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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Vito Colucci, Presidente
dott.ssa Maria Assunta Niccoli, Consigliere relatore dott.ssa Giulia Carleo, Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 747 del Ruolo Generale dell'anno
2023 vertente
TRA
Parte_1
avv. Federico Liccardo
ATTORE IN REVOCAZIONE
E
Ing. Controparte_1
avv. Filippo Maria Minardi;
avv. Alessandro Ruggiero
1 CONVENUTO IN REVOCAZIONE
avente ad oggetto: Domanda di revocazione della sentenza della Corte di
Appello di Salerno n. 808/2023 pubblicata il 15/06/2023 (Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Nocera Inferiore n. 611/2014)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
Ed infatti, dopo il rinvio disposto su richiesta della società attrice in revocazione sul presupposto del raggiunto accordo transattivo, all'udienza del 13/02/2025 nessuna delle parti è comparsa per cui, ai sensi dell'art. 309 cpc, la causa è stata rinviata al 27/02/2025 e di qui differita d'ufficio al 24/04/2025, ove nuovamente nessuno è comparso nonostante il rituale avviso.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 25 giugno 2008, va fatta applicazione dell'articolo 181 del codice di procedura civile nel testo modificato dal decreto legge numero 112 del 2008, convertito nella legge numero 133 del 2008, e, di conseguenza, dell'art. 309 cpc, a tenore del quale, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione ad una precedente udienza, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire il provvedimento, la Corte, in ragione dell'idoneità dell'estinzione a definire in rito il giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata ove l'estinzione divenga definitiva, reputa che essa debba essere quella della sentenza, che consente alle parti, se ritenuto necessario, di proporre impugnazione per far valere eventuali vizi.
Ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura civile, le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta ex art. 395 cpc dalla nei confronti dell'ing. Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 808/2023 pubblicata il 15/06/2023, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione assorbita, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio n. 747/2023 RG;
2) dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Salerno, camera di consiglio del 20 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. ssa M. Assunta Niccoli dott. Vito Colucci
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