Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/04/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1239/2024 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott. Pietro Scuteri (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1239/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto reclamo avverso sentenza dichiarativa della risoluzione di concordato preventivo liquidatorio e di apertura della liquidazione giudiziale, vertente tra:
(partita i.v.a. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
liquidatore in carica e legale rappresentante pro-tempore, , con Parte_2
sede legale a Rende (CS), rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Luciano Celestino, in forza di procura rilasciata in calce al reclamo, elettivamente domiciliata in EN, via Nicola
Serra n. 96, presso lo studio professionale del suddetto difensore, con indirizzo di posta elettronica certificata: e numero di telefax: 0984413914; Email_1
reclamante
(C.F. ), in persona del Direttore, legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
1
34; reclamata
RA della liquidazione giudiziale della , con sede in Parte_1
Rende (CS), contrada Coda di Volpe, codice fiscale, partita i.v.a. e n. di iscrizione nel registro delle imprese di EN , in persona del Curatore, avv. Pierpaolo P.IVA_1
Galimi, autorizzato dal giudice delegato con decreto del 26.9.2024, rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati prof.
PierDanilo Beltrami (con indirizzo di posta elettronica certificata:
, UL IN (con indirizzo di posta Email_2
E elettronica certificata: vvocati.prato. ) e CA Spina (con Email_3
indirizzo di posta elettronica certificata: ed Email_5
elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale, in Milano, via Michele
Barozzi n. 1; reclamata
Conclusioni delle parti:
1) il procuratore della chiede: “Piaccia all'Ecc.ma Corte territoriale adita, Parte_1
contrariis reiectis, accogliere il proposto reclamo per i motivi esplicitati in narrativa e, per l'effetto, revocare ed annullare la sentenza con la quale il Tribunale di EN ha dichiarato sia la risoluzione del concordato preventivo della Parte_1 sia l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società. Con ogni conseguenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarre”;
2) L'Avvocatura distrettuale dello Stato, in difesa della , chiede: Controparte_1
“Voglia la su intestata Corte di appello, contraris reiectis rigettare – siccome totalmente infondato – l'avverso reclamo, confermando la Sentenza n. 49/2024 del Tribunale di
EN. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite”;
2 3) il procuratore della RA della liquidazione giudiziale della chiede: Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: rigettare il reclamo proposto dalla reclamante in quanto infondato per tutti i motivi sopra esposti;
conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di
EN, 30 luglio 2024, n. 48, che ha accertato lo stato di insolvenza di Parte_1
e ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale;
il tutto con vittoria di
[...] spese, competenze e onorari, come per legge”.
Svolgimento del processo
1. Il concordato preventivo della il procedimento di primo grado e la sentenza Parte_1
n. 49/2024 del Tribunale di EN di risoluzione del concordato preventivo e di apertura della liquidazione giudiziale
1.a. La procedura di concordato preventivo
Con ricorso presentato al Tribunale di EN il 23.12.2014, la società ha Parte_1
chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, riservandosi, ai sensi dell'art. 161, comma 6°, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), di presentare il piano e la proposta nel termine fissato dal Tribunale.
Concesso il termine richiesto, la il 15.6.2015, ha presentato ila proposta ed il Parte_1
piano di concordato che prevedevano: I) l'obbligo della società di mettere a disposizione dei creditori i propri beni, al fine di soddisfarsi sul valore derivante dalla vendita del patrimonio “nei tempi strettamente necessari alla dismissione dei beni, con previsione massima quinquennale”; II) il pagamento integrale dei creditori privilegiati ad eccezione dell'Erario per i debiti costituiti da sanzioni e interessi, per il quale si prevedeva un pagamento in privilegio del 50% e, quanto al residuo, nella medesima percentuale proposta ai creditori chirografari nonché la soddisfazione della massa dei chirografari nella presumibile e solo indicativa misura del 40%; III) un'unica classe votante, nel rispetto delle specifiche posizioni giuridiche ex art. 160, comma 2°, della legge fallimentare, con esclusione dei creditori privilegiati.
