Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 352/2023 + 4/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III MINORI
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott.Luciano Cartosio - Esperto
Dott. Dania Lombardo -Esperto
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: dichiarazione di adottabilità
Fra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Bava , presso Parte_1
il cui studio sito in Genova, Via Assarotti, 7, è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Carlotta Federica Rovero e dall'avv. Isabella Pileri, presso il cui studio sito in Genova via 12 Ottobre 12/3, è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellante incidentale –
-
contro
-
1
4/5, in qualità di tutore di Persona_1
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa l'attività
istruttoria meglio vista,
revocare il decreto del 19.4.2022 con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di adottabilità della minore Persona_1
nata a [...] il [...], nonché la sentenza n. 122/2023 sopra indicata,
in subordine dichiarando adozione della minore ai sensi dell'art. 44 L. Adoz..
Per l'appellata incidentale:
“ Nello specifico si insiste, sotto il profilo istruttorio, sulla necessità di approfondimento – già richiesto da questa difesa ma per ora non riscontrato- relativo alle evidenti limitazioni psichiche della SI.ra emerse in sede di CTU, nella persona della CP_1
Dott.ssa La nostra assistita, infatti, sia nel Persona_2
corso della procedura di affidamento del figlio che durante Per_3
la convivenza con la figlia , ha sempre dimostrato un diligente Per_1
allineamento a quanto prescrittole e consigliato da chi di competenza. Diligenza che, parimenti, come rilevato in sede di CTU
de qua, ha messo in luce una mancanza di consapevolezza della SInora
derivante da problematiche psichiche non rilevabili a mezzo CP_1
Millon Test. Detto strumento diagnostico, infatti, per la -già
2 ampiamente documentata dalla scrivente difesa- scarsa attendibilità,
richiede l'espletamento di ulteriori indagini onde scongiurare il pericolo di una decisione non sufficientemente fondata di adozione della minore , contraria quindi al bene e all'interesse della Per_1
stessa. “
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni opportuna pronuncia,
respingere integralmente la richiesta di revoca proposta dall'appellante sig. avverso il decreto del Tribunale Parte_1
per i minorenni di Genova n. 1602/2022 del 19/4/2022 (apertura procedimento di adottabilità della minore nata a Persona_1
Genova il 30.3.2022) e tutti i motivi di impugnazione dallo stesso proposti avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Genova
16/10 - 29 11/2023 n. 122/2023 (dichiarazione di adottabilità della minore) per le ragioni tutte di cui alle difese svolte e alle risultanze di CTU, confermando i provvedimenti impugnati;
respingere integralmente la richiesta di revoca proposta dall'appellante avverso il Controparte_1
decreto del Tribunale per i minorenni di Genova n. 1602/2022 del
19/4/2022 (apertura procedimento di adottabilità della minore
[...]
nata a [...] il [...]) e tutti i motivi di appello Persona_1
dalla stessa proposti avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Genova 16/10 - 29 11/2023 n. 122/2023 (dichiarazione di adottabilità della minore) per le ragioni tutte di cui alle difese svolte e alle risultanze di CTU, confermando i provvedimenti impugnati.
Con vittoria nelle spese e competenze di giudizio.“
Per la Procura Generale:
3 “Chiede il rigetto del reclamo“
IN FATTO E DIRITTO
1. di origini cubane aveva già Parte_2
avuto un figlio, nato nel 2009, affidato al Servizio Sociale Per_3
ed inserito in una Casa Famiglia, con soli incontri protetti con la madre, a seguito del non soddisfacente esito di un periodo di permanenza di madre e figlio in una comunità madre-bambino.
La , che era seguita dal 2019 dal Centro di Salute Mentale, CP_1
aveva una relazione con la NA , i cui quattro figli CP_2
erano tutti in comunità, ma aveva anche una relazione con
[...]
, pluripregiudicato e seguito dal dal 2008 per problemi Pt_1 CP_3
di tossicodipendenza ed alcol, da cui rimaneva incinta.
