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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1013 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Lavinia Ruggieri e Stefania Fidotti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI All'udienza del 13.11.24 parte ricorrente precisava le conclusioni il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.04.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Santa Maria di Galeria (RM) il 06.08.2005 con , registrato agli atti dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune all'anno 2005, numero 591, Parte II, Serie A05;
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 22.07.2007) e (il Per_1 Per_2
27.04.2013);
- che in data 07.03.2022 l'intestato Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi dichiarando l'autosufficienza economica dei coniugi e disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocamento presso la stessa e diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, il proseguimento del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Bracciano nonchè invitava le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, percorsi di psicoterapia individuali e il proseguimento per il figlio di logopedia e di follow up presso Per_2
l'Ospedale Bambino Gesù di Roma ovvero presso un professionista di fiducia;
- che nel corso del procedimento di separazione veniva depositato un ricorso d'urgenza rubricato al n. 631-1/2017 in quanto il si era sottratto agli CP_1 obblighi di mantenimento per i figli e veniva denunciato per maltrattamenti in famiglia;
- che la casa coniugale sita in Bracciano alla Via Cupetta del Mattatoio n. 8, di proprietà di entrambi i coniugi, era stata posta in vendita e, pertanto, la Parte_1 non percepiva più il canone di locazione relativo all'immobile a far data dal mese di dicembre 2023;
- che negli anni il aveva contribuito solo parzialmente al CP_1 mantenimento dei figli;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente senza una riconciliazione e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di 2 divorzio.
Tanto dedotto, la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, l'affidamento esclusivo dei figli con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie a carico delle parti.
In data 13.11.2024 compariva per l'audizione la sola ricorrente ed il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente;
i procuratori della ricorrente precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06.08.2005, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett.
B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli
La ricorrente ha chiesto disporsi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocamento degli stessi presso di lei, diritto di visita del padre secondo quanto già disposto nella sentenza di separazione, disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione dell'assegno unico per i figli alla madre al 100%.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione, sia in relazione all'affidamento esclusivo di e alla madre, genitore che ne prende cura Per_1 Per_2 in via esclusiva oramai da molti anni, sia con riferimento all'assegno di mantenimento da disporsi a carico del padre nella misura di 500,00 euro mensili.
3 Il resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, ha dimostrato infatti un totale disinteresse materiale ed affettivo nei riguardi dei figli, al quale provvede esclusivamente la madre anche in relazione alle decisioni da adottarsi sulla loro educazione e nelle materie di maggiore interesse.
Il disinteresse del padre per i figli si è reso altresì palese anche dalla scelta di non costituirsi né comparire all'udienza di prima comparizione tenutasi il 13.11.24.
Sebbene, infatti, la contumacia sia una scelta processuale libera ed insindacabile, non
è in dubbio che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori la stessa sia sintomatica di un sostanziale disinteresse nei confronti della prole, tale da rendere concretamente difficile e financo, talvolta, impraticabile la condivisione delle scelte di interesse dei figli, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio portando ad una paralisi decisionale.
La disciplina della frequentazione padre figli potrà avvenire come dettagliatamente previsto in parte dispositiva.
Le spese straordinarie relative ai minori, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Nulla deve esser disposto con riferimento all'assegno unico familiare che dovrà essere percepito dalla ricorrente, in quanto genitore affidatario esclusivo dei figli.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM
147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori minimi ed in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva e decisionale (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez.
VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1013/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
4 eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa
Maria di Galeria (RM) il 06.08.2005 tra nata a [...] il Parte_1
11.03.1981 e nato a [...] il [...], registrato agli Controparte_1 atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2005, numero 591, Parte
II, Serie A05;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone l'affidamento esclusivo di e alla madre con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la stessa ove è fissata la loro residenza;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere liberamente con sé i figli secondo le seguenti modalità e salvo diverso accordo: a) a fine settimana alternati dalle
10 del sabato alle 21 della domenica;
b) nelle settimane in cui i minori trascorreranno in fine settimana con il padre, due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 15 alle ore 21,00; in caso di chiusura scolastica i minori staranno con il padre dalle 10 alle 21; c) nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, tre pomeriggi a settimana il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 21,00; in caso di chiusura scolastica i minori staranno con il padre dalle 10 alle 21; d) per metà della durata delle vacanze natalizie e pasquali in modo da alternare negli anni le principali festività; e) nel mese di luglio di ciascun anno i genitori trascorreranno con i figli 15 giorni consecutivi;
f) i minori trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma e il giorno del di lei compleanno e trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del di lui compleanno, trascorreranno il giorno del loro compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
5) pone a carico di , quale contributo al mantenimento dei Controparte_1 figli minori e , un assegno mensile pari ad euro 500,00 da Per_1 Per_2 corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla sentenza di separazione, assegno rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie (mediche, di istruzione, sportive e ricreative) dei figli da concordarsi in via preventiva tra i genitori e da documentarsi;
6) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5 7) Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore Controparte_1 di liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% per Parte_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA
Così deciso, in Civitavecchia il 28 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1013 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Lavinia Ruggieri e Stefania Fidotti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI All'udienza del 13.11.24 parte ricorrente precisava le conclusioni il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.04.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Santa Maria di Galeria (RM) il 06.08.2005 con , registrato agli atti dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune all'anno 2005, numero 591, Parte II, Serie A05;
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 22.07.2007) e (il Per_1 Per_2
27.04.2013);
- che in data 07.03.2022 l'intestato Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi dichiarando l'autosufficienza economica dei coniugi e disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocamento presso la stessa e diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, il proseguimento del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Bracciano nonchè invitava le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, percorsi di psicoterapia individuali e il proseguimento per il figlio di logopedia e di follow up presso Per_2
l'Ospedale Bambino Gesù di Roma ovvero presso un professionista di fiducia;
- che nel corso del procedimento di separazione veniva depositato un ricorso d'urgenza rubricato al n. 631-1/2017 in quanto il si era sottratto agli CP_1 obblighi di mantenimento per i figli e veniva denunciato per maltrattamenti in famiglia;
- che la casa coniugale sita in Bracciano alla Via Cupetta del Mattatoio n. 8, di proprietà di entrambi i coniugi, era stata posta in vendita e, pertanto, la Parte_1 non percepiva più il canone di locazione relativo all'immobile a far data dal mese di dicembre 2023;
- che negli anni il aveva contribuito solo parzialmente al CP_1 mantenimento dei figli;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente senza una riconciliazione e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di 2 divorzio.
