Inammissibile
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/05/2025, n. 4738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4738 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04738/2025REG.PROV.COLL.
N. 08775/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8775 del 2024, proposto dal sig.
RO AN, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Rinaldi e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Nazionale delle Ricerche – NR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sig. US LL, non costituito in giudizio;
nei confronti
sig. DA Dettori, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza Ter , n. 14872/2024 del 22 luglio 2024, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso in opposizione di terzo R.G. n. 7433/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (NR);
Vista la memoria depositata dalla difesa erariale;
Preso atto del deposito di una memoria e di un documento da parte dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e udito per la parte appellante l’avv. Francesco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il sig. RO AN ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- ter , n. 14872/2024 del 22 luglio 2024, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza appellata ha accolto l’opposizione di terzo proposta dal sig. US LL contro la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 11173/2021 del 2 novembre 2021, con cui era stata accolta la domanda presentata dallo stesso sig. AN avverso il punteggio attribuitogli nell’ambito della procedura di progressione al IV livello presso il NR, di cui alla graduatoria del 29 dicembre 2017, con conseguente inserimento del ricorrente in posizione utile in graduatoria ai fini della nomina tra i vincitori della selezione.
1.2. Era accaduto, infatti, che per effetto della sentenza n. 11173/2021 il sig. AN avesse ottenuto il collocamento nella predetta graduatoria in posizione utile (la n. 238), facendo tuttavia fuoriuscire da questa il sig. LL, inizialmente collocato alla posizione n. 252 e sceso a seguito della causa promossa dal sig. AN, al posto n. 253 (primo non utile).
1.2. Senonché il predetto sig. LL è rimasto estraneo al giudizio definito dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 11173/2021 e pertanto ha proposto avverso la stessa opposizione di terzo, che è stata accolta dall’adito T.A.R. con la sentenza in questa sede appellata, sotto il profilo sia rescindente, sia rescissorio.
1.3. Sotto il profilo rescindente, il T.A.R. ha ritenuto l’opposizione di terzo fondata per la mancata instaurazione del contraddittorio processuale con l’opponente sig. LL, visto che quest’ultimo ha provato come detta omissione sia stata per lui fonte di effetti pregiudizievoli consistiti nell’essere sopravanzato in graduatoria e nell’avere di conseguenza perduto la progressione economica acquisita, con relativa attivazione a suo carico, da parte del NR, della ripetizione degli incrementi retributivi indebiti.
1.4. Sotto il profilo rescissorio, poi il primo giudice ha ritenuto fondata la censura dell’opponente di tardività dell’originario ricorso introduttivo del giudizio proposto dal sig. AN dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli e poi da costui riassunto dinanzi al Tribunale amministrativo. Ciò, atteso che il vulnus a carico del predetto ricorrente conseguente all’erronea attribuzione del punteggio derivava già “ chiaramente e completamente ” dalla graduatoria pubblicata il 29 dicembre 2017 (poi riformulata in parte in data 12 marzo 2018), di tal ché questi avrebbe dovuto impugnarla nel termine di decadenza di sessanta giorni o comunque, trattandosi di azione promossa in origine innanzi al giudice del lavoro, avrebbe dovuto proporre tale azione nel suddetto termine di sessanta giorni: secondo l’insegnamento della giurisprudenza, infatti, il principio della translatio iudicii comporta, per produrre effetti, che la domanda proposta per errore innanzi al giudice privo di giurisdizione si consideri proposta davanti al giudice amministrativo (che nel caso di specie è quello cui è devoluta la controversia), sempreché la causa sia stata introdotta nel termine previsto per il ricorso allo stesso giudice amministrativo. Il sig. AN, invece, ha agito oltre la scadenza del citato termine, avendo depositato il ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione lavoro il 7 maggio 2018, oltre quattro mesi dopo la pubblicazione della graduatoria de qua .
1.5. La sentenza appellata ha aggiunto al riguardo che sull’ora vista tardività del ricorso non incide la circostanza che il ricorrente abbia presentato alla P.A. un’istanza di rettifica del punteggio, che è stata in parte accolta il 12 marzo 2018 con un provvedimento di rettifica della graduatoria, trattandosi di circostanza inidonea a spostare in avanti il termine di decadenza dell’azione: i profili di illegittimità dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio erano infatti percepibili già alla data della graduatoria del 29 dicembre 2017 e sono rimasti pur dopo il parziale accoglimento dell’istanza di rettifica, poiché la P.A. ha accolto detta istanza nei limiti del riconoscimento del punteggio dovuto per l’anzianità di servizio, ma non per i titoli indicati nella domanda di partecipazione.