Nasceva pertanto in data 30 marzo 2022 la figlia . Persona_1
La bambina inizialmente era riconosciuta solo dalla madre ed il Pt_1
la riconosceva successivamente in data 18 aprile 2023 una volta uscito dal carcere.
2.Con provvedimento in data 19 aprile 2022 il Tribunale per i
Minorenni di Genova apriva il procedimento di dichiarazione di adottabilità della minore, affidava la minore al Comune di Genova
disponendo l'inserimento di madre e figlia in una struttura madre-
bambino, nominava un curatore speciale per la minore, disponeva l'acquisizione di informazioni.
Gli operatori segnalavano numerosi problemi di adeguatezza della a tenere la bambina, in quanto tendeva a lasciare la minore CP_1
agli operatori per i pasti, le eventuali terapie e per farla addormentare.
La aveva anche difficoltà a gestire gli aspetti burocratici CP_1
della vita come l'iscrizione della residenza.
4 Era disposta una consulenza tecnica di ufficio depositata nel febbraio 2023 che concludeva per la inidoneità genitoriale della
CP_1
Nel maggio 2023 interveniva nel procedimento il quale Parte_1
era anche sentito dal Giudice Delegato (Il aveva cercato già Pt_1
di intervenire nel marzo 2023 ma l'intervento era stato dichiarato inammissibile in quanto all'epoca non aveva ancora riconosciuto la minore).
Erano acquisite informazioni su di lui dal CP_3
3.Il Tribunale per i Minorenni di Genova, con sentenza n. 122 del
29 novembre 2023:
-dichiarava i genitori e Parte_1 Parte_2
decaduti dalla responsaiblità genitoriale sulla figlia
[...]
, Persona_1
-dichiarava lo stato di adottabilità della minore;
-nominava l'Avv. Anna Maria Panfili, già curatore speciale, quale tutrice della minore;
-disponeva l'allontanamento dalla madre della minore con inserimento della stessa in una comunità per soli minori in previsione di una preparazione graduale all' inserimento in una famiglia idonea all'adozione.
Secondo il Tribunale per i Minorenni di Genova “alla luce della
situazione di fatto sopra descritta, si ritiene provato che la minore
si trovi in stato di sostanziale abbandono morale e materiale, perché
i genitori hanno ampiamente dimostrato la loro inadeguatezza,
inconsapevolezza e fragilità, legata non già a fattori transitori,
ma alla loro struttura personologica, alla loro storia pregressa,
al modo inadeguato con cui ciascuno dei due (prima, separatamente
e, da ultimo, relazionandosi maggiormente), ha affrontato la nascita
5 della minore, non essendo stati in grado di mettersi nelle condizioni
di avviare e/o portare a termine tempestivamente, in tempi
compatibili con le esigenze della minore, idonei percorsi di crescita
e maturazione personale e genitoriale, incapaci in concreto di
riconoscere e soddisfare le esigenze della minore, mancando in
entrambi i genitori qualsivoglia progettualità concreta di
assunzione diretta, consapevole ed effettiva della responsabilità
genitoriale e non riuscendo i genitori ad anteporre alle proprie
istanze le effettive necessità della figlia (di crescere in un
contesto di vita regolare, attento alle sue istanze affettive, di
presenza, fisica e morale, di entrambi i genitori) “.
4. e proponevano Parte_1 CP_1 Parte_2
separati appelli contro la sentenza poi riuniti.
formulava i seguenti motivi di appello: Parte_1
Primo motivo di appello
Erano inutilizzabili tutti gli atti compiuti anteriormente alla costituzione del perché compiuti in violazione del diritto del Pt_1
contradittorio, essendo pacifico anche prima del riconoscimento che il fosse il padre della minore ed avendo rifiutato il Tribunale Pt_1
l'intervento o la nomina di un difensore di ufficio prima del riconoscimento;
tutto ciò in violazione dell'art. 10 comma 2 Legge
4 maggio 1983, n. 184, dell'art. 6 CEDU Diritto ad un processo equo, degli artt. 77 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) e 24 comma 2 (Diritti del bambino) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che imponevano ad intervenire nelle procedure di adottabilità relative al figlio minore indipendentemente da una dichiarazione formale di paternità (o maternità) laddove sia ben nota tale sua qualifica, a tal fine si doveva tenere conto anche dell'interesse superiore del bambino.