Tanto dedotto, la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, l'affidamento esclusivo dei figli con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie a carico delle parti.
In data 13.11.2024 compariva per l'audizione la sola ricorrente ed il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente;
i procuratori della ricorrente precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06.08.2005, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett.
B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli
La ricorrente ha chiesto disporsi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocamento degli stessi presso di lei, diritto di visita del padre secondo quanto già disposto nella sentenza di separazione, disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione dell'assegno unico per i figli alla madre al 100%.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione, sia in relazione all'affidamento esclusivo di e alla madre, genitore che ne prende cura Per_1 Per_2 in via esclusiva oramai da molti anni, sia con riferimento all'assegno di mantenimento da disporsi a carico del padre nella misura di 500,00 euro mensili.
3 Il resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, ha dimostrato infatti un totale disinteresse materiale ed affettivo nei riguardi dei figli, al quale provvede esclusivamente la madre anche in relazione alle decisioni da adottarsi sulla loro educazione e nelle materie di maggiore interesse.
Il disinteresse del padre per i figli si è reso altresì palese anche dalla scelta di non costituirsi né comparire all'udienza di prima comparizione tenutasi il 13.11.24.
Sebbene, infatti, la contumacia sia una scelta processuale libera ed insindacabile, non
è in dubbio che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori la stessa sia sintomatica di un sostanziale disinteresse nei confronti della prole, tale da rendere concretamente difficile e financo, talvolta, impraticabile la condivisione delle scelte di interesse dei figli, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio portando ad una paralisi decisionale.
La disciplina della frequentazione padre figli potrà avvenire come dettagliatamente previsto in parte dispositiva.
Le spese straordinarie relative ai minori, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Nulla deve esser disposto con riferimento all'assegno unico familiare che dovrà essere percepito dalla ricorrente, in quanto genitore affidatario esclusivo dei figli.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM
147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori minimi ed in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva e decisionale (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez.
VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1013/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
4 eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa
Maria di Galeria (RM) il 06.08.2005 tra nata a [...] il Parte_1
11.03.1981 e nato a [...] il [...], registrato agli Controparte_1 atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2005, numero 591, Parte
II, Serie A05;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone l'affidamento esclusivo di e alla madre con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la stessa ove è fissata la loro residenza;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere liberamente con sé i figli secondo le seguenti modalità e salvo diverso accordo: a) a fine settimana alternati dalle
10 del sabato alle 21 della domenica;
b) nelle settimane in cui i minori trascorreranno in fine settimana con il padre, due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 15 alle ore 21,00; in caso di chiusura scolastica i minori staranno con il padre dalle 10 alle 21; c) nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, tre pomeriggi a settimana il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 21,00; in caso di chiusura scolastica i minori staranno con il padre dalle 10 alle 21; d) per metà della durata delle vacanze natalizie e pasquali in modo da alternare negli anni le principali festività; e) nel mese di luglio di ciascun anno i genitori trascorreranno con i figli 15 giorni consecutivi;
f) i minori trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma e il giorno del di lei compleanno e trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del di lui compleanno, trascorreranno il giorno del loro compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
5) pone a carico di , quale contributo al mantenimento dei Controparte_1 figli minori e , un assegno mensile pari ad euro 500,00 da Per_1 Per_2 corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla sentenza di separazione, assegno rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie (mediche, di istruzione, sportive e ricreative) dei figli da concordarsi in via preventiva tra i genitori e da documentarsi;
6) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5 7) Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore Controparte_1 di liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% per Parte_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA
Così deciso, in Civitavecchia il 28 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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