A seguito di specifici rilievi del Tribunale, la società ha presentato, il 3.9.2025, una integrazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, prevedendo il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati e nella misura del 33% dei chirografari.
3 Con decreto depositato in cancelleria il 2.12.2015, il Tribunale di EN ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando il dott. quale Parte_3
commissario giudiziale.
La ha presentato due ulteriori integrazioni alla proposta e al piano di Parte_1
concordato preventivo (rispettivamente, il 1.9.2016 ed il 2.12.2016), rappresentando che l'eventuale definizione agevolata (c.d. rottamazione) delle pendenze tributarie, di cui al decreto legge n. 193/2016, avrebbe consentito il recupero della somma di € 921.884,89, da redistribuire tra i creditori chirografari, aumentando le percentuali di soddisfazione degli stessi dal 33% al 55%.
Tenutasi il 12.1.2017 l'adunanza dei creditori, il Tribunale di EN, con decreto del
26.7.2017, ha omologato la proposta di concordato ed ha dato le disposizioni per l'ulteriore corso della procedura, nominando il dott. avv. Pierpaolo Galimi quale liquidatore giudiziale della procedura medesimo e rilevando che la proposta prevedeva il pagamento in misura integrale dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati ed il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 34,29%, peraltro, da ridursi al
20,96% in caso di esito negativo del procedimento volto alla c.d. rottamazione delle cartelle.
Nel corso della procedura, il commissario giudiziale ha presentato varie relazioni sul suo andamento e, in ultimo, quella del 12.4.2024, con cui ha segnalato, tra l'altro, che: a) i crediti, medio tempore, avevano subito delle svalutazioni;
b) gli obiettivi del piano concordatario non erano realizzabili, per cause esogene, quale la recessione economica a livello globale;
c) la procedura non era in grado di soddisfare il ceto chirografario, gli enti locali e parte dei creditori privilegiati.
1.b. La domanda di risoluzione del concordato preventivo e la sentenza del
Tribunale
Con ricorso del 13.7.2023, l' ha chiesto la risoluzione del concordato Controparte_1
preventivo e la conseguente apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della in ragione del mancato adempimento delle obbligazioni Parte_1
assunte con il concordato preventivo e del suo stato di insolvenza.
Con memoria del 15.9.2023, la si è costituita nel procedimento volto alla Parte_1
risoluzione del concordato, resistendo alla domanda di risoluzione, in quanto, in sintesi: a) la società resistente, in realtà, aveva proposto ai creditori la cessione dei beni con patto in
4 deroga ex art.1984 c.c., ossia una datio in solutum senza trasferimento di proprietà, nell'ambito della quale la soddisfazione dei creditori era rimessa alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni costituenti l'attivo patrimoniale della società, cosicché, una volta avvenuta detta cessione, nessun inadempimento le era imputabile per la mancata soddisfazione dei creditori nella misura prevista nella proposta;
b) non sussisteva lo stato di insolvenza.
Trattenuta la causa in decisione e rimessa successivamente sul ruolo, la società resistente ha eccepito la prescrizione di parte del credito erariale. Quindi, all'esito dell'udienza del
4.7.2024, la causa è stata definitivamente rimessa in decisione.
Con sentenza n. 48/2024, pubblicata il 30.7.2024, il Tribunale di EN ha dichiarato risolto il concordato preventivo omologato e l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
In particolare, il Tribunale ha ritenuto: I) la tempestività della domanda di risoluzione del concordato (presentata il 13.7.2023), ai sensi dell'articolo 186, comma 3°, della legge fallimentare, poiché il termine per portare a compimento il concordato preventivo, pari a cinque anni dal decreto di omologa del 26.7.2017 era scaduto il 26.7.2022, senza nemmeno considerare la sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emanata per far fronte alla emergenza da covid-19; II) infondata l'eccezione, sollevata dalla società resistente, di inammissibilità della domanda di risoluzione del concordato preventivo, per mancanza del presupposto dell'inadempimento (avendo la società prestato il consenso alla venuta cessione dei beni creditori e non sussistendo altro impegno a suo carico), trattandosi di argomento privo di riscontro in giurisprudenza e dovendosi ritenere, al contrario, che il concordato preventivo, anche di tipo liquidatorio, non comportava il trasferimento dei beni ceduti e la liberazione immediata del debitore;
III) sussistente lo stato di insolvenza della società, nonché l'inadempimento rilevante, stante l'incertezza del soddisfacimento dei creditori sia nella misura che nel tempo.
