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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 67747/2021 R.G. il 23.11.2021 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Fabrizio De Capitani, giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1
nella qualità di procuratrice speciale della rappresentata e Controparte_2
difesa dagli avv.ti Stefano Padovani e Gianluca Massimei, giusta procura in calce al ricorso monitorio
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2021 la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15782/2021
emesso dal Tribunale di Roma il 26.8.2021 con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della del complessivo importo di € 10.478,42 e chiedeva disporsene Controparte_2
la revoca;
si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore e come rappresentata in atti, che, nel contestare la domanda avversa e nel chiederne l'integrale rigetto, formulava istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo.
In corso di causa, disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta e concessi alla parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata da parte opponente;
successivamente, precisate le conclusioni all'udienza del 23.10.2024 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la causa, trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda monitoria spiegata dalla trae origine dalla anticipata Controparte_2
risoluzione del contratto di noleggio del 19.5.2015 e ha ad oggetto l'ingiunzione di pagamento degli importi dovuti a titolo di penale per l'anticipata risoluzione del contratto (intimata dalla
[...]
con comunicazione del 5.12.2016), oltre che per il parziale pagamento del canone di Pt_1
noleggio del mese di novembre 2016.
Le censure che parte opponente muove all'avversa pretesa creditoria attengono esclusivamente al rilievo della sussistenza di vizi e difetti dell'autoveicolo oggetto del contratto, talmente gravi da rendere il bene inidoneo all'uso di sua naturale destinazione e da legittimare, ai sensi dell'art. 1578 c.c., la risoluzione contrattuale in danno della odierna opposta;
in particolare, la società
opponente lamenta la scoperta, in epoca successiva alla consegna dell'autovettura oggetto del contratto di locazione a lungo termine del 19.5.2015, di gravi vizi e difetti dell'autoveicolo che ne determinavano la prolungata impossibilità di utilizzo e la necessità di continui ricoveri nei centri specializzati di assistenza tecnica per le necessarie (e complesse) riparazioni e, sul presupposto della responsabilità contrattuale della concedente (che Controparte_2
avrebbe fornito un bene affetto da gravi vizi ed inidoneo all'uso cui era naturalmente destinato),
postula la legittimità della risoluzione contrattuale operata con comunicazione del 5.12.2016 in danno della odierna convenuta.
L'opposizione è infondata e, come tale, non risulta meritevole di accoglimento. In primo luogo si osserva che i vizi e difetti del veicolo oggetto di noleggio, come rappresentati dalla società opponente, risultano, in realtà, insussistenti ovvero, più correttamente, non classificabili come vizi del bene, bensì come caratteristiche costruttive dell'autovettura in oggetto;
tale circostanza si evince con estrema chiarezza dalla relazione tecnica che la stessa società opponente ha versato agli atti del presente giudizio, in allegato sub 15 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; in particolare, la relazione tecnica a firma del sig. CP_3
del Centro Revisioni CS di LO RI (LC) evidenzia con estrema chiarezza che “…dalla
diagnosi da noi eseguita, non risulta nessun tipo di difetto o guasto, sia sul cambio automatico
che su qualsiasi altra centralina di bordo. Dalla prova che abbiamo effettuato si è rilevato che,
in effetti, non è il cambio che si mette in folle ma è, probabilmente, una strategia della centralina
motore che toglie potenza per un attimo e ripristinarla pochi attimi dopo…
Dopo aver avuto parecchi consulti con tecnici di varie officine autorizzate Nissan e del servizio
assistenza cambi automatici Bosch, si è evidenziato che questo tipo di comportamento è tipico
delle vetture Nissan Quashqai C/A dello stesso modello e che, su parecchie vetture si è già
intervenuto con aggiornamenti e riprogrammazioni software delle centraline PCM, C/A, ESP, ABS
e vari, in alcuni casi sostituendo addirittura in blocco il cambio automatico, ma senza nessun
risultato di rilievo. La Nissan per ora si riserva di dichiarare che questo comportamento è una
caratteristica di prodotto. Detto ciò, fino a che Nissan non accerti il problema, che a questo punto
sembra proprio causato da una qualche strategia di una centralina di bordo…si ritiene di non
dover in alcun modo intervenire sulla vettura, ma di segnalare il problema alla casa madre…”.
Risulta, pertanto, comprovato che il veicolo fornito dalla non fosse Controparte_2
affetto da alcun vizio o difetto le cui pregiudizievoli conseguenze possano essere poste a carico della concedente ai sensi dell'art. 1578 c.c., dal momento che le anomalie lamentate dalla utilizzatrice non sono classificabili come vizi bensì come caratteristiche di costruzione del mezzo;
inoltre, la responsabilità della società opposta deve escludersi pure alla luce del disposto di cui al secondo comma dell'art. 1578 c.c., non essendo tenuta la locatrice a conoscere i dettagli delle caratteristiche tecniche e costruttive degli autoveicoli concessi in locazione. Dalle considerazioni che precedono discende l'illegittimità della risoluzione contrattuale intimata dalla con comunicazione del 5.12.2016, sia perché la stessa è stata formulata in Parte_1
riferimento a vizi e difetti inesistenti e sia perché, sulla base dei principi espressi dalla S.C. in tema di leasing, l'utilizzatore non può richiedere la risoluzione del contratto per vizi del bene locato, in quanto il funzionamento o meno dello stesso riguarda il diverso rapporto tra il fornitore e il concedente, rispetto al quale l'utilizzatore è un soggetto terzo, con la conseguenza che “…in
tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all'uso, occorre
distinguere l'ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore)
da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede
dal fornitore. Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza
che il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata
consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e,
ricorrendone i presupposti, di agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura
o per la riduzione del prezzo. Nel secondo caso, l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore
per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta messo a
conoscenza dei vizi, ha i medesimi doveri di cui all'ipotesi precedente. In ogni caso, l'utilizzatore
può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma
corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente… “(cfr. Cass. SS.UU. n. 19785
del 5.10.2015).
Resta, pertanto, riservata al concedente l'azione di risoluzione del contratto di fornitura mentre sono irrilevanti sul contratto di leasing le vicende riferite al primo, sicché deve trovare applicazione, nella fattispecie in esame, il disposto di cui all'art. 15 delle Condizioni Generali di
Contratto, a mente del quale “…in caso di restituzione anticipata del veicolo locato da parte del
Cliente…ADL avrà facoltà di procedere all'addebito di una penale nei termini di cui alla precedente
lettera b) del presente articolo…"; non risulta in alcun modo contestato, nella fattispecie in esame, il quantum della domanda monitoria formulata dalla società opposta in riferimento sia all'ammontare della penale applicata che al residuo importo del canone di noleggio per il mese di novembre 2016. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'opposizione, con la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data
25.10.2021 nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore e nella qualità di procuratrice speciale della Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 15782/2021 emesso dal
Tribunale di Roma il 26.8.2021 per il complessivo importo di € 10.478,42;---
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 3.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi