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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/04/2024, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE – La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Marinella Laudani Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2044/2018 R.G. promossa in questo grado di giudizio da (c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Stella Coccia
APPELLANTI contro
( ) e CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Fulvio
[...] CodiceFiscale_2
Licari APPELLATI (e appellanti incidentali)
(c.f.: ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
APPELLATA (contumace)
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 12 ottobre 2023 ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., , Controparte_3 CP_1
e convenivano avanti al Tribunale di Termini CP_2 Parte_1
Imerese, chiedendone la condanna al pagamento del premio di cui alla polizza vita ” stipulata dal loro congiunto Sig. Parte_2 P.IVA_2
1 in data 26.04.2007, oltre gli interessi legali e la rivalutazione Parte_3
monetaria di legge fino all'effettivo soddisfo.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, con nota del
28.02.2013, la società convenuta aveva inviato al Sig. – già Parte_3
deceduto il 01.01.2010 – l'estratto conto della polizza citata, contenente il prospetto riepilogativo di quanto allo stesso eventualmente spettante in ipotesi di riscatto alla data del 26.4.2013. Grazie a tale evenienza, essi erano venuti a conoscenza dell'esistenza del prodotto assicurativo acceso dal loro congiunto, nel quale essi ne erano indicati quali beneficiari e quindi legittimati all'esercizio del diritto di riscatto ovvero ad ottenere il rimborso del premio versato dal contraente in loro favore al momento della stipulazione della polizza. Il contratto di assicurazione sulla vita acceso dal Sig. – proseguivano gli Parte_3
allora ricorrenti – costituiva, da un lato, una species del contratto a favore del terzo, e. dall'altro, uno strumento di risparmio a vantaggio dei beneficiari nominati a norma dell'art. 1920 c.c., che per tale via avevano acquisito un autonomo diritto ai vantaggi economici da esso discendenti.
Si costituiva eccependo la prescrizione del diritto vantato Parte_1
dai ricorrenti, in quanto il termine per la richiesta di pagamento della polizza assicurativa, in caso di decesso dell'assicurato, era di due anni dall'evento, con la conseguenza che la richiesta formulata per la prima volta dai ricorrenti con diffida del 27.08.2013 era tardiva, siccome intervenuta oltre il biennio dalla morte dell'assicurato.
Istruita la causa documentalmente, con ordinanza ex art. 702-ter comma 5
c.p.c. emessa il 19 settembre 2018, il Tribunale di Termini Imerese ha condannato al pagamento in favore dei ricorrenti del premio di Parte_1
€ 50.000,00, versato da in data 26/04/2007 al momento della Parte_3
stipula della polizza di assicurazione sulla vita n. Parte_2
50004048335, e delle spese del giudizio.
2 Nella fattispecie, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, ritenendo che il termine non fosse iniziato a decorrere. Ha ritenuto che non vi fosse prova dell'avvenuta comunicazione ai ricorrenti, da parte della società convenuta, che ai sensi della L. 166/2008 il termine di prescrizione per il riscatto della polizza era di due anni dal decesso dell'assicurato, e che, pertanto, non avrebbe avuto più luogo la prassi negoziale della rinuncia alla prescrizione da parte della società medesima, atteso l'obbligo della stessa di versare le somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. I ricorrenti – proseguiva il Tribunale – avevano giustamente fatto affidamento sulla clausola negoziale, in base alla quale Pt_1
avrebbe comunque corrisposto il capitale assicurato, entro il termine
[...]
massimo di 10 anni dal decesso dell'assicurato: infatti, in ossequio all'obbligo di buona fede contrattuale, avrebbe dovuto comunicare alla controparte Parte_1
contrattuale le modifiche normative che le imponevano di versare le somme al
Fondo citato, una volta trascorso il termine di prescrizione di due anni;
peraltro, un siffatto obbligo informativo era stato espressamente previsto dall'art. 17 del
Regolamento ISVAP n. 35/2010, che impone alle imprese assicuratrici di inviare al contraente una comunicazione scritta contenente una specifica avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini.
Con atto di citazione notificato l'11 ottobre 2018, ha Parte_1
proposto appello affidato a due motivi, chiedendo, in riforma della ordinanza impugnata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- dichiarare la prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa azionato nel presente giudizio, e, per l'effetto, rigettare l'originario ricorso ex art. 702-bis c.p.c. avversario;
3 - in subordine, dichiarare che la somma del contratto di assicurazione per cui è causa non era dovuta al Fondo istituito presso il MEF e, per l'effetto, autorizzare a rivalersi sul Fondo stesso;
Parte_1
- accertare che alcun inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale è stato posto in essere dall'odierna convenuta nonché accertare l'assenza di alcun danno da risarcire, con rigetto dell'originario ricorso ex art. 702-bis c.p.c.;
- condannare gli appellati alla restituzione in favore di Parte_1
dell'importo di euro 50.000,00 oltre interessi, corrisposti da in Parte_1
esecuzione dell'ordinanza di primo grado.