6 Chiedeva la trasmissione alla corte di Giustizia della Unione
Europea ex art. 267 TFUE.
Secondo motivo di appello
Vi era stata una insufficiente istruttoria sulle capacità
genitoriali del padre né alcuna consulenza tecnica di ufficio lo aveva riguardato.
Terzo motivo di appello
La condizione di abbandono non era dovuta al padre che tra l'altro non aveva avuto alcun tipo di supporto. Lui aveva cercato di fare di tutto per occuparsi della minore ma si era trovato in una condizione di impossibilità per forza maggiore.
Chiedeva pertanto previo esperimento della CTU la revoca del decreto di adottabilità o in subordine una adozione ai sensi dell'art.44
legge adozioni.
nel suo appello esponeva che Parte_2
la sentenza era infondata e contraddittoria.
L'appellante si era sempre sottoposta di buon grado ad ogni richiesta dei servizi sociali e sia pure con l'ausilio di terzi aveva garantito un supporto alla figlia.
Pur di tenere la bambina aveva modificato la propria condotta di vita abbandonando i rapporti con l'ex compagno.
Ma anche il fatto di essere una cittadina straniera con difficoltà
linguistiche l'aveva portata ad essere condannata a vedersi sottrarre il figlio.
Chiedeva pertanto una diversa valutazione del fatto storico che tenesse conto del progresso fatto dall'appellante.
L'appellante si lamentava della violazione della L. n. 184 del 1983,
poiché nella valutazione fosse stato dato un eccessivo rilievo alle
7 carenze linguistiche e culturali della madre, nonché alle sue necessità di essere assistita per prendersi cura della figlia . Per_1
L'appellante lamentava anche la violazione dell'art. 3 della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, della Convenzione
di Strasburgo del 25 gennaio 1996 e della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'UE del 7 dicembre 2000 nonché dell'art. 8
Convenzione E.D.U., poiché nessun concreto pregiudizio poteva derivare da un prolungamento del periodo di permanenza della minore presso la comunità.
Infine riteneva sussistente la violazione della L. n. 184 del 1983,
art.8, per una valutazione di una asserita inidoneità della madre in ragione di indimostrati e vaghi atteggiamenti senza tenere conto del rapporto collaborativo instaurato tra i Servizi Sociali e la madre. La motivazione era assolutamente deficitaria.
Chiedeva una nuova consulenza tecnica di ufficio, la revoca della sentenza appellata ed una nuova collocazione di madre e figlia in comunità.
5.Il Pubblico ministero chiedeva il rigetto degli appelli.
6.L'avv. Panfili Anna Maria si costituiva in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto dei due appelli.
Circa l'appello proposto dal osservava che del tutto irrituale Pt_1
sarebbe stata la presenza in causa del prima che riconoscesse Pt_1
il minore, nel corso dell'istruttoria il Tribunale per i Minorenni
aveva acquisto molti dati sul e che non era vero che il Pt_1 Pt_1
non avesse avuto un supporto, era seguito infatti dal 2008 dal CP_3
senza però risultati risolutivi.
Circa l'appello della osservava che la decisione del Tribunale CP_1
lungi dall'essere immotivata, si basava su molti elementi:
8 -il fallimento nella nella crescita genitoriale in relazione CP_1
la primo figlio;
-la confusa vita sentimentale della la sua mancanza di una CP_1
minima capacità progettuale ed i suoi disturbi mentali;
-i precedenti del padre in sede penale, con anche conseguente arresto per fallimento della messa in prova,
-la perdurante dipendenza del padre da droga ed alcol;
-il riconoscimento della figlia da parte del padre avvenuto proprio dopo il deposito della consulenza tecnica di ufficio, forse anche al fine di ottenerne un rinnovo.
7.Era disposta nuova consulenza tecnica di ufficio sulle capacità genitoriali dei due reclamanti.
Erano sentiti gli attuali affidatari.