2. Il giudizio di reclamo
Avverso la sentenza del Tribunale di EN, ha proposto reclamo, il 23.8.2024, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 14/2019, la sostenendo, in sintesi, che: Parte_1
a) come già affermato nel corso del procedimento di primo grado, la società, con il concordato preventivo, non aveva assunto alcuna specifica obbligazione in ordine alla
5 durata massima delle operazioni di liquidazione dell'attivo patrimoniale ceduto ai creditori, con la conseguenza, da un lato, che non era ipotizzabile alcun suo inadempimento per lo spirare del termine di cinque anni dalla omologazione del concordato, dall'altro, che l non aveva alcun interesse ad agire per la Controparte_1
risoluzione del concordato stesso;
b) per come si desumeva dalla domanda di ammissione al concordato preventivo, la società si era impegnata, unicamente, alla cessione dei beni ai creditori, con patto in deroga ai sensi dell'art. 1984 c.c. ed efficacia traslativa differita, cosicché il soddisfacimento dei creditori era avvenuto per effetto immediato della intervenuta cessione, senza che fosse ipotizzabile alcun inadempimento da parte della c) contrariamente al convincimento del Tribunale, era insussistente lo stato di Parte_1
insolvenza, dato che lo stesso commissario giudiziale non si era potuto esprimere in merito al soddisfacimento di enti locali e di creditori chirografari, fornendo, peraltro, adeguate informazioni circa la vendita con esito positivo dei beni della società; d) era fondata l'eccezione di prescrizione sollevata nel corso del giudizio di primo grado, non potendosi ravvisare alcuna sospensione del termine di prescrizione. Ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita nel giudizio di reclamo, tramite apposita memoria presentata il 10.10.2024,
l' , sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione, poiché, in sintesi: Controparte_1
a) la società reclamante, nella proposta concordataria, aveva assunto l'impegno di soddisfare i creditori nell'arco di un quinquennio, a partire dal 26.7.2017, data del decreto di omologazione della proposta, fermo restando che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 186 della legge fallimentare non contemplava un termine iniziale di procedibilità della domanda di risoluzione, ma solo un termine finale, di decadenza, oltre il quale la domanda non poteva essere proposta, e che, peraltro, era possibile proporre la domanda di risoluzione anche prima della scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi concordatari;
b) come ritenuto dal Tribunale, non era fondata la tesi della società reclamante in merito alla ammissibilità di concordato preventivo avente natura di cessio bonorum civilistica, con patto in deroga ex art. 1984 c.c., qualificabile come datio in solutum ex art. 1197 c.c. con effetto di esdebitamento totale sin dal momento dell'omologa della proposta;
c) dal decreto di omologa e dallo stesso contenuto della proposta di concordato preventivo si evinceva un diverso contenuto rispetto alla ipotizzata datio in solutum, così come, indirettamente, dalla adesione alla definizione agevolata delle pendenze erariali (c.d. rottamazione-bis ex decreto legge n. 193/2016) e dal calcolo degli
6 interessi destinati a maturare nel periodo successivo alla data di presentazione del ricorso ex art. 161 della legge fallimentare;
d) l'inadempimento era di non scarsa importanza, stante la perdurante situazione di difficoltà nell'attività di vendita del patrimonio della società e di incasso dei crediti commerciali, per come confermato, anche, nella relazione del Commissario giudiziale del 12.4.2024, il quale aveva attestato che la procedura non era in grado di soddisfare il ceto chirografario, gli enti locali e parte dei creditori privilegiati.
Si si è costituita nel giudizio di reclamo, anche, la RA della liquidazione giudiziale della sostenendo l'infondatezza del reclamo e la correttezza delle valutazioni Parte_1
di fatto e delle considerazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata.