In via istruttoria, l'appellante ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova ai nn. da 3 a 14 dell'atto di appello.
Si sono costituiti e , chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2
dell'appello e proponendo appello incidentale con il quale hanno domandato, in riforma dell'ordinanza impugnata, la condanna di al Parte_1
pagamento di quanto dovuto a titolo di maggiorazioni per interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale di € 50.000,00, dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo.
Non si è costituita benché ritualmente citata, Controparte_3
sicché se ne deve dichiarare la contumacia.
Con il primo motivo di appello principale, impugna la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui viene ritenuta la infondatezza della eccezione di prescrizione.
L'appellante sostiene che il disposto degli artt. 2936 e 2937 c.c. non lascia alcun dubbio circa il fatto che la prescrizione della polizza sia intervenuta e che la relativa disciplina sia inderogabile, nonché che essa decorra dal decesso del contraente e non dalla conoscenza dei ricorrenti della esistenza della polizza.
L'appellante richiama, quindi, il D.L. 134/2008, nella parte in cui ha introdotto modifiche nella Legge Finanziaria 2006, secondo cui gli importi
4 dovuti ai beneficiari dei contratti previsti dall'art. 2 comma 1 Dlgs 209/2005, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo previsto dal comma 343; pertanto, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c. nel testo applicabile ratione temporis (a seguito delle modifiche del D.L. 134/2008 citato), il termine di prescrizione per la riscossione dei premi doveva farsi corrispondere al compimento dei due anni dal decesso dell'assicurato, e, maturatosi detto termine, il diritto alla riscossione delle somme per cui è causa doveva essere attribuito ex lege al CP_4
Con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui viene ritenuto che essa appellante sia incorsa nella violazione dell'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e degli obblighi di buona fede e correttezza.
In proposito, l'appellante deduce l'assenza di una domanda di risarcimento da inadempimento;
inoltre, evidenzia di avere inviato una comunicazione al contraente in data 06.05.2010, informandolo del mutamento del quadro normativo;
quindi, aggiunge di non aver inviato detta comunicazione a mezzo racc. A.R., sostenendo che non vi fosse un obbligo legale in tal senso;
ancora, sostiene che l'obbligo di informativa di cui al regolamento Isvap sussiste nei confronti del contraente e non dei beneficiari designati in polizza;
ulteriormente, sostiene di avere fatto una campagna informativa, nonostante l'assenza di un obbligo contrattuale, con pubblicazione su quotidiani e su siti internet, a seguito di impegni assunti con l'Autorità garante.
L'appello proposto i cui motivi possono esaminarsi Parte_1
congiuntamente stante la loro connessione, è infondato.
Sulla questione in esame, questa Corte ha avuto modo di affermare che il diritto alla riscossione esercitato dai beneficiari di una polizza sulla vita è un diritto proprio degli stessi, derivante dalla stipula in loro favore del contratto di assicurazione;
e che, nel contratto a favore del terzo, la mancata conoscenza da
5 parte del terzo di una stipula di un contratto in suo favore costituisca un impedimento all'esercizio del diritto connesso a quella stipula rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c. e non come impedimento di mero fatto (Corte di Appello di
Palermo, Sezione Terza Civile, sentenza n. 1857/2021).
Ciò posto, nel caso concreto, l'odierna appellante non ha fornito la prova che gli appellati fossero a conoscenza della polizza vita Cost Parte_2
N. 50004048335” (stipulata in loro favore dal loro congiunto Sig.
[...]
in data 26.04.2007) in data anteriore oltre i due anni (ai sensi dell'art. Pt_3
2052 c.c. applicabile ratione temporis) alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
In ogni caso, la questione deve ritenersi superata alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 32/2024, che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 2952 comma 2 c.c. nel testo introdotto dall'art. 3 comma 2- ter D.L. 134/2008 “… nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale …”.
Deve, pertanto, trovare conferma la sentenza di primo grado sul punto, in quanto al momento della proposizione della domanda non era maturata alcuna prescrizione, dovendo disattendersi altresì la prova testimoniale proposta dall'appellante principale, siccome evidentemente irrilevante ai fini del decidere.