Le parti precisavano le loro conclusioni e difese all'udienza del
12 dicembre 2024 , e la causa era decisa in camera di consiglio.
8.Il primo motivo di appello è infondato.
Correttamente il Tribunale non ha ammesso l'intervento del Pt_1
fino a che non vi fosse stato il riconoscimento del minore da parte di questo.
Prima di tale riconoscimento non vi era alcuna legittimazione del tenendo anche conto di due elementi: Pt_1
-che lo stato di detenzione non erano un ostacolo assoluto al riconoscimento del figlio;
-che data la variegata vita sentimentale della non si poteva CP_1
comunque neanche ritenere, che fosse in ogni caso certo il fatto che il fosse il padre. Pt_1
Né poi si vede su quale base normativa tutti gli elementi anteriori all'intervento del sarebbero processualmente inutilizzabile, Pt_1
9 quando nella procedura civile è pacifico che chi interviene prende atto della situazione processuale esistente al momento del suo intervento, e quando comunque la difesa del ha potuto visionare Pt_1
gli elementi raccolti prima del suo intervento e formulare le proprie difese in proposito.
Circa il secondo ed il terzo motivo di appello è stata disposta in appello nuova consulenza tecnica di ufficio che ha permesso di dare una risposta ai due motivi di appello.
Per quanto riguarda i motivi di appello incidentale la Corte pur apprezzando la condotta collaborativa della con i Servizi CP_1
Sociali rileva che questo non è sufficiente ad escludere lo stato di abbandono in assenza di una pur parziale capacità genitoriale.
La consulenza tecnica di ufficio svolta in appello ha accertato:
-che entrambi gli appellanti sono privi di capacità genitoriali;
-che le differenze culturali e le difficoltà linguistiche della CP_1
non hanno giocato e non giocano alcun ruolo in questa valutazione.
Dopo una dettagliata analisi, che la Corte approva e recepisce, la consulente tecnica di ufficio così conclude:
“Riguardo la famiglia biologica, non è stato possibile valutare i
nonni paterni, i quali non si sono mai presentati agli appuntamenti,
nessuno dei due (i nonni sono separati), né il nonno ha mai fornito
alla scrivente certificazione sanitaria che attestasse
l'impossibilità, nonostante fosse stato richiesto.
Il padre biologico, SI. non risulta in grado di Persona_4
capacità genitoriale. Sia dai colloqui che dalla relazione del , Pt_3
Dott. , emerge una personalità immatura, inconsapevole delle CP_4
esigenze di un bambino, anche le più semplici, trovata a essere padre
senza alcuna riflessione successiva. E' probabile che l'utilizzo
prolungato di sostanze stupefacenti, e successivamente di terapia
10 metadonica, ne abbiano rallentato il pensiero. Si riscontra anche
una narrazione completamente bonificata dalle difficoltà presenti
nella sentenza del Tribunale per i Minorenni, soprattutto per quanto
riguarda i problemi con la giustizia. La certificazione prodotta dal
Dott. , attesta la parziale remissione del Disturbo da Uso CP_4
di oppiacei (ancora oggi persiste uso saltuario di cocaina, oppiacei
e alcol), la situazione di sofferenza psichica scevra da ostilità.
Proprio la struttura di personalità odierna rende il SI. non Pt_1
in grado di svolgere in alcuna forma una funzione genitoriale, e ad
oggi, e per un futuro prossimo, non si ravvisano elementi che possano
supportare un effettivo cambiamento.
In continuità con la relazione redatta dalla dott.ssa la Per_5
SInora appare non consapevole della propria storia Parte_2
dalla nascita di , che narra in maniera difforme da ciò che il Per_1
Servizio Sociale riporta. E' indubbio che la SInora si sia sentita
non seguita dalla Comunità, così come dal mondo sociale, tuttavia ciò che veniva richiesto era che il mondo sociale si occupasse
totalmente di lei. La SInora riporta una storia di deprivazione e
solitudine, di assenza di legami stabili (oltre alla ex suocera).