In particolare, la RA ha sostenuto, preliminarmente, che: a) non era condivisibile la tesi della reclamante, secondo la quale la società non aveva assunto alcun impegno in ordine alla percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, ma solo l'impegno di mettere a disposizione dei creditori i beni in funzione della liquidazione, non essendo tale tesi compatibile con la funzione specifica del concordato preventivo;
b) gli obiettivi del piano di concordato non erano stati conseguiti e la società, conseguentemente, si era resa inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti dei creditori;
c) anche nell'ipotesi, formulata dalla secondo la quale la società non avrebbe assunto Parte_1
alcun impegno per garantire la percentuale di soddisfacimento prevista per i creditori chirografari, tuttavia, doveva ritenersi essenziale alla funzione propria del concordato preventivo, quantomeno, il riconoscimento in favore dei creditori chirografari di una sia pur minimale parte del loro credito, per come affermato in giurisprudenza;
d) d'altra parte, nella proposta di concordato preventivo era stata prevista la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, tanto che erano stati esclusi dal voto;
e) era stato, pertanto, comprovato l'inadempimento agli obblighi derivanti dal concordato.
Premesso questo, la RA ha contestato il fondamento del reclamo, perché: I) il piano previsto dal concordato il preventivo doveva essere attuato nel termine massimo di cinque anni dalla data di omologazione, ossia entro il 26 luglio 2022; II) la giurisprudenza aveva chiarito che, nel caso di cessione dei beni ai creditori, il concordato doveva essere risolto, ove, anche prima della liquidazione dei beni, fosse emerso che esso era venuto meno alla sua funzione, ossia quando le somme ricavate dalla vendita dei beni ceduti si fossero rivelate insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, come nel caso in esame, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori
7 privilegiati;
III) lo stato di insolvenza di evinceva dalla relazione del Commissario giudiziale del 12.4.2024, oltre che dalle relazioni informative del liquidatore giudiziale della società, di analogo tenore, senza che, peraltro, la reclamante avesse indicato alcuna circostanza di segno diverso, fermo restando il fatto dirimente che la società non aveva completato le operazioni di liquidazione dei beni entro cinque anni dal decreto di omologa.
Con ordinanza del 14.3.2025, pronunciata all'esito della trattazione dell'udienza del
12.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte di
Appello ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
Premesso quanto sopra esposto sullo svolgimento del processo, appare opportuno, preliminarmente, illustrare l'oggetto del giudizio di reclamo, alla luce del contenuto della sentenza impugnata, dei motivi di impugnazione e delle difese della Controparte_1
e della RA della liquidazione giudiziale.
1. L'oggetto del giudizio di reclamo
Richiamato quanto sopra illustrato nella parte dedicata allo svolgimento del processo, è opportuno evidenziare che l'oggetto del giudizio di reclamo concerne: a) l'esame dell'eccezione della società reclamante di difetto di interesse e di legittimazione attiva dell' (implicitamente ritenuti dal Tribunale con valutazione Controparte_1
censurata dalla reclamante con il primo motivo di impugnazione); b) i presupposti della risoluzione del concordato preventivo e di apertura della liquidazione giudiziale e, segnatamente, dell'inadempimento degli obblighi derivanti dal concordato preventivo e dello stato di insolvenza della (anche alla luce della eccezione di prescrizione Parte_1
di una parte dei crediti erariali, sollevata dalla reclamante), ritenuti dal Tribunale con valutazione censurata dalla rispettivamente, con il secondo ed il terzo dei Parte_1
motivi di reclamo;
c) la regolamentazione delle spese di lite.
8 2. La legittimazione attiva dell' e l'inadempimento degli obblighi Controparte_1
derivanti dal concordato preventivo
Il primo ed il secondo motivo di reclamo presentano aspetti connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo, la società reclamante contesta la legittimazione attiva dell'
[...]
nel proporre la domanda di risoluzione del concordato preventivo, CP_1
sostenendo che non aveva assunto alcuna specifica obbligazione in ordine alla durata massima delle operazioni di liquidazione dell'attivo patrimoniale ceduto ai creditori, dato che l'indicazione, nel piano concordatario, del termine di cinque anni per il compimento delle operazioni liquidatorie dei beni ceduti ai creditori aveva soltanto un valore indicativo, cosicché, non essendo decorso alcun termine per l'adempimento delle obbligazioni assunte, l' non aveva interesse ad agire e, d'altra parte, Controparte_1
la pendenza del termine per l'adempimento impediva l'esercizio dell'azione di risoluzione del concordato.