In relazione alla domanda di rivalsa proposta da nei Parte_1
confronti del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, in accordo con la sentenza di primo grado, si rileva che la stessa è inammissibile in quanto il non è parte in causa nel presente giudizio. CP_4
Con l'unico motivo di appello incidentale, e CP_1 CP_2
si dolgono della omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado
[...]
sulla loro domanda di maggiorare la sorte capitale degli interessi e della rivalutazione monetaria medio tempore maturati sulla sorte capitale, e chiedono
6 sul punto la riforma della sentenza mediante il riconoscimento delle maggiorazioni per interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il motivo è parzialmente fondato.
Infatti, in base ai principi generali che regolano i debiti di denaro, sono dovuti gli interessi legali dal giorno della mora. Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di rivalutazione monetaria delle somme dovute, in quanto trattasi di debito di valuta e gli appellanti incidentali non hanno fornito la prova di avere subito un maggior danno da svalutazione monetaria. Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto in favore degli appellanti incidentali il diritto alla maggiorazione per interessi legali sulla sorte capitale di cui alla statuizione di condanna, dal giorno della messa in mora, ovvero dal 27 agosto 2013 al soddisfo.
In conclusione, l'appello principale va rigettato, mentre va parzialmente accolto l'appello incidentale nei termini di cui sopra.
Stante il parziale accoglimento dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio per metà, con condanna di al pagamento in favore degli appellanti Parte_1
incidentali della restante metà delle predette spese. Nessuna statuizione sulle spese va adottata nel rapporto tra l'appellante principale e Controparte_3
rimasta contumace.
[...]
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702-ter comma 5 c.p.c. emessa dal Parte_1
Tribunale di Termini Imerese del 19 settembre 2018, nonché sull'appello
7 incidentale proposto da e avverso la predetta CP_1 Controparte_2
ordinanza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di e CP_1 Controparte_2
alla maggiorazione a titolo di interessi legali sulla sorte capitale di cui alla statuizione di condanna di primo grado, dal giorno 27 agosto 2013; compensa per metà le spese di lite del presente grado di giudizio e condanna al pagamento della restante metà, che liquida nella Parte_1
misura già dimezzata di € 3.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e
Iva; dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 4 aprile 2024
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio
2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
8
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Marinella Laudani Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2044/2018 R.G. promossa in questo grado di giudizio da (c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Stella Coccia
APPELLANTI contro
( ) e CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Fulvio
[...] CodiceFiscale_2
Licari APPELLATI (e appellanti incidentali)
(c.f.: ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
APPELLATA (contumace)
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 12 ottobre 2023 ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., , Controparte_3 CP_1
e convenivano avanti al Tribunale di Termini CP_2 Parte_1
Imerese, chiedendone la condanna al pagamento del premio di cui alla polizza vita ” stipulata dal loro congiunto Sig. Parte_2 P.IVA_2
1 in data 26.04.2007, oltre gli interessi legali e la rivalutazione Parte_3
monetaria di legge fino all'effettivo soddisfo.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, con nota del
28.02.2013, la società convenuta aveva inviato al Sig. – già Parte_3
deceduto il 01.01.2010 – l'estratto conto della polizza citata, contenente il prospetto riepilogativo di quanto allo stesso eventualmente spettante in ipotesi di riscatto alla data del 26.4.2013. Grazie a tale evenienza, essi erano venuti a conoscenza dell'esistenza del prodotto assicurativo acceso dal loro congiunto, nel quale essi ne erano indicati quali beneficiari e quindi legittimati all'esercizio del diritto di riscatto ovvero ad ottenere il rimborso del premio versato dal contraente in loro favore al momento della stipulazione della polizza. Il contratto di assicurazione sulla vita acceso dal Sig. – proseguivano gli Parte_3
allora ricorrenti – costituiva, da un lato, una species del contratto a favore del terzo, e. dall'altro, uno strumento di risparmio a vantaggio dei beneficiari nominati a norma dell'art. 1920 c.c., che per tale via avevano acquisito un autonomo diritto ai vantaggi economici da esso discendenti.
Si costituiva eccependo la prescrizione del diritto vantato Parte_1
dai ricorrenti, in quanto il termine per la richiesta di pagamento della polizza assicurativa, in caso di decesso dell'assicurato, era di due anni dall'evento, con la conseguenza che la richiesta formulata per la prima volta dai ricorrenti con diffida del 27.08.2013 era tardiva, siccome intervenuta oltre il biennio dalla morte dell'assicurato.
