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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 504/2025 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SCIARRINI GIORGIO per la parte ricorrente e degli Avv.ti FORTUNA ALESSANDRO e FILIPPO MARIA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 504 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...] - 01034 Fabrica di Roma (VT), , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Giorgio Sciarrini (C.F.: ), presso il cui studio in Civita Castellana (VT) in Via Rio Fratta n C.F._2
4 eleg di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax: P.IVA_1 e/o al'indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE E (C.F. e P.I. = , CP_1 P.IVA_2 in persona del legale rapp.te p.t. con sede in S.S. Flaminia Km. 58,600 a Controparte_2
Civita Castellana (VT), agli effet lettivamente domiciliata in Via Giuseppe Garibaldi n. 35 a Civita Castellana (VT) presso lo studio dell'avv. Alessandro Fortuna (C.F.
[...]
; fax 0761 518242; pec C.F._3 Email_2 la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Filippo Maria Fortuna (C.F. ; fax 0761 518242; pec C.F._4 Email_3 Email_4
, giusta procura speciale allegata alla memoria difensiva.
[...] RESISTENTE OGGETTO: impugnazione licenziamento disciplinare. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.4.2025 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro proponendo opposi mento intimatogli dalla società convenuta datrice di lavoro per giusta causa con missiva del 28.08.2024 ricevuta in data 30.08.2024. A tal fine ha dedotto di essere stato dipendente della società resistente in qualità di operaio livello D3 dal 26.01.2015 al 28.08.2024; di essere titolare dei benefici ex L. 104/1992 per l'assistenza al suocero, Sig. ; che con missiva del 24/07/2024 gli era stata contestata la violazione Parte_2 dell'art 50 CCNL Ceramica Industria per utilizzazione abusiva reiterata dei permessi ex l. 104/92; di aver reso giustificazioni in data 5 agosto 2024; che con missiva del 28.08.2024 ricevuta il 30.08.2024 il datore di lavoro, ritenute insufficienti le giustificazioni fornite, gli aveva intimato intimava il licenziamento per giusta causa. Ha quindi contestato la sussistenza dei fatti conrtestati e comunque la sproporzione tra la sanzione e la gravità della condotta ed ha concluso chiedendo
“in via cautelare: disporre l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, sussistendo il fumus boni iuris per le ragioni esposte e il periculum in mora costituito dal pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla privazione dell'unica fonte di reddito. Nel merito 1) Dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 30/08/2024 e, per l'effetto, ordinare alla società resistente la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970; 2) Condannare la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
3) In subordine, nell'ipotesi in cui non si ravvisasse la sussistenza dei presupposti per la tutela reintegratoria, dichiarare l'illegittimità del licenziamento e condannare la società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge”. Instaurato il contraddittorio la società si è costituita eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso per decadenza dal diritto di i del licenziamento di cui all'art. 6 co. 1 della Legge n. 604/1966 e la conseguente inammissibilità della domanda risarcitoria. Nel merito ha comunque dedotto l'infondatezza della impugnazione e la legittimità del licenziamento ed ha concluso chiedendo “accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto di impugnare il licenziamento adottato nei suoi confronti in data 28.08.2024, decadenza che espressamente si eccepisce, voglia dichiarare inammissibile la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'operato licenziamento nonché la domanda di risarcimento danni dallo stesso proposta in correlazione col menzionato licenziamento e, comunque, in via subordinata, nel merito, rigettare integralmente tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti della società resistente, in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi correlati al giudizio”.
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è inammissibile. L'art. 6 l. 604/66 (così come modificato dall'art. 32 della La L. 4 novembre 2010, n. 183 e poi ancora dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10) dispone che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”. Nella fattispecie il licenziamento era stato irrogato con missiva del 28.08.2024 ricevuta il giorno 30.08.2024. Il ricorrente lo aveva tempestivamente impugnato con nota inoltrata via pec in data 24.09.2024. Il ricorso risulta introdotto solo in data 03.04.2025 mentre il termine di 180 giorni erano scaduti in data 24.03.2025. Secondo l'orientamento della S.C. la mancata impugnativa dell'atto di recesso nei termini previsti dall'art. 6 l. n. 604 del 1966, determina il consolidamento dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro (cfr. Sez. L, n. 19740 del 17/07/2024). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e delle domande di accertamento della illegittimità del licenziamento e quelle connesse di reintegrazione e risarcimento danni. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti di dichiarando Parte_1 CP_1 la decadenza del ricorrente dall'impugnazione ai sensi dell'art. 6 l. 604/66; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.350,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 17 dicembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 504/2025 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SCIARRINI GIORGIO per la parte ricorrente e degli Avv.ti FORTUNA ALESSANDRO e FILIPPO MARIA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 504 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...] - 01034 Fabrica di Roma (VT), , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Giorgio Sciarrini (C.F.: ), presso il cui studio in Civita Castellana (VT) in Via Rio Fratta n C.F._2
4 eleg di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax: P.IVA_1 e/o al'indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE E (C.F. e P.I. = , CP_1 P.IVA_2 in persona del legale rapp.te p.t. con sede in S.S. Flaminia Km. 58,600 a Controparte_2
Civita Castellana (VT), agli effet lettivamente domiciliata in Via Giuseppe Garibaldi n. 35 a Civita Castellana (VT) presso lo studio dell'avv. Alessandro Fortuna (C.F.