Con il secondo motivo di impugnazione, la censura la sentenza del Tribunale, Parte_1
nella parte in cui si afferma che la società, con il concordato, si era impegnata a garantire il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e quello dei creditori chirografari in una data misura, trascurando che, al contrario, la società si era impegnata, unicamente, alla cessione dei beni ai creditori, a titolo di datio in solutum, con patto in deroga ai sensi dell'art. 1984 c.c. e con efficacia traslativa differita, cosicché il soddisfacimento dei creditori era avvenuto per effetto immediato della cessione dei beni, senza che fosse ipotizzabile alcun inadempimento da parte sua.
Entrambi i motivi suddetti sono infondati, risultando condivisibili le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione impugnata, da intendersi richiamata.
In primo luogo, non vi è dubbio sia che dal concordato preventivo derivasse l'impegno di soddisfare, quanto meno, i creditori privilegiati e, in qualche misura, anche quelli chirografari sia che il termine massimo per il raggiungimento di tale obiettivo fosse quello di cinque anni dal decreto di omologa, per come stabilito nella proposta di concordato, cosicché sussiste l'interesse dell' a far valere l'inadempimento ed a CP_1 CP_1
chiedere la risoluzione del concordato.
In effetti - prescindendo dalla stessa valutazione di compatibilità o meno con la prospettata cessione dei beni ai creditori con effetto liberatorio immediato in favore della società
9 cedente ed in deroga all'art. 1984 c.c. sia della mancata approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori privilegiati (potenzialmente lesi da un simile patto) sia del mancato trasferimento dei beni a creditori sia, infine, di alcune determinazioni della società stessa che, al contrario, presuppongono la persistenza del vincolo derivante dai debiti sulla medesima gravanti (ad esempio, la prospettata adesione alla definizione agevolata dei debiti erariali ed il calcolo degli interessi creditori nelle more della procedura) - la pretesa della di svincolarsi dalle obbligazioni per il solo fatto Parte_1 di avere concordato la gestione dei beni con il patto in deroga all'art. 1984 c.c. è incompatibile con la funzione del concordato preventivo che presuppone, come scopo minimo, il soddisfacimento dei crediti privilegiati e, in qualche misura, anche dei creditori chirografari.
La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che, in caso di proposta concordataria con cessione dei beni, sebbene la percentuale di pagamento eventualmente prospettata non sia vincolante, ma costituisca, piuttosto, un punto di riferimento utile ad apprezzare l'importanza dell'inadempimento, la funzione del concordato preventivo è, pur sempre, quella di consentire il superamento della situazione di crisi dell'impresa a fronte del riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito dagli stessi vantato che, a sua volta, dovendosi osservare l'ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 160, comma 2°, ultimo periodo, della legge fallimentare, presuppone la preventiva integrale tacitazione dei creditori privilegiati, i quali non partecipano al voto.
Ne discende che la cessione di beni con la semplice messa a disposizione dei creditori dei beni medesimi non impedisce l'applicazione del disposto dell'art. 186 della legge fallimentare che costituisce strumento di controllo, a posteriori, del fatto che il concordato abbia assolto, nella sostanza ed a prescindere da inadempimenti di scarsa importanza, la funzione che gli è propria, con l'ulteriore conseguenza che, a norma dell'art. 186 della legge fallimentare, quando il concordato preventivo venga meno alla sua funzione minimale di soddisfare in qualche misura i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati (ove non falcidiati, come nel caso in esame), esso deve essere risolto
(cfr., per tutte, Cass., sez. I, n. 20652/2019; n. 4398/2015; n. 13446/2011).
