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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/06/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da e , con l'avvocato Gianfranco Di Lucchio Parte_1 Parte_2
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
, nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della Persona_1
vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “… In data 20 agosto 1840, in Italia, nel
Comune di Romanengo (Cremona), nasceva il sig. Persona_1
come comprovato dal certificato di battesimo estratto dal Registrato atti di Nascita -Vol. XIII, pag. 32, num. 5 della , versato in Controparte_2
atti (all. 3).
2- In data 28 febbraio 1874, presso il Comune di Spirano (BG), il sig.
[...]
contraeva matrimonio con la sig.ra , cittadina Persona_1 Controparte_3
italiana, come comprovato dal Certificato di matrimonio numero 18 Parte I serie Ufficio 1, Anno
1874, rilasciato in data 26/08/2022 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spirano (BG) (all.
3 bis).
3- Il sig. emigrava in Brasile ove non ha mai rinunciato Persona_1
alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione n.
000.657.402.588/2022, rilasciato in data 03/05/2022 dal Ministero della Giustizia Brasiliano,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (all. 3 ter).
4- In data 22.10.1905 il IG.
[...]
spirava, come comprovato dal certificato di morte matricola nr. 102392 Persona_1
02 55 1905 4 00001 162 0000039 43, che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (all. 3 quater) 5- Dall'unione coniugale tra i sigg. ri e Persona_1
nasceva, nella città di Garibaldi Estado di Rio Grande do Sul - Brasile), il Controparte_3
giorno 8 luglio 1878 il sig. comprovato dal Certificato Integrale di Parte_3
Nascita matricola n. 102392 01 55 2020 1 00058 013 0017273 16 rilasciato in data 27/01/2022 ed oggetto di revisione a seguito di sentenza del 10.10.2019, che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (all. 4).
6-In data 20 ottobre 1900 in Bento Goncalves, Stato
Federato Rio Grande do Sul (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_4
cittadina austriaca, come risulta dal Certificato Integrale di Matrimonio Parte_5
matricola n. 102392 02 55 1900 2 00001 035 0000030 67, rilasciato in data 27/01/2022 che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (all. 4 bis) 7-Dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva in Garibaldi, Stato Parte_4 Parte_5
Federato Rio Grande do Sul (Brasile), il giorno 05 ottobre 1904 il sig. Parte_6
come risulta da Certificato Integrale di Nascita matricola n. 102392 02 55 1915 1 00010 011
0000267 49, rilasciato in data 03/02/2023, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 5).
8-In data 14 ottobre 1922, il IG. contraeva matrimonio con la Parte_7
sig.ra , cittadina brasiliana, come comprovato dal Certificato Integrale di Persona_2
Matrimonio matricola n. 100727 01 55 1922 2 00001 041 0000020 12, rilasciato in data
14/06/2023, che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 5 bis).
9-Dall'unione coniugale tra il IG. e la IG.ra , nasceva, in data Parte_7 Persona_3
14.01.1925, a Garibaldi, Stato Federato Rio Grande do Sul (Brasile), nasceva la IG.ra
[...]
come risulta da Certificato Integrale di Nascita matricola nr. 100727 01 55 Persona_4
1925 1 00002 093 0000009 44, rilasciato in data 14/06/2023, che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 6). 10-In data 14 gennaio 1950, in Garibaldi Stato
Federato Rio Grande do Sul (Brasile), la IG.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_8
cittadino brasiliano, come comprovato dal Certificato Integrale di Matrimonio Persona_5
matricola n. 100727 01 55 1950 2 00003 244 0000645 11, rilasciato in data 14/06/2023, che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 6 bis). 11- Dall'unione coniugale tra la IG.ra ed il sig. nasceva, in data 02.12.1950 la IG.ra Parte_8 Parte_9
come risulta da Certificato Integrale di Nascita matricola nr. 100727 01 55 1950 Parte_1
1 00009 146 0004078 32, rilasciato in data 14/06/2023, che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 7). 12- Dalla relazione tra la IG.ra ed il IG. Parte_10
nasceva, in data 17.06.1991, la IG. ra Persona_6 Parte_2
, come risulta dal certificato di nascita matricola n. 096602 01 55 1991 1 00222 125
[...] Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, , nato a [...] il Persona_1
20.8.1840 (doc. 3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc.
3 quater fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che e sono cittadini italiani. Parte_1 Parte_2
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 10.6.25
Il giudice
Christian Colombo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0089337 47, rilasciato in data 26.01.2023, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 8)”.