Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di edilizia residenziale pubblica, nel caso in cui il provvedimento di assegnazione di alloggio con patto di futura vendita sia annullato dalla amministrazione competente, sul presupposto che l'assegnazione sia stata effettuata in applicazione di una normativa di legge individuata erroneamente, la domanda dell'assegnatario che chieda in giudizio direttamente la disapplicazione del suddetto provvedimento di annullamento e ne denunci l'illegittimità per vizi attinenti alla fase procedimentale di rilievo pubblicistico, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo invocato il controllo sull'esercizio del potere della P.A., rispetto al quale la posizione soggettiva dei privati è di interesse legittimo. (Fattispecie relativa a giudizio nel quale non trovava applicazione la sopravvenuta normativa sulla giurisdizione nella materia dei servizi pubblici).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/2007, n. 26742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26742 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 22, presso lo studio dell'avvocato BRENCIAGLIA ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato COSTA CESARE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO (già IACP - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell'avvocato PAOLA MATALUNO, rappresentata e difesa dall'avvocato VALERI FERNANDO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2102/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/05/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/12/07 dal Consigliere Dott. Francesco TIRELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso, A.G.A.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 gennaio 1998 TT LI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo l'Istituto Autonomo Case Popolari di Viterbo esponendo che:
- con bando del 15.4.1965, pubblicato il 20.4.1965, l'Istituto Autonomo Case Popolari per le vittime civili di guerra, aveva posto a concorso per l'assegnazione con patto di futura vendita n. 17 alloggi;
- previo inoltro della relativa domanda, egli era risultato assegnatario di un alloggio del quale era immesso in possesso con verbale del 29.6.1965;
- il 21.7.1987 gli era stata recapitata una nota con la quale si comunicava che il Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P., con Delib. 16 settembre 1987, n. 149, si era uniformato a quanto stabilito dalla Commissione di vigilanza sull'Edilizia Economica e Popolare, ritenendo nulle tutte le assegnazioni, qualificando l'istante occupante senza titolo ed invitandolo a lasciare l'alloggio entro 90 giorni;
- la Commissione Regionale di Vigilanza aveva annullato le 17 assegnazioni con provvedimento del 10.12.1969, invitando l'I.A.C.P.V.C.G. a provvedere all'emanazione di un nuovo bando;
tale decisione era stata impugnata dal predetto Istituto;
- l'attore aveva proposto ricorso al T.A.R. avverso la comunicazione di rilascio, nonché avverso la decisione della Commissione Regionale di Vigilanza, ma il ricorso era stato dichiarato perento;
- il provvedimento di annullamento delle assegnazioni era illegittimo per eccesso di potere e violazione di legge per cui doveva essere disapplicato dall'adito G.O.;
la decisione del C.d.A. dell'I.A.C.P. di Viterbo era stata emessa in carenza di potere. L'attore chiedeva quindi la disapplicazione del provvedimento di annullamento delle assegnazioni in data 10.12.1969 emesso dalla Commissione Regionale di Vigilanza e della successiva deliberazione di applicazione dello IACP n. 149 del 16.9.1987, con consequenziale condanna dell'ente convenuto al trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., dell'unita immobiliare, oltre al risarcimento del danno per la ritardata cessione. Si costituiva lo IACP che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversa. Il Tribunale di Viterbo respingeva la domanda dichiarando il difetto di giurisdizione dell'A.G.O..
Tale decisione era confermata dalla Corte d'Appello con sentenza in data 18 marzo - 3 maggio 2004. Avverso tale decisione il TT ha proposto, quindi, ricorso per Cassazione affidato ad unico motivo, illustrato con memoria. L'ATER, già IACP, della Provincia di Viterbo ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2, 4 e 5 e dell'art. 386 c.p.c., nonché erronea declaratoria di carenza della giurisdizione dell'A.G.O..
Rileva che erroneamente la Corte di merito ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che l'attore non si era limitato a chiedere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ma aveva chiesto anche la disapplicazione degli atti amministrativi, presupposto della nullità del contratto;
e tale domanda esulava dalla giurisdizione dell'A.G.O..
