Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1025/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 1025 dell'anno
2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto opposizione all'ordinanza-ingiunzione, vertente
TRA
, C.F. , in proprio e Parte_1 C.F._1
nella sua qualità di legale rapp.te pro tempore della srl. P. Iva Parte_2
, assistito, rappresentato e difeso dall' Avv. Luca de Berardinis, C.F. P.IVA_1
, presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Frattamaggiore alla via Roma n. 266;
- RICORRENTE
E
, C.F. Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli P.IVA_2
Avv.ti Giulia de Vincentis, Domenica Cuomo, Annagrazia Mosina Pascarella,
Erika Romano, elettivamente domiciliato presso la sede in al Viale Lincoln CP_1
Ex Area Saint Gobain Fab. A/3;
- RESISTENTE
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione, , Parte_1
in proprio e nella sua di legale rapp.te pro tempore della Controparte_2
esponeva che, in data 15.11.2019, e in forza Parte_3 Parte_4
alla Agenzia delle Entrate, effettuarono un accesso presso la sede della società sita in Sant'Arpino alla Via Martiri Atellani n. 56, ai fini di compiere atti di verifica fiscale per l'anno di imposta 2016; durante la suddetta ispezione i due addetti si avvidero della presenza di due persone, e , che Persona_1 Persona_2
non rientravano nel personale assunto, provvedendo, in conseguenza, a richiedere, dapprima al e poi ai due soggetti, il motivo della loro presenza in Parte_1
azienda; che la dichiarò di aver iniziato in quella giornata l'attività di Per_1
collaborazione in qualità di impiegata amministrativa, con termini economici ancora da definire, mentre il dichiarò di aver iniziato l'attività di Per_3
collaborazione quale operaio generico in prova, con termini economici da stabilirsi;
i due soggetti vennero regolarmente assunti in data 16.11.2019; pertanto, in data 15.11.2019 i suddetti erano presenti in azienda al solo fine di sostenere dei
2 colloqui per l'assunzione; sempre in data 15.11.2019 gli incaricati dell'Agenzia delle Entrate redassero verbale completo e provvidero a trasmetterlo all' CP_1
il quale, a sua volta, in data 22.1.2022, effettuò un verbale di primo
[...]
accesso ispettivo, nel quale venne riportato che gli incaricati si limitarono a verificare quanto riportato dal Verbale dell'Agenzia delle Entrate;
successivamente, nel febbraio 2020, fu inviato un verbale interlocutorio e, infine, il verbale di accertamento e notificazione, contenente le sanzioni, notificato in data
5.6.2020; solo nel mese di maggio 2022 veniva inviato un invito dal ITL di audizione personale, svoltasi poi in data 7.6.2022.
Tanto premesso, il ricorrente censurava il provvedimento per violazione degli artt. 14 della L. 681/1981 e 13 del D. Lgs n. 124/2004 per notifica avvenuta oltre i
90 giorni dal primo accesso, per mancata notifica del verbale di accertamento all'obbligato solidale e, da ultimo, eccepiva l'illegittimità delle contestazioni sollevate.
Si costituiva in giudizio l' , Controparte_1
eccependo di aver correttamente notificato il provvedimento nel termine di 90 giorni, di aver notificato il verbale di accertamento all'obbligato solidale, oltre che l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'atto di opposizione,
Insisteva, infine, circa la legittimità delle contestazioni sollevate e, di conseguenza, per il rigetto dell'opposizione.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla violazione dell'art. 14 della legge 689/1981 e alla notifica del verbale di accertamento al solo legale rappresentante della società, e non alla sede legale della medesima.
Quanto all' asserita decadenza di cui all'art. 14 della legge 689/1981, va precisato che il termine decadenziale di cui al suddetto articolo decorre dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi,
3 l'elaborazione e la verifica degli elementi utili e necessari formati e raccolti. Il dies a quo coincide, dunque, con il momento dell'acquisizione di tutti i dati ed i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate, di cui deve essere data espressa contezza nel verbale unico.
Cosa che di fatto è avvenuta nel verbale unico di accertamento e notificazione, dove è chiaramente riportata la data di accesso ispettivo del
22.1.2020, nonché la data del 10.3.2020, quale data di definizione degli accertamenti.
Pertanto, l'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al conseguimento della piena conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione commessa. I limiti temporali entro cui l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione sono collegati all'esito del procedimento di accertamento. Da ciò scaturisce in modo inequivocabile che la mera notizia del fatto materiale non coincide con la nozione di accertamento, ma quest'ultimo si completa solo quando l'organo di vigilanza acquisisce la piena conoscenza dell'illecito, idonea a giustificare l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Considerato che gli accertamenti sono stati definiti in data 10.3.2020, così come riportato nel verbale unico di accertamento e notificazione, è da quella data
(10.3.2020 di definizione degli accertamenti) che inizia a decorrere il termine di 90 giorni per la notifica dell'illecito amministrativo, notificato in data 5.6.2020 alla società, obbligato solidale ed in data 18/3/2020 al trasgressore.
In ogni caso, dalla trasmissione della segnalazione dell'Agenzia delle Entrate al competente I.T.L. avvenuta il 10/1/2020, alla definizione degli accertamenti del
10/3/2020, non sono trascorsi neppure 90 giorni.
4 Ancora, quanto alla notifica del verbale di accertamento, soggetta al termine di cui all'art.14 L.689/81, i citati termini erano sospesi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 per tutti gli accertamenti conclusi nel suddetto periodo (art.103, comma 6 bis, del D.L. 18/20 convertito con L.27/2020).
