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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 181 R.G.A. 2025 , promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dall'Avvocato GIOVENCO Parte_1
ANTONIO
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. CACIOPPO SALVATORE CP_1
- Appellato - All'udienza del 03/07/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 400/2025 del 29.01.2025 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda con cui vedova di ha Parte_1 Persona_1 chiesto condannarsi l' al riconoscimento in suo favore della rendita ex art. 85 CP_1
Dpr n. 1124/1965, assumendo che il decesso del coniuge fosse stato provocato dalle malattie (neoplasia vescicale e carcinoma polmonare) contratte in occasione dell'espletamento ultratrentennale dell'attività lavorativa di saldatore carpentiere alle dipendenze di diverse ditte operanti nel comparto navale. In particolare, il Tribunale, fatte proprie le conclusioni cui era pervenuto il CTU, ha in sintesi osservato che: 1) Non sarebbe stata sufficientemente provata l'esposizione al rischio, non essendo emerse dall'attività istruttoria precise notizie “sulla sede e sulla tipologia della attività lavorativa svolta per oltre trenta anni dal de cuius”, né sarebbero risultati “ben chiari né la tipologia di lavoro, né le modalità/tempistica di lavoro, né conseguentemente i rischi cui lo stesso sarebbe stato esposto”;
1 2) Non vi erano evidenze che consentissero di attribuire agli idrocarburi aromatici (IPA) un qualsiasi ruolo nella genesi del tumore alla vescica, contratto dal de cuius, sia perché non erano emersi elementi che comprovassero in concreto l'avvenuta esposizione del lavoratore alla loro inalazione (sebbene, in astratto, l'attività di saldatore in ambito di cantieristica navale possa comportare rischi da fumi o da esposizione a siffatte sostanze), sia per la presenza di un importante fattore eziologico extralavorativo, dato dal prolungato tabagismo;
3) Quanto alle affezioni all'apparato respiratorio, la scarsa documentazione medica prodotta non consentiva di riferirne le cause all'esposizione all'asbesto, avendone, piuttosto, rivelato la natura secondaria rispetto al tumore vescicale;
4) La morte dell' non poteva essere posta in relazione causale con Per_1 le predette patologie;
a tal proposito, evidenziava che “l' in data Per_1
28.09.2021, andò incontro ad una grave problematica, caratterizzata dalla improvvisa comparsa di stato confusionale, con disartria ed agitazione psico-motoria; ciò conseguenza di un riscontrato ematoma cerebellare, che dopo craniectomia, fu sottoposto ad evacuazione in occasione del ricovero del 28.09.2021. Le dimissioni avvennero in data 5.10.2021; l'exitus in data 18.10.2021. In assenza, pertanto, di altri dati clinici e, in particolare di segni di progressione delle lesioni polmonari, tali da determinare insufficienza respiratoria o altre gravi complicanze sempre in sede polmonare, si ritiene più probabile che non che il decesso sia da ritenere riconducibile allo scadimento delle condizioni generali conseguenti all'ultimo evento noto e cioè alla grave patologia acuta in sede cerebrale”. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma. L' ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 03/07/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** L'appello va dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 348 bis e 436 bis c.p.c..
Come sintetizzato in premessa, la sentenza impugnata si fonda su tre distinti argomenti, ciascuno dei quali è idoneo, da solo, a sorreggere la decisione:
- il difetto di prova dell'esposizione ai fattori di rischio (IPA e asbesto);
- l'assenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa e le patologie accertate, ricondotte ad un fattore extralavorativo;
2 - infine, l'individuazione di una causa autonoma dell'evento esiziale (generale scadimento delle condizioni generali, conseguente all'insorgenza di un ematoma cerebellare e al conseguente intervento chirurgico).
Ebbene, con il proposto gravame l'appellante censura la sentenza (e con essa le conclusioni rassegnate dal CTU dalla prima recepite) esclusivamente con riferimento all'errata valutazione degli esiti della prova testimoniale, dalla quale sarebbe invece emersa l'esposizione ultraventennale dell' alle fibre di Per_1 amianto, nonché con riguardo alla valutazione del nesso eziologico tra l'attività lavorativa e le malattie contratte dall' , a dire dell'appellante entrambe Per_1 cagionate dall'esposizione a sostanze chimiche quali l'asbesto e gli idrocarburi poliaromatici come il benzene.
In disparte la genericità di tali motivi, che omettono di prendere posizione rispetto alle valutazioni del CTU concernenti l'esame della documentazione medica dalla quale è stata rilevata l'assenza di evidenze che consentissero la correlazione causale delle lesioni polmonari all'asbestosi (essendo piuttosto le stesse apparse di tipo secondario, rispetto all'altra patologia oncologica, anch'essa difficilmente correlabile con i predetti agenti chimici), appare comunque dirimente l'assenza di uno specifico motivo di appello relativo all'ultimo passaggio della sentenza impugnata, relativo all'individuazione della causa prossima del decesso che, secondo le valutazioni del CTU, si è verificato all'esito di una sequenza causale del tutto autonoma rispetto alle patologie sofferte dall' , innescata da un Per_1 evento acuto manifestatosi a livello cerebrale;
l'appellante, infatti, si è limitata a reiterare nelle conclusioni del ricorso la domanda di accertamento dell'eziologia professionale delle malattie contratte dal coniuge e del suo successivo decesso senza, tuttavia, minimamente confrontarsi con le ragioni per cui di quest'ultimo è stata individuata un'autonoma causa, indipendente da qualsivoglia eziologia lavorativa. Orbene, tale ultima statuizione è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, dal momento che la prestazione oggetto di domanda (rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 Dpr n. 1124/1965: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita…”) presuppone che il decesso del lavoratore congiunto sia dipeso dall'infortunio o dalla malattia professionale da costui contratta.
3 In difetto di censura sul punto, e della conseguente intangibilità di tale statuizione, l'appello è inammissibile, non potendo l'eventuale riforma degli altri motivi della decisione impugnata condurre comunque ad un totale ribaltamento della sentenza.
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003, giusta dichiarazione reddituale in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
400/2025 resa il 29.01.2025 dal Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese. Così deciso in Palermo in data 3.07.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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