[...]
; fax 0761 518242; pec C.F._3 Email_2 la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Filippo Maria Fortuna (C.F. ; fax 0761 518242; pec C.F._4 Email_3 Email_4
, giusta procura speciale allegata alla memoria difensiva.
[...] RESISTENTE OGGETTO: impugnazione licenziamento disciplinare. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.4.2025 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro proponendo opposi mento intimatogli dalla società convenuta datrice di lavoro per giusta causa con missiva del 28.08.2024 ricevuta in data 30.08.2024. A tal fine ha dedotto di essere stato dipendente della società resistente in qualità di operaio livello D3 dal 26.01.2015 al 28.08.2024; di essere titolare dei benefici ex L. 104/1992 per l'assistenza al suocero, Sig. ; che con missiva del 24/07/2024 gli era stata contestata la violazione Parte_2 dell'art 50 CCNL Ceramica Industria per utilizzazione abusiva reiterata dei permessi ex l. 104/92; di aver reso giustificazioni in data 5 agosto 2024; che con missiva del 28.08.2024 ricevuta il 30.08.2024 il datore di lavoro, ritenute insufficienti le giustificazioni fornite, gli aveva intimato intimava il licenziamento per giusta causa. Ha quindi contestato la sussistenza dei fatti conrtestati e comunque la sproporzione tra la sanzione e la gravità della condotta ed ha concluso chiedendo
“in via cautelare: disporre l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, sussistendo il fumus boni iuris per le ragioni esposte e il periculum in mora costituito dal pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla privazione dell'unica fonte di reddito. Nel merito 1) Dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 30/08/2024 e, per l'effetto, ordinare alla società resistente la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970; 2) Condannare la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
3) In subordine, nell'ipotesi in cui non si ravvisasse la sussistenza dei presupposti per la tutela reintegratoria, dichiarare l'illegittimità del licenziamento e condannare la società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge”. Instaurato il contraddittorio la società si è costituita eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso per decadenza dal diritto di i del licenziamento di cui all'art. 6 co. 1 della Legge n. 604/1966 e la conseguente inammissibilità della domanda risarcitoria. Nel merito ha comunque dedotto l'infondatezza della impugnazione e la legittimità del licenziamento ed ha concluso chiedendo “accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto di impugnare il licenziamento adottato nei suoi confronti in data 28.08.2024, decadenza che espressamente si eccepisce, voglia dichiarare inammissibile la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'operato licenziamento nonché la domanda di risarcimento danni dallo stesso proposta in correlazione col menzionato licenziamento e, comunque, in via subordinata, nel merito, rigettare integralmente tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti della società resistente, in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi correlati al giudizio”.
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è inammissibile. L'art. 6 l. 604/66 (così come modificato dall'art. 32 della La L. 4 novembre 2010, n. 183 e poi ancora dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10) dispone che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”. Nella fattispecie il licenziamento era stato irrogato con missiva del 28.08.2024 ricevuta il giorno 30.08.2024. Il ricorrente lo aveva tempestivamente impugnato con nota inoltrata via pec in data 24.09.2024. Il ricorso risulta introdotto solo in data 03.04.2025 mentre il termine di 180 giorni erano scaduti in data 24.03.2025. Secondo l'orientamento della S.C. la mancata impugnativa dell'atto di recesso nei termini previsti dall'art. 6 l. n. 604 del 1966, determina il consolidamento dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro (cfr. Sez. L, n. 19740 del 17/07/2024). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e delle domande di accertamento della illegittimità del licenziamento e quelle connesse di reintegrazione e risarcimento danni. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti di dichiarando Parte_1 CP_1 la decadenza del ricorrente dall'impugnazione ai sensi dell'art. 6 l. 604/66; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.350,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 17 dicembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO