mansarda, oltre a ospitalità presso la nonna materna) fino a che non arriva il padre alle ore 18.30, che terrà i minori e con cui pernotteranno. I weekend saranno alternati tra i genitori dal sabato mattina alla domenica sera. Si chiarisce che se i weekend materni vengono passati presso la casa famigliare il papà lascerà nella disponibilità della mamma l'appartamento principale andando o in mansarda o altrove per il weekend;
- dà atto che per quanto riguarda i rapporti patrimoniali fra i coniugi, i ricorrenti stabiliscono che: a)con riferimento al conto corrente n. 00212/1000/00006270 cointestato aperto presso la
Filiale della Intesa San Paolo Spa Castelnuovo Scrivia (AL) lo stesso, il quale al momento del presente atto presenta un saldo attivo di circa € 3.000,00= verrà mantenuto in essere al fine di
5 poter rispettare i pagamenti dei finanziamenti ivi collegati e in capo alla IG.ra (per un CP ammontare mensile di € 450,00= circa) la quale si impegna mensilmente a rimborsare sullo stesso conto le somme pari alle rate di finanziamento addebitate;
b) al termine dei finanziamenti in essere, le parti concordano di provvedere alla chiusura del suddetto conto corrente e ripartire al 50% le somme che saranno ivi presenti;
c)per quanto concerne gli investimenti patrimoniali cointestati di cui al deposito titoli n. 00212/3100/03704098, aperto sempre presso la Filiale della Intesa San Paolo Spa Castelnuovo Scrivia (AL), gli stessi verranno suddivisi fra i coniugi nella misura del 60% in favore del IG. e del 40% in Pt_1
favore della IG.ra ; tale suddivisione avverrà in un momento successivo al deposito del CP
presente atto e da concordarsi tra le parti;
- dà atto che i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 14 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2466/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
C.F. ) con l'Avv. NOBILE ERNESTO Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
e
(C.F. , con l'Avv. NOBILE ERNESTO Controparte_1 C.F._2
- ricorrente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 28 ottobre 2024, le parti hanno domandato la separazione, rappresentando che dalla loro unione nascevano in data 31 gennaio 2013 (C.F. Per_1
) e in data 28/10/2015 ER (C.F. . I genitori C.F._3 C.F._4
chiedevano pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni:
1 - la casa coniugale situata in Pontecurone (AL), Via Monte Grappa, 11 al primo piano
(catastalmente identificata al Fg. 18, particella 9, sub. 3), di proprietà al 50% della IG.ra e al 50% della madre IG.ra è assegnata al IG. con CP Parte_2 Pt_1
gli arredi ivi esistenti e le parti dichiarano che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro al riguardo;
- i coniugi dichiarano di aver provveduto al momento della firma del presente atto alla reciproca divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale, unitamente ai beni di natura strettamente personale;
- con il presente atto, le parti concordano che la IG.ra potrà trasferire, CP
successivamente alla firma del presente ricorso, la propria residenza in Pontecurone
(AL) o paesi limitrofi, ove intenda stabilire una nuova soluzione abitativa e personale;
- i figli minorenni e verranno affidati congiuntamente ai genitori Per_1 Per_2
continueranno a vivere con il padre nella casa di Pontecurone, Via Monte Grappa, 11;
- la IG.ra verserà al marito, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la CP somma di € 300,00= da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e da versarsi entro la fine di ogni mese;
- le somme derivanti dalla pensione di invalidità (indennità di frequenza ex Legge 104), disposta in favore del figlio minore per un importo di € 340,00= circa per 9 mesi Per_1 all'anno (da ottobre a giugno) saranno percepite dal padre, mentre l'assegno unico famigliare di importo mensile di € 380,00= circa per 12 mesi all'anno verrà suddiviso tra i coniugi nella misura di 2/3 in favore della IG.ra e di 1/3 in favore del IG. CP
Pt_1
- le spese straordinarie (per la cui determinazione ed eventuale concertazione si richiama il Protocollo del Tribunale di Alessandria del 20/07/2016 che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia e di approvare integralmente) sostenute nell'interesse dei figli saranno divise tra i coniugi nella misura del 60% in capo al padre e nella misura del 40% in capo alla madre;