Istruita la causa documentalmente, con ordinanza ex art. 702-ter comma 5
c.p.c. emessa il 19 settembre 2018, il Tribunale di Termini Imerese ha condannato al pagamento in favore dei ricorrenti del premio di Parte_1
€ 50.000,00, versato da in data 26/04/2007 al momento della Parte_3
stipula della polizza di assicurazione sulla vita n. Parte_2
50004048335, e delle spese del giudizio.
2 Nella fattispecie, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, ritenendo che il termine non fosse iniziato a decorrere. Ha ritenuto che non vi fosse prova dell'avvenuta comunicazione ai ricorrenti, da parte della società convenuta, che ai sensi della L. 166/2008 il termine di prescrizione per il riscatto della polizza era di due anni dal decesso dell'assicurato, e che, pertanto, non avrebbe avuto più luogo la prassi negoziale della rinuncia alla prescrizione da parte della società medesima, atteso l'obbligo della stessa di versare le somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. I ricorrenti – proseguiva il Tribunale – avevano giustamente fatto affidamento sulla clausola negoziale, in base alla quale Pt_1
avrebbe comunque corrisposto il capitale assicurato, entro il termine
[...]
massimo di 10 anni dal decesso dell'assicurato: infatti, in ossequio all'obbligo di buona fede contrattuale, avrebbe dovuto comunicare alla controparte Parte_1
contrattuale le modifiche normative che le imponevano di versare le somme al
Fondo citato, una volta trascorso il termine di prescrizione di due anni;
peraltro, un siffatto obbligo informativo era stato espressamente previsto dall'art. 17 del
Regolamento ISVAP n. 35/2010, che impone alle imprese assicuratrici di inviare al contraente una comunicazione scritta contenente una specifica avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini.
Con atto di citazione notificato l'11 ottobre 2018, ha Parte_1
proposto appello affidato a due motivi, chiedendo, in riforma della ordinanza impugnata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- dichiarare la prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa azionato nel presente giudizio, e, per l'effetto, rigettare l'originario ricorso ex art. 702-bis c.p.c. avversario;
3 - in subordine, dichiarare che la somma del contratto di assicurazione per cui è causa non era dovuta al Fondo istituito presso il MEF e, per l'effetto, autorizzare a rivalersi sul Fondo stesso;
Parte_1
- accertare che alcun inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale è stato posto in essere dall'odierna convenuta nonché accertare l'assenza di alcun danno da risarcire, con rigetto dell'originario ricorso ex art. 702-bis c.p.c.;
- condannare gli appellati alla restituzione in favore di Parte_1
dell'importo di euro 50.000,00 oltre interessi, corrisposti da in Parte_1
esecuzione dell'ordinanza di primo grado.
In via istruttoria, l'appellante ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova ai nn. da 3 a 14 dell'atto di appello.
Si sono costituiti e , chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2
dell'appello e proponendo appello incidentale con il quale hanno domandato, in riforma dell'ordinanza impugnata, la condanna di al Parte_1
pagamento di quanto dovuto a titolo di maggiorazioni per interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale di € 50.000,00, dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo.
Non si è costituita benché ritualmente citata, Controparte_3
sicché se ne deve dichiarare la contumacia.
Con il primo motivo di appello principale, impugna la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui viene ritenuta la infondatezza della eccezione di prescrizione.
L'appellante sostiene che il disposto degli artt. 2936 e 2937 c.c. non lascia alcun dubbio circa il fatto che la prescrizione della polizza sia intervenuta e che la relativa disciplina sia inderogabile, nonché che essa decorra dal decesso del contraente e non dalla conoscenza dei ricorrenti della esistenza della polizza.
L'appellante richiama, quindi, il D.L. 134/2008, nella parte in cui ha introdotto modifiche nella Legge Finanziaria 2006, secondo cui gli importi
4 dovuti ai beneficiari dei contratti previsti dall'art. 2 comma 1 Dlgs 209/2005, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo previsto dal comma 343; pertanto, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c. nel testo applicabile ratione temporis (a seguito delle modifiche del D.L. 134/2008 citato), il termine di prescrizione per la riscossione dei premi doveva farsi corrispondere al compimento dei due anni dal decesso dell'assicurato, e, maturatosi detto termine, il diritto alla riscossione delle somme per cui è causa doveva essere attribuito ex lege al CP_4
Con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui viene ritenuto che essa appellante sia incorsa nella violazione dell'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e degli obblighi di buona fede e correttezza.
