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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. 850/2020, R.G. concernente l'impugnativa d la sentenza n. 504/2020 emessa dal Tribunale di Patti in data 29.9.2020, avente ad oggetto:
responsabilità extracontrattuale;
proposta da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Palazzo;
Appellante
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Rubuano;
Appellato P.IVA_1
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 27.10.2005, , proprietario di un terreno ubicato in Parte_2
(in catasto al foglio 17, particelle nn. 171 e 172), chiedeva al Tribunale di Patti CP_1
1 la condanna del di al risarcimento del danno per l'illegittima CP_1 CP_1
occupazione avvenuta con ordinanza sindacale del 21 gennaio 1988 e per l'irreversibile trasformazione dell'immobile, utilizzato per la realizzazione di una strada intercomunale.
Il Tribunale adito, nella costituzione del dichiarava il difetto di giurisdizione del CP_1
Giudice Ordinario. In accoglimento dell'appello proposto dal , la Corte d'Appello Parte_1
di Messina, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti dinanzi al primo giudice;
ciò sulla base della ritenuta occupazione e trasformazione del fondo in assenza di una preventiva efficace dichiarazione di pubblica utilità. Riassunto il giudizio dinanzi al primo giudice, questi rigettava la domanda risarcitoria ritenendo che in mancanza di atto di acquisizione - mantenendo il privato la proprietà del bene illegittimamente occupato - egli non ha alcun titolo per chiedere un risarcimento commisurato alla perdita della proprietà del fondo, potendo invece agire per la restituzione di esso e per il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima. Per la riforma della sentenza ha proposto appello . Il si è costituito in giudizio chiedendo il Parte_1 Controparte_1
rigetto del gravame. Con sentenza non definitiva del 11.1.2024, la Corte, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il diritto di al risarcimento del danno Parte_1
conseguente all'occupazione illegittima e all'irreversibile trasformazione della porzione di fondo di sua proprietà, sito nel territorio del Comune di c.da Santa Caterina, in CP_1
catasto al foglio 17, partt. 171 e 172, ad opera del e specificamente Controparte_1
il danno commisurato al valore venale del bene, il danno per mancato godimento del fondo dal 13.2.1988 (data di inizio dell'occupazione) al 7.10.1998 (da commisurare sul predetto valore venale), e il danno da diminuzione di valore del fondo residuo sempre alla data dell'ottobre 1998. Ha disposto che nella quantificazione del danno andrà tenuto conto della somma corrisposta dal per la vicenda in questione;
ha rimesso la Controparte_1
causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese alla pronuncia definitiva.
2 Veniva dato incarico all'ing. di accertare: “il valore venale del fondo Persona_1
oggetto di occupazione e irreversibile trasformazione, tenendo conto della natura edificabile
(sulla base delle possibili legali ed effettive) o meno dei terreni (alla data dell'ottobre 1998);
che in particolare per le aree non edificabili il ctu dovrà procedere alla individuazione del
valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore
dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda
agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola;
ove
l'area non fosse stata effettivamente coltivata, il ctu determinerà il valore di mercato del
terreno tenendo conto di ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene
(caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno, che non si limita alle
colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua,
l'energia elettrica, l'esposizione, la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e
quant'altro può incidere sul valore venale di esso), con esclusione del criterio della c.d.
edificabilità di fatto;
il ctu vorrà inoltre determinare la diminuzione di valore della parte
residua del fondo (sempre alla data dell'ottobre 1998)”. Espletata CTU, all'udienza del
21.11.2024, resa a trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini di legge per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la sentenza parziale resa, oggetto del presente giudizio è la quantificazione del danno - consistente nel valore venale del fondo, nel mancato godimento del fondo dal
13.2.1988 (data di inizio dell'occupazione) al 7.10.1998 (da commisurare sul predetto valore venale), e nella diminuzione di valore del fondo residuo sempre alla data dell'ottobre 1998 -
conseguente all'occupazione illegittima e all'irreversibile trasformazione della porzione di fondo in proprietà dell'appellante, sito nel territorio del Comune di c.da Santa CP_1
Caterina, in catasto al foglio 17, partt. 171 e 172, ad opera del Controparte_1
nonché la regolamentazione delle spese di lite.
3 I terreni per cui è causa sono stati fatto oggetto di occupazione temporanea e d'urgenza da parte del con Ordinanza Sindacale n. 21 del 12/1/1988, in ditta Controparte_1
Carroccio Antonino, foglio di mappa n. 17 del Comune di meglio specificati nel CP_1
relativo Piano Parcellare d'Esproprio ed elenco ditte (agli atti causa): mq 1.000 della part.
n. 370 (ex 171b), uliveto, di superficie complessiva pari a mq 6.780; mq 366 della part. n.
172 (ex 172a), uliveto, di superficie complessiva pari a mq 5.150 e ricadono ancor oggi in zona E agricola del vigente PRG del Comune di CP_1
Il nominato CTU ha quantificato il valore venale complessivo del fondo oggetto di occupazione e irreversibile trasformazione (alla data dell'ottobre 1998) pari a (€/mq 4,02 *
mq 1.366) = € 5.492,00.
Per la quantificazione del danno alla residua proprietà irreversibilmente suddivisa in due spezzoni, a causa della realizzazione dell'opera pubblica ha operato una aliquota di deprezzamento del 6% (alla data dell'ottobre 1998) pari i a (6% * €/mq 4,02 * mq 10.564)
- € 2.549,00.
Il risarcimento del danno per mancato godimento del fondo dal 13.2.1988 al 7.10.1998 (da commisurarsi al 5% annuo sul predetto valore venale) ammonta ad euro 2,929,04.
Sulla espletata perizia non sono sorte contestazioni.
Competono all'appellante la rivalutazione dal 8.10.1998 e gli interessi sino alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi.
A tale somma va detratto l'importo di euro 5.642,68 corrisposto dal Controparte_1
e specificamente: euro 2.492,40 somma corrisposta in data 5.9.1989 quale acconto sulla presunta futura indennità, maggiorata di euro 3.150,28, quali interessi alla pubblicazione della presente sentenza.
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese di lite anche per il procedimento di riassunzione. In virtù del principio della soccombenza le spese legali
4 vanno poste a carico del e liquidate, ex D.M. 1447/2022, come in Controparte_1
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella iscritta in grado di appello al n. 850/2020, R.G. concernente l'impugnativa d la sentenza n. 504/2020 emessa dal Tribunale di Patti in data 29.9.2020, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_3
10.970,04 per le causali di cui in motivazione, con la rivalutazione e gli interessi come in parte motiva, disponendo che a tale somma va detratto l'importo di euro 5.642,68,
corrisposto dal Controparte_1
- condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio, liquidate in complessive euro 3.397,00 per il primo grado , oltre euro
237,00 per spese non imponibili documentate, nonché al pagamento delle spese del presente grado, che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 5.900,00 oltre euro
355,00 per spese non imponibili documentare, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, cpa e iva, che distrae in favore dell'avv. Benedetto Palazzo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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