2. Nel gravame l’appellante contesta l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza impugnata, deducendo i seguenti motivi:
I) error in procedendo et in iudicando , difetto e contraddittorietà della motivazione sulla tardività del ricorso, violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, c.p.a. e 59 della l. n. 69/2009 agli effetti della translatio iudicii , nonché dell’art. 11, commi 2 e 5, c.p.a. agli effetti dell’errore scusabile, violazione degli artt. 108 e 109 c.p.a., ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del principio del giusto processo (artt. 24 e 101 Cost.), violazione dei principi di buon andamento e non discriminazione (artt. 3 e 97 Cost.), omessa pronuncia su un aspetto fondamentale della vicenda, erronea considerazione da parte della decisione appellata della chiara percepibilità della lesione ed erronea interpretazione del provvedimento gravato in prime cure, non semplice rettifica, ma riformulazione parziale della graduatoria della selezione per la progressione dal V al IV livello professionale del profilo CTER, emanato il 12 marzo 2018, violazione del giudicato sulla tempestività del ricorso introduttivo di cui alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 11173/2021 del 2 novembre 2021, in quanto il ricorso proposto dall’odierno appellante, oltre ad esser fondato, sarebbe stato ammissibile e tempestivo, per essere stato notificato ai controinteressati reali, di volta in volta ordinati, e per essere stato presentato nei termini di legge. Da un lato, infatti, il provvedimento del 12 marzo 2018, quale riformulazione parziale, avrebbe natura di nuova graduatoria rispetto a quella del 2017. Dall’altro, la predetta riformulazione farebbe escludere l’immediata e chiara percepibilità della lesione quanto alla graduatoria del dicembre 2017. Infine, sulla tempestività del ricorso si sarebbe formato il giudicato con la sentenza del T.A.R. Lazio n. 11173/2021 (non impugnata e perciò passata in giudicato), poiché solo il giudice della causa riassunta avrebbe potuto statuire l’eventuale la tardività del ricorso, ma al contrario l’ha accolto, ritenendolo tempestivo;
II) error in procedendo et in iudicando , difetto e contraddittorietà della motivazione sulla tardività del ricorso, violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, c.p.a. e 59 della l. n. 69/2009 agli effetti della translatio iudicii , nonché dell’art. 11, commi 2 e 5, c.p.a. agli effetti dell’errore scusabile, violazione degli artt. 108 e 109 c.p.a., ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del principio del giusto processo (artt. 24 e 101 Cost.), violazione dei principi di buon andamento e non discriminazione (artt. 3 e 97 Cost.), omessa pronuncia su un aspetto fondamentale della vicenda, erronea considerazione da parte della decisione appellata della chiara percepibilità della lesione ed erronea interpretazione del provvedimento gravato in prime cure, non semplice rettifica, ma riformulazione parziale della graduatoria della selezione per la progressione dal V al IV livello professionale del profilo CTER, emanato il 12 marzo 2018, violazione del giudicato sulla tempestività del ricorso introduttivo di cui alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 11173/2021 del 2 novembre 2021, nonché dei principi di legittimo affidamento ed effettività della tutela (e overruling ), giacché il T.A.R. avrebbe illegittimamente negato al ricorrente il rimedio dell’errore scusabile, senza considerare che all’epoca della proposizione del ricorso vi era un orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione del 2018 favorevole all’appartenenza della controversia alla giurisdizione del G.O. e solo in corso di giudizio sarebbe avvenuto il mutamento di indirizzo sulla giurisdizione;
III) error in procedendo et in iudicando , difetto e contraddittorietà della motivazione sull’interesse e sulla legittimazione ad agire in opposizione, difetto dei presupposti e delle condizioni processuali dell’azione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e segg., 108 e 109 c.p.a., violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, secondo comma, c.p.c., violazione del principio del giusto procedimento, violazione dei principi di buon andamento e non discriminazione (artt. 3 e 97 Cost.), omessa pronuncia su aspetti fondamentali della vicenda, poiché la sentenza appellata non si sarebbe pronunciata sulla questione pregiudiziale della legittimazione all’opposizione di terzo del sig. LL nei confronti della sentenza del T.A.R. Lazio n. 11173/2021 e in specie non avrebbe considerato che la fuoriuscita del predetto opponente dalla posizione utile in graduatoria sarebbe stata determinata da altra sentenza, relativa alla candidata sig.ra HE NG.
