Art. 2.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 95.000.000 annue, sara' fronteggiato con le disponibilita' dei capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, relativi alle pensioni.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 95.000.000 annue, sara' fronteggiato con le disponibilita' dei capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, relativi alle pensioni.