Diversamente, secondo il ricorrente, al giudice ordinario è consentito disapplicare incidenter tantum un atto amministrativo illegittimo, quando incida su materie nelle quali si faccia questioni di diritti soggettivi.
Nè è impeditivo alla disapplicazione in via incidentale, la circostanza che detta disapplicazione sia stata richiesta, oltre che sotto il profilo della violazione di legge, anche per eccesso di potere, posto che, a tal fine, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità del provvedimento. Infine, la richiesta di disapplicazione riguardava solo la domanda principale e non quella risarcitoria avanzata in subordine, rispetto alla quale il giudice di appello non avrebbe trovato alcun ostacolo impeditivo all'affermazione della sua giurisdizione.
2. Il ricorso non è fondato, ma sono necessarie alcune precisazioni. Va innanzitutto sottolineato che, essendo il giudizio iniziato con atto di citazione notificato il 20 gennaio 1998, ai fini della decisione sulla giurisdizione deve accertarsi se la posizione giuridica dell'attore fosse di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo, mentre resta irrilevante l'esame della normativa sopravvenuta sulla giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici.
L'indagine deve essere condotta con riferimento all'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio, di guisa che, come affermato da queste Sezioni Unite, la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta dal privato nei confronti della P.A., non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, posto che, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, quella giurisdizione va ugualmente affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo (Cass. Sez. Un. 15 maggio 2003 n. 7507, 28 dicembre 2001 n. 16218). La sentenza impugnata, premessa la necessità di valutare l'oggetto della domanda, ha rilevato che il TT non si era limitato a richiedere una sentenza sostitutiva ex art. 2932 c.c., ma aveva chiesto anche la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, previo accertamento della illegittimità della decisione della Commissione regionale di vigilanza del 10.12.1969, nonché della successiva deliberazione del C.d.A. dell'IACP di Viterbo n. 149 del 16.9.1978, formulando così una domanda che esulava dalla giurisdizione dell'A.G.O., perché coinvolgeva un giudizio sul corretto uso della potestà della P.A..
Osserva il Collegio che, in base ai principi sopra richiamati, ai fini della decisione sulla giurisdizione, non era importante accertare cosa avesse chiesto il TT, ma quale fosse la sua posizione giuridica con riferimento all'effettiva natura della controversia.
Dalla narrativa della sentenza impugnata si ricava che la Commissione Regionale di vigilanza aveva annullato, con provvedimento del 10 dicembre 1969, le assegnazioni di alloggi con patto di futura vendita tra le quali era compresa anche quella del TT e che i ricorsi proposti contro tale provvedimento non avevano avuto esito positivo. In particolare, dalla prodotta Delib. del Consiglio di Amministrazione dell'IACP del 16 settembre 1987 - atto esaminabile direttamente da questa Corte data la natura della questione ad essa sottoposta - risulta che la nullità delle assegnazioni era stata dichiarata dalla suddetta Commissione per il fatto che le assegnazioni dovevano essere effettuate ai sensi del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655 e non, come avvenuto, ai sensi dell'art. 2 del regolamento dell'Istituto vittime civili di guerra. Ora, di fronte all'esercizio da parte della P.A. del potere di annullamento dell'assegnazione per vizi attinenti a quella fase procedimentale, di natura pubblicistica (cfr. Cass. Sez. Un. 16 gennaio 2007 n. 755, 26 maggio 2006 n. 12546), la posizione del TT è di interesse legittimo, con la conseguenza che difetta la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la presente controversia.
Il ricorrente ha peraltro sostenuto che l'annullamento dell'assegnazione poteva tutt'al più incidere sulla domanda principale di trasferimento, ma non su quella subordinata di risarcimento che, pertanto, rientrava sicuramente nella giurisdizione dell'A.G.O..
La doglianza è inammissibile in quanto trattandosi di domanda di cui la sentenza impugnata non fa menzione nel riportare i motivi di appello, il TT non avrebbe potuto limitarsi a lamentarne il mancato esame perché, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto ancor prima chiarire in quale atto ed in quali termini l'aveva riproposta innanzi al giudice di secondo grado.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo;
spese compensate.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2007