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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2467/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.801/2022 pubblicata il
13.4.2022
TRA rappresentata e difesa dall'avv.to Lucia De Filippo Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso da CP_1 avv.to Katya Lea Napoletano
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.22 la parte appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Nola n.801/22 laddove ha compensato per metà le spese di lite nonostante il riconoscimento della prestazione invocata (assegno di natalità) fosse avvenuto da parte dell' nel corso del giudizio (per cui la sentenza si era CP_1 limitata alla condanna al pagamento della somma di euro 1.920,00 oltre accessori). La compensazione parziale (per la metà) delle spese veniva giustificata in questi termini “il riconoscimento del diritto in sede amministrativa e l'accoglimento del ricorso limitatamente alla domanda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione inducono
a compensare per metà le spese di lite”.
L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite, per violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo grado, CP_1 invocando il principio di diritto di cui alla ordinanza della
Suprema Corte n.28460/2022 (dep.30.9.2022) che ha cassato la sentenza di questa Corte –in diversa composizione– n.1289/2020 con la quale era stato respinto l'appello teso ad ottenere la liquidazione per l'intero delle spese di primo grado, compensate per un quarto.
L'appellante, nell'invocare l'applicazione del principio di diritto dettato dalla Cassazione, ha concluso per la liquidazione delle spese di primo grado per l'intero; vinte le spese di questo grado.
L' ha chiesto, in questo grado, che “si provveda secondo CP_1 giustizia”.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, secondo parte appellante ingiustamente compensate per 1/2: la questione va risolta secondo le indicazioni di cui alla ordinanza della Cassazione sopra citata.
pag. 2/5 La Suprema Corte (dinanzi alla quale era stata impugnata la sentenza del 17 aprile 2020 con la quale la Corte di Appello di
Napoli aveva rigettato l'impugnazione proposta dall'assistito avverso la decisione del Tribunale di Nola che, nel dichiarare cessata la materia del contendere, aveva disposto la compensazione delle spese nella misura di un quarto) ha accolto il ricorso “in considerazione dei limiti in cui la pronunzia della Corte costituzionale n. 77/2018 ha ritenuto di dover superare la rigidità dell'elencazione tassativa delle ipotesi giustificative della compensazione delle spese di lite di cui alla formulazione allora vigente dell'art. 92 c.p.c., limiti che si concretano nell'ammissibilità del riferimento ad altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa sottesa a quelle all'epoca esplicitamente espresse ovvero "l'assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", cui la motivazione addotta non appare riconducibile, come pure la stessa sembra esulare dal c.d, principio di causalità oggettiva, in relazione al quale verrebbe ad assumere rilievo il "comportamento tenuto fuori dal processo dalle parti", cui questa Corte avrebbe fatto riferimento in alcuni precedenti (cfr. Cass. n. 25141/2006 e Cass. n. 1513/2006) e la motivazione addotta dalla Corte territoriale vorrebbe ricondursi, rilevando semmai tale principio nel senso fatto proprio anche da questa Corte in più occasioni (cfr., ex multis, Cass. n. 373/2015,
Cass. n. 4074/2014 e Cass. n. 25781/2013) per cui deve sopportare le conseguenze economiche del processo chi ha costretto altri a promuoverlo o a proseguirlo, come sarebbe nel caso di specie ove, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, si leggesse il comportamento dell' , non nel senso di aver CP_2 anticipato rispetto alla definizione del giudizio il pagamento della prestazione previdenziale richiesta, ma di aver dato
pag. 3/5 adempimento a quanto evidentemente ritenuto un proprio obbligo solo dopo aver indotto l'interessato all'azione giudiziale”.
Con riguardo alla fattispecie in esame il riconoscimento della prestazione da parte dell' è avvenuto in corso di causa (cfr. CP_1 memoria di primo grado), invero nel costituirsi l' aveva CP_1 CP_1 chiesto la cessazione della materia del contendere allegando di aver anche provveduto alla liquidazione della prestazione
(pagamento non ritenuto provato dal GL in quanto fondato solo su documentazione interna all'istituto, donde la condanna emessa).
Pertanto l' nonostante il perfezionamento dell'iter CP_2 procedurale, non ha provveduto nei termini al riconoscimento ed al pagamento della prestazione, ma solo tardivamente dopo il deposito e la notifica del ricorso, di modo che – come indicato dalla
Cassazione - alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte e le ipotesi tipizzate dal legislatore: quindi le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, non essendoci stato appello incidentale dell' , considerato che il primo Giudice aveva CP_1 liquidato le spese per metà nella misura di euro 700,00, deve riconoscersi per l'intero l'importo di euro 1.400,00. Dal totale, come richiesto, va detratto quanto già liquidato in sentenza. Ne consegue la condanna a carico dell' al pagamento della CP_1 differenza pari ad euro 700,00, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia
(limitata ormai al solo tema delle spese, con condanna al pagamento della differenza rispetto alla liquidazione eseguita in primo grado) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità
pag. 4/5 giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi € 1.400,00; condanna l' al pagamento della differenza, nella misura di euro CP_1
700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con distrazione, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali del presente grado di appello che liquida in complessivi € 337,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al
15% come per legge, con distrazione.