il genitore che sostiene la spesa straordinaria, anticipando la quota di competenza del coniuge, sarà rimborsato da quest'ultimo per quanto di sua spettanza, entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso;
- per quanto riguarda il piano genitoriale, le parti concordano di stabilire la soluzione di cui al documento allegato al presente ricorso (doc. 4 allegato) il quale è stato redatto di comune accordo individuando, con particolare attenzione, una soluzione che privilegi la
2 tranquillità e serenità dei figli (anche alla luce delle loro criticità personali) incentrando nella casa coniugale il centro della loro collocazione (vicino anche alla nonna materna con cui hanno un importante rapporto affettivo e relazionale) e rispetto al quale entrambi i genitori intendono gravitare nei momenti della loro presenza a fianco dei figli;
- il IG. svolge l'attività a tempo pieno di 40 ore di impegato presso la ditta Pt_1
Cameron Italy Srl con sede a Voghera (PV), mentre la IG.ra è insegnante di CP
Scuola dell'Infanzia a tempo pieno per 25 ore a Pontecurone (AL);
- i coniugi, economicamente autonomi, rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento;
- per quanto riguarda i rapporti patrimoniali fra i coniugi, i ricorrenti stabiliscono che:
a)con riferimento al conto corrente n. 00212/1000/00006270 cointestato aperto presso la
Filiale della Intesa San Paolo Spa Castelnuovo Scrivia (AL) lo stesso, il quale al momento del presente atto presenta un saldo attivo di circa € 3.000,00= verrà mantenuto in essere al fine di poter rispettare i pagamenti dei finanziamenti ivi collegati e in capo alla IG.ra (per un ammontare mensile di € 450,00= circa) la quale si impegna CP
mensilmente a rimborsare sullo stesso conto le somme pari alle rate di finanziamento addebitate;
b) al termine dei finanziamenti in essere, le parti concordano di provvedere alla chiusura del suddetto conto corrente e ripartire al 50% le somme che saranno ivi presenti;
c)per quanto concerne gli investimenti patrimoniali cointestati di cui al deposito titoli n. 00212/3100/03704098, aperto sempre presso la Filiale della Intesa San
Paolo Spa Castelnuovo Scrivia (AL), gli stessi verranno suddivisi fra i coniugi nella misura del 60% in favore del IG. e del 40% in favore della IG.ra ; tale Pt_1 CP
suddivisione avverrà in un momento successivo al deposito del presente atto e da concordarsi tra le parti;
- i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
- le spese del presente procedimento saranno suddivise in parti uguali fra i ricorrenti.
All'udienza del 9 gennaio 2025 le parti spiegavano le visite ed organizzazione famigliare, integrando sul punto le conclusioni: la mamma terrebbe i minori presso la casa già famigliare con accesso ad un qualsiasi piano della stessa (sia appartamento correntemente utilizzato, che mansarda, oltre a ospitalità presso la nonna materna) fino a che non arriva il papà alle ore 18.30.
Faranno poi la cena e la notte con il papà. I weekend alternati saranno in via alternata dal sabato
3 mattina alla domenica sera. Si chiarisce che se i weekend materni vengono passati presso la casa famigliare il papà lascerà nella disponibilità della mamma l'appartamento principale andando o in mansarda o altrove per il weekend. I genitori comunque rappresentano che l'assetto è pensato nell'interesse dei minori.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, e risultano nell'interesse dei figli, tenuta in debiti considerazione da parte dei genitori la di loro necessità di stabilità. Anche in punto di mantenimento dei minori le condizioni risultano conformi al loro interesse a fronte delle dichiarazioni dei redditi dei genitori (equiparabili) nonché considerate le ripartizioni previste dai genitori circa gli emolumenti INPS.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi tra i genitori:
- dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri e Parte_1 CP
, i quali hanno celebrato matrimonio a Cervesina, il 7 ottobre 2010;
[...]