Solo ora riferisce di aver organizzato un ritmo di vita, sostenuta
dalla tipologia di lavoro e dalla nonna di La struttura di Per_3
personalità risulta permeata da tratti narcisistici marcati, nel
senso che la SInora è concentrata esclusivamente sui propri bisogni
e desideri. Questo porta non solo a richiedere cura per sé, ma a
fraintendere pesantemente la realtà, come avviene nella descrizione
del figlio maggiore, di cui non viene compresa sia l'estrema
fragilità che l'insufficienza mentale. La profonda deprivazione
patita dalla SInora nel paese d'origine, la presenza di un disturbo
di personalità, unitamente a un'immaturità personologica importante,
11 non ha permesso alla donna di sviluppare né un pensiero né una
progettualità su , a partire dalla gravidanza, pensata per avere Per_1
un figlio con la compagna.
Sebbene l'affetto sia presente, così come per il figlio , Per_3
questo purtroppo non è minimamente sufficiente.
La SI.ra avrebbe voluto per ciò che è avvenuto Parte_2 Per_1
per , ossia avere delle persone adulte e responsabili, oltre Per_3
che affettive, che si occupino della bimba e mantenere lei un legame
minimo. La casa famiglia che accoglie ne sottolinea Per_3
l'inconsapevolezza nella rappresentazione del figlio, e il bisogno
di essere guidata nella comunicazione. In sintesi la casa famiglia
si prende in qualche misura cura anche della SInora. Questo non è
in alcun modo compatibile con una famiglia che non ha le risorse né
la preparazione professionale per fare questo tenendo la giusta
distanza. La SI.ra si immagina, ad oggi, di poter Parte_4
tenere un filo con la bimba, vederla ogni tre mesi, come fa con il figlio , avere delle fotografie e poter vedere che sta bene. Per_3
Sembra però non percepire tutte le criticità emerse nel rapporto con
, e non riesce ad avere presenti i propri limiti. Ad oggi manca Per_3
una funzione riflessiva essenziale per svolgere il ruolo
genitoriale, insieme a comportamenti disfunzionali verso la bimba
presenti in atti, che vanno dall'incapacità di prendersi cura delle
minime necessità di fino a trascurare l'alimentazione. A fronte Per_1
di una revisione della propria storia di maternità in cui ogni
responsabilità è proiettata sugli altri (comunità, servizi in
primis), e la lettura degli eventi è riformulata, non è possibile
pensare a una crescita che permetta la genitorialità, soprattutto
in tempi compatibili con i bisogni della bambina.
12 Ad oggi nessun adulto della famiglia di è minimamente in grado Per_1
di occuparsi di i nonni paterni, nessuno dei due, si è Per_1
presentato, il padre biologico e la madre biologica risultano non
in grado di occuparsi di lei né sotto gli aspetti pratici che
emotivi, e la situazione non appare sanabile nei tempi adeguati a
sostenere nella crescita, pertanto la scrivente ritiene che Per_1
possa considerarsi in stato di abbandono da parte della propria Per_1
famiglia biologica. “
La situazione ora accertata se permette di dichiarare lo stato di abbandono della minore, e quindi di respingere i relativi motivi di appello, non è però ostativa al mantenimento di una forma di rapporto fra i genitori biologici e la minore (Corte di Cassazione,
Sez. 1, Ordinanza n. 1476 del 25/01/2021) .
Infatti pur con delle criticità la ha mantenuto dei contatti CP_1
con il primogenito . Per_3
Si compensano le spese legali del giudizio esistendo i giusti motivi per la compensazione dato il limitato accoglimento dell'appello in punto “adozione mite”.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da
contro
Controparte_1
la sentenza n. 122 del 29 novembre 2023 del Tribunale per i Minorenni
di Genova in parziale e limitato accoglimento degli appelli formulati
dispone che pur in presenza dello stato di adottabilità possano
essere mantenuti i rapporti fra i genitori biologici e la minore
13 mediante incontri protetti con le tempistiche Persona_1
ritenute opportune dai Servizi Sociali, conferma per il resto
l'appellata sentenza.
Spese del procedimento di appello compensate
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 13 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
14