E che, nella fattispecie, tale minimale funzione non fosse stata realizzata si evince, con una certa chiarezza, dalle relazioni del Commissario giudiziale e, da ultimo, da quella del
12.4.2024, da cui di ricava (v., in particolare, il paragrafo n. 6, pagina 12) che la procedura non era in grado, anche a causa di sfavorevoli condizioni generali connesse a fenomeni
10 macroeconomici, di soddisfare il ceto chirografario, gli enti locali e parte, anche, dei creditori privilegiati (cfr. la giurisprudenza richiamata, anche in ordine al rilievo oggettivo della mancata attuazione del concordato preventivo, ai fini della risoluzione).
3. Sullo stato di insolvenza
Con il terzo motivo di reclamo, la censura la sentenza del Tribunale, nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, malgrado, da un lato, lo stesso
Commissario giudiziale non si fosse potuto esprimere in merito al soddisfacimento degli enti locali e di creditori chirografari, fornendo, peraltro, adeguate informazioni circa la vendita con esito positivo dei beni della società; dall'altro, una parte dei crediti erariali fosse prescritta, non potendosi ravvisare alcuna sospensione del termine di prescrizione.
Anche il terzo motivo di reclamo è infondato.
Contrariamente all'assunto della reclamante, il Commissario giudiziale, come già detto, nella relazione del 12.4.2024, ha riferito che la procedura non era in grado di soddisfare il ceto chirografario, gli enti locali e parte, anche, dei creditori privilegiati. L'affermazione trova riscontro nei dati economici e finanziari riportati e nella documentazione in atti che comprovano la sproporzione tra le risorse a disposizione e l'entità dei debiti.
Le relazioni precedenti e quelle successive della RA della liquidazione giudiziale sono di analogo tenore.
La società, d'altra parte, già in situazione di grave crisi economica e finanziaria alla data della richiesta di ammissione al concordato preventivo di tipo liquidatorio, è in uno stato di liquidazione da molti anni e le uniche attività compiute sono state quelle finalizzate alla trasformazione del patrimonio in danaro da impiegare per soddisfare i creditori, cosicché sussiste lo stato di insolvenza.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla reclamante - priva di riferimenti precisi ai crediti che sarebbero estinti per prescrizione (al loro importo, alla loro natura e alla loro fonte) e allo specifico regime di prescrizione invocato (deve rammentarsi, del resto, che i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale), nonché elusiva circa gli effetti interruttivi connessi al loro riconoscimento (avvenuto anche tramite le istanze di adesione alle procedura di definizione agevolata) - è del tutto generica e, come tale, inammissibile, cosicché tale eccezione nessuna rilevanza esplica in relazione alla
11 questione della sussistenza dello stato di insolvenza (così come in ordine a quella della gravità dell'inadempimento degli obblighi derivanti dal concordato preventivo).
3. Le spese processuali del giudizio di reclamo.
Le spese del giudizio di reclamo seguono la soccombenza della RA della liquidazione giudiziale e della società reclamata e, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento e della concreta attività difensiva svolta, possono liquidarsi in euro 6.946,00 per onorari, oltre accessori di legge (euro 2.058,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 1.735,00 per quella decisoria), senza liquidazione della fase di trattazione/istruttoria (non tenutasi, posto che il procedimento si
è concluso in un'unica udienza) e con applicazione dei valori medi della tariffa forense per i procedimenti relativi al reclamo avverso sentenze dichiarative di fallimento (v. l'art. 4, comma 10 sexies, del d.m. n. 55/2014, aggiunto dall'art. 2, comma 1°, lett. “l” del d.m. n.
147/2022). Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro - II^ sez. civile - definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla la sentenza n. 49/2024 del 10.7.2024, Parte_1
pubblicata il 30.7.2024, del Tribunale di EN - dichiarativa della risoluzione del concordato preventivo omologato con decreto n. 1187/2017 del 26.7.2017 e dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della - disattesa ogni altra domanda, Parte_1
istanza o eccezione, così provvede:
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la al rimborso delle spese di giudizio nei confronti Parte_1
della e della RA della liquidazione giudiziale della CP_1 CP_1 Parte_1
liquidate, per ciascuna parte reclamata, in euro 6.946,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso, il 7.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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