- i figli minorenni e vengono affidati congiuntamente ai genitori e Per_1 Per_2
continueranno a vivere con il padre nella casa di Pontecurone, Via Monte Grappa, 11;
- la casa coniugale situata in Pontecurone (AL), Via Monte Grappa, 11 al primo piano
(catastalmente identificata al Fg. 18, particella 9, sub. 3), di proprietà al 50% della IG.ra e al 50% della madre IG.ra è assegnata al IG. con gli CP Parte_2 Pt_1
arredi ivi esistenti e le parti dichiarano che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro al riguardo;
4 - dà atto che i coniugi dichiarano di aver provveduto al momento della firma ricorso alla reciproca divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale, unitamente ai beni di natura strettamente personale;
- dà atto che le parti concordano che la IG.ra potrà trasferire, successivamente alla firma CP
del presente ricorso, la propria residenza in Pontecurone (AL) o paesi limitrofi, ove intenda stabilire una nuova soluzione abitativa e personale;
- dispone che la IG.ra versi al marito, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la CP somma di € 300,00= da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e da versarsi entro la fine di ogni mese;
- dà atto che le somme derivanti dalla pensione di invalidità (indennità di frequenza ex Legge
104), disposta in favore del figlio minore per un importo di € 340,00= circa per 9 mesi Per_1 all'anno (da ottobre a giugno) saranno percepite dal padre, mentre l'assegno unico famigliare di importo mensile di € 380,00= circa per 12 mesi all'anno verrà suddiviso tra i coniugi nella misura di 2/3 in favore della IG.ra e di 1/3 in favore del IG. CP Pt_1
- le spese straordinarie (per la cui determinazione ed eventuale concertazione si richiama il
Protocollo del Tribunale di Alessandria del 20/07/2016 che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia e di approvare integralmente) sostenute nell'interesse dei figli saranno divise tra i coniugi nella misura del 60% in capo al padre e nella misura del 40% in capo alla madre;
il genitore che sostiene la spesa straordinaria, anticipando la quota di competenza del coniuge, sarà rimborsato da quest'ultimo per quanto di sua spettanza, entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso;
- visite genitori-figli come segue: la madre terrà i minori tutti i giorni presso la casa già famigliare con accesso ad un qualsiasi piano della stessa (sia appartamento correntemente utilizzato, che mansarda, oltre a ospitalità presso la nonna materna) fino a che non arriva il padre alle ore 18.30, che terrà i minori e con cui pernotteranno. I weekend saranno alternati tra i genitori dal sabato mattina alla domenica sera. Si chiarisce che se i weekend materni vengono passati presso la casa famigliare il papà lascerà nella disponibilità della mamma l'appartamento principale andando o in mansarda o altrove per il weekend;
- dà atto che per quanto riguarda i rapporti patrimoniali fra i coniugi, i ricorrenti stabiliscono che: a)con riferimento al conto corrente n. 00212/1000/00006270 cointestato aperto presso la
Filiale della Intesa San Paolo Spa Castelnuovo Scrivia (AL) lo stesso, il quale al momento del presente atto presenta un saldo attivo di circa € 3.000,00= verrà mantenuto in essere al fine di
5 poter rispettare i pagamenti dei finanziamenti ivi collegati e in capo alla IG.ra (per un CP ammontare mensile di € 450,00= circa) la quale si impegna mensilmente a rimborsare sullo stesso conto le somme pari alle rate di finanziamento addebitate;
b) al termine dei finanziamenti in essere, le parti concordano di provvedere alla chiusura del suddetto conto corrente e ripartire al 50% le somme che saranno ivi presenti;
c)per quanto concerne gli investimenti patrimoniali cointestati di cui al deposito titoli n. 00212/3100/03704098, aperto sempre presso la Filiale della Intesa San Paolo Spa Castelnuovo Scrivia (AL), gli stessi verranno suddivisi fra i coniugi nella misura del 60% in favore del IG. e del 40% in Pt_1
favore della IG.ra ; tale suddivisione avverrà in un momento successivo al deposito del CP
presente atto e da concordarsi tra le parti;
- dà atto che i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 14 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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