In definitiva, il verbale è stato notificato nei termini di cui all'art.14 L.689/81.
Quanto all'eccezione relativa alla mancata notifica del verbale di accertamento all'obbligato solidale, si osserva che il verbale unico di accertamento
è stato notificato al sig. presso la residenza in Frattamaggiore Parte_1
alla via Pirozzi n.27, nella qualità di trasgressore e, in ragione della temporanea assenza, veniva rilasciato CAD, il tutto come in atti. La notifica è rituale ed è avvenuta per compiuta giacenza dell'atto, con avviso di deposito del 18/3/2020.
Successivamente, stante l'esito negativo della notificazione del verbale all'obbligato solidale, presso la sede legale della società in Sant'Arpino alla via
Martiri Atellani n. 24, l'ITL provvedeva all'inoltro dello stesso presso il legale rappresentante, presso la residenza, con esito positivo (ritiro del 5/6/2020).
Ad ogni modo, dopo la notifica del verbale, il ricorrente provvedeva a produrre scritti difensivi, allegando il verbale con prova della notifica all'obbligato solidale, il quale veniva audito, a mezzo del rappresentante, come da richiesta.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare è appena il caso di puntualizzare che, come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità (già a partire da Cass. Sez. Un. 12545/1992 - cfr. ex multis Cass. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 5-4-2017, n. 8823; Cass. civ.
Sez. lavoro Sent., 7/11/2014, n. 23800; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 25 febbraio
2014 n. 4462; Cass. civ. Sez. 2^ Sent., 27/10/2008, n. 25842; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 22/7/2020, n. 15638; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 14/5/2020, n.
8946) “il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti,
5 nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante”.
Il verbale ispettivo, pertanto, fa piena prova circa i fatti che gli ispettori attestino essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese e, nel caso in cui il ricorrente intenda contestare tali risultanze dell'atto, occorre proporre querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss.
c.p.c., ossia un apposito giudizio speciale che può interessare sia la c.d. falsità materiale che la c.d. falsità ideologica.
Di conseguenza, nel caso di specie, in assenza di querela di falso in relazione al verbale ispettivo, si deve ritenere provato quanto asserito in merito agli accertamenti svolti.
In particolare, alla data dell'ispezione, venivano identificati n. 2 lavoratori a nero.
La effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro a nero che ha portato alle conseguenti violazioni di legge indicate nell'ordinanza ingiunzione, è dimostrata dalle dichiarazioni rese dai due lavoratori (rese nell'immediatezza dei fatti che presentano un apprezzabile grado di attendibilità dal momento che sono assunte nella verosimile assenza di condizionamenti del datore di lavoro) nonché dalle comunicazioni Unilav di assunzione inviate, inutilmente ai fini dell'esonero da responsabilità, dopo l'accesso condotto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate il giorno 15/11/2019 alle ore 10:30. Le comunicazioni di assunzione risultano inviate in pari data alle ore 20:12.
Tra l'altro, proprio il ricorrente , in occasione del Parte_1
controllo, ebbe a dichiarare ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate che “la sig.ra oggi inizia la sua collaborazione con l'azienda come impiegata Per_1
6 amministrativa. Il sig. oggi inizia la sua attività di operaio generico”; e Per_2
rispetto all'inizio della collaborazione, rispose “da oggi”.
Tutte le comunicazioni relative all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (di qualsiasi tipologia) devono essere presentate al Centro per l'Impiego territorialmente competente almeno il giorno antecedente l'instaurazione dei rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.
Ancora, per quanto riguarda la posizione della lav. , risultata Per_1
percettore di reddito di cittadinanza, il ricorrente ebbe ad affermare che la lavoratrice non comunicò tale circostanza.
Se fosse stata correttamente effettuata la preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego, il ricorrente certamente avrebbe potuto averne conoscenza della suddetta circostanza e, non solo, non sarebbe incorso nella maxi- sanzione, ma neppure nell'applicazione dell'aggravante, che è inflitta solo quando sono occupati “in nero” percettori o membri del nucleo familiare percettore del
RDC, perché con l'omessa comunicazione, si concorre ad elargire un aiuto economico non più dovuto o dovuto ma in misura ridotta.
Con riferimento ad un ipotetico svolgimento del periodo di prova, si rappresenta, il periodo di prova è un periodo di lavoro ben definito nella durata fissata dal Contratto Nazionale di riferimento applicato dall'azienda e non prorogabile che ha inizio con la regolare assunzione.
Il patto di prova deve risultare nella lettera di assunzione e la sua funzione è quella di verificare la capacità professionale del lavoratore e la sua idoneità alle mansioni che dovrà svolgere.
Nel caso di specie, quello in corso con i lavoratori non può certamente considerarsi un periodo di prova senza una regolare assunzione.
In termini conclusivi, in presenza delle circostanze come direttamente accertate dai verbalizzanti e dei descritti elementi probatori, deve reputarsi concretamente assolto l'onere probatorio da parte dell'Amministrazione convenuta
7 (che ha depositato l'integrale documentazione relativa all'accertamento ispettivo, ivi comprese le dichiarazioni rese dai lavoratori e dal datore di lavoro), mentre il ricorrente nulla ha introdotto in concreto e in positivo per pervenire ad una diversa ricostruzione.
Assorbita ogni altra questione, dunque, l'opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022, tenuto conto della semplicità dell'affare e con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' che si liquidano in euro 1.778,00 Controparte_1
per compenso, oltre iva, cpa e rimb. spese generali del 15%.
Così deciso in Aversa, 16.4.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
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