In proposito, l'appellante deduce l'assenza di una domanda di risarcimento da inadempimento;
inoltre, evidenzia di avere inviato una comunicazione al contraente in data 06.05.2010, informandolo del mutamento del quadro normativo;
quindi, aggiunge di non aver inviato detta comunicazione a mezzo racc. A.R., sostenendo che non vi fosse un obbligo legale in tal senso;
ancora, sostiene che l'obbligo di informativa di cui al regolamento Isvap sussiste nei confronti del contraente e non dei beneficiari designati in polizza;
ulteriormente, sostiene di avere fatto una campagna informativa, nonostante l'assenza di un obbligo contrattuale, con pubblicazione su quotidiani e su siti internet, a seguito di impegni assunti con l'Autorità garante.
L'appello proposto i cui motivi possono esaminarsi Parte_1
congiuntamente stante la loro connessione, è infondato.
Sulla questione in esame, questa Corte ha avuto modo di affermare che il diritto alla riscossione esercitato dai beneficiari di una polizza sulla vita è un diritto proprio degli stessi, derivante dalla stipula in loro favore del contratto di assicurazione;
e che, nel contratto a favore del terzo, la mancata conoscenza da
5 parte del terzo di una stipula di un contratto in suo favore costituisca un impedimento all'esercizio del diritto connesso a quella stipula rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c. e non come impedimento di mero fatto (Corte di Appello di
Palermo, Sezione Terza Civile, sentenza n. 1857/2021).
Ciò posto, nel caso concreto, l'odierna appellante non ha fornito la prova che gli appellati fossero a conoscenza della polizza vita Cost Parte_2
N. 50004048335” (stipulata in loro favore dal loro congiunto Sig.
[...]
in data 26.04.2007) in data anteriore oltre i due anni (ai sensi dell'art. Pt_3
2052 c.c. applicabile ratione temporis) alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
In ogni caso, la questione deve ritenersi superata alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 32/2024, che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 2952 comma 2 c.c. nel testo introdotto dall'art. 3 comma 2- ter D.L. 134/2008 “… nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale …”.
Deve, pertanto, trovare conferma la sentenza di primo grado sul punto, in quanto al momento della proposizione della domanda non era maturata alcuna prescrizione, dovendo disattendersi altresì la prova testimoniale proposta dall'appellante principale, siccome evidentemente irrilevante ai fini del decidere.
In relazione alla domanda di rivalsa proposta da nei Parte_1
confronti del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, in accordo con la sentenza di primo grado, si rileva che la stessa è inammissibile in quanto il non è parte in causa nel presente giudizio. CP_4
Con l'unico motivo di appello incidentale, e CP_1 CP_2
si dolgono della omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado
[...]
sulla loro domanda di maggiorare la sorte capitale degli interessi e della rivalutazione monetaria medio tempore maturati sulla sorte capitale, e chiedono
6 sul punto la riforma della sentenza mediante il riconoscimento delle maggiorazioni per interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il motivo è parzialmente fondato.
Infatti, in base ai principi generali che regolano i debiti di denaro, sono dovuti gli interessi legali dal giorno della mora. Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di rivalutazione monetaria delle somme dovute, in quanto trattasi di debito di valuta e gli appellanti incidentali non hanno fornito la prova di avere subito un maggior danno da svalutazione monetaria. Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto in favore degli appellanti incidentali il diritto alla maggiorazione per interessi legali sulla sorte capitale di cui alla statuizione di condanna, dal giorno della messa in mora, ovvero dal 27 agosto 2013 al soddisfo.
In conclusione, l'appello principale va rigettato, mentre va parzialmente accolto l'appello incidentale nei termini di cui sopra.
Stante il parziale accoglimento dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio per metà, con condanna di al pagamento in favore degli appellanti Parte_1
incidentali della restante metà delle predette spese. Nessuna statuizione sulle spese va adottata nel rapporto tra l'appellante principale e Controparte_3
rimasta contumace.
[...]
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702-ter comma 5 c.p.c. emessa dal Parte_1
Tribunale di Termini Imerese del 19 settembre 2018, nonché sull'appello
7 incidentale proposto da e avverso la predetta CP_1 Controparte_2
ordinanza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di e CP_1 Controparte_2
alla maggiorazione a titolo di interessi legali sulla sorte capitale di cui alla statuizione di condanna di primo grado, dal giorno 27 agosto 2013; compensa per metà le spese di lite del presente grado di giudizio e condanna al pagamento della restante metà, che liquida nella Parte_1
misura già dimezzata di € 3.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e
Iva; dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 4 aprile 2024
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio
2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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