2.1. Si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale delle Ricerche (NR), depositando di seguito una memoria difensiva e concludendo per la reiezione del gravame, siccome infondato in fatto e in diritto.
2.2. L’appellante ha depositato in data 19 febbraio 2025 una memoria finale, allegandovi la relativa documentazione, in cui ha rappresentato elementi sopravvenuti che a suo avviso potrebbero incidere sull’interesse dell’opponente al giudizio di opposizione.
2.3. All’udienza pubblica del 4 marzo 2025 è comparso il difensore dell’appellante, a cui il Collegio ha prospettato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione di una possibile inammissibilità dei primi due motivi di appello, poiché in relazione ai predetti motivi non sono state riproposte le censure del ricorso di primo grado. Il Collegio, udito il difensore dell’appellante, ha poi trattenuto la causa in decisione.
3. In via pregiudiziale si deve dichiarare la tardività del deposito, effettuato dall’appellante in data 19 febbraio 2025, di una memoria e di altra documentazione, trattandosi di un deposito che non rispetta i termini ex art. 73 c.p.a., senza alcuna giustificazione di detta tardività (art. 54, comma 1, c.p.a.). In particolare, il documento depositato è il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva di un’ulteriore procedura di progressione di livello svoltasi presso il NR: esso reca la data del 29 novembre 2024, cosicché sia la memoria, sia il ridetto documento avrebbero potuto essere versati in atti dall’appellante entro i termini di legge.
3.1. Ad UN , deve escludersi che l’ora visto deposito tardivo possa incidere sull’interesse ad agire dell’opponente, come sostiene l’appellante. Si è detto, infatti, che il provvedimento depositato reca l’approvazione, in data 29 novembre 2024, della graduatoria definitiva di un’ulteriore procedura di progressione di livello nel profilo di inquadramento del NR (di cui n. 152 posti per il profilo di CTER – IV livello), cui hanno partecipato sia lo stesso appellante, sia il sig. LL, risultandone entrambi vincitori. In forza di tale procedura – precisa l’appellante – l’opponente è stato inquadrato nel IV livello a far data dal 1° gennaio 2024, ma sul punto il Collegio osserva che ciò non può incidere sull’interesse dell’opponente stesso a conservare l’inquadramento ottenuto in base alla graduatoria per cui è causa con un’anzianità ben maggiore: l’opponente, infatti, ha beneficiato dello scorrimento della predetta graduatoria con decorrenza dal 1° gennaio 2017 sulla scorta del provvedimento emesso dal NR il 5 giugno 2019 (all. 7 all’appello), e tanto basta a dimostrare la persistenza del suo interesse all’opposizione.
4. Venendo alle doglianze dedotte nell’appello, ritiene il Collegio che le stesse non siano suscettibili di positivo apprezzamento.
4.1. Per ragioni di ordine logico, occorre esaminare prioritariamente il terzo motivo dell’appello, che pone la questione della legittimazione del sig. LL ad agire in opposizione e, quindi, l’errore in cui sarebbe caduto il T.A.R. nel non pronunciarsi su detta questione, accogliendola e dichiarando per conseguenza l’inammissibilità dell’opposizione di terzo.
4.2. Il motivo è infondato, poiché il ricorrente in primo grado, anche a non volerlo ritenere ab initio litisconsorte necessario, era comunque titolare di una posizione già esistente al tempo della sentenza opponenda (la n. 11173/2021 del T.A.R. Lazio), e tale posizione per le vicende sopravvenute ha solo acquisito maggiore consistenza.
4.2.1. Si ricorda, sul punto, che secondo la giurisprudenza sono legittimati a proporre l’opposizione di terzo ordinaria ai sensi degli artt. 404 c.p.c. e 108, comma 1, c.p.a. i titolari di un diritto autonomo e incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza opposta e i litisconsorti necessari pretermessi (cfr., ex multis , Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1238; Sez. II, 3 maggio 2024, n. 11961; id., 18 gennaio 2022, n. 1441; Sez. lav., 14 aprile 2010, n. 8888; C.d.S., Sez. III, 15 luglio 2024, n. 6347; id., 10 ottobre 2017, n. 4691; Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7798; id., 31 marzo 2010, n. 1833; Sez. V, 17 settembre 2018, n. 5440).
