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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5503/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(c.f. ), e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1
mandataria, la (c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_2
la procuratrice avv. Antonietta Ciaccia, appresentata e difesa dall'avv. Leonardo
Patroni Griffi
ATTRICE
E
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiarare aperta la successione del Sig. (– cod. fisc Persona_1
- nato a Rocca D'Arezzo il [...], in [...] residente C.F._2
in Torino), deceduto in Torino in data 25.9.1997 -:
1 - dichiarare erede del Sig. (c.f: ) il Sig. Persona_1 C.F._2
(cf. , nato a [...]_2 C.F._1
(AT)
29/04/1947) – per successione, quale figlio del sig. del Sig. , Persona_1
avendo lo stesso compiuto - con riguardo all'immobile sito a Torino, in Via Bard
6, caduto nell'asse ereditario, nonché avendone altresì omesso la redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, pur essendo nel pieno possesso del bene ereditario - atti manifestanti la volontà di accettazione tacita dell'eredità relitta del de cuius;
- ordinare al Conservatore dei RR.II. di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'emananda sentenza.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'attrice, premesso
- di essere creditrice di in forza di decreto ingiuntivo Controparte_2
provvisoriamente esecutivo n. 10556/2018 emesso dal Tribunale di Torino in data 3/6 dicembre 2018, munito di formula esecutiva in data
19.12.2018, a favore della dalla quale ella aveva Controparte_3
successivamente acquistato il credito mediante contratto di cessione dei crediti ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 l. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti concluso in data 15.12.2022, della quale era stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 148 del
22.12.2022;
- che, visto l'inadempimento del debitore, la aveva sottoposto a CP_3
pignoramento i beni immobili del debitore, con procedura esecutiva rubricata presso il Tribunale di Torino al n. RGE 695/2020, a cui era stato veniva riunito il n. RGE 476/2022;
2 - che nel corso del procedimento di esecuzione n. RGE 695/2020+476/2022 il Giudice dell'Esecuzione accertava che, “allo stato, difetta la continuità delle trascrizioni in quanto (…) non risulta accettata la quota di proprietà del compendio pignorato, pari ad ½, acquisita dall'esecutato
[...]
in morte del dante causa risultando CP_2 Persona_1 presente solo la dichiarazione di successione”;
- che in data 25.09.1997 era deceduto, in Torino, per Persona_1
quanto consta senza lasciare testamento e il chiamato all'eredità di quest'ultimo, , convenuto, non aveva formalizzato Controparte_2
alcuna dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità;
- che il convenuto aveva compiuto una serie di atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede;
- che in particolare aveva abitato sin dalla morte di suo Controparte_2
padre l'immobile di Torino, Via Bard 6, intestato ai Persona_1
suoi genitori e caduto nelle rispettive successioni (quella del padre apertasi nel 1997 e quella della madre apertasi nel 2008), almeno fino al 2013, e poi dal 2014 al 2020, quindi ben oltre i termini di cui all'art. 485 c.c.; concludeva come in epigrafe.
Il contenuto non si costituiva.
Verificata la regolarità della notifica e la procedibilità della domanda, la causa veniva rinviata all'udienza del 3.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
A detta udienza parte attrice precisava le conclusioni come indicato in epigrafe, discuteva la causa e il Giudice si riservava di depositare la sentenza.
2. Sussiste l'interesse ad agire dell'attrice, considerato che la stessa è creditrice in forza del contratto di cessione di crediti in blocco sopra citato del credito nei confronti del convenuto portato dal decreto ingiuntivo n. 10556/2018 emesso dal
3 Tribunale di Torino e come tale può trarre dall'accoglimento della domanda una concreta utilità, data dal ripristino della continuità delle trascrizioni con la conseguente possibilità di espropriare gli immobili caduti nella successione di
. Persona_1
3. Nel merito, risulta provato che , nato il [...] a [...] Persona_1
D'Arazzo, è deceduto a Torino il 25.09.1997, per quanto consta senza lasciare testamento, come può evincersi dal certificato di morte di cui al doc. 8 di parte attrice e dalla trascrizione della denuncia di successione di cui al doc. 10, per cui alla sua morte si è aperta la successione legittima in favore della moglie
(deceduta poi il 26.03.2008) e del figlio . Persona_2 Controparte_2
Quanto alla circostanza che l'immobile di Torino, via Bard n. 6, rientrasse per la quota di ½ nell'asse ereditario di , può ritenersi sufficiente il Persona_1
certificato ipotecario prodotto al doc. 10 di parte attrice, che nella trascrizione della denuncia di successione indica tra gli immobili appartenuti al defunto anche tale immobile (cfr. Cass. 13785/2004).
Dal certificato storico di residenza di (doc.11) emerge che il Controparte_2
luogo di residenza anagrafica - che in assenza di risultanze in senso contrario può intendersi quale abituale dimora ai sensi dell'art. 43 c.c. di , è Controparte_2
stato sin dal 1997 in Torino, Via Bard n. 6, ossia, può ritenersi, in assenza di risultanze di segno contrario, nell'immobile caduto nella successione di R_
per la quota di ½.
[...]
Trovandosi nel possesso di un bene ereditario (cfr. Cass. 1301/1977, Cass.
4835/1980, Cass. 11018/2008), in mancanza della redazione dell'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione , ai sensi Controparte_2 dell'art. 485 c.c., deve considerarsi divenuto erede puro e semplice di R_
.
[...]
In tal senso la giurisprudenza costante di legittimità, secondo la quale il possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità; cionondimeno, se
4 il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario e non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dall'apertura della successione (o, se successivo, dal momento di inizio del possesso), viene considerato erede puro e semplice (tra le altre, Cass. 4707/1994, 2911/1998,
15690/20).
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda di accertamento della qualità di erede proposta dal ricorrente può trovare accoglimento.
4. La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine o di un'autorizzazione espressa in tal senso.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, ai parametri minimi, da ritenersi sufficienti avuto riguardo all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria, siccome non svolta, compresa la fase di attivazione della mediazione. Non rileva ai fini della determinazione del valore della causa il valore indicato all'atto della iscrizione a ruolo in quanto non corrispondente al valore effettivo che è indeterminabile, non essendo nota la consistenza dell'intero asse ereditario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara aperta la successione di , nato a [...] il Persona_1
29.12.1920 e deceduto a Torino il 25.09.1997 (c.f. ); C.F._2
2) accerta e dichiara che , nato a [...] il Controparte_2
29.04.1947 (c.f. ), è erede puro e semplice di C.F._1 R_
, nato a [...] il [...] e deceduto a Torino il
[...]
25.09.1997 (c.f. ); C.F._2
5 3) condanna alla rifusione in favore della Controparte_2 [...]
delle spese processuali, che liquida in € 3.174,00 per Parte_1
compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a., ed €
1.260,86 per esposti.
Così deciso in Torino il 2.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj
6