Napoli 14.4.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2467/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.801/2022 pubblicata il
13.4.2022
TRA rappresentata e difesa dall'avv.to Lucia De Filippo Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso da CP_1 avv.to Katya Lea Napoletano
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.22 la parte appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Nola n.801/22 laddove ha compensato per metà le spese di lite nonostante il riconoscimento della prestazione invocata (assegno di natalità) fosse avvenuto da parte dell' nel corso del giudizio (per cui la sentenza si era CP_1 limitata alla condanna al pagamento della somma di euro 1.920,00 oltre accessori). La compensazione parziale (per la metà) delle spese veniva giustificata in questi termini “il riconoscimento del diritto in sede amministrativa e l'accoglimento del ricorso limitatamente alla domanda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione inducono
a compensare per metà le spese di lite”.
L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite, per violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo grado, CP_1 invocando il principio di diritto di cui alla ordinanza della
Suprema Corte n.28460/2022 (dep.30.9.2022) che ha cassato la sentenza di questa Corte –in diversa composizione– n.1289/2020 con la quale era stato respinto l'appello teso ad ottenere la liquidazione per l'intero delle spese di primo grado, compensate per un quarto.
L'appellante, nell'invocare l'applicazione del principio di diritto dettato dalla Cassazione, ha concluso per la liquidazione delle spese di primo grado per l'intero; vinte le spese di questo grado.
L' ha chiesto, in questo grado, che “si provveda secondo CP_1 giustizia”.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, secondo parte appellante ingiustamente compensate per 1/2: la questione va risolta secondo le indicazioni di cui alla ordinanza della Cassazione sopra citata.
pag. 2/5 La Suprema Corte (dinanzi alla quale era stata impugnata la sentenza del 17 aprile 2020 con la quale la Corte di Appello di
Napoli aveva rigettato l'impugnazione proposta dall'assistito avverso la decisione del Tribunale di Nola che, nel dichiarare cessata la materia del contendere, aveva disposto la compensazione delle spese nella misura di un quarto) ha accolto il ricorso “in considerazione dei limiti in cui la pronunzia della Corte costituzionale n. 77/2018 ha ritenuto di dover superare la rigidità dell'elencazione tassativa delle ipotesi giustificative della compensazione delle spese di lite di cui alla formulazione allora vigente dell'art. 92 c.p.c., limiti che si concretano nell'ammissibilità del riferimento ad altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa sottesa a quelle all'epoca esplicitamente espresse ovvero "l'assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", cui la motivazione addotta non appare riconducibile, come pure la stessa sembra esulare dal c.d, principio di causalità oggettiva, in relazione al quale verrebbe ad assumere rilievo il "comportamento tenuto fuori dal processo dalle parti", cui questa Corte avrebbe fatto riferimento in alcuni precedenti (cfr. Cass. n. 25141/2006 e Cass. n. 1513/2006) e la motivazione addotta dalla Corte territoriale vorrebbe ricondursi, rilevando semmai tale principio nel senso fatto proprio anche da questa Corte in più occasioni (cfr., ex multis, Cass. n. 373/2015,
Cass. n. 4074/2014 e Cass. n. 25781/2013) per cui deve sopportare le conseguenze economiche del processo chi ha costretto altri a promuoverlo o a proseguirlo, come sarebbe nel caso di specie ove, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, si leggesse il comportamento dell' , non nel senso di aver CP_2 anticipato rispetto alla definizione del giudizio il pagamento della prestazione previdenziale richiesta, ma di aver dato
pag. 3/5 adempimento a quanto evidentemente ritenuto un proprio obbligo solo dopo aver indotto l'interessato all'azione giudiziale”.
Con riguardo alla fattispecie in esame il riconoscimento della prestazione da parte dell' è avvenuto in corso di causa (cfr. CP_1 memoria di primo grado), invero nel costituirsi l' aveva CP_1 CP_1 chiesto la cessazione della materia del contendere allegando di aver anche provveduto alla liquidazione della prestazione
(pagamento non ritenuto provato dal GL in quanto fondato solo su documentazione interna all'istituto, donde la condanna emessa).
Pertanto l' nonostante il perfezionamento dell'iter CP_2 procedurale, non ha provveduto nei termini al riconoscimento ed al pagamento della prestazione, ma solo tardivamente dopo il deposito e la notifica del ricorso, di modo che – come indicato dalla
Cassazione - alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte e le ipotesi tipizzate dal legislatore: quindi le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, non essendoci stato appello incidentale dell' , considerato che il primo Giudice aveva CP_1 liquidato le spese per metà nella misura di euro 700,00, deve riconoscersi per l'intero l'importo di euro 1.400,00. Dal totale, come richiesto, va detratto quanto già liquidato in sentenza. Ne consegue la condanna a carico dell' al pagamento della CP_1 differenza pari ad euro 700,00, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia
(limitata ormai al solo tema delle spese, con condanna al pagamento della differenza rispetto alla liquidazione eseguita in primo grado) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità
pag. 4/5 giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi € 1.400,00; condanna l' al pagamento della differenza, nella misura di euro CP_1
700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con distrazione, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali del presente grado di appello che liquida in complessivi € 337,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al
15% come per legge, con distrazione.
Napoli 14.4.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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