4.3. Non può sostenersi, come fa l’appellante, che il pregiudizio sarebbe stato arrecato all’opponente dallo scorrimento della graduatoria conseguente alla sentenza del Tribunale di Biella, quale giudice del lavoro, n. 108 dell’8 giugno 2021, che ha determinato l’inserimento in graduatoria in posizione utile della sig.ra IC HE NG. È lo stesso appellante, infatti, a precisare che a seguito di tale scorrimento il sig. LL è scivolato dalla posizione n. 251 in graduatoria alla posizione n. 252, cioè all’ultimo posto utile, mentre è solo per effetto dell’ulteriore scorrimento del 23 maggio 2022, eseguito in ottemperanza alla sentenza che ha riguardato il sig. AN, che l’opponente è stato collocato al posto n. 253 e, dunque, è fuoriuscito dalle posizioni utili in graduatoria.
4.4. In ogni caso, i rilievi dell’appellante avrebbero potuto, eventualmente, fondare un interesse del sig. LL a contraddire la pretesa della sig.ra CH TG e, ove non evocato nel relativo giudizio, a proporre opposizione di terzo avverso la succitata sentenza del giudice del lavoro di Biella, ma nulla tolgono al suo interesse all’opposizione contro la sentenza del T.A.R. Lazio n. 11173/2021, che ha riguardato il sig. AN.
4.5. In definitiva, pertanto, correttamente il T.A.R. ha dichiarato fondata l’opposizione di terzo sotto il profilo rescindente, non cogliendo nel segno le doglianze mosse al riguardo dall’appellante con il terzo motivo.
5. Venendo ai primi due motivi dell’appello, osserva il Collegio che in sede di giudizio rescissorio il T.A.R. ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal sig. AN nel giudizio di cognizione esaminando l’intera vicenda anche con riferimento ad aspetti di merito legati all’irricevibilità e senza commettere alcun errore che possa essere considerato palese.
5.1. Nel gravame, tuttavia, l’appellante si limita a contestare con i suindicati primi due motivi la declaratoria di irricevibilità del ricorso, ma non ripropone i motivi di legittimità avverso l’impugnata graduatoria e ciò rende inammissibili i primi due motivi stessi per carenza di interesse. La possibilità per il giudice di appello di pronunciarsi sulla domanda o sulle domande non esaminate in primo grado o erroneamente dichiarate irricevibili, inammissibili o improcedibili, presuppone necessariamente che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. tali domande siano oggetto di rituale riproposizione, operando, altrimenti, la presunzione di rinuncia stabilita dallo stesso articolo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dell’appello proposto senza assolvere all’onere di riproposizione; cosicché la domanda di annullamento della sentenza di prime cure non è idonea a riconoscere all’appellante alcuna utilità, non avendo questi riproposto i motivi di annullamento della delibera consiliare (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 3967; Sez. VII, 7 agosto 2023 n. 7616).
5.2. Di tale preclusione il Collegio ha informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la parte appellante, comparsa in udienza.
5.3. Ad UN e per completezza, si osserva che la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento del NR del 5 giugno 2019 con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria concorsuale in favore dell’opponente (v. supra ) avrebbe in ogni caso precluso l’esame del merito del ricorso, in quanto dalla documentazione in atti si evince che il suddetto scorrimento risulta impugnato dal sig. AN esclusivamente in sede di riassunzione del giudizio innanzi al T.A.R., dopo la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro che ha declinato la giurisdizione e, dunque, tardivamente, in quanto la riassunzione del giudizio è avvenuta con ricorso al T.A.R. Lazio R.G. n. 6487/2020 notificato il 28 luglio 2020 (definito dalla sentenza n. 11173/2021 del 2 novembre 2021), quindi ben oltre il decorso del termine di decadenza per l’impugnazione del provvedimento stesso (pubblicato sul sito web istituzionale del NR).
6. Alla stregua di quanto esposto, pertanto, l’appello è in parte inammissibile e per il resto infondato e da respingere.
7. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, viste la particolarità della controversia e la complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo respinge in quanto infondato, come specificato in motivazione.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO